CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 marzo 2015
399.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

EMENDAMENTO 7.27 DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI E ARTICOLO AGGIUNTIVO 8.042 DEI RELATORI

  Sopprimere la lettera c).
0. 7. 27. 1. Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Lupo, Della Valle, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

  Alla lettera d), dopo le parole: ai diritti dei soggetti che, inserire le seguenti: si avvalgono o.
0. 7. 27. 2. Prataviera, Allasia, Busin.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per il rilascio, del preventivo assenso ai sensi della disciplina in materia di aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».
0. 7. 27. 3. Pesco, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

  Sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'efficacia della presente disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato».
0. 7. 27. 4. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Alla lettera e) dopo le parole: è comunicato inserire le seguenti:, previa espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti,.
0. 7. 27. 5. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Alla lettera e) inserire, in fine, le parole:, nonché alle Commissioni parlamentari competenti ai fini dell'espressione dei pareri.
0. 7. 27. 6. Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  All'articolo 7, comma 1, capoverso Articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sopprimere la seguente: «industriali»;
   b) al comma 2, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «e occupazionale»;
   c) al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi compresi gli enti previdenziali»;
   d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia» con le seguenti: «, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia»;Pag. 22
   e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea».
7. 27. I Relatori.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia).

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole «il rilascio della garanzia» sono inserite le seguenti: «diretta ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 maggio 1999, n. 248».
  2. All'articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con la predetta delibera CIPE» fino a: « delle operazioni finanziarie ammissibili» sono soppresse.
  3. Il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti, né a forme di pubblicità. Al recupero del predetto credito si procede mediante l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
8. 042. I Relatori.

Pag. 23

ALLEGATO 2

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

  All'articolo 7, comma 1, capoverso Articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sopprimere la seguente: «industriali»;
   b) al comma 2, primo periodo inserire, in fine, le parole: «e occupazionale»;
   c) al comma 3, primo periodo, inserire, in fine, le parole: «, ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria»;
   d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia» con le seguenti: «, anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonché gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia»;
   e) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Lo schema di decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea».
7. 27. (Nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 2, alla fine del primo periodo inserire le parole:, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1.
7. 25. (Nuova formulazione) Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco.

  Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, sostituire le parole: entro il termine stabilito dallo statuto con le seguenti: entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario e comunque entro il termine stabilito dallo statuto.
7. 16.  (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso, Sottanelli, Bombassei, Falcone.

  Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico con cadenza annuale presenta una relazione al Parlamento sull'attività della società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
*7. 17.  (Nuova formulazione) Allasia, Prataviera, Busin.

  Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico con cadenza annuale presenta una relazione al Parlamento sull'attività della società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
*7. 24.  (Nuova formulazione) Fantinati, Da Villa, Vallascas, Lupo, Della Valle, Crippa, Pesco, Alberti, Ruocco, Villarosa, Cancelleri.

Pag. 24

  Al comma 1, capoverso Articolo 15, comma 7, dopo le parole: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inserire le seguenti: , da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. 18.  (Nuova formulazione) Peluffo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono stabiliti i requisiti, le condizioni di accesso e le modalità di erogazione dei contributi concedibili a fronte dei finanziamenti erogati a valere su provvista diversa dal plafond di cui al comma 1, nonché la misura massima dei contributi stessi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa stabilita per l'attuazione dell'intervento di cui al citato articolo 2.
8. 5. (Nuova formulazione) Barbanti, Artini, Segoni, Rizzetto, Mucci, Rostellato, Turco, Baldassarre, Bechis, Prodani.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche a favore di imprese di assicurazione per le attività di cui all'articolo 114, comma 2-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a fronte di operazioni finanziarie rientranti tra quelle ammissibili alla garanzia del medesimo Fondo sulla base della vigente normativa, nazionale e comunitaria.
8. 6. Petrini, Giampaolo Galli.