ALLEGATO
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato.
PARERE APPROVATO
La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
esaminato il disegno di legge «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan» (C. 2753 Governo, approvato dal Senato);
premesso che:
il disegno di legge si propone l'obiettivo di eliminare il rischio di doppie imposizioni fiscali tra Italia e Taiwan e, una volta approvato, può pertanto favorire in misura rilevante lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie con Taiwan;
il disegno di legge reca altresì misure idonee a favorire la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, con l'effetto di consentire l'inserimento di Taiwan nella lista degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea;
per quanto concerne i profili di specifica competenza della Commissione, l'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; sono compresi negli utili in questione anche quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili e dall'impiego, manutenzione o affitto di container da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, a condizione che tale noleggio, impiego o manutenzione sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale;
l'articolo 13 dispone, in deroga alla disciplina generale dettata dal medesimo articolo per gli utili da capitale, che gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo delle suddette navi o aeromobili, siano imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa;
l'articolo 15 stabilisce, tra l'altro, che anche per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni abbia luogo nel territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.