CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 marzo 2015
407.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale. (Atto n. 143).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite III e IV,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 143 del regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale (atto n. 143);
   rilevato che:
    lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame dà attuazione al comma 2 dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (articolo inserito dall'articolo 48, comma, 1 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione);
    il comma 1 del predetto articolo 537-ter prevede che il Ministero della difesa – nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e d'intesa con il Ministero degli affari esteri – possa svolgere per conto di Stati esteri con i quali sussistano accordi di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, e tramite proprie articolazioni, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale anche in uso alle Forze armate e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi;
    il comma 2 dello stesso articolo 537-ter ha demandato a uno specifico regolamento governativo, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, il compito di dettare la disciplina esecutiva e attuativa della materia;
   considerato che:
   in sede di conversione del citato decreto-legge n. 69 del 2013, il Parlamento ha modificato il testo dell'articolo 537-ter inserito nel codice dell'ordinamento militare dall'articolo 48 del medesimo decreto-legge, tra l'altro sopprimendo la previsione che il Ministero della difesa possa svolgere per conto di Stati esteri attività di supporto contrattuale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), sostituire le parole «contrattuale, nonché di gestione finanziaria dell'operazione, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e dei costi» con le seguenti: «nonché di coordinamento della contrattualistica e degli aspetti connessi alla gestione finanziaria, anche nella fase di pianificazione e definizione dell'esigenza e del relativo impatto sui costi»;
   2) all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «e può implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con la selezione Pag. 72del contraente, nonché tecnico-amministrativo per tutte le fasi contrattuali» con le seguenti: «e può implicare lo svolgimento delle funzioni connesse con le procedure di selezione del contraente, nonché il coordinamento della contrattualistica per tutte le fasi dei procedimenti, ad esclusione delle trattative commerciali»;
   3) all'articolo 1, comma 1, lettera e), aggiungere in fine le seguenti parole: «Segretario generale: Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti»;
   4) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. Il Segretario generale, sentito il Capo di stato maggiore della difesa, richiede al Ministro della difesa l'autorizzazione a svolgere, ogni volta che ne faccia richiesta uno Stato estero con il quale sussistano accordi internazionali di cooperazione o di reciproca assistenza tecnico-militare, attività di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione, da parte dello Stato estero, di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale, anche in uso alle Forze armate, e per le correlate esigenze di sostegno logistico e assistenza tecnica, nei limiti e secondo le modalità disciplinati nei predetti accordi.»;
   5) all'articolo 3, sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Il Segretario generale, ricevuta l'autorizzazione di cui al comma 1, predispone con la competente autorità dello Stato estero l'intesa che disciplina lo svolgimento, da parte del Ministero della difesa, per conto dello Stato estero, delle attività tecnico-amministrative richieste. Il Segretario generale sottoscrive l'intesa con la competente autorità dello Stato estero dopo aver acquisito su di essa il nulla osta del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»;
   6) all'articolo 7, dopo le parole: «del 1990», aggiungere le seguenti: «ovvero, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti, con altro atto».