CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 marzo 2015
404.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale», approvato, con modificazioni, dal Senato;
   rilevato che le disposizioni da esso recate, pur essendo riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla materia dell’»agricoltura», che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni;
   preso atto che l'intervento normativo di cui all'oggetto fissa – anche a seguito delle pronunce rese dalla magistratura amministrativa in via cautelare – criteri certi ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015, fatta comunque salva l'applicazione della normativa previgente, ove più favorevole, in relazione al versamento dell'imposta per l'anno 2014;
   osservato altresì che il decreto-legge all'esame provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'attuazione della nuova normativa;
   rilevato che la disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, tiene conto di criteri di classificazione dei fondi agricoli ulteriori rispetto a quelli presenti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri – che faceva discendere il regime di tassazione dei terreni agricoli esclusivamente dalla classificazione (contenuta nell'elenco predisposto dall'ISTAT cui l'articolo 1, comma 1, rinvia) dei comuni sui quali i terreni medesimi insistono in termini di: «montani», «parzialmente montani» o «non montani» – sia ai fini della loro esenzione dall'imposta municipale propria, sia allo scopo di prevedere detrazioni fiscali;
   osservato, in particolare che, a seguito delle modifiche del Senato, la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni delineata dall'articolo 1 prende in considerazione connotati oggettivi dei fondi agricoli prima non contemplati, quali, ad esempio, la loro ubicazione nelle isole minori ovvero nelle zone di «collina svantaggiata»;
   ritenuto tuttavia che il regime fiscale così delineato – non tenendo pienamente conto delle differenti realtà territoriali, della dimensione aziendale e, più in generale, della reale capacità contributiva del comparto agricolo e determinando disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche – necessita ancora di interventi di Pag. 160riforma finalizzati a garantire un più equo riparto del carico fiscale, connesso all'effettiva redditività dei terreni;
   auspicato che, nell'ambito di una più generale riforma della fiscalità in agricoltura, possano essere individuate misure idonee al fine di superare le criticità evidenziate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 4/2015: Misure urgenti in materia di esenzione IMU. C. 2915 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo C. 2915, di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale», approvato, con modificazioni, dal Senato;
   rilevato che le disposizioni da esso recate, pur essendo riconducibili alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato» che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, incidono anche sulla materia dell’»agricoltura», che rientra nell'ambito della competenza legislativa residuale delle Regioni;
   preso atto che l'intervento normativo di cui all'oggetto fissa – anche a seguito delle pronunce rese dalla magistratura amministrativa in via cautelare – criteri certi ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti a corrispondere l'imposta municipale propria sui terreni agricoli per gli anni 2014 e 2015, fatta comunque salva l'applicazione della normativa previgente, ove più favorevole, in relazione al versamento dell'imposta per l'anno 2014;
   osservato altresì che il decreto-legge all'esame provvede a stanziare le necessarie risorse per compensare ai comuni il minor gettito derivante dall'attuazione della nuova normativa;
   rilevato che la disciplina in oggetto, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, tiene conto di criteri di classificazione dei fondi agricoli ulteriori rispetto a quelli presenti nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri – che faceva discendere il regime di tassazione dei terreni agricoli esclusivamente dalla classificazione (contenuta nell'elenco predisposto dall'ISTAT cui l'articolo 1, comma 1, rinvia) dei comuni sui quali i terreni medesimi insistono in termini di: «montani», «parzialmente montani» o «non montani» – sia ai fini della loro esenzione dall'imposta municipale propria, sia allo scopo di prevedere detrazioni fiscali;
   osservato, in particolare che, a seguito delle modifiche del Senato, la disciplina delle esenzioni e delle detrazioni delineata dall'articolo 1 prende in considerazione connotati oggettivi dei fondi agricoli prima non contemplati, quali, ad esempio, la loro ubicazione nelle isole minori ovvero nelle zone di «collina svantaggiata»;
   ritenuto tuttavia che il regime fiscale così delineato presenta tuttora numerose criticità;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione l'opportunità di individuare misure idonee al fine di ripensare il regime fiscale dei terreni agricoli che, come configurato dal decreto-legge all'esame – non tenendo pienamente conto delle differenti realtà territoriali, Pag. 162della dimensione aziendale e, più in generale, della reale capacità contributiva del comparto agricolo e determinando disparità di trattamento tra terreni agricoli ubicati in territori contigui e affini per caratteristiche morfologiche ed economiche – necessita di interventi di riforma finalizzati a garantire un più equo riparto del carico fiscale, connesso all'effettiva redditività dei terreni.

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ALLEGATO 3

Politiche spaziali e aerospaziali. Testo unificato S. 1110, S.1410 e S. 1544.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015;
   rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, seppur indirettamente, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa residuale delle Regioni;
   preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
   rilevata tuttavia l'assenza, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con i programmi e con le politiche regionali spaziali e aerospaziali;
   ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e i programmi, le risorse e le attività delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti programmi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto dei programmi e delle politiche spaziali regionali;
   2) provveda altresì la Commissione ad integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con i programmi e con le politiche spaziali e aerospaziali regionali;
   3) provveda infine la Commissione di merito ad integrare il succitato comma 4 Pag. 164inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'esercizio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e regionali allo scopo di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

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ALLEGATO 4

Politiche spaziali e aerospaziali. Testo unificato S. 1110, S. 1410 e S. 1544.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato dei disegni di legge S. 1110 Pelino, S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato quale testo base per il seguito dell'esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 4 marzo 2015;
   rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché, seppur indirettamente, alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è affidata, dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza legislativa residuale delle Regioni;
   preso atto che l'articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale faccia altresì parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
   rilevata tuttavia l'assenza, tra i compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, della funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;
   ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale nazionale e le attività e le risorse delle regioni interessate alle ricadute sul territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento congiunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) provveda la Commissione di merito ad integrare la disposizione contenuta all'articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, lettera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresì conto delle politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;
   2) provveda altresì la Commissione ad integrare il disposto della lettera d) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione di coordinamento dei programmi e delle attività dell'A.S.I. con le attività regionali in ambito spaziale e aerospaziale;
   3) provveda infine la Commissione di merito ad integrare il succitato comma 4 inserendo, tra i compiti del Comitato interministeriale, anche l'esercizio di una Pag. 166funzione di raccordo tra politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale allo scopo di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo, conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale.

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ALLEGATO 5

Legge di delegazione europea 2014. S. 1758 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1758, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014»;
   rilevato che sullo schema del disegno di legge il Governo ha acquisito, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che tale parere, espresso nella seduta del 25 settembre 2014, è stato favorevole;
   rilevato altresì che l'articolo 31, comma 7, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che i decreti legislativi di recepimento delle direttive dell'Unione europea previste dalla legge di delegazione europea adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome hanno carattere cedevole, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della medesima legge n. 234;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 168

ALLEGATO 6

Delega recepimento direttive appalti e concessioni. S. 1678 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge del Governo S. 1678, recante Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2014/23/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
   ricordato che l'articolo 4 del vigente codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) ha delineato in via legislativa il riparto di competenze tra Stato e Regioni, definendo gli ambiti sui quali si esplicano la potestà legislativa concorrente (comma 3) ed esclusiva (comma 2) dello Stato, a prescindere dall'oggetto del singolo contratto pubblico di lavori, servizi e forniture e che il suddetto riparto di competenze è stato chiarito nella sua portata effettiva dalla Corte costituzionale con le sentenze 23 novembre 2007, n. 401 e 14 dicembre 2007, n. 431, con orientamento sempre confermato (Cfr., ad esempio, sentt. 320/2008, 322/2008, 160/2009, 283/2009, 221/2010, 7/2011, 43/2011, 53/2011 e 52/2012);
   rammentato, in particolare, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto la disciplina della procedura di evidenza pubblica alla materia «tutela della concorrenza», la disciplina della stipulazione e dell'esecuzione dei contratti pubblici alla materia dell’«ordinamento civile» e, infine, la disciplina del contenzioso in materia di contratti pubblici alla materia della «giurisdizione e giustizia amministrativa», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione;
   ricordato inoltre che – ferma restando la riconducibilità della disciplina della programmazione dei lavori pubblici e dell'approvazione dei progetti a fini urbanistici ed espropriativi alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni – gli spazi che residuano alla competenza legislativa regionale (concorrente o residuale) investono alcuni aspetti della normativa (e, in particolare, profili di carattere organizzativo e di semplificazione procedimentale e possibilità di introdurre – a determinate condizioni – norme produttive di «effetti proconcorrenziali»);
   auspicato, infine, che l'esercizio della delega in oggetto rappresenti l'occasione per chiarire – tenuto conto della giurisprudenza costituzionale e alla luce del principio e criterio direttivo contenuto all'articolo 1, comma 1, lettera d) – i rapporti intercorrenti tra le intese generali quadro tra lo Stato e le regioni e le province autonome richieste dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 443 del 2001, nell'ambito della individuazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi, e le ulteriori eventuali intese previste dagli statuti delle regioni Pag. 169speciali e delle province autonome ai fini della individuazione e della localizzazione delle suddette opere;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, provveda la Commissione ad inserire nel disegno di legge un apposito principio e criterio direttivo di delega che disciplini le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, recante la previsione che nelle disposizioni adottate in base alla citata norma costituzionale figuri l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in questione, eventualmente integrando l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 con la previsione che l'esercizio della delega debba avvenire anche nel rispetto della procedura di cui all'articolo 41, comma 1, della legge n. 234 del 2012;
   2) verifichi altresì la Commissione l'opportunità di inserire nel disegno di legge in oggetto un autonomo principio e criterio direttivo di delega volto a prevedere che il nuovo testo unico normativo debba delineare espressamente il riparto delle competenze legislative tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti in materia.