CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2015
396.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2844, di conversione in legge del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   valutato favorevolmente il contenuto dell'articolo 4, che mira ad estendere alla nuova categoria delle piccole e medie imprese innovative l'applicazione di semplificazioni, agevolazioni e incentivi, anche di carattere contributivo, previsti a legislazione vigente per le start-up innovative, richiamando, tra i possibili requisiti per l'inquadramento nella nuova categoria, l'impiego come dipendenti o collaboratori di personale altamente qualificato;
   considerato positivamente il sostegno a forme di occupazione di lavoratori di elevata qualificazione, nell'ottica della costituzione di un sistema produttivo che valorizzi le competenze e le conoscenze in funzione della promozione della competitività delle imprese italiane,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (C. 2844 Governo).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, CHIMIENTI, LOMBARDI E DALL'OSSO

  La XI Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   valutata la disposizione di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, la quale impone alle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro la trasformazione in società per azioni;
   valutato l'emergere di criticità di fondo nel portato della predetta norma che obbliga le prime dieci banche popolari per attivi a trasformarsi entro 18 mesi in società per azioni e abbandonare il sistema del voto capitario che finora ha consentito ai soci delle popolari di mantenere il giusto contatto col territorio attraverso un metodo di governance ispirato al mutualismo;
   valutato che tali misure generano conseguenze negative nel sistema delle banche popolari, destinate, in forza di tale provvedimento, a perdere la forza e il radicamento sul territorio che fino ad oggi le aveva contraddistinte, dissolvendo quel legame tra piccole imprese e territorio che ha da sempre costituito il tessuto connettivo di finanza e imprese locali;
   valutata la assoluta irragionevolezza della violazione del principio mutualistico (ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione) di cui le banche popolari sono state storicamente l'espressione;
   valutato che il disegno di legge C. 2844 viola l'articolo 117 della Costituzione la quale prevede che la «cooperazione» (e le banche popolari sono di norma cooperative) sia una competenza esclusiva delle Regioni, mentre le casse (cooperative) rurali, quelle di risparmio e il credito a carattere regionale appartengono alla legislazione regionale concorrente: quindi, lo Stato non può legiferare sulla solidarietà economica dei territori;
   valutato che le banche popolari rappresentano la cultura solidaristica e lo spirito del mutuo soccorso che ha costituito fin dall'Ottocento un asse portante del nostro tessuto socio/economico che ha, appunto, dato vita alle cooperative, alla cooperazione come alternativa alla competizione che costringe i più deboli a sottostare alla legge del più forte; invero, la Costituzione tutela in modo specifico questo valore sociale ed economico ed è illuminante il dibattito che su questo tema si sviluppò tra i padri costituenti di cultura socialista, cattolica e liberaldemocratica, che si concretizzò nel testo della legge fondamentale, oggi evidentemente ignorato;
   valutato che le banche popolari, in Italia, nascono nell'Ottocento con peculiarità diverse rispetto agli altri istituti di credito: infatti, ogni socio non può superare l'1 per cento del capitale sociale; questo comporta il fatto che non ci sono soci di maggioranza, per cui non esistono concentrazione di potere di capitale sociale di un socio sugli altri; un principio di Pag. 87limitazione azionaria che porta un altro fondamento finalizzato a non creare prevaricazioni: il «voto capitario», appunto, che viene invece eliso nel provvedimento in esame;
   valutata la necessità di preservare la caratteristica forse più importante delle banche popolari, ovvero la loro struttura cooperativa che tende da sempre ad incentivare lo sviluppo dell'economia nel territorio di riferimento, al fine di favorire lo sviluppo delle comunità ove le medesime banche popolari nascono, laddove imbastiscono rapporti diretti con le famiglie, oltre che con le piccole e medie imprese;
   valutata, anche con favore, l'introduzione all'articolo 4 di una norma che intende sostenere maggiormente «non solo le start up ma anche le PMI con carattere innovativo», estendendo loro il relativo regime di agevolazioni fiscali con particolare riferimento alle PMI non quotate in borsa, con bilancio certificato, e almeno due dei seguenti requisiti: spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3 per cento del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; impiego di personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza lavoro complessiva; detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o software registrato alla SIAE;
   ritenuta però l'esigenza, disattesa nel testo in esame, di rafforzare le misure in favore delle medesime start-up innovative, già più volte richieste dal Gruppo Parlamentare M5S, anche attraverso la proposta di legge n. 2653 a prima firma Della Valle,
  esprime

PARERE CONTRARIO

«Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso».