CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2015
381.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03047 Chimienti: Attuazione del piano nazionale Garanzia giovani.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sullo stato di attuazione del Piano nazionale Garanzia giovani;
   preliminarmente voglio precisare che per realizzare il programma Garanzia giovani sono stati stanziati 567 milioni a carico del finanziamento europeo straordinario. A questi si aggiungono altri 567 milioni a carico del FSE, oltre al cofinanziamento nazionale. Alle Regioni, individuate come organismi intermedi del Piano operativo nazionale di Garanzia giovani è delegata la definizione e la realizzazione delle misure e tra esse sono suddivise le risorse complessive; rientra poi tra le facoltà delle singole Regioni affiancare al finanziamento europeo e nazionale eventuali altri stanziamenti regionali;
   la fase attuativa del programma Garanzia giovani sta interessando sia il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Autorità di gestione nonché altre amministrazioni nazionali coinvolte nella realizzazione di specifici interventi, sia le Regioni quali organismi intermedi. Il programma, si applica a tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione della Provincia autonoma di Bolzano e riguarda giovani NEET (che non lavorano, né frequentano alcun corso di istruzione e di formazione) di età compresa tra i 15 e i 29 anni;
   al 29 gennaio 2015, i dati relativi all'avanzamento del programma evidenziano che il numero dei giovani registrati è di circa 345 mila unità (al netto delle cancellazioni) di cui circa 148 mila sono stati presi in carico dai Centri per l'impiego o dai privati accreditati e tra questi circa 12 mila giovani hanno ricevuto una proposta di misura;
   per quanto concerne le modalità di gestione del Programma da parte delle singole Regioni, faccio presente che risultano già attivati tavoli tecnici con le Regioni per favorire l'attivazione delle misure e con cadenza mensile si svolgono riunioni sulle varie tematiche ed eventuali problematiche emerse. Si sono tenuti inoltre, specifici incontri tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e assessori regionali;
   pertanto posso affermare che i piani attuativi delle Regioni sono oggetto di confronto con il Ministero oltreché di costante monitoraggio, analisi e valutazione da parte del Ministero che rappresento, anche attraverso la costituzione di specifiche task force nonché sulla base delle informazioni che confluiscono nella piattaforma tecnologica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che costituisce la fonte di dati certi, le cui elaborazioni sono messe a disposizione di tutti gli operatori del sistema e degli utenti finali;
   inoltre, voglio sottolineare che negli appositi report di monitoraggio pubblicati sul web, nell'apposito sito internet, vengono aggiornati anche i dati mostrano la distribuzione di vacancy e posti disponibili per tipologia contrattuale e qualifica professionale;
   si precisa, altresì, che anche la cosiddetta mobilità professionale è prevista dai piani di attuazione. Infatti il programma Pag. 50Garanzia giovani incoraggia la mobilità dei giovani lavoratori in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea;
   per quanto riguarda il percorso di riforma delle politiche attive e dei servizi per l'impiego, nell'ottica di implementare le misure di contrasto alla disoccupazione giovanile il Ministero che rappresento ha avviato un'attenta riflessione sul potenziamento di competenze e di personale dei centri per l'impegno;
   la legge n. 92 del 2012 (cosiddetta Legge Fornero) e la legge n. 183 del 2014 (cosiddetta Jobs act) hanno infatti dato grande rilievo al ruolo dei centri per l'impiego, come operatori del mercato del lavoro;
   Al fine di favorire l'attivazione di Garanzia giovani, rafforzandone l'efficacia, informo che è già stato avviato un piano di formazione nazionale diretto ad accrescere le competenze specifiche degli operatori dei Servizi per l'impiego;
   informo, inoltre, che sono state rafforzate tutte le misure di monitoraggio dei servizi offerti dai servizi per l'impiego pubblici, al fine di garantire l'applicazione dei livelli delle prestazioni (LEP) uniformemente sul territorio nazionale, di conoscerne l'impatto delle nuove misure sull'occupazione giovanile, di verificare se i servizi competenti siano in grado di svolgere in maniera efficiente l'attività d'incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché di realizzare una più efficace programmazione degli interventi;
   i temi sollevati dagli onorevoli interroganti sono dunque già posti all'attenzione del Governo che in attuazione dell'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge n. 183 del 2014 (Jobs Act) sta intraprendendo specifici interventi al fine di istituire un'Agenzia nazionale per l'occupazione, con competenze specifiche in materia di servizi per l'impiego e politiche attive;
   in attesa del riordino delle funzioni di cui alla legge n. 56 del 2014 – tenuto conto del disegno di legge costituzionale C. 2613 che stabilisce la definitiva abolizione delle province – faccio presente che l'articolo 1, comma 429, della legge n. 190 del 2014 prevede che al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi per l'impiego e del piano Garanzia giovani «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali. Per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma seguito delle relative rendicontazioni di spesa»;
   infine, in ordine all'ultimo quesito posto dagli onorevoli interroganti, preciso che, secondo le regole comunitarie e nazionali, possono essere finanziate esclusivamente azioni dirette ai NEET, che i fondi vengono erogati solo a seguito dell'attivazione effettiva delle misure e che, pertanto, non è possibile destinare le risorse per finalità diverse.

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ALLEGATO 2

5-04487 Baruffi: Risorse destinate all'integrazione del reddito in caso di stipula dei contratti di solidarietà e al finanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Con l'atto parlamentare in esame, gli onorevoli interroganti richiamano l'attenzione sulle risorse destinate ai contratti di solidarietà;
   occorre precisare che in tema di contratti di solidarietà, la norma generale – l'articolo 6 del decreto-legge n. 510 del 1996 – stabilisce che la misura del trattamento di integrazione salariale per i contratti stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995 spettante è pari al 60 per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario;
   con il decreto-legge n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà è stato aumentato in via sperimentale per gli anni 2009-2010 fino al 20 per cento della retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, con oneri a carico del Fondo per l'occupazione e formazione. L'intervento è stato annualmente prorogato fino a tutto il 2013 attraverso specifici stanziamenti di bilancio;
   successivamente, dal 2014 – ai sensi dell'articolo 1, comma 186, della legge n. 147 del 2013 – l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è stato aumentato in misura pari al 10 per cento diventando così complessivamente pari al 70 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario;
   a causa dei limiti stringenti imposti dai vincoli di bilancio, per l'anno 2015 la legge di Stabilità (legge n. 190 del 2014) non ha previsto nessun aumento della misura del trattamento di integrazione salariale;
   sulla questione oggetto del presente atto parlamentare il Ministero che rappresento ha avviato un'attenta riflessione in considerazione dell'attuale crisi occupazionale e quindi della necessità di garantire la continuità nell'utilizzo di questo strumento efficace sia per la salvaguardia del tessuto produttivo delle aziende in crisi sia per la tutela dei lavoratori;
   pertanto, in linea di continuità con interventi già disposti in tale materia sin dall'anno 2009, il Ministero che rappresento sta per presentare un apposito emendamento al disegno di legge di Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative – attualmente all'esame del Parlamento – finalizzato a prorogare per l'anno 2015, nel limite di 50 milioni di euro, l'aumento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1, del decreto-legge n. 726 del 1984 convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984 nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario;
   le risorse a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015, in forza di contratti di solidarietà stipulati nell'anno 2014;Pag. 52
   l'emendamento è volto a garantire anche per l'anno in corso le aspettative dei lavoratori che già godono del trattamento di integrazione salariale connesso ai contratti di solidarietà stipulati nel 2014, in attesa del completamento della riforma della disciplina degli strumenti di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro di cui alla legge delega n. 183 del 2014;
   per quanto riguarda il contratto di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993, si fa presente che è intenzione del Governo in attuazione di quanto previsto nelle legge n. 183 del 2014 (Jobs Act) attuare specifici interventi per la messa a regime di questo ammortizzatore sociale che rappresenta uno strumento in grado di evitare il licenziamento per le imprese che, dovendo gestire esuberi di personale, non possono usufruire della CIGS;
   pertanto, voglio sottolineare l'impegno del Ministero volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Jobs act, dove si prevede il ricorso prioritario agli strumenti di riduzione dell'orario di lavoro rispetto all'utilizzo degli altri ammortizzatori sociali «destinando ai contratti di solidarietà una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione».

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ALLEGATO 3

5-04556 Placido: Rimborso alle aziende delle quote di trattamento di fine rapporto maturate nei periodi di cassa integrazione in deroga.

TESTO DELLA RISPOSTA

   Gli onorevoli Placido e Airaudo – con l'atto parlamentare in esame chiedono al Governo un provvedimento volto a chiarire che alle aziende che non abbiano ripreso l'attività produttiva al termine di un periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga spetta il rimborso delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate durante tale periodo;
   al riguardo, è opportuno ricordare, in via preliminare, che l'articolo 2, comma 2, della legge n. 464 del 1972 prevede la possibilità per le aziende di richiedere all'INPS il rimborso delle quote di TFR maturate dai lavoratori licenziati nel corso ovvero al termine di un periodo di sospensione dell'attività lavorativa con intervento della CIGS;
   l'Istituto – con successive circolari – ha chiarito che tale possibilità è preclusa allorquando sia intervenuto un evento che interrompa la continuità cronologica del periodo di sospensione dal lavoro antecedente il licenziamento (es. rioccupazione presso la stessa azienda) e che le quote rimborsabili sono solo quelle maturate nel corso del periodo di CIGS immediatamente precedente la cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, non può essere considerato evento interruttivo la cessazione del trattamento di CIG in deroga, prestazione che invece mantiene lo stato di sospensione dal lavoro e che è finanziata dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, avente natura non contributiva;
   può, pertanto, essere riconosciuto il rimborso delle quote di TFR maturate durante l'intervento della CIGS anche nel caso in cui sopravvenga il licenziamento del lavoratore a seguito di un ulteriore periodo di CIG in deroga finito senza soluzione di continuità rispetto alla conclusione del periodo di CIGS;
   ciò posto, con riferimento al quesito formulato dagli onorevoli interroganti, occorre precisare che la legge n. 464 del 1972, avendo carattere di norma speciale, non può trovare applicazione in via analogica all'ipotesi di sospensione del rapporto con intervento della CIG in deroga. Pertanto, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare non può prescindere da uno specifico intervento normativo per il quale occorrere reperire la necessaria copertura finanziaria;
   da ultimo, in relazione a quanto sostenuto nel presente atto parlamentare, occorre precisare che il versamento del contributo addizionale di cui all'articolo 8 della legge n. 160 del 1988 durante il trattamento di integrazione salariale non è in alcun modo collegato all'eventuale diritto al rimborso delle quote di TFR maturate. Tale versamento è, infatti, comunque dovuto da tutte le aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in deroga.