CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 27 febbraio 2015
397.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Nuovo testo C. 2124 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in esame che reca la ratifica di 14 Emendamenti alla Convenzione di New York del 1980 sulla protezione fisica del materiale nucleare, nonché rilevanti norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale necessarie all'attuazione nel nostro Paese del contenuto degli Emendamenti;
   considerato che:
    la citata Convenzione – e i relativi Emendamenti – sono l'unico strumento internazionale che vincola i Paesi aderenti alla protezione fisica del materiale nucleare;
    gli Emendamenti sono stati approvati da una Conferenza diplomatica convocata nel luglio 2005 allo scopo di modificare la Convenzione e rafforzarne le disposizioni, in particolare dopo gli avvenimenti dell'11 settembre 2001;
    è importante e urgente potenziare e rendere pienamente esecutiva la Convenzione di Vienna nell'attuale fase delle relazioni internazionali;
    dopo la recente ratifica dell'Irlanda, l'Italia è l'unico paese dell'Unione europea che non ha ancora ratificato gli Emendamenti alla Convenzione e, pertanto, è opportuno, come ha sottolineato in una nota trasmessa alla Camera il Ministro degli Affari esteri, concludere l’iter legislativo prima della Conferenza di riesame del Trattato di non proliferazione nucleare in programma a New York nell'aprile 2015;
   rilevato che:
    l'articolo 10, come modificato nel corso dell'esame in sede referente, introduce nel codice penale l'articolo 437-bis recante il reato di «traffico ed abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività»;
    la sopra richiamata fattispecie di reato, sanzionata con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 50.000, è integrata, salvo che il fatto costituisca più grave reato, dalla condotta di chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività; la medesima sanzione è prevista per il detentore che abbandoni il materiale in questione o che se ne disfi illegittimamente;
    l'articolo 10-bis, nel modificare l'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica), prevede per il delitto Pag. 14di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività di cui al richiamato articolo 437-bis del codice penale, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
    nel disegno di legge recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, attualmente all'esame del Senato (S. 1345), è introdotto nel codice penale l'articolo 452-quinquies che, con la medesima rubrica del sopra citato articolo 437, punisce con la medesima sanzione una fattispecie sostanzialmente identica a quella dello stesso articolo 437-bis, prevedendo anche il medesimo aumento di pena in presenza delle medesime circostanze;
    nel citato disegno di legge S. 1345 è altresì introdotta la medesima novella all'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001, prevista al sopra richiamato articolo 10-bis del disegno di legge in esame;
    andrebbe pertanto valutata l'ipotesi di sovrapposizione o di duplicazione delle fattispecie penali di cui all'articolo 452- quinquies, come introdotto dal disegno di legge S. 1345, e all'articolo 437-bis, come introdotto dal disegno di legge in esame, nonché delle novelle all'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001 introdotte da entrambi i disegni di legge;
    il riferimento al «materiale ad alta radioattività» e alla condotta dell'abbandono di tale materiale, recato dal richiamato articolo 437-bis, potrebbe non risultare pienamente conforme alle previsioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, firmata a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980, ratificata con legge n. 708 del 1982;
    il «materiale ad alta radioattività» sarebbe inoltre meglio definito nei termini di «materiale radioattivo ad alta attività»;
   ritenuto che:
    il provvedimento attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ai sensi dell'articolo 21, comma 21-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, rilevanti funzioni (controlli sulla protezione fisica passiva, per mezzo degli ispettori dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; pareri tecnici ai quattro Ministeri competenti; accertamento degli illeciti amministrativi previsti dal comma 3 dell'articolo 10 del provvedimento);
    l'articolo 21, comma 21-bis del decreto-legge n. 201 del 1011, con la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, ha attribuito in via transitoria all'ISPRA le funzioni e i compiti della soppressa Agenzia fino alla definizione di un assetto organizzativo nel rispetto delle garanzie di indipendenza previste dall'Unione europea;
    il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, attuativo della direttiva 2011/70/EURATOM, istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, stabilendo che l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) e conseguentemente abrogando il citato articolo 21, comma 20-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
    andrebbe quindi valutata l'opportunità di riconsiderare il ruolo dell'ISPRA nell'ambito del provvedimento in ragione del trasferimento delle competenze del predetto Istituto in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione all'ISIN;
   valutato che:
    andrebbe garantito da parte dei Ministeri competenti la tempestiva emanazione di norme tecniche che consentano la compiuta elaborazione dei piani di protezione fisica commisurata all'entità dei rischi connessi alle attività svolte dai singoli operatori;
    andrebbe garantita, nell'individuazione e realizzazione del Deposito nazionale Pag. 15dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010, una procedura che risponda a criteri di trasparenza e di informazione nei confronti dei cittadini,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano coordinate le disposizioni di cui all'articolo 437-bis del codice penale, come introdotto dall'articolo 10, con le disposizioni di cui all'articolo 452-quinquies introdotto dal disegno di legge S. 1345, e conseguentemente le modifiche apportate da entrambi i disegni di legge all'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
   2) sia verificata l'effettiva rispondenza degli specifici elementi oggettivi della fattispecie di cui all'articolo 437 bis, alle prescrizioni della richiamata Convenzione di Vienna, con particolare riferimento alla nozione di «materiale ad alta radioattività»;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di coordinare la specifica disciplina introdotta dal disegno di legge in esame con la normativa generale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere le competenze attribuite dall'articolo 4 all'ISPRA, considerato che le attribuzioni in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione del predetto Istituto sono state trasferite, a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, all'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), alla cui struttura deve essere garantita piena e rapida operatività in ragione delle elevate e qualificate competenze a essa richieste;
   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere una classificazione dei rifiuti radioattivi coerente con la legislazione vigente, anche in relazione alla questione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al decreto legislativo n. 31 del 2010.