CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 febbraio 2015
381.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04269 Narduolo: Sull'attivazione di un indirizzo di liceo linguistico, per l'anno scolastico 2015-2016, presso l'educandato statale «San Benedetto» di Montagnana (Padova).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione cui si risponde tratta la richiesta, deliberata dal collegio dei docenti dell'educandato statale «San Benedetto» di Montagnana (Padova), di attivare per il prossimo anno scolastico un indirizzo di liceo linguistico.
  Gli onorevoli interroganti, persuasi della validità dell'iniziativa e delle sue positive ricadute sul tessuto economico del territorio, sollecitano interventi a sostegno della richiesta.
  Al riguardo, appare necessario premettere che la programmazione in materia scolastica, ivi compreso l'arricchimento dell'offerta formativa con l'attivazione di nuovi indirizzi di studio presso le istituzioni scolastiche del secondo ciclo, compete alle regioni secondo quanto stabilito dall'articolo 138 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha riformulato il Titolo V della Costituzione.
  Ciò posto, in riferimento al caso specifico, si precisa che l’iter di approvazione dell'offerta formativa, come sancito dalle Linee-guida approvate dalla regione Veneto con delibera di giunta n. 1125 del 1o luglio 2014, prevede la convocazione delle Commissioni di distretto formativo che, pur costituendo un organismo consultivo e concertativo, esprimono un parere obbligatorio a maggioranza semplice dei presenti.
  La Commissione di distretto formativo dell'ambito di Montagnana, convocata dall'amministrazione provinciale di Padova, in data 19 novembre 2014 si è espressa mediante voto palese non approvando la citata richiesta per le seguenti motivazioni:
   presenza del liceo linguistico in più comuni, tutti equidistanti da Montagnana circa 15 chilometri;
   equità di trattamento, in quanto l'anno precedente non è stato approvato il liceo economico in un altro comune poiché tale indirizzo è già attivo proprio a Montagnana;
   la lingua russa non costituisce una «peculiarità» in quanto disponibile tra le discipline di ordinamento.

  Da ciò ne consegue che la succitata istanza di attivazione del liceo linguistico non essendo stata approvata dalla provincia di Padova non è stata nemmeno trasmessa alla Regione ai fini di una sua deliberazione in merito.

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ALLEGATO 2

5-04333 Da Villa: Sull'assegnazione di una cattedra al professor Giorgio Orsoni presso l'università «Ca’ Foscari» di Venezia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante, con riferimento alla vicenda che vede coinvolto l'ex sindaco di Venezia, professore presso l'Università «Ca’ Foscari», chiede di conoscere se ricorrono i presupposti di un'iniziativa nei confronti del Rettore dell'Università per non aver intrapreso un'azione disciplinare verso lo stesso professore. L'onorevole interrogante sollecita, altresì, l'assunzione di misure a tutela della dignità e dell'onorabilità dell'istituzione universitaria in questione.
  Innanzitutto, è opportuno precisare che l'Università «Ca’ Foscari» non ha assegnato al professore alcuna «nuova cattedra». Egli, infatti, è docente di ruolo presso l'Ateneo e responsabile di un insegnamento nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di inquadramento, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 341 del 1990.
  Dopo un periodo di aspettativa non retribuita, pari al mandato svolto presso il comune di Venezia, durante il quale il professore non ha tenuto alcun corso universitario, egli è rientrato in servizio. A decorrere da tale data, è tenuto, al pari degli altri docenti, ad assolvere ai compiti didattici e di servizio agli studenti previsti dall'articolo 6 della legge n. 240 del 2010 e dal relativo regolamento di ateneo. I compiti didattici sono annualmente assegnati dal dipartimento di appartenenza.
  Posto ciò, si evidenzia che l'Ateneo ha piena potestà disciplinare nei confronti del personale docente. Infatti, l'azione disciplinare, che precedentemente era demandata alla cosiddetta Corte di disciplina del Consiglio universitario nazionale, rientra ora, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 240 del 2010, nella piena autonoma determinazione di ciascuna università.
  Compete al Rettore per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, avviare il procedimento disciplinare mediante la formulazione di una proposta motivata al Collegio di disciplina dell'Ateneo.
  Ciò nel pieno rispetto del principio di autonomia delle università, come costituzionalmente riconosciuto.
  Da quanto comunicato con nota prot. n. 467 dell'8 gennaio 2015 l'Ateno ha riferito a questo Ministero che l'amministrazione dell'Università «Ca’ Foscari» ha ritenuto di non dare avvio ad un procedimento di natura disciplinare fino alla definizione di quello penale, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. Ciò anche nella considerazione che quanto eccepito nei confronti dell'ex sindaco di Venezia non riguarda in alcun modo l'attività in servizio presso l'Ateneo.
  L'Ateneo si è riservato future determinazioni in relazione agli esiti del procedimento giudiziario.

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ALLEGATO 3

5-03930 Anzaldi: Sulla valutazione dell'attività di docenza svolta nelle università internazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'onorevole interrogante domanda se il Ministro non ritenga opportuno, citando ad esempio una procedura selettiva dell'Università del Salento, intervenire per attribuire una maggiore rilevanza all'attività di docenza svolta nelle università internazionali.
  Più in generale l'onorevole interrogante chiede se il Ministro non consideri conveniente agire per superare il gap che separa il sistema universitario italiano da quelli esteri in termini di numero di ricercatori stranieri o con esperienza internazionale.
  Innanzitutto, si rende opportuno premettere che la norma di riferimento in materia di reclutamento dei professori universitari è rappresentata dall'articolo 18, comma 1, della legge di riforma del sistema universitario (legge 30 dicembre 2010, n. 240).
  Questo, nello specifico, individua i criteri e delinea i princìpi di svolgimento delle selezioni finalizzate ai procedimenti di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, disponendo che le singole università provvedano con apposito Regolamento alla disciplina di tale procedura.
  In particolare, il citato comma 1, elenca i requisiti necessari per la partecipazione alla procedimento di chiamata, individuando le seguenti categorie:
   a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della citata legge n. 240 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime;
   b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
   c) professori già in servizio, presso altri atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
   d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite con decreto ministeriale (decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236).

  Con specifico riferimento all'Università del Salento, occorre precisare che nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, essa ha emanato, con decreto rettorale n. 698 del 2014, un apposito regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia specificando, in linea con il contenuto del citato articolo 18, i soggetti ammissibili alle procedure, le tipologie di reclutamento e la necessità da parte dei Dipartimenti universitari coinvolti, di indicare le specifiche esigenze didattiche e/o di ricerca che giustificano la proposta di copertura del posto, con riferimento esplicito e analitico alla sostenibilità e all'efficacia dell'offerta didattica ed alla produttività scientifica del settore concorsuale.Pag. 40
  L'articolo 5 del suddetto regolamento, in relazione al contenuto della proposta di chiamata, specifica i criteri di valutazione cui deve attenersi la commissione giudicatrice, elencando, tra gli altri, gli indicatori della produzione scientifica riconosciuti ed utilizzati a livello internazionale, l'attività didattica svolta in Italia e l'attività di docenza e di ricerca prestata all'estero.
  Coerentemente con il dettato normativo e regolamentare, con decreto rettorale n. 771 del 2014, l'Università ha bandito le procedure di chiamata per la copertura di 16 posizioni per lo svolgimento delle funzioni di professore di ruolo di seconda fascia, in diversi settori concorsuali, traducendo le esigenze specifiche dell'ateneo in punteggi attribuiti ai candidati in relazione alle competenze rispondenti ai profili richiesti.
  Con riferimento alla specifica questione sollevata dall'onorevole interrogante relativa all'apertura internazionale delle nostre università e, in particolare, ai criteri fissati dal bando dell'Università del Salento, occorre svolgere alcune considerazioni.
  Innanzitutto, si ricorda che il summenzionato articolo 18, comma 1, introduce, quale requisito di accesso alla selezione, il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.
  Ciò implica che il candidato risultato idoneo abbia superato un iter di valutazione, completamente nuovo rispetto a quello previgente, fondato su indicatori di produzione e parametri che attribuiscono necessariamente peso anche alle esperienze internazionali.
  In proposito, il decreto ministeriale n. 76 del 2012, agli articoli 4 e 5, nel fissare i criteri e i parametri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche per l'attribuzione dell'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, individua, ad esempio, tra i criteri rilevanti, la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale e considera, ai fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, la partecipazione a progetti di ricerca internazionali e nazionali, nonché la direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale, la qualità della produzione scientifica valutata all'interno del panorama internazionale della ricerca, gli incarichi di insegnamento o ricerca presso atenei e istituti di ricerca esteri e internazionali (cosiddetto fellowship).
  Occorre inoltre evidenziare che l'articolo 8, comma 1, lettera d), del regolamento di Ateneo, in linea con quanto disposto dal citato articolo 18, comma 1, prevede la partecipazione ai bandi di selezione degli «studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero con decreto ministeriale 2 maggio 2011, n. 236».
  Quanto poi ai criteri di selezione specifici indicati nel bando universitario ed ai punteggi espressi, riconosciuta esplicitamente l'importanza dell'attività didattica all'estero, nel bando in questione l'Ateneo ha espresso le proprie esigenze relative a specifiche competenze didattiche in Italia.
  La presenza di un punteggio più elevato per l'esperienza didattica nella realtà italiana ha una duplice motivazione. In primo luogo, il sistema universitario italiano è, per quanto riguarda la didattica un sistema estremamente maturo e di elevato livello qualitativo. In secondo luogo, vanno ricordate la grande opera di riassetto dell'organizzazione didattica, la profonda revisione dell'organizzazione, dei metodi di insegnamento, della gestione dei corsi di studio.
  Infine, è opportuno evidenziare che, ad eccezione della differenza di punti attribuita all'attività di docenza svolta in Italia e all'estero, tutte le altre funzioni specifiche richieste dall'Ateneo, valutano analogamente le attività svolte in Italia con quelle poste in essere in altri Paesi, riconoscendo sempre un valore aggiunto a prodotti e collaborazioni internazionali.