CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2015
399.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-03118 Mongiello: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi in Puglia nel mese di luglio 2014.
Interrogazione 5-03820 Gelli: Sulle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nella provincia di Grosseto nel mese di ottobre 2014.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le interrogazioni cui mi accingo a rispondere concernono le iniziative da intraprendere a sostegno degli agricoltori della regione Puglia e della regione Toscana, in particolare della provincia di Grosseto, per i gravi danni causati dagli avversi eventi atmosferici ivi verificatisi, rispettivamente nei mesi di giugno e ottobre 2014.
  Pertanto trattandosi di analoga tematica, ho ritenuto utile fornire una risposta congiunta.
  Preliminarmente desidero precisare che alla data odierna, la regione Puglia non ha fatto pervenire alcuna formale richiesta d'intervento per gli eventi di giugno 2014, ma assicuro fin da ora che non appena perverrà la proposta dalla regione Puglia, purché nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, il Ministero provvederà all'istruttoria di competenza per l'eventuale emissione del decreto di declaratoria, con il quale potranno essere attivate le misure compensative proposte dall'onorevole interrogante.
  Per quanto concerne invece la provincia di Grosseto preciso che, sulla base della richiesta avanzata dalla regione Toscana è stato emesso il decreto di declaratoria n. 30146 del 29 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015.
  Ciò premesso, ricordo che gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, come modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008 (per il sostegno alle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali) possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per le avversità e le colture danneggiate non comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi le cui polizze sono agevolate da un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta.
  A tal proposito, segnalo tuttavia che gli strumenti ex ante, come quello assicurativo, si sono dimostrati nel corso del tempo nettamente più efficaci rispetto agli interventi compensativi, assicurando infatti oltre 7 miliardi di euro di Produzione Lorda Vendibile agricola.
  Peraltro, le assicurazioni agevolate sono state inserite tra le misure analizzate dalla Commissione europea per far fronte, a partire dal periodo di programmazione 2014-2020, alle crisi che interessano il settore agricolo. Infatti, sono all'esame mirate azioni volte ad assicurare l'estensione territoriale della misura e a meglio informare le imprese agricole circa la portata e le potenzialità dello strumento assicurativo.
  In tale quadro, il disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014, attualmente all'esame del Senato, all'articolo 12 prevede una delega al Governo al fine di adeguare l'attuale normativa (rappresentata dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) agli orientamenti Pag. 153dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
  Abbiamo presentato alla Commissione europea un programma nazionale di sviluppo rurale in cui è prevista un'apposita misura – gestione dei rischi – finalizzata ad incentivare l'adozione, da parte degli agricoltori, degli strumenti ex ante, come l'assicurazione o i fondi di mutualità, sicuramente più adeguati a rispondere alle necessità delle imprese colpite da eventi eccezionali come quelli segnalati, rispetto ai tradizionali strumenti compensativi ex post.
  Evidenzio infine che, il Governo ha già provveduto a rifinanziare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale mediante riassegnazione di somme disponibili nel bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in aggiunta alle risorse messe a disposizione dalla Protezione civile.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04507 Caon: Sulla normativa europea relativa ai prodotti ittici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come correttamente esposto dall'interrogante, la taglia minima per la pesca delle vongole, pari a 25 millimetri, è stabilita dal Regolamento (CE) n. 1967 del 2006.
  Faccio presente che già nel 2010, dando seguito alla richiesta formulata all'unanimità dai consorzi di gestione molluschi bivalvi, il Ministero ha proposto alla Commissione europea di introdurre una certa tolleranza alla suddetta taglia minima; tale richiesta è stata purtroppo respinta sulla base di un'asserita carenza di dati sullo stato biologico della risorsa.
  Da tenere presente che la documentazione che è stata trasmessa a seguito del rigetto della nostra proposta, è stata esaminata dal Comitato tecnico-scientifico (STECF) della Commissione europea nel corso della riunione plenaria nel mese di aprile 2010.
  Preciso che sulla base del parere di tale comitato, la Direzione generale degli affari marittimi e della pesca della Commissione europea ha inviato una nota con la quale sosteneva che la regolamentazione vigente in materia di taglia minima delle vongole (cioè l'allegato III del Regolamento n. 1967 del 2006) «fosse pienamente rispondente all'esigenza di garantire una pesca sostenibile», suggerendoci, quindi, per la cattura della risorsa vongole, l'utilizzo di un vaglio da 23 millimetri su cui ammettere una tolleranza nelle dimensioni contenuta tra l'1 e il 5 per cento.
  Tali argomentazioni sono state oggetto di un'accurata analisi critica da parte degli Uffici del Ministero che si sono riservati di sottoporre nuovamente la questione ai competenti organi europei, attraverso la richiesta di apposite deroghe per le draghe idrauliche nell'ambito dei piani di gestione in corso.
  Conseguentemente, richiamando le conclusioni del predetto Comitato tecnico scientifico, il Ministero ha chiesto ai competenti Uffici europei di poter rispettare la prevista dimensione minima, con la percentuale di tolleranza, utilizzando però il sistema del «numero per chilogrammo» piuttosto che il sistema del vaglio con fori da 23 millimetri, come d'altra parte già previsto dalla normativa nazionale a decorrere dal 1968.
  In particolare, è stato ribadito che il suddetto sistema del «numero per chilogrammo», avrebbe in ogni caso consentito di rispettare, per quanto possibile, la dimensione minima richiesta.
  Con tale sistema, infatti, se nel pescato vi fossero stati esemplari di taglia inferiore, questi sarebbero stati compensati dalla presenza di altri di taglia maggiore, in modo tale da rientrare comunque nel margine di tolleranza consentito.
  In tale contesto, è stato altresì evidenziato che le conclusioni del Comitato scientifico in esame non tenevano conto né del fatto che per le specie massive (alici e sardine) era già possibile sostituire il numero per chilogrammo Pag. 155alla misura minima, né tantomeno che l'imposizione del vaglio con fori di 23 millimetri, avrebbe comportato conseguenze negative in termini di area dragata, tempi di pesca e modificazioni ambientali.
  Abbiamo inoltre rilevato che, il controllo meccanizzato non può dare una sicurezza assoluta circa l'assenza di esemplari sotto taglia, con il rischio, per gli operatori, di essere sanzionati senza colpa.
  Ciò premesso, ribadisco che a tutela e garanzia del relativo comparto nazionale, abbiamo ampiamente sostenuto, e continueremo a farlo, le suddette argomentazioni in tutte le competenti sedi europee confidando in una diversa e positiva valutazione della questione.