CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 gennaio 2015
377.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (Atto n. 129);
   evidenziato come lo schema di decreto legislativo completi il processo di recepimento nell'ordinamento nazionale del cosiddetto «pacchetto IVA» recato dalla direttiva 2008/8/CE;
   rilevato come le modifiche apportate dallo schema di decreto per il recepimento della direttiva 2008/8/CE intendano tenere conto dell'evoluzione avvenuta nel settore dei servizi, intervenendo conseguentemente sulla disciplina relativa all'individuazione del Paese nel quale si considera effettuata la prestazione di un servizio, affermando il principio generale secondo cui il luogo di imposizione IVA per tutte le prestazioni di servizi è il luogo in cui avviene il consumo effettivo;
   segnalato in particolare come le previsioni dell'articolo 1 dello schema di decreto comportino che per tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d'imposta, l'IVA è dovuta in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento del prestatore del servizio, se il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato;
   evidenziato come tale modifica realizzi pienamente uno dei principi fondamentali dell'IVA, secondo cui, in quanto tassa sui consumi, il gettito dell'imposta dovrebbe spettare allo Stato membro nel quale i beni o i servizi sono consumati, eliminando in tal modo il vantaggio competitivo di cui godono, per quanto riguarda le prestazioni a favore di consumatori finali, le imprese stabilite negli Stati membri che applicano aliquote IVA inferiori, rispetto alle imprese stabilite negli altri Stati membri;
   sottolineato inoltre come lo schema di decreto legislativo istituisca, per i fornitori dei servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, due nuovi regimi speciali dell'IVA del «mini sportello unico» (MOSS), cui possono accedere, rispettivamente, i soggetti passivi che prestano tali tipologie di servizi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea e i soggetti passivi, che prestano le stesse tipologie di servizi, stabiliti in Italia;
   rilevato come tali regimi del «mini sportello unico» (MOSS) abbiano una forte valenza di semplificazione degli adempimenti che i predetti soggetti devono svolgere nei confronti delle Amministrazioni fiscali dei vari Stati membri di consumo, in quanto si consente ai soggetti passivi che aderiscono in Italia a uno di tali regimi di intrattenere rapporti con la sola Amministrazione fiscale italiana;
   rilevato come il nuovo articolo 74-sexies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto, preveda che il regime speciale di liquidazione e certificazione dell'IVA Pag. 54(MOSS) di cui al nuovo articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, introdotto a sua volta dall'articolo 2 dello schema, può essere applicato anche dai soggetti passivi IVA italiani che non hanno stabilito la residenza all'estero e che sono identificati in Italia ai fini IVA, ma solamente per le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati membri dell'UE;
   evidenziato come tale ultima limitazione del regime speciale MOSS alle sole operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali residenti in altri Stati UE determini tuttavia, per i predetti soggetti passivi italiani, alcune conseguenze negative, in primo luogo in quanto essi devono tenere obbligatoriamente due sistemi per la liquidazione dell'IVA dovuta, applicando il sistema MOSS per le cessioni di prodotti rilevanti in altri Stati membri e mantenendo invece la contabilità IVA ordinaria per le cessioni fatte a consumatori italiani; in secondo luogo in quanto, per le cessioni di prodotti effettuate a consumatori italiani, i medesimi soggetti passivi sono tenuti a emettere fattura, con indicazione del codice fiscale del cessionario, anche se si tratta di vendite di valore pari a pochi centesimi di euro (a esempio nel caso di vendite di app, brani musicali, software, filmati), nonché anche nel caso di acquisti effettuati con moneta elettronica tracciata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di esonerare dalla certificazione a fini IVA dei corrispettivi le operazioni considerate dallo schema di decreto effettuate nei confronti di soggetti consumatori italiani;
   b) valuti il Governo l'opportunità di consentire, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in via opzionale, alle imprese residenti in Italia di estendere l'applicabilità del regime speciale del MOSS di cui all'articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche alle operazioni effettuate nei confronti di consumatori italiani, consentendo in tal modo alle predette imprese di essere completamente dispensate dagli adempimenti concernenti la certificazione e la liquidazione dell'IVA.