CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2015
395.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01831 Arlotti: Nuova organizzazione a livello territoriale dell'INAIL.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Arlotti richiama l'attenzione del Governo sull'attuazione del nuovo modello organizzativo dell'INAIL.
  In via preliminare, voglio evidenziare che l'INAIL nell'ultimo quinquennio ha dovuto più volte rideterminare la propria dotazione organica in ossequio a specifiche disposizioni di legge finalizzate al contenimento dei costi.
  Al riguardo, il decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, cosiddetta «spending review» ha prescritto un ulteriore intervento di riduzione degli assetti organizzativi dell'istituto che ha comportato una rideterminazione complessiva dei contingenti, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013.
  Al fine di procedere alla concreta attuazione della predetta disposizione normativa, con determinazione presidenziale del 2 agosto 2013, n. 196, è stato approvato il «nuovo modello organizzativo» dell'istituto che ha ridefinito gli assetti territoriali e con analogo provvedimento, il 23 dicembre 2013 è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'istituto.
  Tanto premesso, con riferimento ai quesiti posti nel presente atto parlamentare, l'INAIL ha riferito di aver operato la ridefinizione degli assetti territoriali nonché la riclassificazione delle sedi prestando specifica attenzione sia al contesto produttivo locale sia all'ottimale distribuzione del personale, tenendo conto dei carichi di lavoro rilevati per le singole strutture.
  In particolare, per quanto riguarda la sede di Rimini, l'INAIL, ha proceduto a riclassificarla da sede di livello dirigenziale a sede di livello non dirigenziale a decorrere dal 28 febbraio prossimo.
  Voglio precisare che la riclassificazione delle sedi non comporterà alcuna diminuzione del livello delle prestazioni rese dall'istituto. L'Istituto ha, infatti, assicurato che tutti i servizi nonché le qualità delle prestazioni rese all'utenza continueranno a essere garantiti, anche tenuto conto del contesto produttivo locale e dei collegamenti esistenti con le altre strutture del territorio regionale.
  Pertanto posso affermare che le sedi territoriali – nell'ambito del proprio bacino di utenza – potranno garantire l'erogazione dell'intera tipologia dei servizi dell'istituto, inclusi gli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro che rappresentano uno degli aspetti qualificanti del sistema integrato di tutela dell'INAIL. Nell'ambito dell'attuazione del nuovo modello organizzativo dell'istituto, particolare attenzione è stata posta alle attività che prevedono la prossimità all'utenza, quali quelle sanitarie e socio-educative.
  In ordine alla distribuzione delle dotazioni organiche, l'INAIL ha rappresentato di aver provveduto ad un'equa distribuzione delle risorse sulla base di criteri oggettivi che hanno comportato per le sedi territoriali una riduzione percentuale dell'organico inferiore rispetto alla Direzione generale.
  Preciso, infine, che tutti gli interventi prefigurati dal «nuovo modello organizzativo» saranno attuati dall'istituto attraverso un percorso graduale, costantemente monitorato, al fine di valutare gli esiti derivanti dalle modifiche apportate e intraprendere tempestivamente eventuali iniziative correttive.

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ALLEGATO 2

5-03390 Rostellato: Erogazione ai lavoratori del settore termale dell'indennità per i periodi di sospensione dell'attività lavorativa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Rostellato, inerente alla corresponsione dell'indennità di sospensione in favore dei lavoratori termoalberghieri del bacino euganeo, passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso i competenti uffici del Ministero che rappresento, nonché quelli forniti dall'INPS.
  Preliminarmente, è opportuno precisare che la cosiddetta indennità di sospensione era originariamente disciplinata dall'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008 che prevedeva, in particolare, la corresponsione – in favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali – di una indennità ordinaria di disoccupazione finanziata per l'80 per cento dall'INPS e per il restante 20 per cento dagli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva. La durata massima del trattamento era pari a novanta giornate di indennità.
  Per quanto concerne i lavoratori termo-alberghieri del bacino euganeo, occorre precisare che l'Organismo bilaterale termo alberghiero (OBTA) – in sede di stipula della convenzione annuale con l'INPS – ha optato per la modalità ordinaria di «pagamento congiunto» dell'indennità di sospensione, in base alla quale l'ente bilaterale procede al versamento della quota a proprio carico (cosiddetta provvista finanziaria) all'istituto previdenziale che, a sua volta, provvede ad erogare ai lavoratori sospesi l'intero ammontare dell'indennità spettante.
  Ciò posto, con particolare riferimento all'anno 2012, il ritardo nel pagamento della indennità di sospensione da parte dell'INPS è dipeso dalla circostanza che l'OBTA, avendo esaurito la relativa provvista finanziaria, ha provveduto a ricostituirla solo nel novembre 2013. Pertanto, solo dopo aver ricevuto il versamento da parte dell'ente bilaterale, l'INPS ha provveduto ad erogare la prestazione nei confronti dei lavoratori sospesi nel corso dell'anno 2012.
  Per quanto riguarda invece gli anni successivi, la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta «Legge Fornero»), all'articolo 3, comma 17, ha esteso, in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, ai lavoratori già beneficiari della cosiddetta indennità di sospensione la nuova prestazione denominata ASPI (Assicurazione sociale per l'impiego).
  La durata massima del trattamento – riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per ciascun anno – non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. La predetta indennità, inoltre, è erogata dall'INPS subordinatamente alla corresponsione di un trattamento integrativo – di importo pari ad almeno il 20 per cento della stessa – a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali, disciplinati ai commi 4 e 14 dell'articolo 3 della legge n. 92 del 2012.
  Con tale disposizione normativa, dunque, l'articolo 19 del decreto legge n. 185 del 2008, che ha disciplinato per la prima volta la cosiddetta indennità di sospensione, è stato abrogato.
  Nel rinnovato contesto normativo, il Ministero che rappresento – con nota del 21 novembre 2014 – ha autorizzato l'INPS ad istruire e mettere in pagamento – nel limite di 8 milioni di euro – le domande di pagamento dell'ASPI in favore dei lavoratori sospesi, relative all'anno 2013 e non ancora liquidate per mancanza di risorse. Il rifinanziamento di 8 milioni di Pag. 135euro, in particolare, è stato previsto in attuazione dell'articolo 40, comma 4, del decreto-legge n. 133 del 2014.
  Pertanto, solo a seguito di tale rifinanziamento e dell'autorizzazione ministeriale, l'INPS ha potuto avviare le operazioni per il completamento dei pagamenti relativi alle domande riferite a periodi di competenza 2013, attualmente in fase di ultimazione.

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ALLEGATO 3

5-04566 Maestri: Interventi sul sistema di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Maestri richiama l'attenzione del Governo sulla sospensione degli obblighi assunzionali dei lavoratori disabili in caso di procedura di mobilità.
  Al riguardo, com’è noto l'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 individua i casi di sospensione dell'obbligo di assunzione determinati dalle difficoltà contingenti nelle quali il datore di lavoro viene a trovarsi.
  In particolare, ai sensi della suddetta disposizione normativa la sospensione opera per:
   le imprese che ricorrono agli interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS) di cui agli articoli 1 e 3 della legge n. 223 del 1991;
   le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 863 del 1984;
   le imprese aventi i requisiti richiesti ai fini dell'attivazione della procedura di mobilità, di cui agli articoli 4 e 24 della medesima legge n. 223 del 1991.
  La ratio di tale previsione risiede nell'esigenza di dar modo alle imprese di predisporre un piano di risanamento che, partendo dall'analisi puntuale delle cause che hanno determinato la crisi o l'esigenza di ristrutturazione dell'impresa, individui il percorso da seguire per il mantenimento dei livelli occupazionali.
  La sospensione è subordinata a precise limitazioni che lo stesso legislatore identifica di ordine temporale e quantitativo. Gli obblighi, infatti, sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa.
  Preciso che per i contratti di solidarietà e per gli interventi di cassa integrazione salariale straordinaria, il legislatore prevede espressamente anche la limitazione territoriale della sospensione degli obblighi assunzionali. La norma, infatti, prevede che gli obblighi sono sospesi per il singolo ambito provinciale.
  Dal tenore letterale delle disposizioni, non si evincono, invece, riferimenti espliciti all'ambito territoriale della sospensione nel caso della procedura di mobilità.
  L'articolo 3, comma 5, della legge n. 68 del 1999 prevede espressamente che gli obblighi di assunzione sono sospesi per la durata della procedura di mobilità e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione. Sul punto, segnalo che i lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.
  Pertanto, alla luce della normativa richiamata, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella circolare ministeriale n. 2 del 22 gennaio 2010 ha ritenuto che per la procedura di mobilità, a differenza delle altre ipotesi di ricorso agli ammortizzatori sociali, gli obblighi di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 68 del 1999 sono sospesi a livello nazionale.
  Tale orientamento è stato ribadito dalla Cassazione civile con la sentenza del 16 maggio 2011 n. 10731 nella quale Pag. 137è statuito che: «a differenza di quanto previsto nella prima parte della norma in esame, in caso di procedura di mobilità disciplinata dalla legge 23 luglio 1991, 223, artt.4 e 24, non sussiste alcun limite territoriale, non essendovi alcun riferimento all'ambito provinciale».
  In conclusione, tenuto conto degli interpelli e circolari già adottate, il Ministero che rappresento ha avviato una riflessione sul tema, riservandosi di adottare, nell'ambito degli interventi in attuazione della legge n. 183 del 2014 (Jobs Act), una diversa interpretazione della normativa, anche al fine di disciplinare in maniera organica l'istituto della sospensione degli obblighi di assunzione.
  Ricordo, infatti, che l'articolo 1, comma 3, lettera g) della legge n. 183 del 2014 individua tra i criteri e i principi cui dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della predetta delega «la razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento mirato delle persone con disabilità al fine di favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro».

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ALLEGATO 4

5-04634 Cominardi: Protocollo d'intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (Asse.Co.) rilasciata dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sulla base di un protocollo d'intesa siglato con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Il protocollo Asse.Co. del 15 gennaio 2014 – che non rappresenta un elemento di criticità rispetto alla disciplina che tutela la concorrenza e il mercato tra le imprese e che si colloca nell'ambito di quelle forme di cooperazione istituzionale importanti per realizzare la promozione della normativa lavoristica – prevede la possibilità per il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, anche per il tramite della relativa Fondazione studi, di rilasciare un'asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro.
  Ai fini della asseverazione il datore di lavoro deve produrre una dichiarazione di responsabilità in ordine al rispetto di alcune disposizioni di carattere lavoristico, indicate nel predetto protocollo, e una dichiarazione di responsabilità del consulente del lavoro in ordine al rispetto della normativa di natura previdenziale e della disciplina della contrattazione collettiva.
  Tali dichiarazioni, concernenti la sussistenza di fatti di cui il dichiarante è a conoscenza, sono sottoposte al presidio delle sanzioni penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Inoltre, in caso di condanna definitiva per dichiarazione mendace del consulente del lavoro, il protocollo ne prevede la radiazione dall'albo.
  Ciò detto, preciso che l'efficacia dell'azione di vigilanza non può prescindere da un'attenta attività di programmazione ed orientamento della stessa, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di imprese da ispezionare rispetto al personale utilizzabile per tali verifiche. Al fine, dunque, di evitare un inutile dispendio di risorse e creare incresciosi disagi alle imprese, occorre porre particolare attenzione nell'individuazione degli obiettivi da sottoporre a controllo e nell'attività preliminare di intelligence.
  In quest'ottica, dunque, l'Asse.Co., collocandosi nell'alveo dell'attività di prevenzione e promozione della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale da realizzare attraverso la collaborazione con soggetti pubblici qualificati che operano nel mercato del lavoro, rappresenta uno degli strumenti mediante i quali è possibile orientare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Ricordo, infatti, che il protocollo prevede che, fatte salve le scelte operate dalla Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, gli accessi ispettivi possano essere orientati verso le imprese prive della Asse.Co. Ad ogni modo, resta ferma la possibilità di verificare quelle imprese che, sebbene abbiano ottenuto l'Asse.Co., siano state oggetto di una specifica richiesta di intervenivo o di richieste di indagini da parte dell'autorità giudiziaria o di altra Autorità amministrativa. Inoltre, è sempre possibile effettuare delle verifiche a campione Pag. 139sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate per l'ottenimento della asseverazione in parola.
  Informo che ad oggi sono state effettuate soltanto 3 asseverazioni dei rapporti di lavoro, come è possibile verificare dal portale del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
  Per quanto concerne più in generale l'attività di coordinamento e direzione delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro, ricordo che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 124 del 2004 attribuisce specificatamente tale compiti alla Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Tale articolo precisa inoltre che, la predetta direzione generale fornisce direttive operative e svolge l'attività di coordinamento della vigilanza in materia di rapporti di lavoro e legislazione sociale e dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di lavoro, al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali, nonché l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza.
  In sostanza dunque con tale disposizione il Legislatore ha inteso attribuire esplicitamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – che la esercita per il tramite della citata Direzione generale per l'attività ispettiva – la direzione ed il coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di rapporti di lavoro compresi gli enti previdenziali.