CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2015
390.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04025 Tino Iannuzzi: Concentrazione nelle sedi INPS di Salerno e Nocera Inferiore delle attività di accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle situazioni di invalidità nella provincia di Salerno.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Iannuzzi – inerente all'attività di accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile – passo ad illustrare gli elementi informativi acquisiti presso l'INPS.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che la funzione medico legale dell'INPS è stata caratterizzata, nel corso degli ultimi anni, da rilevanti cambiamenti – sviluppo della diagnostica strumentale, acquisizione di nuove competenze in materia di invalidità civile, incremento del contenzioso, riduzione degli organici per effetto delle economie di bilancio – che hanno determinato una radicale revisione sia del ruolo assegnato ai medici legali sia degli assetti organizzativi più adatti a supportare il nuovo scenario.
  In tale ottica, si è definito, per l'area medico legale centrale e periferica, un modello organizzativo semplificato, basato su due soli livelli: centrale e territoriale.
  In applicazione di tale nuovo modello organizzativo, a decorrere dal 2010, è stato disposto il ricompattamento di numerosi centri medico legali provinciali e sub-provinciali presso le aree metropolitane o ad elevata complessità, tra cui quello dell'area provinciale di Salerno.
  In particolare, l'espletamento della funzione medico legale dell'INPS nella provincia di Salerno è stato articolato su due poli: uno presso la Direzione provinciale di Salerno, e l'altro presso l'Agenzia complessa di Nocera inferiore.
  In tale contesto, la Regione Campania, l'ASL di Salerno e l'INPS hanno sottoscritto un Protocollo sperimentale di intesa per l'affidamento all'Istituto previdenziale delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, ai sensi dell'articolo 18 comma 22, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011).
  Il Protocollo, in particolare, ha stabilito che le attività di accertamento dei requisiti sanitari vengano svolte nei locali della Direzione provinciale INPS di Salerno e in quelli dell'Agenzia complessa di Nocera inferiore.
  Pertanto, alla luce dei buoni risultati conseguiti nel corso della sperimentazione, l'INPS ha evidenziato come il nuovo modello organizzativo garantisca una riduzione dei tempi per il riconoscimento dei benefici richiesti, favorendo uno svolgimento efficace, efficiente, ed economico delle funzioni sanitarie, amministrative e legali ad esso spettanti.
  Tuttavia, comprendendo il disagio manifestato dai cittadini, il Ministero si farà carico di sollecitare l'INPS ad un'eventuale riesame delle scelte già operate.

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ALLEGATO 2

5-04355 Giacobbe: Benefici previdenziali applicabili ai lavoratori esposti al rischio chimico dello stabilimento ex ACNA di Cengio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sui benefici previdenziali applicabili ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro ed ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio (SV).
  A tale proposito faccio presente che il comma 133 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 stabilisce che, a decorrere dal 2004, i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio.
  Al riguardo, il Ministero del lavoro ha chiarito che: «la disciplina applicabile, ai fini della individuazione del contenuto del beneficio previdenziale, di cui all'articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 riconosciuto dall'articolo 3, comma 133, della legge n. 350 del 2003 ai lavoratori dello stabilimento ex ACNA di Cengio, è quella recata dalle disposizioni previdenti alla data del 2 ottobre 2003.
  Pertanto, in favore di tali lavoratori, il periodo di esposizione al rischio chimico da cloro, nitro e ammine, indipendentemente dagli anni di esposizione, è moltiplicato per il coefficiente di 1,5 sia ai fini della maturazione del diritto di accesso alla prestazione pensionistica sia ai fini della determinazione dell'importo della medesima.
  Tale coefficiente, dunque, viene applicato dall'INPS, in sede di riconoscimento del predetto beneficio, sulla base delle predette indicazioni fornite nell'ottobre del 2005 dal Ministero che rappresento.
  Per quanto concerne, invece, le valutazioni compiute dalla magistratura su tale questione, il Governo, nel doveroso rispetto dei ruoli che contraddistinguono i poteri dello Stato, non può far altro che rispettarne le decisioni.
  Tuttavia, posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a monitorare gli esiti dell'attività giurisprudenziale al fine di valutare l'adozione di eventuali iniziative di competenza.

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ALLEGATO 3

5-04547 Cominardi: Criticità connesse all'utilizzo dei tirocini formativi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto parlamentare dell'onorevole Cominardi – inerente alle possibili criticità connesse all'utilizzo dei tirocini formativi – faccio presente quanto segue.
  Preliminarmente, è opportuno ricordare che il 24 gennaio 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha definito – in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 92 del 2012 – le Linee guida in materia di tirocini, al fine di fornire alle Regioni e alle Province autonome un quadro di riferimento comune per la disciplina dei cosiddetti tirocini extracurriculari che costituiscono una misura formativa di politica attiva volta a favorire l'inserimento lavorativo mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'acquisizione di specifiche competenze professionali.
  Le linee guida in materia di tirocini sono state adottate con lo scopo di dettare gli standard minimi di tutela nei confronti dei tirocinanti, lasciando inalterata la facoltà per le Regioni e le Province autonome di fissare – nell'esercizio delle rispettive potestà normative ed amministrative – disposizioni di maggiore tutela.
  In particolare, le linee guida in materia di tirocini prevedono – in linea con quanto disposto dell'articolo 1, commi 34 e 35, della legge n. 92 del 2012 – una sanzione amministrativa per la mancata corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione al tirocinio (il cui importo non può peraltro essere inferiore a 300 euro lordi mensili). È, altresì, stabilito che l'ammontare della sanzione debba essere proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in una misura variabile da un minimo di 1.000 ad un massimo di 6.000 mila euro.
  Inoltre, ed è bene precisarlo, le Linee guida in materia di tirocini prevedono che – qualora, nel corso verifiche da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro, venga accertato un uso non corretto del tirocinio – il personale ispettivo dovrà procedere, sussistendone le condizioni, a riqualificare il rapporto come lavoro subordinato, disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
  Con particolare riferimento alla Regione Lazio, faccio presente che la stessa ha provveduto al recepimento delle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento con delibera della giunta regionale del 18 luglio 2013, n. 199.
  Tale delibera, in particolare, ha fissato in 400 euro l'importo dell'indennità minima mensile di partecipazione al tirocinio e ha stabilito che il mancato rispetto delle disposizioni relative alle modalità di attuazione del tirocinio comporta per i soggetti ospitanti l'impossibilità di ricorrere al tirocinio per un periodo massimo di 24 mesi. È dunque evidente che – nella specifica ipotesi segnalata con il presente atto parlamentare – il presunto tirocinante abbia percepito una indennità di importo superiore a quello stabilito nella predetta delibera regionale.
  Successivamente, il 18 aprile dello scorso anno - in conformità a quanto stabilito dall'articolo 14 della delibera regionale Pag. 78n. 199 del 2013 – la Regione Lazio ha stipulato con la Direzione regionale del lavoro del Lazio (ora Direzione interregionale del lavoro del Lazio) del Ministero che rappresento un Protocollo di intesa per il coordinamento delle attività svolte da entrambe le Parti al fine di monitorare, verificare e sostenere le esperienze di tirocinio attivate nel Lazio, con azioni dirette a prevenire o sanzionare gli abusi ed un uso distorto del tirocinio extracurriculare.
  Con tale documento, le Parti riconoscono l'importanza di un'azione sinergica ed integrata da parte di tutti i soggetti istituzionali che hanno competenza in materia, di lavoro sul territorio nazionale. A tal fine, le Parti si impegnano a scambiarsi i dati informativi in loro possesso allo scopo di effettuare un monitoraggio periodico relativo all'andamento dei tirocini.
  Ciò posto, con particolare riferimento al quesito posto dall'onorevole interrogante, posso assicurare che la competente Direzione territoriale del lavoro del Ministero che rappresento – compatibilmente con l'assolvimento degli altri adempimenti di competenza – terrà nella debita considerazione la segnalazione effettuata con il presente atto parlamentare, attraverso una programmazione di verifiche ispettive presso le filiali McDonald's di Roma.
  Quanto sinora esposto, mi consente di poter affermare che il Governo e le Regioni stanno proseguendo sulla via di una disciplina sempre più coordinata e di una attuazione sempre più appropriata di un istituto, qual’è il tirocinio, che, come noto, costituisce uno strumento fondamentale di apprendimento e un canale strategico di transizione dei giovani dallo studio al mondo del lavoro, mediante una formazione a diretto contatto con quest'ultimo.

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ALLEGATO 4

5-04563 Tripiedi: Trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore edilizio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, gli onorevoli interroganti chiedono quali siano i dati relativi ai lavoratori del settore edilizio riguardanti l'età media di pensionamento, l'importo medio di retribuzione percepito nel periodo di pensionamento, l'aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e l'aspettativa di vita generale.
  Preliminarmente, si osserva che il Legislatore, con decreto legislativo n. 67 del 2011 ha individuato in modo tassativo quali addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e dunque meritevoli di particolare attenzione e tutela giuridica , quattro tipologie di lavoratori:
   1) i lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti già individuate dall'articolo 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 19 maggio 1999 (ad esempio lavori in galleria, cava o miniera), considerate tali «in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell'usura che esse presentano, anche sotto il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita e al rischio professionale di particolare intensità»;
   2) i lavoratori notturni;
   3) i lavoratori addetti alla catena di montaggio;
   4) i conducenti dei veicoli pesanti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

  Ricordo che la verifica della possibilità dell'estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, tra i quali i lavoratori del settore edilizio, è stata già posta all'attenzione del Governo.
  La questione, infatti, è stata oggetto di una risoluzione del 30 ottobre scorso accolta dal Governo ed approvata dalla Commissione.
  Sul punto, nonostante il carattere sociale che riveste la questione, occorre ricordare che a causa dei limiti stringenti imposti dai vincoli di bilancio, la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014) ha ridotto di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti.
  Ciò premesso, negli ultimi anni le politiche in materia pensionistica sono state improntate all'esigenza di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema e si sono progressivamente sviluppate attraverso una serie di provvedimenti che hanno previsto, in particolare, l'adeguamento dei requisiti anagrafici per l'accesso al sistema pensionistico all'incremento della speranza di vita (accertato dall'ISTAT).
  Il principio dell'adeguamento dei requisiti per il diritto a pensione alla speranza di vita è stato originariamente introdotto dal comma 2 dell'articolo 22-ter del decreto-legge 78 del 2009 e ha poi subito un'accelerazione con il decreto-legge n. 201 del 2011 che ha comportato un generale aumento dei requisiti pensionistici.Pag. 80
  Più specificamente, in relazione ai quesiti posti nel presente atto parlamentare, fornisco, nella tabella che metto a disposizione degli onorevoli interroganti e della Commissione, i dati elaborati dall'INPS.
  La tabella indica le pensioni liquidate negli anni 2013-2014 a soggetti che hanno lavorato per un periodo della loro vita attiva nel settore dell'edilizia, con l'indicazione del sesso, della categoria di pensione, dell'età media di pensionamento e dell'importo medio della pensione.
  Si evidenza che, allo stato, i dati relativi all'aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e l'aspettativa di vita generale dei lavoratori del settore edilizio, non sono immediatamente rinvenibili, in quanto i dati elaborati dall'ISTAT relativi alla speranza di vita si riferiscono alla media della popolazione residente in Italia, senza alcuna classificazione in base alle specifiche caratteristiche dell'attività lavorativa.
  Nell'ottica di un maggiore, approfondimento della questione, faccio presente che il Ministero che rappresento ha interpellato espressamente l'INAIL per quanto concerne l'esposizione a fattori di rischio connessi con l'attività lavorativa svolta nel settore edilizio.
  Sulla base dei dati registrati nel quinquennio 2009-2013, l'INAIL ha individuato il settore delle costruzioni tra i più rischiosi anche in termini di entità delle conseguenze degli infortuni sul lavoro, Nello stesso periodo 2009-2013 le malattie professionali indennizzate con esito mortale nel settore delle costruzioni hanno presentato una riduzione del 9 per cento contro una media dell'Industria e servizi che supera il 40 per cento. Secondo quanto riferito dall'INAIL, inoltre, le malattie denunciate nel periodo 2009-2013 presentano una concentrazione di casi nella classe di età 50-64 anni sia per il complesso dell'industria e servizi che per lo specifico settore delle costruzioni.
  Concludo, manifestando la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il coinvolgimento dell'INPS ad un'ulteriore analisi sul tema onde poter valutare le opportune modifiche in materia, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili.

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