CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03665 Nesci: Progetto di costruzione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone nel comune di Montebello Jonico.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta agli aspetti sollevati nell'interrogazione in titolo, si riferisce, per quanto di competenza, ciò che segue.
  Per quanto attiene al procedimento autorizzativo, si fa presente che le autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 300 MW termici sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di un procedimento «unico» complesso, attivato su istanza di parte e condotto, ai sensi della legge n. 55 del 2002 e secondo i dettami della legge n. 241 del 1990, attraverso il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.
  Pertanto, a seguito della presentazione dell'istanza da parte della SEI S.p.A., il MiSE ha avviato il procedimento finalizzato all'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo e ha indetto e convocato la seduta di apertura della menzionata Conferenza di Servizi, con lo scopo di presentare il progetto a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati, nonché raccogliere le eventuali posizioni preliminari.
  A seguito di tale riunione, in considerazione del fatto che ai sensi della legge n. 55 del 2002 citata, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico è rimasto in attesa delle relative determinazioni da parte del Ministero dell'ambiente.
  Successivamente, a fronte del parere negativo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica VIA/VAS, il Ministero dell'ambiente ha chiesto l'attivazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988, che consente di deferire la decisione al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.
  Nel caso di specie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha risolto positivamente il contrasto tra il Dicastero dell'ambiente e il Ministero per i beni e le attività culturali, condividendo il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica VIA/VAS ed emanando, il 15 giugno 2012, il decreto con cui è stata sancita la compatibilità ambientale del progetto in parola.
  Tale valutazione favorevole è stata ribadita dal Ministero dell'ambiente che, con il decreto n. 115 del 5 aprile del 2013, ha rilasciato il provvedimento di V.I.A./A.I.A. relativamente al progetto in questione.
  Sul punto si evidenzia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Dicastero dell'ambiente, nel valutare positivamente il progetto dal punto di vista ambientale, hanno disposto anche un consistente quadro prescrittivo, costituito da 59 prescrizioni. Peraltro alcune di esse necessitano di ottemperanza direttamente in fase istruttoria, prima della proposta ministeriale d'intesa rivolta alla Regione e dunque prima dell'eventuale provvedimento autorizzativo.
  A seguito dei summenzionati esiti favorevoli in termini di compatibilità ambientale, Pag. 83il MiSE ha proseguito l'attività istruttoria di competenza, finalizzata alla conclusione del procedimento, sia avviando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001 in relazione alla procedura di esproprio/servitù delle aree non in disponibilità della SEI, sia procedendo a raccogliere i pareri tecnici specifici di alcune delle Amministrazioni coinvolte, anche con riferimento alle prescrizioni da ottemperare prima della conclusione dell'istruttoria.
  Al riguardo, relativamente all'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto VIA/AIA propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria, si comunica che recentemente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a trasmettere le proprie determinazioni anche in ordine all'ultima delle prescrizioni che risultava ancora in fase di valutazione.
  Relativamente alla posizione dell'Amministrazione regionale, si fa presente che l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con la Regione interessata che, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, è da intendersi imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione unica. Si evidenzia inoltre che ai sensi della legge n. 55/2002 «... l'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale d'intesa...».
  Pertanto, si precisa che lo Sviluppo Economico procederà alla formulazione alla regione Calabria della proposta ministeriale di intesa solo a seguito della eventuale conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, una volta definito l'iter istruttorio condotto ai sensi della citata legge n. 55/2002, non rilevando, pertanto, un'eventuale determinazione regionale resa precedentemente.
  Ciò premesso, relativamente a quanto riportato nello specifico dagli Onorevoli interroganti si fa presente quanto segue.
  Secondo la legge n. 55 del 2002, la costruzione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica. La dichiarazione di pubblica utilità avverrà pertanto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione unica.
  Il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» prevede, inoltre, per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, che l'autorità espropriante sia l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità, che in questo caso risulta essere il Ministero dello sviluppo economico.
  Inoltre, sempre secondo le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica, prima di emanare il provvedimento che dispone la pubblica utilità del bene, è necessario procedere alla preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in sede di Conferenza di Servizi. A tal fine il medesimo decreto del Presidente della Repubblica (n. 327/2001) prevede una fase di partecipazione del pubblico che, attraverso appositi avvisi e adeguate forme di pubblicità, consente di informare i proprietari interessati, nonché di raccogliere le loro eventuali osservazioni in merito.
  Nel caso in parola, si evidenzia che la fase avviata riguarda il procedimento di pubblicità finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù sulle aree interessate. Conclusa tale fase, il MiSE è tenuto a valutare in sede di Conferenza di Servizi le eventuali osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati e solo in caso di superamento di tali osservazioni potrà procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
  Tale vincolo diventerà poi efficace solo all'eventuale rilascio del provvedimento Pag. 84che comporta la pubblica utilità del bene, cioè al rilascio dell'autorizzazione unica.
  In relazione alla «mancata intesa fra Stato e regione», appare utile evidenziare che il pronunciamento della regione Calabria in termini di intesa potrà avvenire solo a seguito di conclusione favorevole dell'istruttoria e a seguito della relativa proposta da parte del Ministero, non rilevando ai fini della conclusione del procedimento l'orientamento contrario dell'Ente regionale, precedentemente espresso.
  Per quanto attiene alle problematiche di carattere societario conseguenti al referendum svoltosi nel Cantone dei Grigioni e al possibile ritiro della Repower S.p.A. dall'iniziativa, si fa presente a quel che risulta, che la Società continua a sviluppare regolarmente il progetto e curare gli adempimenti inerenti l'istanza di autorizzazione.
  In relazione alle possibili interferenze della malavita organizzata dell'area interessata dall'iniziativa, si informa che la SEI SpA ha avviato un confronto con la Prefettura di Reggio Calabria, proponendo la sottoscrizione di un «Protocollo di legalità», funzionale alla prevenzione di eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nei futuri lavori di costruzione della Centrale.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-03756 De Lorenzis: Rispetto degli impegni assunti dalla società Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sul rispetto degli impegni assunti dalla Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa.
  Al riguardo, nel precisare che la tematica sollevata nel presente atto parlamentare non rientra nelle competenze primarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisco le informazioni acquisite dal Ministero dello sviluppo economico.
  L'ENI Spa, pur essendo una compartecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne detiene una partecipazione del 4,34 per cento del capitale, è una Società per azioni quotata in borsa ed in quanto tale non vi sono norme che prevedano la necessità di produrre una perizia giurata sui beni e sul bilancio delle attività oggetto di vendita.
   Da notizie assunte dalla Società ENI, risulta che i valori afferenti alle immobilizzazioni per 2.218.483 euro si riferiscono agli automezzi e ai beni mobili indicati nell'allegato C dell'atto di compravendita e che per quanto riguarda gli immobili (es. serbatoi, uffici, strade e piazzali), ENI era titolare del diritto di superficie e non proprietaria e, che pertanto, trasferiva lo stesso diritto alla acquirente Carboil Srl.
   Da quanto appreso dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione al contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti, ENI Spa e Carboil Srl si impegnavano reciprocamente a mantenere adeguate coperture assicurative per tutta la durata del contratto stesso. In particolare, la copertura assicurativa da parte di ENI Spa copre gli eventuali danni, i costi e/o le spese subiti da terzi, a seguito delle operazioni di messa a bordo di carburanti avio, che sono di proprietà ENI Spa e sono movimentati da Carboil per conto di ENI. Per la parte riguardante la Carboil Srl, la copertura assicurativa manleva e tiene indenne ENI per qualsiasi danno, costo e/o spesa subita da terzi e derivanti da attività diverse dalle operazioni di rifornimento carburante, anche in relazione agli obblighi di custodia del prodotto.
   La ENI Spa ha inoltre evidenziato che la Carboil Srl è stata selezionata tramite procedura di gara, alla quale sono stati invitati 29 potenziali acquirenti, selezionati in base ai seguenti criteri: che avessero già manifestato interesse per l'operazione e che operano nel settore; che fornissero servizi di stoccaggio e messa a bordo; società di gestione aeroportuale potenzialmente interessate ai depositi presenti presso l'aeroporto di propria presenza. Dei 29 invitati, 9 hanno dato un riscontro positivo. A luglio 2009 sono state ricevute le offerte non vincolanti da 6 di loro e tutti sono stati ammessi ad una fase più avanzata delle trattative con possibilità di visita ai siti d'interesse. Il 16 ottobre 2009 sono pervenute le offerte vincolanti. La ENI Spa, nell'ambito della procedura di vendita, ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a trasferire la concessione per le attività di messa a bordo alla Carboil. Secondo quanto dichiarato nell'ambito della procedura di vendita, Carboil è stata regolarmente ispezionata dalle preposte funzioni tecniche di controllo, con risultati positivi.Pag. 86
  L'ENAC inoltre ha chiarito di aver provveduto con puntualità a verificare l'osservanza dei requisiti prescritti dal Dlgs n. 18 del 1999 per il riconoscimento di idoneità del cessionario, Carboil Srl. Tali requisiti sono i seguenti:

   capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere;

   risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;

   attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;

   copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.

  L'ENAC ha riferito di aver assicurato pienamente gli adempimenti prescritti dalla propria normativa ed in particolare dalla circolare di riferimento dell'ENAC del 25 gennaio 2007 che prevede che al prestatore di servizi che intende operare su più aeroporti, il certificato per operare venga rilasciato dalla Direzione aeroportuale presso la quale egli prevede di raggiungere il maggior volume di affari.
  Infatti, in data 19 luglio 2011 la Direzione Aeroportuale di Bologna ha rilasciato alla Carboil Srl l'estensione del certificato per operare su ulteriori scali aeroportuali.
  Pertanto, a seguito dell'intervenuta cessione da parte della ENI del proprio ramo d'azienda i ricordati requisiti erano stati nuovamente verificati in capo alla Carboil Srl ai fini dell'estensione delle attività sui diversi scali.
  Per quanto concerne gli aspetti occupazionali ed in particolare in ordine alla stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'accordo sindacale per l'espletamento della cessione del ramo di azienda ed al loro «sotto-inquadramento», informo che la Direzione territoriale del lavoro di Roma ha avviato gli accertamenti ispettivi di competenza presso ENI Spa e Carboil Srl, nella qualità – rispettivamente – di cedente e cessionario di ramo d'azienda.
  Pertanto, voglio assicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento, per la parte di competenza, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, all'esito degli accertamenti ispettivi effettuati, nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-03933 Rizzetto: Piano industriale dell'azienda Evraz Palini e Bertoli di San Giorgio di Nogaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Rizzetto, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa Evraz Pàlini & Bertoli s.p.a. – avente sede legale ed unità produttiva in San Giorgio di Nogaro (UD) – operante nel settore della produzione delle lamiere in acciaio destinate ai settori infrastrutture, energia e macchinari industriali.
  Al riguardo, la Società ha evidenziato come il quadro macroeconomico relativo al mercato dell'acciaio, nell'anno 2013, abbia confermato l'andamento negativo del 2012, caratterizzato dal drastico calo della domanda di lamiere in acciaio sia in Italia sia in tutta l'Europa.
  La continua riduzione della differenza tra il prezzo d'acquisto della materia prima ed il prezzo di vendita del prodotto finale ha determinato un risultato economico fortemente negativo.
  Il bilancio per l'anno 2013 si è chiuso con una perdita netta di circa 11 mln di euro, mentre l'esercizio precedente con una perdita di circa 12 mln di euro.
  Le gravità della situazione ha determinato il ricorso, da parte della Società, agli strumenti di tutela del reddito previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale.
  Ed infatti, dopo un primo periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), i competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto ad approvare – con decreto direttoriale del 21 maggio 2014 – il
programma di crisi aziendale per evento imprevisto ed improvviso, presentato dalla società ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, relativamente al periodo dal 25 novembre 2013 al 24 novembre 2014. Contestualmente a tale approvazione è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per il predetto periodo, nei confronti di un numero massimo di 134 unità lavorative.
  Tuttavia, nonostante i risultati economici negativi degli ultimi due esercizi, la proprietà ha continuato a considerare la Evraz Pàlini & Bertoli s.p.a. un asset importante all'interno del Gruppo, nonché un punto di riferimento per gli altri impianti analoghi nel resto del mondo.
  Lo scorso 10 dicembre, presso i competenti uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per l'espletamento – ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 – dell'esame congiunto avente ad oggetto il nuovo piano di ristrutturazione, presentato dalla Società, che prevede investimenti in tecnologia, formazione e riqualificazione, nonché una modifica degli attuali assetti organizzativi.
  Nello specifico, il nuovo piano prevede investimenti per un importo pari a 602 mila euro, cui vanno aggiunti 25 mila euro per la realizzazione di interventi formativi per i lavoratori, nonché 810 mila euro per interventi di manutenzione considerati dalla Società propedeutici alla ripresa dell'attività produttiva e al riavvio degli impianti.
  All'esito dell'incontro, le Parti hanno concordato il ricorso al trattamento di CIGS per ristrutturazione aziendale, per Pag. 8812 mesi a decorrere dal 25 novembre 2014, nei confronti di un numero massimo di 123 lavoratori, pari all'intero organico aziendale.
  Preciso, al riguardo, che la relativa istanza formalizzata lo scorso 19 dicembre – dalla Società ai competenti uffici del Ministero che rappresento è, allo stato, in corso di esame.
  Nell'ambito dell'esame congiunto dello scorso 10 dicembre, inoltre, la Società si è dichiarata disponibile ad anticipare ai lavoratori il trattamento di CIGS a carico dell'INPS fino al mese di febbraio, mentre per i mesi successivi i lavoratori potranno richiedere l'anticipazione del trattamento ad uno degli istituti convenzionati con il Mediocredito, con la garanzia del Fondo regionale per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, ovvero ad una delle banche aderenti alla Federazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo (BCC), con la quale la regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto un apposito protocollo d'intesa. La Società, al riguardo, si è impegnata a favorire l'accesso al credito bancario da parte dei lavoratori ai fini dell'anticipazione del trattamento di CIGS.
  Il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato per la parte di competenza – ha manifestato la propria disponibilità ad un confronto sulle problematiche evidenziate in una sede istituzionale da valutare.
  Da ultimo, sono in grado di affermare che la situazione in questione è all'attenzione degli uffici dell'Amministrazione che rappresento che continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda – nella eventuale prospettiva di esaminarne i principali profili critici – tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati e di quelli in corso di attivazione.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-03984 Lattuca: Problematiche connesse al rinnovo delle concessioni demaniali marittime.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo iniziative idonee a risolvere la problematica della durata e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime anche attraverso la predisposizione di un disegno di legge di riordino della materia.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia del demanio, si rappresenta quanto segue.
  A seguito della procedura di infrazione della Commissione europea n. 2008/4908, il riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, con specifico riferimento alle procedure di assegnazione, è stato previsto ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.
  Successivamente, l'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità per il 2014), ha disposto un riordino della materia che ricomprende anche la rimodulazione dei canoni demaniali marittimi, in stretta connessione ed organicità con le modalità di rilascio delle concessioni.
  A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Ministro per gli Affari regionali – ha istituito un apposito tavolo tecnico con la partecipazione delle Amministrazioni interessate, tra le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'economia e delle finanze che ha coinvolto anche l'Agenzia del demanio.
  Il tavolo è stato impegnato alla elaborazione dello schema normativo previsto dal menzionato articolo 1, comma 732, della legge n. 147 del 2013, di prossima presentazione al CdM, non appena subentrerà il nuovo Ministro degli affari regionali.
  È stata, innanzi tutto, curata una lunga trattativa, tuttora in corso, con la Commissione europea, per allineare il nostro sistema ai principi europei recati dalla direttiva Bolkestein. Sostanzialmente i principali punti trattati sono:
   1) La durata delle nuove concessioni: strettamente collegata all'interesse pubblico e proporzionale alla «rilevanza» economica dei beni e degli investimenti da realizzare. Laddove per rilevanza economica si intende soprattutto la valenza turistica delle varie zone costiere estese lungo il territorio nazionale, definita dalle Regioni.
   2) Le modalità di affidamento: procedure competitive di selezione, con criteri di valutazione prederminati, alla luce dei principi della migliore offerta (economicamente più vantaggiosa), sulla base di un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti ed annessa gestione.
   3) L'entità dei canoni: applicando a tutti, senza differenziazione alcuna, il principio del metro-quadro, in base a valori predefiniti, collegabili sostanzialmente ad: aree scoperte od aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione; aree di alta o normale valenza turistica. Unica differenziazione in «agevolazione» per i porti, a causa della vastità delle aree interessate.
   4) La eventuale demarcazione della linea demaniale, su proposta delle Regioni, al vaglio dei Ministeri competenti.Pag. 90
   5) Il passaggio in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile dei comuni, di quelle aree di patrimonio e demanio dello Stato, per le quali i comuni abbiano realizzato opere di urbanizzazione. Ciò sempre in linea con le procedure del federalismo demaniale.
   6) Un regime transitorio: (solo per la prima procedura di selezione) il concessionario uscente ha diritto alla corresponsione, da parte del subentrante, di un indennizzo determinato sulla base di una valutazione dei beni non integralmente ammortizzati, agli investimenti effettuati ed all'avviamento dell'azienda commerciale.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-03993 Crippa: Aiuti di Stato nel settore dell'energia nucleare.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema, oggetto dell'interrogazione, riguarda l'avvenuta approvazione da parte della Commissione UE del regime di aiuti definito dal Governo britannico per la realizzazione della nuova centrale nucleare di Hinkley Point, partecipata da Edf fino al 50 per cento, da Areva al 10 per cento e da società cinesi per le quote rimanenti.
   La Commissione UE ha reputato compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato assicurare all'energia prodotta dall'impianto una remunerazione di 92.5 sterline/MWh, per il periodo necessario a recuperare l'investimento; i profitti successivi dovrebbero essere condivisi con le autorità pubbliche e quindi i consumatori. Si tratta di una garanzia indubbiamente molto forte, che facilita un investimento difficilmente affrontabile solo con segnali di prezzo di breve-medio termine.
  La decisione della Commissione ha destato reazioni molto vivaci da parte delle associazioni pro-rinnovabili e, il Governo austriaco ha annunciato che presenterà ricorso alla Corte di Giustizia europea, ritenendo inammissibile garantire sussidi al nucleare.
  La Commissione Europea, chiamata a rispondere, nel mese di Dicembre scorso, ad una interrogazione analoga a quella odierna, ha precisato che la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia non vieta gli aiuti al settore nucleare e che le specifiche modalità con cui la Commissione ha dato il via libera ai sussidi britannici limitano la possibilità di distorsioni sul mercato dell'energia.
   Il sostegno all'energia nucleare è, perciò, valutato direttamente ai sensi delle disposizioni del trattato e della disciplina sugli aiuti di Stato. Ai sensi dell'articolo 194 del trattato dell'UE, gli Stati membri sono liberi di determinare il loro mix energetico; la Commissione ha il dovere di verificare che l'uso di risorse pubbliche a sostegno delle imprese sia conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Questa decisione non istituisce perciò – secondo la Commissione – una politica o una strategia energetica, né interferisce con il diritto degli Stati membri di perseguire il proprio mix energetico.
  Come amministrazione nazionale, non si hanno informazioni tecniche di dettaglio sulla congruità e proporzionalità del regime di sussidio e del valore dell'energia che sarebbe garantito all'impianto, giudicato dalla Commissione come «non distorsivo».
   In linea generale, è ragionevole che un investimento con tempi di realizzazione e ritorno così ampi (una centrale nucleare, così come potrebbero essere importanti infrastrutture di trasporto dell'energia) non possa essere realizzato al di fuori di uno schema di garanzie di tipo pubblico, vista l'aleatorietà dei prezzi dell'energia nel lungo termine. Questo approccio, seguito oggi nel caso della centrale britannica, potrebbe essere applicato anche ad altri casi di investimenti non sostenibili in una pura ottica di mercato.
  Sul piano invece politico, la decisione della Commissione UE si presta ad essere vista come una significativa modifica della strada assunta fino a qualche anno fa, in cui si escludeva la possibilità di aiuti di Stato sulla produzione di energia, se non alle energie rinnovabili in senso stretto.Pag. 92
  Da questo punto di vista, si rimarca come la posizione della Commissione sia di non interferenza con le scelte nazionali di mix energetico, da cui certamente il nucleare non è bandito, e come ad oggi solo l'Austria abbia reagito politicamente in modo negativo.
  Si fa infine presente che la condanna dell'Italia sul caso Alcoa configura un caso molto diverso, visto che si trattava di una tariffa sull'energia consumata (e non prodotta) che la Commissione ha ritenuto distorsiva, in quanto aiuto al funzionamento «ordinario» dell'impianto.

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ALLEGATO 6

Interrogazione n. 5-04159 Fabbri: Continuità produttiva dello stabilimento Mondi Silicart di Anzola dell'Emilia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La società posta in evidenza nell'atto in esame è la Mondi Silicart con sede legale e operativa posta in Anzola dell'Emilia.
  La società, come riferito dal Ministero del Lavoro, ha sottoscritto il 23 dicembre scorso, con le OOSS un accordo che prevede il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività decorrente dalla medesima data.
  L'intervento programmato coinvolgerà un numero massimo di 59 dipendenti.
  A seguito di detto accordo la società ha presentato istanza in data 29 dicembre 2014 per l'accesso al trattamento di CIGS indicando nel programma di cessazione i seguenti strumenti di gestione degli esuberi:
   1. ricerca di soluzioni occupazionali alternative presso aziende riconducibili al gruppo di riferimento sia in Italia sia all'estero;
   2. incentivazione all'esodo;
   3. ricorso alle procedure di licenziamento collettivo finalizzato alla ricollocazione presso altre aziende o per il ricorso all'autoimprenditorialità;
   4. monitoraggio da parte dell'Unindustria di Bologna per eventuali altre opportunità occupazionali.

  La citata istanza sarà presa in trattazione presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro.
  Il Ministero dello Sviluppo Economico seguirà, comunque, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda rendendosi disponibile ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare le problematiche con l'apertura di «un tavolo di confronto».

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ALLEGATO 7

Interrogazione n. 5-04233 Mariani: Riduzione dei costi energetici nel settore cartario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come premessa generale evidenzio l'esigenza di un migliore equilibrio sul piano politico tra azioni a favore della sostenibilità energetico-ambientale e tutela della competitività dei settori industriali che, a parità di altre variabili, soffrono di un peggioramento dei costi diretti e indiretti, trasferiti sui prezzi dell'energia.
   Non a caso uno degli obiettivi principali della Strategia Energetica Nazionale riguarda proprio l'allineamento dei prezzi e dei costi dell'elettricità ai valori europei, attraverso azioni che agiscano su tutte le principali componenti del prezzo all'ingrosso e del prezzo finale.
  Da questo punto di vista, rilevo che i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica si sono notevolmente ridotti, per effetto di vari fattori: la riduzione del costo del gas, il calo dei consumi nazionali, la progressiva eliminazione dei vincoli di rete e delle restrizioni della concorrenza in specifiche zone di mercato. Si pensi che nell'ultimo anno 2014 il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun) registrato sul Mercato del Giorno Prima (MGP) è risultato pari a 52,08 euro/MWh, contro i 32,76 euro/MWh della Germania e i 34,63 euro/MWh della Francia: il differenziale c’è ma si è notevolmente ridotto (inferiore a 20 euro/MWh) se si pensa che solo fino al 2012 il prezzo medio italiano fosse di 75,48 euro/MWh e il differenziale rispetto ai principali Paesi UE arrivava a superare i 30 euro/MWh.
  Se questa è la dinamica all'ingrosso, sulle bollette pesano tuttavia le componenti di natura parafiscale, quelle che rientrano sotto la dicitura di «oneri di sistema», che hanno raggiunto un peso percentuale sulla spesa complessiva della famiglia tipo che è passato da poco più del 7 per cento a oltre il 20 per cento, risultando quasi triplicato in 3 anni.
  È chiaro che per recuperare il gap con i prezzi dei Paesi europei è necessario controllare meglio la dinamica di questi oneri. Il Governo è più volte intervenuto su questo tema e uno degli obiettivi principali del Governo Renzi è di ridurre fortemente il costo dell'energia per il sistema produttivo.
  Questo si è tradotto nei mesi scorsi in varie misure – contenute in buona parte nel DL 91/2014 – che hanno agito sulle varie componenti del prezzo e che sono state finalizzate in parte a una riduzione a favore in particolare delle PMI, che finora hanno pagato il prezzo più alto di questi aumenti di prezzi, ma che hanno anche comportato vantaggi per l'insieme delle categorie dei consumatori italiani.
  Il risultato a oggi stimabile è di risparmi, a partire dall'1 gennaio 2015, per quasi 2,7 miliardi sulla bolletta elettrica, di cui circa 1,7 miliardi a beneficio delle Pmi e il rimanente miliardo a favore della generalità dei consumatori.
  Nell'ambito di quest'obiettivo generale, un posto a parte hanno le categorie industriali ad alta intensità energetica, verso cui il Governo ha sempre destinato strumenti e azioni particolari – citati ed elencati del resto anche dall'Onorevole interrogante – proprio in considerazione dell'incidenza che il costo dell'energia ha sul valore dell'attività di impresa.
  Entrando nello specifico dei quesiti posti aggiungo che:
   1) la misura prevista dall'articolo 24 del decreto legge n. 91 del 2014 s'inserisce Pag. 95nel quadro di redistribuzione della spesa per gli oneri di sistema elettrico a favore delle piccole e medie imprese, citato nella premessa. La disposizione interviene sui sistemi chiamati «reti interne di utenza» e «sistemi efficienti di utenza» prevedendo che anche per l'energia consumata e non prelevata dalla rete pubblica – prima integralmente esentata dagli oneri – vi sia una contribuzione «minima» da parte del consumatore (il 5 per cento di quanto pagherebbe un altro utente). La percentuale può essere periodicamente incrementata dal Ministro dello sviluppo economico per i nuovi sistemi efficienti di utenza, in modo proprio da non dare effetti retroattivi sui sistemi esistenti e dare certezza ai nuovi investimenti.
  Sulla richiesta di non applicare la norma ai settori energivori interessati dall'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge n.83 del 2012 , evidenzio che, in conformità con le nuove Linee Guida UE in materia di aiuti di Stato, anche l'impresa energivora non può essere totalmente esonerata dal pagamento degli oneri connessi agli incentivi alle rinnovabili, in quanto una quota almeno del 15 per cento di quanto pagherebbe un soggetto non energivoro deve rimanere a carico dell'impresa. Pertanto, questo specifico strumento deve essere visto nel contesto dell'insieme delle misure pro-energivori.
   2) Con riferimento al consolidamento degli istituti attuali che interessano le politiche industriali, faccio presente che il servizio di interrompibilità del carico, anche se ha positivi riflessi sul costo dell'energia per le aziende che offrono il servizio, risponde a logiche di sicurezza del sistema elettrico e di prevenzione da condizioni di rischio. Oggi, si può ritenere una misura stabile e anche inserita nel Codice di Rete di Terna. In ogni caso, si tratta di uno strumento destinato a evolvere, secondo l'esigenza tecnica e nei limiti di potenza che risulteranno necessari per garantire la sicurezza del sistema elettrico e la continuità della fornitura.
  Per quanto riguarda la misura nota con il nome di interconnector, devo rilevare che al momento non sono disponibili quote di capacità da assegnare, in quanto tutte già assegnate, e che gli assegnatari del beneficio – tra cui anche molte imprese del settore cartario – sono chiamati a realizzare gli impegni assunti all'epoca dell'aggiudicazione, partecipando alla costruzione di nuovi elettrodotti dall'estero che, una volta costruiti, potranno garantire a queste imprese la possibilità di godere stabilmente di forniture di energia a prezzi europei.
  La possibilità di ripetere l'esperienza varata con la legge del 2009 dipenderà molto dall'efficacia che la norma stessa dimostrerà di avere, in termini di realizzazioni concrete che riuscirà a produrre.
   3) Per quanto concerne, infine, l'attuazione della misura di cui all'articolo 39 del DL 83/2012, iniziativa strutturale a favore delle imprese energivore, come noto il Governo ha avviato la procedura di notifica presso la Commissione europea per la valutazione della compatibilità dell'aiuto con le Linee guida in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.
   Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo da vicino il caso per una rapida e positiva approvazione della misura. Conclusa la procedura di notifica non sarà più necessaria la presentazione di garanzie bancarie da parte dei beneficiari delle agevolazioni. Si ricorda che la prestazione di garanzie fideiussorie è uno strumento introdotto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per consentire l'erogazione dei benefici alle imprese aventi diritto, erogazione che sarebbe teoricamente soggetta alla clausola di stand still fino all'approvazione definitiva della misura.
   4) Sulla vigilanza sull'impatto della riduzione del costo dell'interrompibilità a tutela della competitività dei settori energivori, ribadendo quanto già detto, resta ferma la possibilità per il MiSE di formulare ulteriori indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas al mutare delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico.

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ALLEGATO 8

Interrogazione n. 5-04424 Latronico: Iniziative per l'informazione e la documentazione sul materiale stoccato nell'impianto ITREC di Rondella.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Al fine di rispondere ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo di cui si discute, anche sulla base d'informazioni fornite dalla società Sogin, rappresento quanto segue.
  Le operazioni di trasporto riferite rientrano nell'ambito del progetto GTRI (Global Threat Reduction Initiative) che prevede il rimpatrio verso gli Stati Uniti di tutte le materie nucleari di origine statunitense contenenti uranio altamente arricchito e plutonio e utilizzate in attività di ricerca e sono autorizzate nel rispetto del trattato Euratom dalle competenti autorità italiane e statunitensi ciascuna per gli aspetti di propria di competenza.
  Tali trasporti – che sono stati compiuti nel massimo rispetto di tutte le prerogative di tutela dell'ambiente e per la sicurezza della popolazione – hanno in particolare permesso di ridurre l'inventario radiologico attualmente presente sul sito.
  Con riferimento poi agli obblighi d'informazione nei confronti della popolazione interessata dall'eventuale emergenza radiologica si osserva come il D.P.C.M. 10 febbraio 2006, par. 5, preveda che gli stessi siano posti in essere solo in caso di incidente durante il trasporto.
  Per quanto concerne, infine, l'opportunità di valutare la possibilità di restituzione agli Stati Uniti d'America delle barre provenienti dalla centrale di Elk River, evidenzio che ogni decisione in merito, essendo peraltro frutto anche di accordi bilaterali, dovrà essere presa congiuntamente con tutte le Amministrazioni coinvolte (Esteri, Ambiente, ecc).