CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 febbraio 2015
380.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   rilevato, in relazione all'articolo 4, concernente misure di adeguamento delle strutture recettive turistiche alla normativa antincendio, l'esiguità della proroga proposta (al 30 aprile 2015) in considerazione in particolare del dato che le strutture in questione sono ancora in attesa del provvedimento di semplificazione delle prescrizione tecniche in materia che il Ministero dell'interno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014 e che non risulta ancora emanato;
   considerato che l'articolo 9, al comma 3, reca la proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2015, dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (lettera a)), così come delle relative sanzioni (lettera b)), ma non allinea a tale data le sanzioni connesse alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo;
   valutata la pressante esigenza di venire incontro ai problemi, anche di carattere economico, dei titolari di concessioni demaniali relative a strutture turistico balneari;
   sottolineata l'opportunità che le disposizioni di proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali a favore dei comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti che presentino progetti di promozione turistica e culturale del territorio, di cui all'articolo 5, siano finalizzate alla massima valorizzazione dei progetti medesimi;
   valutata la necessità di approfondire gli effetti finanziari su famiglie e imprese, anche ai fini di un complessivo riordino del settore, dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 711 e 712 dell'articolo 1 della 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che rispettivamente innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);
   auspicata una complessiva ridefinizione della normativa recata dalle disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituiscono, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15 per cento e, in attesa del riordino di tale disciplina, l'opportunità di ripristinare il regime previgente,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito a sopprimere le lettere b) e c) del comma Pag. 543 dell'articolo 9, allineando in tal modo alla data del 31 dicembre anche l'irrogazione delle sanzioni relativamente alla mancata iscrizione al sistema e al pagamento del relativo contributo;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal 30 aprile 2015 al 31 dicembre 2015;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in attesa del complessivo riordino della disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di prevedere una proroga relativamente alla possibilità da parte dei titolari che utilizzano manufatti amovibili, di mantenerli installati fino al 31 dicembre 2015;
   c) valutino le Commissioni di merito, nelle more della riforma relativa alla concessioni demaniali marittime, l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2015, la riscossione coattiva dei canoni nonché l'esecuzione di eventuali procedimenti amministrativi e dei relativi effetti derivanti dai provvedimenti delle amministrazioni competenti concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali medesime;
   d) valutino le Commissioni di merito, con riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore, superiore a 13.000 kj/Kg, di cui all'articolo 9, comma 1, l'opportunità di estendere la prevista proroga del termine di entrata in vigore di tale divieto dal 30 giugno al 31 dicembre 2015;
   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere per almeno un anno l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che aumentano dal 4 al 8 per cento la percentuale delle trattenute da parte delle banche e di Poste Spa sugli accrediti dei pagamenti a mezzo di bonifici per le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni per risparmio energetico degli edifici;
   f) valutino le Commissioni di merito la possibilità di sospendere per almeno un anno l'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che modificano le modalità di erogazione del Fondo di garanzia alle piccole e medie e imprese, destinando l'utilizzo di tale garanzia ad imprese con non più di 499 dipendenti, al fine di valutarne complessivamente l'impatto normativo.

Pag. 55

ALLEGATO 2

DL 192/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   rilevato, in relazione all'articolo 4, concernente misure di adeguamento delle strutture recettive turistiche alla normativa antincendio, l'esiguità della proroga proposta (al 30 aprile 2015) in considerazione in particolare del dato che le strutture in questione sono ancora in attesa del provvedimento di semplificazione delle prescrizione tecniche in materia che il Ministero dell'interno, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013, avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile 2014 e che non risulta ancora emanato;
   considerato che l'articolo 9, al comma 3, reca la proroga di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2015, dell'operatività del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (lettera a)), così come delle relative sanzioni (lettera b)), ma non allinea a tale data le sanzioni connesse alla mancata iscrizione al SISTRI e al pagamento del relativo contributo;
   valutata la pressante esigenza di venire incontro ai problemi, anche di carattere economico, dei titolari di concessioni demaniali relative a strutture turistico balneari;
   sottolineata l'opportunità che le disposizioni di proroga dei finanziamenti in materia di beni culturali a favore dei comuni con popolazione tra 5 e 150 mila abitanti che presentino progetti di promozione turistica e culturale del territorio, di cui all'articolo 5, siano finalizzate alla massima valorizzazione dei progetti medesimi;
   valutata la necessità di approfondire gli effetti finanziari su famiglie e imprese, anche ai fini di un complessivo riordino del settore, dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi 711 e 712 dell'articolo 1 della 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che rispettivamente innalzano dal 10 al 22 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all'incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE);
   auspicata una complessiva ridefinizione della normativa recata dalle disposizioni di cui ai commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), che istituiscono, per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un'unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l'aliquota del 15 per cento e, in attesa del riordino di tale disciplina, l'opportunità di ripristinare il regime previgente;
   sottolineata l'opportunità di valutare l'impatto normativo recato dalle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che modificano le modalità Pag. 56di erogazione del Fondo di garanzia alle piccole e medie e imprese,

  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   provvedano le Commissioni di merito a sopprimere le lettere b) e c) del comma 3 dell'articolo 9, allineando in tal modo alla data del 31 dicembre anche l'irrogazione delle sanzioni relativamente alla mancata iscrizione al sistema e al pagamento del relativo contributo;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prorogare il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 dal 30 aprile 2015 al 31 dicembre 2015;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, in attesa del complessivo riordino della disciplina in materia di canoni delle concessioni demaniali marittime, di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di prevedere una proroga relativamente alla possibilità da parte dei titolari che utilizzano manufatti amovibili, di mantenerli installati fino al 31 dicembre 2015;
   c) valutino le Commissioni di merito, nelle more della riforma relativa alla concessioni demaniali marittime, l'opportunità di sospendere, fino al 31 dicembre 2015, la riscossione coattiva dei canoni nonché l'esecuzione di eventuali procedimenti amministrativi e dei relativi effetti derivanti dai provvedimenti delle amministrazioni competenti concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali medesime;
   d) valutino le Commissioni di merito, con riferimento al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore, superiore a 13.000 kj/Kg, di cui all'articolo 9, comma 1, l'opportunità di estendere la prevista proroga del termine di entrata in vigore di tale divieto dal 30 giugno al 31 dicembre 2015;
   e) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sospendere per almeno un anno l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 657 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che aumentano dal 4 al 8 per cento la percentuale delle trattenute da parte delle banche e di Poste Spa sugli accrediti dei pagamenti a mezzo di bonifici per le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazioni per risparmio energetico degli edifici.