CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 febbraio 2015
390.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2013 (Doc. LXVII, n. 2).

TESTO DEPOSITATO DAL RELATORE ALLI

  Riguardo alla funzione della certificazione, ossia relativa alla definizione di affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti intra-comunitari con particolare riferimento alla sua attitudine di rispettare le restrizioni all'esportazione di materiali di armamento che le sono pervenuti da un fornitore dotato di autorizzazione generale, situato in altro Stato membro, la competenza al rilascio di tale provvedimento autorizzatorio è stata individuata in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e in particolare all'UAMA.
  L'attività di certificazione implica delle attività di controllo e vigilanza riferite sia alla fase preliminare, sia alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento attuate anche attraverso verifiche e ispezioni delle aziende da parte del Ministero degli Affari esteri e del Ministero della Difesa, nonché degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza, al fine di verificarne il rispetto dei divieti e delle prescrizioni amministrative disposti.
  Al riguardo che è stato introdotto un nuovo meccanismo di controllo, affidato al Ministero dell'economia che si avvale della collaborazione del Nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza, per contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale.
  Nella specie, si sottolinea che è stato introdotto a carico degli istituti di credito un obbligo di comunicazione di ogni attività di finanziamento connessa alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, sulle quali il Ministero effettuerà analisi e approfondimenti.
  Il Ministero ha altresì partecipato attivamente ai fora negoziali multilaterali riguardo alla lotta al traffico illecito delle armi leggere e di piccolo calibro. Nell'ambito della trattazione della materia in ambito internazionale, il Ministero ha continuato a guidare la partecipazione italiana agli esercizi relativi ai controlli all'esportazione di armamenti convenzionali, beni e tecnologie a duplice uso (cd. «Intesa Wassenaar»), nonché le delegazioni italiane partecipanti ai tre regimi internazionali che armonizzano le politiche di controllo alle esportazioni di beni e tecnologie duali, al fine di prevenire la diversione verso impieghi diretti allo sviluppo di armi di distruzione di massa di natura nucleare, chimica o batteriologica o dei loro vettori.
  Scopo principale di tale attività di coordinamento interministeriale svolta dalla Farnesina è stato fare aderire il nostro Paese alle linee-guida indicate nei tre regimi multilaterali di ed individuare il giusto equilibrio tra le esigenze economico-commerciali relative alle transazioni in materia di beni e tecnologie duali e la necessaria azione di prevenzione e contrasto alla proliferazione di armi di distruzione di massa.
  Anche nell'esercizio della sua funzione di presidenza del Comitato consultivo interministeriale per il controllo alle esportazioni di beni duali, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha espletato tale attività di coordinamento Pag. 31con le altre Amministrazioni competenti (Sviluppo economico, Difesa, Economia, Dogane), al fine di tutelare i legittimi interessi commerciali delle nostre aziende, contemperandoli con il pieno rispetto della vigente normativa dell'Unione europea in materia.
  In ambito europeo, il Dicastero degli affari esteri, per il tramite dell'Autorità nazionale UAMA, ha assicurato la partecipazione italiana al Gruppo di lavoro PESC del Consiglio dell'Unione dedicato al controllo degli armamenti convenzionali (COARM).
  Tale gruppo di lavoro è diventato il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali degli Stati membri in materia di controllo delle esportazioni di materiali strategici, attraverso lo svolgimento di approfondite analisi degli scenari geografici e strategici mondiali, nonché attraverso il lavoro di costante revisione e aggiornamento degli strumenti normativi comunitari in materia, in particolare la Posizione comune 2008/944/PESC.
  Il sistema di notifica dei dinieghi e il non meno importante scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro «COARM» sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Stati terzi e sulla situazione di Paesi e aree di più accentuata sensibilità o instabilità, hanno già fatto compiere passi significativi in tale direzione.
  Il costante scambio di informazioni tra gli Stati membri ha contribuito altresì a ridurre e tendenzialmente ad annullare i temibili effetti distorsivi provocati in passato da atteggiamenti difformi rispetto a fattispecie d'esportazione sostanzialmente analoghe, suscettibili di danneggiare gli esportatori di quegli Stati che – come l'Italia, con la legge n. 185 del 1990 – avevano adottato severe politiche di controllo ben prima dell'entrata in vigore del Codice europeo di condotta.
  Gli impegni politici assunti nel quadro della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) hanno infatti una diretta incidenza sulla materia, in primo luogo quelli che derivano dalla richiamata Posizione comune, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il preesistente Codice europeo di condotta sulle esportazioni di armi: in tempi in cui si rafforzano le pulsioni euro-scettiche occorre riconosce che, anche in questo settore, l'Europa comunitaria ha funzionato da efficace «vincolo esterno».
  Nei dieci anni di vigenza di tale Codice si è costituito infatti in ambito comunitario un corpus di dinieghi all'esportazione di materiali d'armamento emessi dagli Stati membri dell'Unione Europea. L'insieme di queste notifiche rappresenta un prezioso strumento di verifica in sede di istruttoria delle istanze, anche in relazione all'eventuale avvio di opportune consultazioni intergovernative.
  La Posizione comune del 2008, che definisce le norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia ed attrezzature militari, rappresenta una versione aggiornata e più articolata del Codice di condotta e riveste carattere più vincolante sotto il profilo dell'attuazione da parte degli Stati Membri, che ad essa devono uniformarsi in sede di applicazione dei controlli nazionali.
  Nel corso del 2013, è stato finalizzato il processo di revisione della Posizione comune, che ha confermato la modernità di tale strumento per le valutazioni sulle movimentazioni dei prodotti per la difesa in ambito comunitario, in particolare per quanto riguarda l'applicazione degli otto criteri di cui la Posizione comune si compone.
  Tali criteri consentono agli Stati Membri di procedere a valutazioni sulle singole operazioni di movimentazione che tengano conto in particolare della situazione di stabilità interna e regionale dei Paesi, il rispetto dei diritti umani, l'eventuale rischio di diversione dei materiali.
  Venendo ai dati statistici più salienti forniti dal Dicastero degli Affari esteri si evince che nel 2013 il valore globale delle licenze di esportazione definitiva è stato di 2, 15 milioni di euro: il confronto con il 2012 evidenzia un decremento del valore Pag. 32globale delle esportazioni del 48,52 per cento e del numero di autorizzazioni definitive all'export del 9 per cento.
  Nel corso del 2013 si è pertanto registrata un'ulteriore flessione delle esportazioni di materiali di armamento che va a sommarsi alla contrazione del 2012 (20,9 per cento): l'andamento decrescente del settore nel 2013 è stato anche influenzato dai dati inerenti ai programmi governativi di cooperazione: il valore delle esportazioni è stato di euro 626.748.171 pari al 29,16 per cento del totale dell'export, contro il 34,48 per cento del 2012.
  I principali acquirenti sono stati i Paesi UE/NATO, con il 48,52 per cento del valore totale e, più precisamente, come principali partner si sono registrati la Germania (13,3 per cento), la Francia (10,2 per cento), il Regno Unito (7,6 per cento) e gli Stati Uniti d'America (4,5 per cento).
  Gli Stati membri dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica rappresentano storicamente uno sbocco di primaria importanza per le esportazioni italiane di materiali per la difesa. Come accennato, nel 2013 le operazioni verso tali destinazioni hanno rappresentato il 48,52 per cento del valore totale delle esportazioni autorizzate. Il valore complessivo nell'anno preso in considerazione ammonta a cieca 1 miliardo di euro, per un totale di 942 autorizzazioni. Il numero delle autorizzazioni rilasciate è pertanto pari a circa i due terzi (67,5 per cento) del totale globale autorizzato.
  Tra i Paesi extra UE-NATO il primo partner commerciale è stato l'Arabia saudita (13,8 per cento), a seguire si segnalano l'Algeria (6,32 per cento), gli Emirati Arabi Uniti (4,4 per cento) e l'Australia (3,3 per cento). Sono aumentati, rispetto al 2012, i volumi verso l'Asia (dal 5,9 per cento del 2012 al 8,6 per cento nel 2013), mentre rimangono stazionari i flussi diretti verso l'America Centro – Meridionale, dove si è passati dall'1,2 per cento del 2012 all'attuale 1,4 per cento (soprattutto in Brasile e Messico).
  Il confronto con il 2012 evidenzia, inoltre, una flessione del 38 per cento anche del valore globale delle licenze di importazione definitiva (nel 2012 euro 806.897.667,37, mentre nel 2013 euro 499.878.558). I materiali di cui è stata autorizzata l'importazione definitiva provengono quasi esclusivamente da Stati membri della UE e/o della NATO, in particolare dagli Stati Uniti d'America, dalla Germania, dalla Danimarca e dalla Francia.
  La relazione evidenzia come l'Italia nel corso del 2013 abbia rigorosamente applicato la rigida disciplina nazionale sulle movimentazioni dei materiali di armamento, nonché le ulteriori misure restrittive decise in ambito internazionale ed europeo verso alcuni Paesi della regione come l'Egitto. L'industria italiana della difesa è peraltro presente in alcuni mercati dell'area, fra cui l'Arabia Saudita e l'Algeria. Il valore delle operazioni autorizzate verso i Paesi dell'area ha registrato una flessione del 42,7 per cento rispetto allo scorso anno ( euro 709.310.499 nel 2013 a fronte di euro 1.217.578.943 nel 2012).
  Il documento pone inoltre in rilievo come nel 2013 si siano ulteriormente intensificate anche le iniziative di sensibilizzazione rivolte alle aziende esportatrici, attuate mediante la sistematica organizzazione presso l'UAMA di incontri con i responsabili aziendali su tematiche di puntuale interesse in materia di controlli sull'arrivo a destino dei materiali di armamento.
  La relazione attesta che la collaborazione in merito prestata dalle aziende è apparsa generalmente soddisfacente. Non si è mancato di evocare che in caso di ritardi vi è la possibilità di inviare segnalazioni al Ministero dell'Interno ai fini del rinnovo delle licenze ex articolo 28 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e (se di accertata responsabilità dello Stato ricevente) del rilascio di nuove autorizzazioni alla esportazione verso il medesimo destinatario estero.
  In tale contesto, sono state avviate, dal settembre 2013, le attività di sanzioni amministrative per violazioni ai sensi dell'articolo 25 bis delle legge n. 185 del Pag. 331990, che sono approvate dall'apposito Comitato previsto dalla legge. Tale azione sanzionatoria è affiancata da un'intensa attività di monitoraggio e di accompagnamento svolta dall'Autorità nazionale – UAMA nei confronti delle aziende per la comprensione dei nuovi meccanismi legislativi.
  Nell'ambito di tali attività, nel corso del 2013 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – in coordinamento con le altre Amministrazioni ed in applicazione delle disposizioni dell'Unione Europea e delle indicazioni a livello multilaterale – ha disposto il blocco di forniture verso quei Paesi la cui situazione politica interna non offriva adeguate garanzie sul piano della stabilità e della tutela dei diritti umani: mi corre l'obbligo di osservare che questi interventi non sono tuttavia puntualmente dettagliati nel corpo della relazione, così come riportato nella risoluzione presentata dai colleghi del gruppo 5 Stelle.
  Si rilevare che la relazione si situa in una temperie giuridico-internazionale, segnata dall'entrata in vigore il 22 dicembre scorso, grazie anche alla pronta ratifica da parte del nostro Paese, del primo Trattato a vocazione universale sul commercio delle armi convenzionali (Arms Trade Treaty, ATT). Il Trattato ha finalità di controllo degli armamenti. Stabilisce alcuni standard comuni per il commercio internazionale delle armi convenzionali, anche al fine di prevenire e sradicare il loro traffico illecito, e rappresenta un bilanciamento tra gli interessi dei paesi produttori ed esportatori e le esigenze umanitarie e di sicurezza internazionale.
  In particolare, il Trattato impegna gli Stati a non autorizzare alcun trasferimento di armi (incluse munizioni, singole parti e componenti) in violazione di obblighi derivanti da decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, quali ad esempio gli embarghi di armi; oppure in contrasto ad obblighi convenzionali assunti tramite altri accordi internazionali sui trasferimenti o per la repressione del traffico delle armi convenzionali; infine, nel caso in cui abbiano la «consapevolezza», al momento della concessione dell'autorizzazione, che le armi saranno utilizzate per commettere genocidi, crimini contro l'umanità e alcune fattispecie di crimini di guerra (tra cui figurano le infrazioni gravi alle Convenzioni di Ginevra del 1949, gli attacchi diretti contro i civili e i beni civili, e i crimini di guerra stabiliti dai trattati di cui gli Stati siano parti).
  In tal modo, è affermato un principio di responsabilità per complicità (fornire aiuto o assistenza) dello Stato che autorizza il trasferimento in relazione ad un illecito commesso da un altro Stato. Quest'ultimo tipo di responsabilità è però difficile da accertare in quanto richiede l'intenzionalità dello Stato nel concorrere alle violazioni altrui, o quantomeno che le armi fornite contribuiscano materialmente all'atto illecito.
  Se questo è il contesto internazionale, occorre riconoscere che la relazione non è esente da critiche – molte delle quali evidenziate nella risoluzione n. 577 – che attengono soprattutto alla scarsa chiarezza di alcuni profili, inerenti soprattutto la trasparenza delle diverse transazioni bancarie e l'elencazione dei Paesi verso i quali è interdetta l'esportazione di armamenti, che impediscono una disamina parlamentare più ampia ed accurata.
  Al tempo stesso la relazione però delinea compiutamente alcune tendenze dell'industria nazionale delle difesa rispetto alle quali occorre una nuova e maggiore consapevolezza anche da parte di noi parlamentari. Oggi – e forse questo è più chiaro ad un parlamentare francese, britannico o tedesco di quanto non lo sia oggi in Italia – l'industria nazionale della difesa può rappresentare un volano di crescita per il paese, poiché non serve soltanto a produrre carri armati, navi o aerei ma alta tecnologia, anche duale, che si trasforma in punti di PIL per la crescita dell'Italia.
  Si evince chiaramente dalla Relazione che la parola d'ordine per l'industria nazionale sia diventata export, dato che le Pag. 34aziende della difesa europee ed americane faranno sempre più leva sulle potenzialità dei mercati emergenti per compensare le difficoltà interne. Assecondare le esigenze dei clienti esteri è per il momento il motore principale del comparto industriale: nessun Paese e tantomeno il nostro, segnato da una drammatica perdita di expertise e di competenze specialistiche, può infatti permettersi di perdere capacità ingegneristiche di sviluppo e maestranze di altissima qualificazione professionale, perché occorrerebbero decenni per ricreare condizioni e qualità.

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ALLEGATO 2

Legge quadro missioni internazionali (C. 45 Cirielli, C. 933 Duranti, C. 952 Garofani e C. 1959 Artini).

PROPOSTA DI TESTO BASE PRESENTATA DAI RELATORI

Capo I
PROCEDIMENTO

Articolo 1.
(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

  1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica.
  2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 si intendono autorizzate dopo che il Governo ne abbia dato comunicazione alle Camere, indicando, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 3. Resta ferma la facoltà delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, di definire impegni per il Governo mediante appositi atti di indirizzo.
  3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione.

Articolo 2.
(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate).

  1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  2. Sono conseguentemente abrogati l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130; l'articolo 10-bis del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13; l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135; e l'articolo 3-bis del decreto-legge Pag. 3616 gennaio 2014, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

Articolo 3.
(Fondo per il finanziamento delle missioni militari internazionali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.

Capo II
NORME SUL PERSONALE

Articolo 4.
(Indennità di missione).

  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per fine missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
  2. L'indennità di missione, di cui al comma 1, è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al primo periodo è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
  4. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.
  5. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  6. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

Articolo 5.
(Compenso forfettario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario).

  1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, Pag. 37quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 4, è corrisposto il compenso forfettario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni. Il compenso forfettario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.
  2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Articolo 6.
(Indennità di impiego operativo).

  1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Articolo 7.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
  2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
  3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

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Articolo 8.
(Personale in stato di prigionia o disperso).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3, 5 e 6, all'articolo 6 e all'articolo 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Articolo 9.
(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare).

  1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
  2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 10.
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

  1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Articolo 11.
(Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni).

  1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
  2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

Articolo 12.
(Utenze telefoniche di servizio).

  1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Articolo 13.
(Orario di lavoro).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

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Articolo 14.
(Personale civile).

  1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Articolo 15.
(Consigliere per la cooperazione civile).

  1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale.
  2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
   b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole «articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai consiglieri per la cooperazione politica e civile di cui all'articolo 6 della presente legge.

Capo III.
DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 16.
(Disposizioni in materia penale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.
  2. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
  3. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.
  4. Nei casi di arresto in flagranza o fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni Pag. 40provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
  5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
  6. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
  7. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte
  8. Per i reati di cui ai commi 6 e 7 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

Capo IV
ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 17.
(Disposizioni in materia contabile).

  1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi. Pag. 41
  2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Articolo 18.
(Interventi urgenti).

  1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 3.

Articolo 19.
(Cessione di mezzi e di materiali).

  1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applica l'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

Articolo 20.
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

  1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 21.
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

  1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e per operazioni di supporto alla pace».

Articolo 22.
(Ambito di applicazione).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 4, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Articolo 23.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.