CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148);
   evidenziato come le vicende connesse alla recente crisi finanziaria abbiano indotto negli ultimi anni l'Unione europea ad adottare, in più riprese, una serie di interventi sulla materia delle agenzie di rating, determinati dalla necessità di assicurare che le agenzie stesse forniscano giudizi indipendenti, obiettivi e della massima qualità;
   segnalato come il settore delle agenzie di rating presenti una serie di elementi di criticità, più volte evidenziati ed emersi con particolare evidenza nel corso della crisi finanziaria, in particolare per quanto riguarda i profili della fondatezza e trasparenza delle metodologie di valutazione utilizzate, della risoluzione dei conflitti di interesse, dell'indipendenza, del regime di responsabilità civile, degli obblighi informativi e di pubblicità, della concorrenza, della vigilanza, nonché dell'utilizzo acritico e indiscriminato a fini imprenditoriali e regolamentari dei rating emessi, criticità rispetto alle quali è ineludibile individuare soluzioni risolutive, concludendo il processo di riforma già avviato in materia dal legislatore europeo e nazionale;
   rilevato come, in tale contesto, lo schema di decreto legislativo intenda recepire alcune norme contenute nel pacchetto normativo elaborato dall'Unione europea, comprendente il regolamento (UE) n. 462/2013 relativo alle agenzie di rating, il quale modifica il Regolamento (CE) n. 1060/2009 e la direttiva 2013/14/UE;
   evidenziato come la nuova disciplina derivante dal combinato disposto tra la direttiva 2013/14/UE e i regolamenti europei in materia rechi una serie di interventi molto positivi, tra i quali si segnala, in estrema sintesi: la creazione di un sistema di vigilanza centralizzato sulle agenzie di rating; il mantenimento in capo alle competenti autorità nazionali delle funzioni relative al controllo sull'uso dei rating di credito a fini regolamentari; regole in materia di rating non richiesti sul debito sovrano; la possibilità per gli investitori di citare in giudizio un'agenzia di rating, sia in caso di dolo sia per colpa grave; l'introduzione di divieti di partecipazione e di obblighi di trasparenza e di astensione volti a prevenire i conflitti di interesse nelle agenzie di rating; l'obbligo, per le istituzioni finanziarie, di non basarsi esclusivamente o automaticamente sui rating esterni per valutare il merito di credito, ma di sviluppare sistemi interni di Pag. 109analisi; la progressiva eliminazione dei riferimenti ai rating contenuti nei vari atti legislativi dell'Unione Europea, nonché l'eliminazione dei riferimenti ai rating contenuti negli orientamenti, nelle raccomandazioni e nei progetti di norme tecniche emanati dalle tre Autorità di vigilanza europee (EBA, EIOPA ed ESMA); incentivi a una maggiore concorrenza nel mercato dei giudizi di rating;
   sottolineato come la Commissione Finanze della Camera sia risultata opportunamente coinvolta, nel corso della XVI Legislatura, nell'esame in «sede ascendente» della proposta di regolamento recante modifica del regolamento n. 1060/2009, successivamente approvata come regolamento n. 462/2013, approvando in quella sede un articolato documento finale, contenente una serie di rilievi piuttosto puntuali che hanno trovato in larga parte corrispondenza nelle decisioni normative dell'Unione europea in materia, specificamente per quanto riguarda il ridimensionamento del ruolo complessivo attribuito dalla normativa ai giudizi espressi dalle agenzie di rating, nonché circa l'impatto dei giudizi stessi sul funzionamento dei mercati, in particolare eliminando o circoscrivendo significativamente l'uso a fini regolamentari dei rating emessi;
   condivise pienamente le finalità dello schema di decreto legislativo, il quale consentirà di ridurre l'eccessivo affidamento ai rating e di eliminare gradualmente ogni effetto automatico derivante dai rating stessi, a vantaggio della stabilità e della trasparenza dei mercati finanziari, incentivando il ricorso, da parte dei soggetti vigilati che operano in maniera professionale nei settore dei fondi pensione e del risparmio gestito, a procedure interne di valutazione del rischio di credito alternative o complementari ai giudizi espressi dalle agenzie di rating;
   segnalato inoltre come le modifiche recate dallo schema di decreto consentano di rafforzare il quadro di vigilanza e sanzionatorio in materia, definendo con maggiore precisione le responsabilità rispettivamente spettanti alla CONSOB, alla Banca d'Italia, all'IVASS e alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), in quanto autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori, nonché prevedendo una forte collaborazione tra di esse, anche sulla base di appositi protocolli d'intesa;
   evidenziato come lo schema di decreto operi una serie di puntuali modifiche alle discipline relative ai gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio – OICR (Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari – OICVM e Fondi di investimento alternativi – FIA), alle banche e agli intermediari finanziari, nonché ai fondi pensione, recate, rispettivamente, dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui decreto legislativo n. 58 del 1998, dal Testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e dal decreto legislativo n. 252 del 2005;
   rilevata l'urgenza di una rapida emanazione del decreto legislativo in esame, anche alla luce dell'apertura – lo scorso 29 gennaio 2015 – della procedura d'infrazione n. 2015/0064, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per mancato recepimento della direttiva 2013/14/UE,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 110

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PAGLIA

  La VI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148);
   premesso che:
    l'attività di rating svolta dalle predette agenzie riveste nel contesto economico e finanziario internazionale particolare rilevanza, essendo loro attribuito il compito di ridurre le asimmetrie informative esistenti nell'ambito dei mercati finanziari e di fornire agli investitori indicazioni e valutazioni sulla solidità finanziaria di enti pubblici e soggetti privati, tra cui Stati, banche, assicurazioni ed imprese, con particolare riferimento al grado di rischio dei titoli emessi e alla solvibilità dei soggetti presi in esame;
    dai suddetti giudizi dipendono le decisioni di investimento degli operatori finanziari, giudizi che sono pertanto in grado di influire, positivamente o negativamente, sul corso e sull'andamento dei mercati finanziari, in quanto la promozione o il declassamento dei prodotti finanziari contribuisce in modo sostanziale ad influenzare il loro andamento sui mercati; gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono infatti utilizzare i rating come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento;
    è pertanto essenziale che le attività di rating del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i rating utilizzati nell'Unione europea emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata;
    in virtù di tale importante ruolo svolto dalle agenzie di rating, si è aperto a livello internazionale un ampio dibattito volto a realizzare un quadro regolamentare comunitario in grado di rispondere all'esigenza inderogabile di istituire alcuni seri presidi a difesa degli Stati sovrani e porre rimedio alle incertezze ed alle vischiosità operative emerse soprattutto nel 2008 con la crisi dei mutui subprime e dei derivati ed il fallimento della banca Lehman Brothers, che hanno evidenziato tutta la fragilità di un sistema monopolistico fondato sull'eccessivo affidamento, da parte dei soggetti istituzionali, al giudizio di tali agenzie; Pag. 111
    nonostante l'emanazione delle suddette regole comunitarie attraverso l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009 e le successive norme di adeguamento, il mercato del rating a tutt'oggi sembra ancora essere ostaggio di una ristretta oligarchia finanziaria, costituita dalle tre agenzie Moody's, Standard & Poor's e Fitch, che non garantisce l'autorevolezza e soprattutto l'indipendenza delle loro valutazioni e ciò è tanto più grave in considerazione dell'importanza per gli investitori di poter disporre di informazioni precise e di valutazioni credibili e, soprattutto, delle conseguenze che un eventuale declassamento può produrre sull'economia e sulla politica dei singoli Stati: le stesse agenzie, infatti, nel rendere un servizio agli investitori, anziché porsi come soggetti indipendenti ed obiettivi, essendo da condizionate da conflitti di interesse e animate da intenti speculatori, continuano ad esercitare un'azione di turbativa dei mercati che contribuisce all'attuale e persistente instabilità dei mercati;
    inoltre spesso la composizione del capitale azionario delle principali agenzie di rating vede tra gli azionisti di riferimento soggetti in potenziale conflitto di interessi con l'obbligo di imparzialità e riservatezza che dovrebbe caratterizzare la loro attività: le principali agenzie di rating risultano, infatti, partecipate da grandi fondi di investimento, in possesso di un'enorme massa di liquidità in gestione, e non può dunque nascondersi la circostanza secondo cui proprio gli azionisti delle agenzie possano trarre significativi vantaggi dalle decisioni adottate dalle agenzie stesse;
    emerge, pertanto, in tutta evidenza la necessità, in ambito europeo, di assicurare la trasparenza e l'efficienza dei mercati e una più efficace tutela del risparmio ed una più pervasiva definizione di regole che disciplinino l'attività e i pronunciamenti delle agenzie di rating: occorre pertanto ridimensionare il ruolo di tali agenzie, aumentandone il numero, improntando la loro azione a criteri di trasparenza, oggettività ed indipendenza, prevedendo forme di responsabilità per danni e diminuendo il grado di soggezione degli investitori istituzionali rispetto alle loro valutazioni;
    nonostante la Commissione europea, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1060/2009 e delle successive norme di adeguamento, abbia lavorato alla definizione di un quadro normativo rigoroso che disciplinasse e limitasse l'attività delle agenzie di rating, questo non sembra essere riuscito a disciplinare la funzione impropria che nel tempo le stesse hanno assunto né a fare uscire le stesse agenzie da quella dimensione privilegiata che consente loro di condizionare le scelte dei singoli Stati sovrani e dei mercati finanziari;
    sarebbe pertanto auspicabile promuovere un nuovo intervento regolativo a livello comunitario che ridimensioni il ruolo di tali agenzie, aumentandone il numero, improntando la loro azione a criteri di trasparenza, oggettività ed indipendenza, prevedendo forme di responsabilità per danni e diminuendo il grado di soggezione degli investitori istituzionali rispetto alle loro valutazioni, ma, soprattutto, che garantisca l'eliminazione dei conflitti di interesse attualmente presenti all'interno delle agenzie di rating stesse e che preveda sanzioni in caso di mancato rispetto di determinati criteri deontologici;
    le regole comunitarie fino ad oggi emanate, di cui lo schema di decreto n. 148 è diretta espressione, non sembrano invece aver risolto e superato tutte le suddette criticità;
    i suddetti obiettivi sarebbero, invece, perseguibili grazie all'istituzione in ambito europeo di un organismo indipendente e autorevole di controllo che, operando con criteri omogenei e standardizzati di valutazione, svolga attività di rating sui titoli del debito sovrano ed esprima valutazioni sull'affidabilità creditizia dei singoli Paesi membri dell'Unione, istituzione peraltro auspicata il 16 gennaio 2012 dallo stesso Governatore della Banca centrale europea, in sede di audizione presso Pag. 112il Parlamento europeo, nel corso della quale, sottolineando la gravità di taluni giudizi tecnici espressi dalle agenzie di rating capaci di destabilizzare l'eurozona, egli ha prefigurato la necessità di dotare l'area euro di un proprio organismo indipendente di valutazione sull'affidabilità creditizia degli Stati membri, allo scopo di ridurne la dipendenza dai giudizi delle stesse,
   esprime

PARERE CONTRARIO.

Pag. 113

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO

  La VI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148);
   premesso che:
    la legge 7 ottobre 2015, n. 154, all'articolo 4, nel definire i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n.462/2013, che modifica il regolamento (CE) n.1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito, al comma 1 prevede testualmente:
    «Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n.1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;
   b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n.1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n.462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;
   c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, Pag. 114il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating»;
    l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in oggetto, nel riformare il decreto legislativo n. 58 del 1998, si limita ad introdurre le sole definizioni di «rating del credito» e «agenzia di rating del credito» come riportate nel trattato dal regolamento (CE) n.1060/2009;
    al comma 2, si individuano le «autorità competenti» e le «autorità competenti settoriali» ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modifiche relativo alle agenzie di rating del credito;
    con il comma 4 si obbligano gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali, a utilizzare a fini regolamentari solo i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al regolamento (CE) n.1060/2009, assoggettando all'articolo 190 del decreto legislativo n.58 del 1998 (altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) la mancata applicazione di quanto disposto, in merito al non utilizzo in via esclusiva dei rating per le proprie valutazioni, rimandando il controllo alle autorità settoriali;
    con il comma 5, relativo all'informazione societaria e ai doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, viene prevista, alla lettera a), una sanzione in caso di mancato rispetto del comma 2, paragrafo 1, articolo 4 del regolamento (CE) n.1060/2009, ovvero «Qualora un prospetto contenga un riferimento a uno o più rating del credito, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali rating del credito sono stati emessi o meno da un'agenzia di rating del credito stabilita nell'Unione e registrata a norma del presente regolamento», mentre con le lettere b) e c), in merito al rating degli strumenti finanziari strutturati, si richiede almeno un doppio rating emesso da agenzie di rating differenti;
    l'articolo 2, invece, modifica il decreto legislativo n. 385 del 1993, estendendo a banche e intermediari finanziari le sanzioni previste dalla stessa legge, in caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 citato;
    il regolamento (CE) n. 1060/2009, che si articola in 41 articoli e 4 allegati dà disposizioni specifiche in merito alla tematica delle agenzie di rating;
    tale regolamento prevedeva l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), dal 7 giugno 2011;
    le disposizioni attuative di cui allo schema di decreto in esame arrivano pertanto con evidente ritardo;
    in particolare, si rileva l'omesso adeguamento dell'ordinamento nazionale in riferimento alle norme contenute nell'articolo 6 del regolamento (CE) n.1060/2009 (Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse), il quale prevede che: «Un'agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'emissione di un rating del credito o della prospettiva di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse esistente o potenziale, né da relazioni d'affari riguardanti l'agenzia che emette il rating del credito o la prospettiva di rating, i suoi azionisti, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame Pag. 115di controllo», la cui applicazione entro i termini previsti avrebbe potuto aprire a differenti scenari in tema di debito pubblico, visto il procedimento penale contro Standard&Poor's e Fitch in corso presso la procura di Trani, e considerato quanto il Governo Monti ha pagato per lo Stato italiano a fronte di clausole collegate a contratti derivati e creditizi relative proprio ai rating emessi da queste società; una delle quali legate, Standard&Poor's, collegate a livello di partecipazione azionaria alla Morgan Stanley, beneficiaria del saldo, per lei attivo, pari a 2,5 miliardi di euro;
    inoltre, lo schema di decreto non ottempera alle indicazioni contenute nella legge delega, avendo recepito, come evidenziato, solo in minima parte le disposizioni volte all'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e all'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n.462/2013, che modifica il regolamento (CE) n.1060/2009, e essendo assenti nell'ordinamento italiano altre norme in merito alle agenzie di rating;
    in altre parole, le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame non perseguono efficacemente l'obiettivo di superare le criticità del settore del rating del credito ovvero l'eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di rating e l'affidamento esclusivo e meccanico ai rating esterni,
   esprime

PARERE CONTRARIO.