CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2015
390.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4, che – nell'introdurre la figura della piccola media impresa innovativa, estendendo a quest'ultima agevolazioni previste per le start up innovative – prevedono, tra i requisiti richiesti per l'attribuzione di tale qualifica, il possesso di determinati titoli di studio;
   preso atto favorevolmente della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede l'estensione del vigente beneficio fiscale di tassazione agevolata all'utilizzo e cessione di una più vasta serie di attività immateriali (marchi d'impresa, modelli, disegni) non funzionalmente equivalenti ai veri e propri brevetti;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, attribuisce nuove funzioni alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), stabilendo che tale Fondazione: a) provveda a sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi; b) provveda a istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese; c) funga da tramite tra le imprese per lo scambio di informazione e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse;
   rilevato, altresì, che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla predetta Fondazione le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche svolte;
   evidenziato che l'IIT, finanziato con uno degli investimenti statali più rilevanti nel campo della ricerca pubblica, svolge ricerche tecnologiche molto avanzate con punte di eccellenza di livello mondiale e collabora, anche finanziariamente, con università ed enti di ricerca su progetti di ricerca tecnologica di alto interesse;
   ritenuto, tuttavia, che le funzioni di cui alle citate lettere a) e b) si sovrappongono ad attività già svolte dagli enti pubblici di ricerca e dalle università, con il rischio di limitare la funzionalità dell'IIT quale ente di ricerca, attribuendo allo stesso compiti analoghi a quelli di un'agenzia nazionale di collegamento tra ricerca pubblica e sistema produttivo, nonché con la conseguenza di ridurre l'autonomia statutaria e gestionale spettante alle università e agli enti di ricerca in base alla Costituzione e alla legislazione vigente;
   considerato, altresì, che, in base al citato articolo 5, comma 3, gli enti pubblici di ricerca sarebbero obbligati a fornire all'IIT tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi previsti, con un aggravamento burocratico della loro attività, senza ristoro di costi;Pag. 65
   considerato, infine, che un maggiore coordinamento nazionale nell'utilizzazione delle infrastrutture e dei risultati della ricerca tecnologica pubblica al fine di migliorare il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese costituisce obiettivo importante e condivisibile, il cui raggiungimento, tuttavia, richiede l'apertura di un dibattito approfondito con la partecipazione di tutti gli attori, anche al fine di indirizzare una iniziativa legislativa con caratteristiche di maggiore organicità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3.

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ALLEGATO 2

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione cultura, scienza e istruzione,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti;
   valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 4 che, nell'introdurre la figura della piccola media impresa innovativa, estendendo a quest'ultima agevolazioni previste per le start up innovative, prevedono, tra i requisiti richiesti per l'attribuzione di tale qualifica, il possesso di determinati titoli di studio;
   preso atto favorevolmente della disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, che prevede l'estensione del vigente beneficio fiscale di tassazione agevolata all'utilizzo e cessione di una più vasta serie di attività immateriali (marchi d'impresa, modelli, disegni) non funzionalmente equivalenti ai veri e propri brevetti;
   rilevato, inoltre, che l'articolo 5, comma 2, attribuisce nuove funzioni alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia (IIT), stabilendo che tale Fondazione: a) provveda a sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi; b) provveda a istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese; c) funga da tramite tra le imprese per lo scambio di informazione e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse;
   rilevato, altresì, che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 5, gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla predetta Fondazione le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche svolte;
   evidenziato che l'IIT, finanziato con uno degli investimenti statali più rilevanti nel campo della ricerca pubblica, svolge ricerche tecnologiche molto avanzate con punte di eccellenza di livello mondiale e collabora, anche finanziariamente, con università ed enti di ricerca su progetti di ricerca tecnologica di alto interesse;
   sottolineato che l'IIT, per realizzare con ancora maggiore efficacia la propria missione, dovrebbe poter costituire o partecipare a start-up innovative per lo sviluppo di propri brevetti;
   ritenuto, tuttavia, che le funzioni di cui alle citate lettere a) e b) si sovrappongono ad attività già svolte dagli enti pubblici di ricerca e dalle università, con il rischio di limitare la funzionalità dell'IIT quale ente di ricerca, attribuendo allo stesso compiti analoghi a quelli di un'agenzia nazionale di collegamento tra ricerca pubblica e sistema produttivo, nonché con la conseguenza di ridurre l'autonomia statutaria e gestionale spettante alle università e agli enti di ricerca in base alla Costituzione e alla legislazione vigente;
   considerato, altresì, che, in base al citato articolo 5, comma 3, gli enti pubblici Pag. 67di ricerca sarebbero obbligati a fornire all'IIT tutte le informazioni necessarie alla realizzazione dei sistemi informativi previsti, con un aggravamento burocratico della loro attività, senza ristoro di costi;
   considerato, infine, che un maggiore coordinamento nazionale nell'utilizzazione delle infrastrutture e dei risultati della ricerca tecnologica pubblica per migliorare il trasferimento tecnologico tra ricerca e imprese costituisce obiettivo importante e condivisibile, il cui raggiungimento, tuttavia, richiede l'apertura di un dibattito approfondito con la partecipazione di tutti gli attori, anche al fine di promuovere iniziative a sostegno dell'attività di brevettazione per le università e gli enti di ricerca nonché di indirizzare una iniziativa legislativa con caratteristiche di maggiore organicità,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 5, sopprimere i commi 2 e 3.