CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 marzo 2015
405.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
   premesso che:
    l'articolato del provvedimento è complessivamente finalizzato a dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che compone parte significativa della strategia della Comunità internazionale degli Stati contro la grave minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale e che fonda la relativa azione di contrasto sull'adozione di misure preventive e repressive di diritto nazionale ed internazionale, nonché su un nuovo paradigma di sicurezza internazionale che include quella interna agli Stati;
    la fase in atto evidenzia l'opportunità di provvedere al contrasto alle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali provenienti dalle aree di maggiore interesse strategico per l'Italia, a partire dalla Libia, mediante il ricorso a tutti gli opportuni strumenti di politica estera, privilegiando la leva del dialogo politico-diplomatico e della cooperazione allo sviluppo, con preferenza sul ricorso all'intervento militare, pur necessario in taluni contesti di grave carenza sul piano della sicurezza e sul piano umanitario;
    tra le disposizioni che intervengono sul diritto interno, di cui ai Capi I e II del provvedimento, rilevano in particolare quelle relative al trasporto aereo, connesse allo scambio di informazioni operative, nonché quelle relative alle espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, di cui all'articolo 4, da collocare nel quadro di una complessiva risposta culturale e politica e dei profondi rapporti di amicizia e di dialogo cooperativo tra l'Italia e i Paesi terzi impegnati nel contrasto al fenomeno dei foreign fighters e dei cosiddetti «lupi solitari», come ad esempio la Tunisia e il Marocco, al fine di non vanificare il comune sforzo;
    alla luce dell'incremento straordinario del flusso di profughi che attraversano il Mar Mediterraneo per raggiungere le coste italiane, pari a circa il sessanta per cento rispetto al 2014, si ritiene essenziale che le misure di cui all'articolo 5 non siano finanziate a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, Pag. 33di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990, né in modo da intaccare il complessivo stanziamento finanziario assettato a sostegno delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del provvedimento;
    le norme, di cui al Capo III, in tema di proroga della partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, doverosamente confermano e valorizzano l'impegno dell'Italia, in un quadro di piena legittimità internazionale e in conformità con l'articolo 11 della Costituzione, per conseguire e mantenere, nello sforzo collettivo, pace e sicurezza nei teatri di crisi, contribuendo agli opportuni interventi a sostegno delle popolazioni civili e per la ricostruzione anche infrastrutturale dei Paesi interessati;
    ritenuto, pertanto, essenziale procedere alla proroga degli impegni assunti in sede internazionale per la partecipazione alle missioni internazionali in Europa, Asia e Africa, di cui al citato Capo III del provvedimento;
    valutata positivamente soprattutto l'autorizzazione relativa alla partecipazione di un contingente di personale e di assetti, con compiti di ricognizione sul territorio iracheno e per attività di addestramento e di assistenza, alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica rappresentata dal Daesh, anche in conformità con la risoluzione n. 2170 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 15 agosto 2014;
    riconosciuta la necessità di provvedere all'autorizzazione della adesione dell'Italia con un proprio contingente alla nuova missione «no combat» della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission, di cui alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189 del 2014, relativa ad attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza e delle istituzioni governative afghane, nonché per il consolidamento dei risultati conseguiti sul piano dell’institution building e della ricostruzione civile;
    considerata, altresì, l'esigenza di assicurare costante attenzione al contesto afghano e al subcontinente indiano alla luce delle costanti, preoccupanti evoluzioni sul piano della sicurezza registrate in tale area;
    richiamata la necessità di dare congrua attuazione agli obblighi informativi che sussistono in capo al Governo con riferimento alla nuova sopra citata missione in Afghanistan, in conformità con il dettato dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, come pure con riferimento alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del medesimo decreto-legge del 2014;
    ritenuto che, analogamente, devono trovare piena conferma gli impegni assunti nel contesto africano, con riferimento alle missioni europee di contrasto al fenomeno della pirateria, a sostegno della Somalia e in Corno d'Africa, nell'Oceano Indiano Occidentale, nella Repubblica Centrafricana, in Mali, Sahel e Niger;
    ritenute, altresì, da approvare le misure di finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui al Capo IV del provvedimento;
    sottolineata, in particolare, la necessità di proseguire l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria conseguente al conflitto scatenato dal Daesh, con particolare riferimento all'esodo di sfollati nei Paesi della regione siro-irachena, e di provvedere, oltre che allo straordinario sforzo umanitario – a tutela, in primo luogo, delle minoranze religiose, a partire dai cristiani e dagli yazidi, esposte a persecuzioni, rischio di genocidio e di sparizione dall'area – profuso dalle competenti Pag. 34Agenzie dell'Onu e organizzazioni non governative, come l'UNHCR, l'UNICEF, l'UNDP o la Comunità di Sant'Egidio, ad azioni mirate a tutela del patrimonio archeologico e in generale culturale di un'area centrale per la storia dell'umanità, simbolo di una millenaria tradizione di coabitazione multietnica e multireligiosa;
    ribadita piena adesione e sostegno all'azione positiva svolta in Siria dagli organismi internazionali, a partire dallo sforzo diplomatico in atto da parte dell'ONU, per la soluzione della crisi e a sostegno della popolazione siriana;
    valutata essenziale l'azione di cooperazione civile in Afghanistan per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di contributi, assunti dall'Italia in sede internazionale, e per consolidare i risultati raggiunti sul piano dello stato di diritto e della tutela dei diritti, in particolare delle donne;
    apprezzato lo sforzo per il rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di sminamento umanitario, in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, da realizzare nei teatri in cui l'Italia è presente, e dei nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo, nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons);
    condivisa, nel quadro del complessivo rilancio del ruolo internazionale del nostro Paese, l'istituzione di un apposito fondo, nell'ambito dello stato di previsione del MAECI, per la campagna di promozione della candidatura del nostro Paese ad un seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017 e 2018, in sinergia con iniziative mirate di diplomazia parlamentare;
    apprezzato il trend di crescita relativo all'impegno economico per la cooperazione civile, che registra risorse pari a circa 69,7 milioni di euro per i primi nove mesi del 2015, a fronte dei 71,2 milioni di euro, stanziati per tutto l'anno 2014, a rafforzamento dell'azione di politica estera dell'Italia, e che si somma alle ricadute positive rappresentate dall'entrata a regime della nuova legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    valutato che, in questo quadro di complessivo rafforzamento delle leve di politica estera e di valorizzazione dell'azione di prevenzione e gestione delle crisi sul piano politico-diplomatico, appare essenziale non trascurare il rafforzamento dello strumento diplomatico, già razionalizzato sul piano dell'assetto della rete estera, e assai carente sul piano delle risorse umane se si confronta la situazione del nostro Paese con quella dei maggiori Stati europei, Francia, Germania e Regno Unito in primis, e soprattutto con le sfide derivanti dal quadro internazionale e soprattutto regionale;
    ritenuto necessario, pertanto, provvedere senza ritardo, anche per l'anno in corso, al reclutamento di nuovo personale diplomatico a tempo indeterminato per colmare tale gap, mediante il ricordo innanzitutto allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché all'istituto della collocazione fuori ruolo, con sospensione della retribuzione, con particolare riguardo al Servizio europeo di azione esterna (SEAE) e al sistema di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e delle relazioni internazionali, come pure a strumenti di tirocinio volti alla formazione dei giovani,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) con riferimento al Capo I, articolo 5, comma 2, si provveda al reperimento delle necessarie risorse a valere su fondo diverso da quello relativo alle politiche e ai servizi dell'asilo, di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990, o alle disposizioni Pag. 35del provvedimento sulla proroga della partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, agli articoli 11, 12 e 13 del provvedimento;
   b) sia autorizzata la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui al Capo III del provvedimento, nei termini temporali e di risorse, nonché alle condizioni previste dalle disposizioni ivi contenute;
   c) siano, altresì, autorizzati gli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui al Capo IV del provvedimento;
   d) all'articolo 18, comma 4, del medesimo Capo IV, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari»;
   e) inoltre, all'articolo 19, dopo il comma 2, siano aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per l'anno 2015, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le quali, anche ai fini del completamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono incrementate di un importo pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2-ter. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».

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ALLEGATO 2

DL 7/2015: Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione. C. 2893 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione;
   richiamate le motivazioni alla base della questione di competenza, sollevata ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del Regolamento, ai fini dell'assegnazione del provvedimento in sede referente alle Commissioni Giustizia, Affari esteri e comunitari e Difesa;
   premesso che:
    l'articolato del provvedimento è complessivamente finalizzato a dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178, adottata il 24 settembre 2014 ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite, che compone parte significativa della strategia della Comunità internazionale degli Stati contro la grave minaccia rappresentata dal terrorismo internazionale e che fonda la relativa azione di contrasto sull'adozione di misure preventive e repressive di diritto nazionale ed internazionale, nonché su un nuovo paradigma di sicurezza internazionale che include quella interna agli Stati;
    la fase in atto evidenzia l'opportunità di provvedere al contrasto alle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali provenienti dalle aree di maggiore interesse strategico per l'Italia, a partire dalla Libia, mediante il ricorso a tutti gli opportuni strumenti di politica estera, privilegiando la leva del dialogo politico-diplomatico e della cooperazione allo sviluppo, con preferenza sul ricorso all'intervento militare, pur necessario in taluni contesti di grave carenza sul piano della sicurezza e sul piano umanitario;
    tra le disposizioni che intervengono sul diritto interno, di cui ai Capi I e II del provvedimento, rilevano in particolare quelle relative al trasporto aereo, connesse allo scambio di informazioni operative, nonché quelle relative alle espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo, di cui all'articolo 4, da collocare nel quadro di una complessiva risposta culturale e politica e dei profondi rapporti di amicizia e di dialogo cooperativo tra l'Italia e i Paesi terzi impegnati nel contrasto al fenomeno dei foreign fighters e dei cosiddetti «lupi solitari», come ad esempio la Tunisia e il Marocco, al fine di non vanificare il comune sforzo;Pag. 37
    alla luce dell'incremento straordinario del flusso di profughi che attraversano il Mar Mediterraneo per raggiungere le coste italiane, pari a circa il sessanta per cento rispetto al 2014, si ritiene essenziale che le misure di cui all'articolo 5 non siano finanziate a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990, né in modo da intaccare il complessivo stanziamento finanziario assettato a sostegno delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del provvedimento;
    le norme, di cui al Capo III, in tema di proroga della partecipazione delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, doverosamente confermano e valorizzano l'impegno dell'Italia, in un quadro di piena legittimità internazionale e in conformità con l'articolo 11 della Costituzione, per conseguire e mantenere, nello sforzo collettivo, pace e sicurezza nei teatri di crisi, contribuendo agli opportuni interventi a sostegno delle popolazioni civili e per la ricostruzione anche infrastrutturale dei Paesi interessati;
    ritenuto, pertanto, essenziale procedere alla proroga degli impegni assunti in sede internazionale per la partecipazione alle missioni internazionali in Europa, Asia e Africa, di cui al citato Capo III del provvedimento;
    valutata positivamente soprattutto l'autorizzazione relativa alla partecipazione di un contingente di personale e di assetti, con compiti di ricognizione sul territorio iracheno e per attività di addestramento e di assistenza, alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica rappresentata dal Daesh, anche in conformità con la risoluzione n. 2170 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 15 agosto 2014;
    riconosciuta la necessità di provvedere all'autorizzazione della adesione dell'Italia con un proprio contingente alla nuova missione «no combat» della NATO in Afghanistan, denominata Resolute Support Mission, di cui alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189 del 2014, relativa ad attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza e delle istituzioni governative afghane, nonché per il consolidamento dei risultati conseguiti sul piano dell’institution building e della ricostruzione civile;
    considerata, altresì, l'esigenza di assicurare costante attenzione al contesto afghano e al subcontinente indiano alla luce delle costanti, preoccupanti evoluzioni sul piano della sicurezza registrate in tale area;
    richiamata la necessità di dare congrua attuazione agli obblighi informativi che sussistono in capo al Governo con riferimento alla nuova sopra citata missione in Afghanistan, in conformità con il dettato dell'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 1o agosto 2014, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, come pure con riferimento alla missione in Libia, di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del medesimo decreto-legge del 2014;
     ritenuto che, analogamente, devono trovare piena conferma gli impegni assunti nel contesto africano, con riferimento alle missioni europee di contrasto al fenomeno della pirateria, a sostegno della Somalia e in Corno d'Africa, nell'Oceano Indiano Occidentale, nella Repubblica Centrafricana, in Mali, Sahel e Niger;
    ritenute, altresì, da approvare le misure di finanziamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui al Capo IV del provvedimento;
    sottolineata, in particolare, la necessità di proseguire l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria conseguente Pag. 38al conflitto scatenato dal Daesh, con particolare riferimento all'esodo di sfollati nei Paesi della regione siro-irachena, e di provvedere, oltre che allo straordinario sforzo umanitario – a tutela, in primo luogo, delle minoranze religiose, a partire dai cristiani e dagli yazidi, esposte a persecuzioni, rischio di genocidio e di sparizione dall'area – profuso dalle competenti Agenzie dell'Onu e organizzazioni non governative, come l'UNHCR, l'UNICEF, l'UNDP o la Comunità di Sant'Egidio, ad azioni mirate a tutela del patrimonio archeologico e in generale culturale di un'area centrale per la storia dell'umanità, simbolo di una millenaria tradizione di coabitazione multietnica e multireligiosa;
    ribadita piena adesione e sostegno all'azione positiva svolta in Siria dagli organismi internazionali, a partire dallo sforzo diplomatico in atto da parte dell'ONU, per la soluzione della crisi e a sostegno della popolazione siriana;
    valutata essenziale l'azione di cooperazione civile in Afghanistan per dar seguito agli impegni di mantenimento del livello di contributi, assunti dall'Italia in sede internazionale, e per consolidare i risultati raggiunti sul piano dello stato di diritto e della tutela dei diritti, in particolare delle donne;
    apprezzato lo sforzo per il rifinanziamento della legge 7 marzo 2001, n. 58, per interventi di sminamento umanitario, in esecuzione di obblighi internazionali per la realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario, da realizzare nei teatri in cui l'Italia è presente, e dei nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo, nonché del Protocollo V della Convenzione CCW (Convention on Certain Conventional Weapons);
    condivisa, nel quadro del complessivo rilancio del ruolo internazionale del nostro Paese, l'istituzione di un apposito fondo, nell'ambito dello stato di previsione del MAECI, per la campagna di promozione della candidatura del nostro Paese ad un seggio non permanente presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il biennio 2017 e 2018, in sinergia con iniziative mirate di diplomazia parlamentare;
    apprezzato il trend di crescita relativo all'impegno economico per la cooperazione civile, che registra risorse pari a circa 69,7 milioni di euro per i primi nove mesi del 2015, a fronte dei 71,2 milioni di euro, stanziati per tutto l'anno 2014, a rafforzamento dell'azione di politica estera dell'Italia, e che si somma alle ricadute positive rappresentate dall'entrata a regime della nuova legge sulla cooperazione internazionale allo sviluppo;
    valutato che, in questo quadro di complessivo rafforzamento delle leve di politica estera e di valorizzazione dell'azione di prevenzione e gestione delle crisi sul piano politico-diplomatico, appare essenziale non trascurare il rafforzamento dello strumento diplomatico, già razionalizzato sul piano dell'assetto della rete estera, e assai carente sul piano delle risorse umane se si confronta la situazione del nostro Paese con quella dei maggiori Stati europei, Francia, Germania e Regno Unito in primis, e soprattutto con le sfide derivanti dal quadro internazionale e soprattutto regionale;
    ritenuto necessario, pertanto, provvedere senza ritardo, anche per l'anno in corso, al reclutamento di nuovo personale diplomatico a tempo indeterminato per colmare tale gap, mediante il ricordo innanzitutto allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nonché all'istituto della collocazione fuori ruolo, con sospensione della retribuzione, con particolare riguardo al Servizio europeo di azione esterna (SEAE) e al sistema di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese e delle relazioni internazionali, come pure a strumenti di tirocinio volti alla formazione dei giovani,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) con riferimento al Capo I, articolo 5, comma 2, si provveda al reperimento Pag. 39delle necessarie risorse a valere su fondo diverso da quello relativo alle politiche e ai servizi dell'asilo, di cui al decreto-legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 39 del 1990, o alle disposizioni del provvedimento sulla proroga della partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, agli articoli 11, 12 e 13 del provvedimento;
   b) sia autorizzata la partecipazione alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, di cui al Capo III del provvedimento, nei termini temporali e di risorse, nonché alle condizioni previste dalle disposizioni ivi contenute;
   c) siano, altresì, autorizzati gli stanziamenti finalizzati alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui al Capo IV del provvedimento;
   d) all'articolo 18, comma 4, del medesimo Capo IV, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche mediante il cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare presso uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici o da enti di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Al tirocinante spetta un rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura massima complessiva di 500 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari»;
   e) inoltre, all'articolo 19, dopo il comma 2, siano aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Per l'anno 2015, l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si applica nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le quali, anche ai fini del completamento dello scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono incrementate di un importo pari ad euro 2.673.804 a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2-ter. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, nonché all'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può collocare fuori ruolo funzionari appartenenti alla carriera diplomatica rispettivamente ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nell'ambito dei contingenti, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni. Il Ministero sospende la corresponsione della retribuzione in tutte le sue componenti a decorrere dal collocamento fuori ruolo».