CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2015
405.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PESCO

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito (Atto n. 148);
   premesso che:
    la legge 7 ottobre 2015, n. 154, all'articolo 4, nel definire i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del credito, al comma 1 prevede testualmente:
  «Nell'esercizio della delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) apportare alle disposizioni vigenti emanate in attuazione delle direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva 2013/14/UE nell'ordinamento nazionale, prevedendo, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, al fine di ridurre l'affidamento esclusivo o meccanico alle valutazioni (rating) di merito del credito emesse da agenzie di rating del credito, come definite all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009;
   b) prevedere, in conformità alle definizioni e alla disciplina della citata direttiva 2013/14/UE e del regolamento (CE) n. 1060/2009, come da ultimo modificato dal regolamento (UE) n. 462/2013, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il migliore coordinamento con le nuove disposizioni per la corretta e integrale applicazione della disciplina europea sulle agenzie di rating del credito e per la riduzione dell'affidamento esclusivo o meccanico ai rating emessi da Pag. 59tali agenzie, garantendo la massima protezione dell'investitore e la tutela della stabilità finanziaria;
   c) rafforzare, nel processo di valutazione del rischio in relazione alle decisioni di investimento da parte degli enti creditizi, il ricorso a metodi alternativi rispetto a quelli offerti dalle agenzie di rating»;
    l'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in oggetto, nel riformare il decreto legislativo n. 58 del 1998, si limita ad introdurre le sole definizioni di «rating del credito» e «agenzia di rating del credito» come riportate nel trattato dal regolamento (CE) n. 1060/2009;
    al comma 2, si individuano le «autorità competenti» e le «autorità competenti settoriali» ai fini del regolamento (CE) n. 1060/2009, e successive modifiche relativo alle agenzie di rating del credito;
    con il comma 4 si obbligano gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali, a utilizzare a fini regolamentari solo i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009, assoggettando all'articolo 190 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari) la mancata applicazione di quanto disposto, in merito al non utilizzo in via esclusiva dei rating per le proprie valutazioni, rimandando il controllo alle autorità settoriali;
    con il comma 5, relativo all'informazione societaria e ai doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale, viene prevista, alla lettera a), una sanzione in caso di mancato rispetto del comma 2, paragrafo 1, articolo 4 del regolamento (CE) n. 1060/2009, ovvero «Qualora un prospetto contenga un riferimento a uno o più rating del credito, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali rating del credito sono stati emessi o meno da un'agenzia di rating del credito stabilita nell'Unione e registrata a norma del presente regolamento», mentre con le lettere b) e c), in merito al rating degli strumenti finanziari strutturati, si richiede almeno un doppio rating emesso da agenzie di rating differenti;
    l'articolo 2, invece, modifica il decreto legislativo n. 385 del 1993, estendendo a banche e intermediari finanziari le sanzioni previste dalla stessa legge, in caso di mancata ottemperanza di quanto previsto dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 citato;
    il regolamento (CE) n. 1060/2009, che si articola in 41 articoli e 4 allegati dà disposizioni specifiche in merito alla tematica delle agenzie di rating;
    tale regolamento prevedeva l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, a eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), dal 7 giugno 2011;
    le disposizioni attuative di cui allo schema di decreto in esame arrivano pertanto con evidente ritardo;
    in particolare, si rileva l'omesso adeguamento dell'ordinamento nazionale in riferimento alle norme contenute nell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1060/2009 (Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse), il quale prevede che: «Un'agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l'emissione di un rating del credito o della prospettiva di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse esistente o potenziale, né da relazioni d'affari riguardanti l'agenzia che emette il rating del credito o la prospettiva di rating, Pag. 60i suoi azionisti, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell'agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo», la cui applicazione entro i termini previsti avrebbe potuto aprire a differenti scenari in tema di debito pubblico, visto il procedimento penale contro Standard&Poor's e Fitch in corso presso la procura di Trani, e considerato quanto il Governo Monti ha pagato per lo Stato italiano a fronte di clausole collegate a contratti derivati e creditizi relative proprio ai rating emessi da queste società; una delle quali legate, Standard&Poor's, collegate a livello di partecipazione azionaria alla Morgan Stanley, beneficiaria del saldo, per lei attivo, pari a 2,5 miliardi di euro;
    inoltre, lo schema di decreto non ottempera alle indicazioni contenute nella legge delega, avendo recepito, come evidenziato, solo in minima parte le disposizioni volte all'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e all'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, e essendo assenti nell'ordinamento italiano altre norme in merito alle agenzie di rating;
    in altre parole, le disposizioni contenute nello schema di decreto in esame non perseguono efficacemente l'obiettivo di superare le criticità del settore del rating del credito ovvero l'eccessiva dipendenza dalle valutazioni delle agenzie di rating e l'affidamento esclusivo e meccanico ai rating esterni,
  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 2

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale (C. 2915 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI ACCANTONATI

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) limitatamente agli anni 2014 e 2015, ai terreni agricoli, posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, 99, iscritti nella previdenza agricola, le cui coltivazioni risultano danneggiate da fitopatie.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni con le seguenti: 226,8 milioni, e dopo la lettera d) inserire la seguente:
   d-bis) quanto a 1 milione di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni; Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 110. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni dei territori della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, nei quali è stato riscontrato il batterio patogeno da quarantena Xylella fastidiosa e per i quali il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza il 10 febbraio 2015.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite massimo di 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 111. Palese, Marti, Ciracì, Distaso, Sisto, Latronico.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

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  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 112. Paglia, Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, lettera b), sostituire le parole: quanto a 126,6 milioni di euro per l'anno 2015, 47,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 53,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: quanto a 131,6 milioni di euro per l'anno 2015, 52,9 milioni di euro per l'anno 2016 e a 58,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
*1. 114. Sberna, Caruso, Capelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis)
ai terreni agricoli destinati ad uliveto interessati dalla diffusione della fitopatologia di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2014, ricadenti in area infetta, a decorrere dall'anno successivo a quello di delimitazione delle aree interessate a cura dei competenti servizi regionali e fino al termine dello stato di emergenza.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis)
agli oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1, lettera c) si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 117. Rostellato, Artini, Barbanti, Baldassarre, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) ai terreni agricoli ubicati nei siti di interesse nazionale individuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a quelli ubicati nei siti contaminati da sottoporre a bonifica.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: 225,8 milioni e 96 milioni rispettivamente con le seguenti: 265,8 milioni e 136 milioni; e dopo la lettera d) inserire la seguente:
  d-bis) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.
1. 120. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela, Lupo, Pesco, Villarosa, Cancelleri, Ruocco, Alberti, Pisano, D'Incà.

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ALLEGATO 3

5-04602 Busin: Ritardi negli adeguamenti delle categorie catastali richiesti dai comuni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante sollecita il Governo, affinché gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria procedano all'integrazione del quadro delle categorie, classi e del correlato prospetto tariffario del catasto edilizio urbano, relativo ad alcuni Comuni della Provincia di Vicenza, per l'istituzione delle categorie ordinarie A/1 e A/8, in esito alla richiesta avanzata dal Polo Catastale Altovicentino.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La cennata integrazione è stata richiesta ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n. 1142, che prevede: «Qualora alcune unità immobiliari accertate abbiano destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per la zona censuaria l'Ufficio tecnico erariale deve provvedere ad apportare al quadro delle categorie e classi le occorrenti integrazioni sottoponendole all'approvazione delle Commissioni censuarie, con la procedura indicata nell'articolo 9 e seguenti».
  A fronte di tale richiesta avanzata dal Polo Catastale Altovicentino in data 14 gennaio 2011, la Direzione Centrale Catasto e Cartografia forniva le prime indicazioni operative circa le modalità con cui attivare le verifiche propedeutiche alla suddetta integrazione.
  Successivamente, l'Ufficio Provinciale di Vicenza – Territorio comunicava l'esito delle prime verifiche per le 27 proposte di integrazione del quadro tariffario, evidenziando, peraltro, che solo per 6 comuni sussistevano i requisiti previsti dalla legge per procedere alle richieste integrazioni, con specifico riferimento alla sola categoria A/8 (abitazioni in villa).
  La Direzione Centrale Catasto e Cartografia, nel condividere il lavoro svolto dall'Ufficio Provinciale, invitava lo stesso Ufficio a predisporre una relazione tecnico-descrittiva degli elementi socio-economici rilevati nel corso dello studio e a trasmetterla ai competenti organi centrali dell'Agenzia, al fine del rilascio del nulla osta preventivo per il proseguimento degli adempimenti presso la Commissione Censuaria Provinciale di Vicenza.
  L'Ufficio Provinciale di Vicenza ha predisposto le relazioni tecniche descrittive, con l'individuazione delle integrazioni tariffarie proposte, tuttavia la Direzione Centrale Catasto e Cartografia, esaminando gli esiti complessivi del lavoro svolto in sede provinciale, ha evidenziato l'opportunità di procedere ad alcuni perfezionamenti, finalizzati ad una migliore perequazione nella definizione delle tariffe.
  Così riassunto l'articolato iter procedimentale che ha caratterizzato la vicenda, è opportuno osservare che al fine di perfezionare l'auspicato procedimento di integrazione dei quadri tariffari di cui trattasi, risulta imprescindibile acquisire la previa approvazione da parte della competente Commissione Censuaria Provinciale di Vicenza, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972. n. 650.
  All'attualità, tuttavia, la predetta Commissione, cessata in data 12 giugno 2013, Pag. 64non risulta essere stata rinnovata, ancorché le relative procedure di rinnovo siano state avviate già nel corso dello stesso anno, ma occorre tener conto che dovranno trovare applicazione le recenti novità introdotte ai sensi del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, recante «Composizione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23».
  Al riguardo, si evidenzia che il decreto legge n. 4 del 2015, in corso di conversione, ha previsto la proroga del termine per l'esercizio della delega fiscale anche in materia di catasto.

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ALLEGATO 4

5-04998 Fregolent: Ritardi nell'erogazione degli interessi sui rimborsi di imposta effettuati dall'Agenzie delle entrate.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti segnalano la circostanza che un contribuente di Torino, a cui nel 1989 era stata indebitamente notificata una cartella di pagamento di alcuni milioni di lire, ha ottenuto, a seguito della conclusione di un contenzioso durato ventiquattro anni, il rimborso delle somme indebitamente versate senza tuttavia la corresponsione dei relativi interessi.
  La mancata erogazione sarebbe da ricondurre, secondo notizie di stampa richiamate dagli Onorevoli interroganti, ad una carenza informatica ovvero di un software che consenta di calcolare automaticamente i suddetti interessi, con conseguente lesione del diritto del contribuente.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'Agenzia delle entrate, conferma che allo stato attuale non dispone ancora di un'apposita applicazione informatica che consenta il calcolo automatico degli interessi dovuto sugli importi oggetto di rimborso.
  Gli Uffici dell'Agenzia possono comunque, nelle more del completamento del processo di meccanizzazione, procedere alla loro determinazione con modalità manuale e dare disposizione all'Agente della riscossione competente affinché effettui l'erogazione del rimborso.
  Ciò posto, con riguardo al caso del contribuente torinese, sebbene il nominativo non sia stato espressamente menzionato nell'interrogazione, l'Agenzia riferisce che, sulla base delle informazioni acquisite presso la propria struttura periferica competente, gli interessi maturati sulle somme rimborsate al menzionato contribuente sono stati liquidati ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e corrisposti da Equitalia Nord Spa con bonifico del 6 marzo 2015.

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ALLEGATO 5

5-04999 Gebhard: Estensione del regime agevolato previsto per i titoli del debito pubblico e i titoli di Stato dalla disciplina sull'imposta di successione anche alle obbligazioni emesse dall’European Financial Stability Facility.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Ministro dell'Economia e delle Finanze se le obbligazioni emesse dal Fondo Salva Stati Europeo (European Stability Facility) possano rientrare nel regime agevolato previsto dall'articolo 12 comma 1 lettere h) e i) del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dall'articolo 8 della legge 30 ottobre 2014 n. 161, (legge europea 2013 bis), in forza del quale non concorrerebbero alla formazione dell'attivo ereditario sulla scorta di una equiparazione ai titoli garantiti dallo Stato o equiparati.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La citata legge europea 2013 bis ha modificato la disciplina sull'imposta sulle successioni e sulle donazioni equiparando gli enti pubblici, le associazioni e le fondazioni istituite in uno Stato europeo o appartenente all'Accordo sullo Spazio economico europeo a quelli italiani, ai fini del godimento del regime agevolato previsto dal menzionato articolo 12 del decreto legislativo n. 346 del 1990.
  L'intervento normativo è stato necessario al fine di definire le procedure di infrazione (2012/2156 e 2012/2157) che la Commissione europea ha aperto nei confronti dell'Italia per violazione da parte della disciplina interna del principio della libera circolazione dei capitali previsto dall'articolo 63 del TFUE.
  La lettera di costituzione in mora della Commissione europea, con riferimento in particolare alla procedura 2012/2156, ha comparato il trattamento dei titoli del debito pubblico, dei buoni e dei titoli similari emessi dallo Stato italiano a quello previsto per i titoli emessi dagli Stati membri dell'UE o dello SEE, ravvisando una discriminazione nel trattamento preferenziale accordato ai soli titoli del debito pubblico nazionali, lesiva della libera circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 del TFUE.
  L'applicazione del regime agevolato citato alle obbligazioni emesse dal Fondo Salva Stati europeo implica in via preliminare la risoluzione della questione sulla possibilità di assimilare le predette ai titoli garantiti dallo Stato o equiparati.
  Il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (FESF) è uno strumento appositamente costituito dagli Stati membri Ue il 9 maggio 2010, finalizzato ad erogare aiuti finanziari agli Stati membri che versavano in situazioni di difficoltà economica preservando, in tal caso, la stabilità finanziaria dell'Eurozona.
  Dall'esame testuale delle previsioni introdotte dall'articolo 8 della legge n. 161 del 2014, non si rinviene alcun riferimento a titoli emessi da soggetti diversi dagli Stati quali il Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria (European Financial Stability Facility). Anche dall'esame del dossier del Servizio Studi n. 151 del Senato, redatto in relazione alle norme introdotte con l'articolo 12 non si riscontra alcun riferimento ad altre tipologie di titoli emessi da organismi internazionali, quali il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità).Pag. 67
  Per quanto riguarda la possibilità, indirettamente ipotizzata dall'On. Interrogante, di procedere ad una equiparazione dei titoli emessi dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria, sulla base della previsione recata dall'articolo 12, comma 13-bis, del decreto legislativo 21 novembre 1997. n. 461, recante «modifiche alla disciplina delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale», si rappresentano alcune perplessità.
  Si rammenta, infatti, che la previsione recata dal comma 13-bis stabilisce che «I titoli emessi da enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi resi esecutivi in Italia sono equiparati a tutti gli effetti fiscali ai titoli dello Stato italiano».
  Tale disposizione, inserita nell'ambito della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, contempla anche titoli emessi da organismi istituiti in Paesi extra UE. Non sembrerebbe, pertanto, coerente con l'impianto normativo introdotto con la legge n. 161 del 2014 che, come precisato, ha inteso eliminare l'effetto discriminatorio, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, tra i titoli emessi da Paesi comunitari rispetto a quelli emessi dallo Stato italiano, un'interpretazione che estendesse l'esenzione dall'imposta in argomento anche a titoli emessi da soggetti extra UE.

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ALLEGATO 6

5-05000 Paglia: Chiarimenti circa l'applicazione dell'IRAP ai medici di base.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l'Onorevole interrogante sottopone all'attenzione del Governo la controversa questione concernente l'esclusione del presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nei riguardi dei medici di medicina generale (MMG) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), operanti presso gli ambulatori sanitari della ASL, che si avvalgono di collaboratori di studio al fine di agevolare l'accesso ai servizi medici di base da parte dell'utenza.
  Tale personale assunto risulta esclusivamente funzionale all'efficiente organizzazione ed al buon funzionamento del servizio pubblico erogato dai suddetti ambulatori e non risulta finalizzato a conferire alcun concreto vantaggio in termini economici al medico.
  L'Onorevole interrogante lamenta il difforme trattamento fiscale riservato a coloro che sostengono costi per il personale da utilizzare nell'ambito dell'attività medica di studio.
  Infatti, alla luce della vigente normativa e degli indirizzi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso da parte dei medici a forme di collaborazione di terzi, in via non occasionale, realizza, in ogni caso, il concetto di autonoma organizzazione e concretizza il presupposto impositivo del tributo regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446. Risultano, invece, esclusi dal tributo quei medici che non si avvalgono di collaboratori, attesa la carenza del presupposto impositivo.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente è opportuno segnalare che sulla questione la Suprema Corte di Cassazione non è pervenuta a conclusioni univoche.
  Infatti, con le sentenze n. 12108 del 2009 e n. 8556 del 2011 (adottate a sezioni unite) la Suprema Corte ha riconosciuto la presenza dell'autonoma organizzazione qualora il contribuente che esercita un'attività di lavoro autonomo si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui, riconoscendo la sussistenza dell'autonoma organizzazione, e quindi la riconducibilità delle attività professionali nell'ambito applicativo dell'IRAP, ogniqualvolta ci fosse la presenza di personale, anche part-time, con mansioni di segretariato o persino con funzioni meramente accessorie.
  Nel corso del 2013, con le pronunce n. 22020 e 22022, la Suprema Corte ha affermato – diversamente da quanto asserito fino a quel momento – che la circostanza secondo cui un medico si avvalga del lavoro di un dipendente part-time non implica l'obbligo di assoggettamento ad IRAP, essendo la presenza di un solo dipendente part-time addetto allo studio non sufficiente, di per sé, a concretizzare il presupposto di autonoma organizzazione, posto che la presenza di detto dipendente con funzioni accessorie non accresce la capacità produttiva del professionista ma costituisce semplicemente una comodità per quest'ultimo.
  Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla stessa Corte con la sentenza n. 958 del 17 gennaio 2014.Pag. 69
  Anche l'orientamento delle Commissioni Tributarie non è costante.
  Dalla disamina delle più recenti sentenze concernenti la questione, è emerso che l'elemento dirimente è rappresentato dall'accertamento, nelle singole fattispecie, di elementi di fatto che provino la presenza o meno di un'autonoma organizzazione nell'ambito dell'attività del medico di medicina generale convenzionato col SSN, quali ad esempio l'impiego di beni strumentali o di lavoro altrui in misura eccedente a quanto necessario per l'esercizio dell'attività professionale del medico di base.
  Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 22020 del 25 settembre 2013: il requisito dell’«autonoma organizzazione» deve costituire un qualcosa di ulteriore e diverso rispetto a quella razionale autoorganizzazione che necessariamente accompagna qualunque attività professionale svolta abitualmente, deve essere un «quid pluris» che giustifichi l'imposizione ai «lavoratori autonomi organizzati» di un onere fiscale che non colpisce invece i lavoratori subordinati (e che coinvolge tutto il loro reddito professionale e non solo la quota parte ricollegabile alla autonoma organizzazione).
  Ciò premesso, deve sottolinearsi che l'individuazione di specifici ulteriori parametri qualitativi e quantitativi per definire la sussistenza di un'autonoma organizzazione può avvenire solo con un eventuale intervento normativo e non in via amministrativa.
  Tanto è confermato dall'espressa previsione contenuta nella legge 11 marzo 2014, n. 23, recante «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», che prevede all'articolo 11, comma 2, che «Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, chiarisce la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).».

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ALLEGATO 7

5-05002 Sottanelli: Esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica per gli enti no profit.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto, l'Onorevole interrogante segnala talune criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono «bloccate» dal sistema di interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il vigente articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1o gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che «... è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario» e che la stessa «... si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente».
  Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell'articolo 1, commi dal 209 al 214, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del DM 55 del 2013), attraverso l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle entrate, tramite SO.GE.I. (DM 7 marzo 2008).
  Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le altre PP.AA. (termine così anticipato, rispetto all'originario del 6 giugno 2015, dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89).
  Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica.
  Ciò posto, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.Pag. 71
  In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014, non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati ad emettere fattura elettronica.
  Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
  Ove lo si ritenga opportuno, non si mancherà di richiedere all'Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti.