CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 febbraio 2015
384.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il disegno di legge «Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan» (C. 2753 Governo, approvato dal Senato);
   premesso che:
    il disegno di legge si propone l'obiettivo di eliminare il rischio di doppie imposizioni fiscali tra Italia e Taiwan e, una volta approvato, può pertanto favorire in misura rilevante lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie con Taiwan;
    il disegno di legge reca altresì misure idonee a favorire la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, con l'effetto di consentire l'inserimento di Taiwan nella lista degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea;
    per quanto concerne i profili di specifica competenza della Commissione, l'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; sono compresi negli utili in questione anche quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili e dall'impiego, manutenzione o affitto di container da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, a condizione che tale noleggio, impiego o manutenzione sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale;
    l'articolo 13 dispone, in deroga alla disciplina generale dettata dal medesimo articolo per gli utili da capitale, che gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo delle suddette navi o aeromobili, siano imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa;
    l'articolo 15 stabilisce, tra l'altro, che anche per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni abbia luogo nel territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.