CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2015
396.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03133 Arlotti: Sull'assegnazione di immobili di proprietà dello Stato ad associazioni e cooperative di artisti ad uso atelier.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Arlotti chiede notizie in merito all'emanazione dei decreti attuativi dell'articolo 6 del cosiddetto «decreto Valore Cultura» del Ministro Bray, che dispone che alcuni immobili demaniali, non utilizzabili per finalità istituzionali, siano destinati ad ospitare studi di giovani artisti italiani e stranieri.
  Vorrei premettere che la disposizione del decreto-legge n. 91 del 2013, dopo le modifiche parlamentari intervenute nel corso del procedimento di conversione in legge, è risultata di complessa attuazione.
  Essa ora prevede, infatti, preliminarmente, due distinti passaggi applicativi, che comportano l'intervento di più amministrazioni. Da un lato vi è la previsione di un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, su indicazione dell'Agenzia del demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, previsto dal primo comma dell'articolo 6, per individuare i beni destinati ad ospitare gli studi dei giovani artisti. Tale atto è volto a individuare, entro il 30 giugno di ogni anno, beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferimento a caserme dismesse, scuole militari e beni sequestrati alla mafia, che, in quanto inutilizzati, possano essere destinati a ospitare centri di produzione artistica. Dall'altro lato, la norma prevede, al comma 3 dello stesso articolo 6, un secondo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, diretto a definire le modalità di utilizzo degli stessi beni.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha tempestivamente avviato, a novembre del 2013, un confronto interno con le direzioni generali competenti e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, e ha redatto, sulla base delle risultanze del confronto, lo schema di decreto previsto dal comma 3 dell'articolo 6, ovvero quello che definisce le modalità di utilizzo dei beni per finalità artistiche e dà inoltre indicazioni sull'intera procedura per il conferimento degli beni in questione che dovrà essere seguita sia dagli eventuali assegnatari, sia dagli enti gestori degli immobili (individuati nell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla mafia, nel Ministero della difesa, nell'Agenzia del Demanio e in questa Amministrazione).
  Lo schema veniva inviato il successivo gennaio 2014, per il previsto concerto, all'Amministrazione finanziaria, che faceva pervenire alcune precisazioni e osservazioni, puntualmente recepite dal Ministero dei beni culturali e trasmesse alle altre Amministrazioni concertanti.
  Da quel momento l'attuazione della norma ha presentato particolari e ulteriori difficoltà sul piano applicativo e organizzativo. Sono emerse in particolare diverse interpretazioni della norma contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2013: secondo il MiBACT il decreto sulle modalità, in quanto a carattere generale, avrebbe dovuto precedere quello contenente l'elenco dei beni; secondo l'Agenzia del demanio, invece, sarebbe stato necessario Pag. 42partire prima dall'elenco dei beni per poi definire le modalità generali di affidamento e di gestione.
  Al fine di superare tale impasse si sono dunque svolte, su richiesta del Ministero dei beni culturali, due riunioni di coordinamento (ad agosto e ad ottobre 2014) presso l'Ufficio per l'attuazione del programma della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza di tutte le Amministrazioni interessate.
  Nel corso di tali riunioni pur permanendo la non perfetta sintonia nella interpretazione del dispositivo della norma nei contenuti e nella tempistica di adozione dei provvedimenti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 6, si concordava di procedere in parallelo alla redazione dei due decreti.
  Le Amministrazioni presenti si sono impegnate in quella sede a fornire al Ministero dei beni culturali e all'Agenzia del Demanio, nel termine di 15/20 giorni, un primo elenco suscettibile di essere utilizzato per l'adozione del decreto.
  Le Amministrazioni dell'Interno e della Difesa, nel novembre 2014, non hanno inviato l'elenco degli immobili di loro pertinenza, ma hanno proposto nuove e ulteriori obiezioni interpretative, sostenendo, sulla base di una particolare ricostruzione delle disposizioni del DL Valore cultura e delle norme che regolano i beni immobili nella loro disponibilità, che tutta la procedura di assegnazione degli immobili si sarebbe dovuta ricondurre in capo all'Agenzia del Demanio, che avrebbe essa sola dovuto curare gli adempimenti per la locazione o concessione degli immobili alle cooperative o associazioni di artisti.
  Secondo il Ministero della difesa, invece, l'individuazione degli immobili avrebbe dovuto essere effettuata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito dei beni indicati dalla stessa amministrazione come non più utili alle finalità istituzionali, da retrocedere o già retrocessi all'Agenzia del demanio.
  A tale proposito l'Agenzia del Demanio, in ordine agli immobili di pertinenza del Ministero della difesa, ha fatto presente di poter collaborare alla redazione dell'elenco degli immobili individuati come potenzialmente suscettibili di essere adibiti a studio di giovani artisti, purché tale individuazione avvenga, comunque, con l'ausilio dello stesso Ministero. Avvenuta l'individuazione, l'Agenzia del demanio disporrà, per gli immobili segnalati dalla Difesa e previa loro ripresa in consegna, gli adempimenti connessi alle procedure di assegnazione in concessione o locazione in favore dei giovani artisti.
  Come emerge chiaramente da questa mia analitica ricostruzione, che ho ritenuto necessaria per una risposta puntuale all'Onorevole interrogante e alla Commissione, nonostante gli impegni profusi dal Ministero che rappresento per definire in tempi brevi i provvedimenti attuativi, le difficoltà sollevate dalle amministrazioni concertanti – peraltro senza dubbio basate su oggettive difficoltà applicative della norma primaria.

Pag. 43

ALLEGATO 2

5-03803 Manzi: Sugli istituti pubblici di educazione femminile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Le Onorevoli interroganti chiedono informazioni in merito al decreto interministeriale previsto dall'articolo 2, comma 642, della cosiddetta legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007). Tale disposizione prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il MIUR, siano individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1o ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.
  A tal proposito, si riferisce che il MIUR, con nota del 3 marzo 2008, indirizzata agli Uffici scolastici regionali, competenti per la vigilanza, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha avviato una ricognizione dei convitti nazionali e degli educandati al fine di individuare quelli per i quali si sarebbe dovuto procedere alla messa in liquidazione.
  Un primo elenco di otto istituzioni è stato comunicato al MEF in data 18 luglio 2008.
  Nelle more della procedure di verifica, il MEF ha elaborato, in accordo con questo Ministero, una bozza di decreto interministeriale che reca l'individuazione, seppur provvisoria, degli enti da liquidare.
  Da allora ad oggi, si deve registrare che l’iter del provvedimento ha subito alterne vicende. Si cita quella relativa all'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense, la cui situazione è ben nota alle Onorevoli interroganti. In merito, esiste infatti, anche in questa legislatura, una proposta di legge a prima firma on.le Bossa.
  Alla luce del tempo decorso, deve ritenersi quindi non più attuale e, forse incompleta la ricognizione effettuata dal Ministero nel corso degli anni 2008 e 2009.
  Ciò posto, la procedura di messa in liquidazione dei convitti nazionali e degli educandati femminili che abbiano esaurito il proprio scopo o il proprio fine statutario richiede un nuovo impulso e, soprattutto, una rinnovata istruttoria presso gli Uffici scolastici regionali.
  Ci si adopererà in tal senso, ai fini di una reale definizione della questione.

Pag. 44

ALLEGATO 3

5-04229 Vezzali: Sulle procedure abilitanti per i docenti dello strumento musicale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante esprime critiche alla disciplina transitoria del percorso di abilitazione all'insegnamento dello strumento musicale tramite TFA e chiede quali iniziative si intendano adottare al fine di rettificarne le disposizioni e consentire un percorso di durata annuale.
  Va in via preliminare precisato che secondo quanto disposto dai commi 20 e 21 dell'articolo 15 del decreto ministeriale n. 249 del 2010 i vecchi diplomi accademici di II livello sono abilitanti se conseguiti entro la data di entrata in vigore del medesimo decreto ministeriale ovvero entro il 15 febbraio 2011. Pertanto, in tal caso, non è necessario conseguire un'altra abilitazione tramite TFA.
  Si ricorda, altresì, che i diplomi conseguiti entro l'anno accademico 2010/2011 hanno permesso l'accesso alla IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, istituita con decreto ministeriale 14 giugno 2012, n. 53, in applicazione dell'articolo 14 comma 2-ter della legge n. 14 del 2012.
  Venendo ora alla questione sollevata dall'on.le interrogante si specifica che i diplomi accademici di II livello previsti dall'articolo 3, comma 3, del citato decreto n. 249 quali titoli di accesso al TFA, a differenza delle lauree magistrali biennali di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo, sono stati già istituti con decreto ministeriale dell'8 novembre 2011.
  L'articolo 1 di tale decreto sancisce che: «A decorrere dall'anno accademico 2011/2012 i corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 [quello che istitutiva i vecchi diplomi accademici di II livello abilitanti] e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 sono riordinati in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in conformità agli ordinamenti ivi definiti e alle relative tabelle allegate».
  Pertanto, la norma transitoria di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale n. 249 del 2010, si applica in via residuale solo agli altri insegnamenti di scuola secondaria di I e II grado che prevedono come titolo di accesso la laurea magistrale, mai istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto ministeriale.
  Alla luce di ciò, il regime transitorio per i docenti di strumento musicale si è reso necessario solo per il I ciclo di TFA, attivato nell'anno 2012, quando ancora non potevano essersi conclusi i nuovi percorsi biennali istituiti ai sensi del citato decreto ministeriale 8 novembre 2011.
  In ragione di ciò è stata emessa la nota dipartimentale citata nell'interrogazione (n. 206 del 2013) che ha chiarito che i docenti in possesso del vecchio diploma accademico di II livello ed i docenti con diploma di conservatorio del vecchio ordinamento, congiunto al diploma di scuola secondaria di II grado, dichiarato equipollente dalla cosiddetta legge di stabilità per il 2013 potessero frequentare i soli percorsi formativi abilitanti speciali.
  Tale nota invece, non può ritenersi operante per l'attuale II ciclo di TFA di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2014, n. 312, essendo, come già riferito, entrati Pag. 45a regime i diplomi accademici di II livello di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 249 del 2010.
  Ad ogni buon conto, analogamente a quanto previsto per gli altri percorsi abilitanti di cui al decreto ministeriale 249 del 2010, le istituzioni AFAM possono deliberare, su richiesta dei corsisti, riduzioni del carico didattico in presenza di competenze disciplinari già acquisite.

Pag. 46

ALLEGATO 4

5-03664 Liuzzi: Sull'attività dell'Agenzia spaziale italiana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione, in generale, verte sul programma dell'Agenzia spaziale italiana per la realizzazione di satelliti CSK di II generazione.
  Occorre innanzitutto premettere che questo Ministero si è adoperato sin da subito affinché all'ASI fosse restituita una corretta governance nominando, dopo tre mesi di Commissariamento disposto a seguito delle vicende riferite nell'interrogazione, un Presidente.
  Attualmente, i nuovi organi di governo dell'ASI sono impegnati nella definizione della nuova strategia spaziale avvalendosi anche del supporto del Consiglio tecnico-scientifico, recentemente costituito e composto da scienziati e personalità di grande rilievo.
  Posto ciò, si evidenzia che il programma Cosmo SkyMed di seconda generazione è un progetto bandiera assegnato all'Agenzia dal Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2011-2013 con cui si persegue un duplice obiettivo: assicurare la continuità operativa del servizio duale di osservazione satellitare della Terra e migliorare significativamente le prestazioni già offerte dalla prima generazione di Cosmo SkyMed. La realizzazione del programma, basato su ulteriori due satelliti da mettere in orbita nel 2017 e 2018, si rende necessaria anche al fine di assicurare la continuità dei servizi della costellazione, in vista della fine-vita dei satelliti di prima generazione attualmente in orbita.
  Per quanto concerne l'aspetto relativo all'impatto sociale e commerciale, il programma consente di mantenere ed accrescere il know-how nazionale, ivi incluse le piccole e medie imprese, e la supremazia tecnologica italiana nel settore, già acquisita a livello internazionale grazie alla prima generazione di Cosmo SkyMed.
  Ciò consentirà di conservare ed accrescere i livelli occupazionali in settori strategici ad alta tecnologia.
  Passando al dettaglio delle singole questioni evidenziate dall'on.le interrogante, si forniscono le seguenti delucidazioni:
   con riferimento al costo del programma Cosmo SkyMed si precisa che esso, ad oggi, è stato pari a circa 1.150 milioni di euro, mentre il costo preventivato per Cosmo SkyMed di seconda generazione è di circa 595 milioni di euro;
   in merito alle considerazioni dell'interrogante sull'assetto proprietario di TAS-Italia si evidenzia che il rapporto tra Finmeccanica e la francese Thales non riguarda soltanto la società TAS-Italia, nella quale Finmeccanica è socio di minoranza al 33 per cento, ma anche la società Telespazio, nella quale Finmeccanica è soggetto maggioritario al 66 per cento. Ciò per una scelta di politica industriale basata sulla necessità di costituire gruppi di dimensioni e competenze capaci di confrontarsi con equivalenti gruppi europei e internazionali. Si rammenta che l'azionista di riferimento di Finmeccanica è il Ministero dell'economia e delle finanze. Le competenze e le conoscenze acquisite nella realizzazione di Cosmo SkyMed vanno a costituire patrimonio della società TAS-Italia nei cui stabilimenti di Roma, L'Aquila, Milano e Torino vengono realizzati i satelliti di Cosmo SkyMed. Giova ricordare che la proprietà intellettuale e materiale del Sistema CSK Pag. 47e dei beni commissionati all'allora Alenia Spazio appartiene all'ASI e al Ministero della difesa;
   circa le affermazioni dell'interrogante sui benefici prodotti da Cosmo SkyMed sulla comunità scientifica, si rileva che CSK è stato concepito come un sistema focalizzato essenzialmente sulle applicazioni. La componente di utilizzo prettamente scientifico, per quanto di rilevanza significativa, non è stata inizialmente concepita come obiettivo primario. Un esempio tuttavia particolarmente significativo è il primo Announcement of Opportunity che ha visto conclusi ben 167 progetti scientifici, di cui 27 italiani direttamente finanziati dall'ASI, con un inviluppo globale di 5 milioni di euro;
   per quanto concerne poi lo specifico aspetto relativo all'attività di commercializzazione dei dati Cosmo SkyMed, si precisa che tale attività è stata affidata alla società mista «e-GEOS», costituita nel 2000 dall'ASI che ha selezionato il socio privato (Telespazio Spa), a seguito di bando di gara internazionale. In base ad una convenzione stipulata tra l'ASI e «e-GEOS», in data 25 giugno 2009, si è riconosciuto, per la durata di otto anni, a tale società il diritto di commercializzazione esclusiva a livello mondiale dei dati e delle stazioni di terra COSMO-SkyMed. Dalla adesione a «e-Geos», l'ASI riceve due tipi di ritorno economico: la partecipazione agli utili della società, un corrispettivo per ogni unità d'immagine che la società vende a terzi;
   con riferimento all'asserita utilizzazione di tutti i finanziamenti dell'ASI per la realizzazione del progetto in questione che penalizzerebbe la altre attività strategiche, è opportuno precisare che la realizzazione del progetto Cosmo SkyMed, sebbene rappresenti una voce di spesa rilevante per il bilancio dell'ASI, non è la principale, che si sostanzia invece nel contributo italiano finalizzato alla partecipazione ai programmi dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA). Inoltre, grazie alle risorse finanziarie stanziate con la legge di stabilità per il 2015, sarà possibile portare a termine il programma Cosmo SkyMed di II Generazione e garantire la partecipazione italiana ai programmi approvati nel corso della Conferenza ministeriale dell'ESA di Lussemburgo del 2 dicembre 2014, liberando parte delle risorse a valere sul contributo ordinario erogato dal MIUR, che in tal modo potranno essere destinate alle attività ordinarie di ricerca e sviluppo;
   in merito all'ipotetico intervento diretto ad orientare l'ASI affinché si sviluppi attività di ricerca scientifica e tecnologica nel settore spaziale, appare importante rilevare che l'ASI, coerentemente alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, persegue la missione istituzionale di promuovere, sviluppare e diffondere, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, svolgendo i propri compiti attraverso attività di agenzia, ed in particolare finanziando e coordinando attività di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; promuovendo e coordinando la presenza italiana ai programmi in ambito ESA; stipulando accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali; promuovendo, sostenendo e coordinando la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale;
   circa le ipotetiche iniziative da intraprendere affinché l'ASI svolga per ogni commissione esterna gare ad evidenza pubblica, compresa la commercializzazione dei dati, si fa presente che l'ASI è un Ente pubblico dotato di autonomia statutaria, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della Costituzione. Le funzioni di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile degli atti posti in essere dall'Agenzia sono quindi attribuite dalla legge e dallo Statuto al Collegio dei revisori dei conti, a cui compete, pertanto, anche la verifica del rispetto delle regole di evidenza pubblica nell'affidamento dei contratti. Per quanto concerne, poi, lo Pag. 48specifico aspetto relativo all'attività di commercializzazione dei dati Cosmo SkyMed, si rinvia a quanto già riferito;
   in ultimo, in merito all'ipotesi di un intervento finalizzato ad accertare se i dati CSK, ritenuti sensibili, siano stati gestiti in modo trasparente da parte del CIDOT/ASI di Matera, si rappresenta che, in base ai requisiti di realizzazione del sistema e alle regole definite congiuntamente dall'ASI, dal Ministero della difesa e dalle Autorità competenti per la Sicurezza, i dati/prodotti fruibili dall'Utenza Civile (Istituzionale e Commerciale) non sono caratterizzati da aspetti di sensibilità. Ogni progetto di utilizzo dei servizi garantiti dal Sistema CSK in ambito «Dominio Civile» viene passato al vaglio di precise regole anagrafico-territoriali stabilite da ASI stessa, dal Ministero del difesa e dalle Autorità competenti per la Sicurezza. Ove sorga il minimo dubbio sulla base delle citate regole, il progetto inoltrato viene rigettato. Per quanto concerne l'utenza civile potenzialmente autorizzabile, i dati sono distribuiti tramite specifica Licenza d'Uso che contiene l'indicazione di tutti i vincoli e le disponibilità che il sistema può garantire, dettaglia il progetto che viene richiesto e obbliga, tramite compilazione di una specifica form anagrafica per ogni singolo componente del Team Utenza, all'accettazione dei vincoli e di quanto effettuabile da ogni singolo utente. Tali procedure vengono, ovviamente, applicate anche ai progetti presentati dall'utenza istituzionale afferente all'ASI stessa, come è appunto il caso del CIDOT di Matera.