CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero, di quelli provenienti da filiera corta, dei prodotti agricoli e alimentari di origine locale, stagionali e di qualità, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle predette produzioni agricole ed agroalimentari.

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:
   a) prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero: i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro zero;
   b) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protette, i prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
   c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri Pag. 124guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.

Art. 3.
(Criteri minimi ambientali nel servizio di ristorazione collettiva e nella fornitura di prodotti alimentari).

  1. Ai fini di cui all'articolo 1, nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari devono essere inseriti i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.
  2. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1.
  3. I fornitori di servizi di ristorazione e per la fornitura di prodotti alimentari di cui al presente articolo informano gli utenti relativamente ai criteri ambientali applicati.

Art. 4.
(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).

  1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.
  2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
  4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.
  5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.

Art. 5.
(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).

  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo si applica anche Pag. 125alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, nonché ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente»;
   b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività»;
   c) al comma 4:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita»;
    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio»;
    3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della stessa comunicazione».

Art. 6.
(Istituzione del marchio «chilometro zero»).

  1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera «chilometro zero» che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.
  3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

Art. 7.
(Attività di controllo e sanzioni).

  1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario. Pag. 126
  2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.
  3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

Allegato 1
(Articolo 6, comma 3)

1. Disciplina del marchio «chilometro zero».

  Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio «chilometro zero» le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.
  Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.
  L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.
  Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.
  L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2.

2. Logo «chilometro zero».

  La licenza d'uso del logo «chilometro zero» è concessa a titolo gratuito.
  La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.
  La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

3. Modalità d'uso del logo «chilometro zero».

  L'utilizzo del logo «chilometro zero» mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.
  Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.
  L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).
  Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.
  L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo. Pag. 127
  La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.
  Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.
  Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

4. Verifica della conformità.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.
  Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.
  La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.