CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2015
374.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEL GRUPPO FI-PDL

  La XIII Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, (2803);
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 31 dicembre del 2014, n.192 dispone una serie di norme all'attenzione del Parlamento, ancora una volta eterogenee e disorganiche che incidono su una pluralità di ambiti materiali; con riferimento alle principali disposizioni che riguardano il settore agricolo in maniera diretta, il provvedimento, si limita agli interventi previsti all'articolo 1 comma 11, in quanto proroga al 30 giugno 2015 la gestione (originariamente disposta per il solo anno 2014 dalla legge di stabilità 2014 – articolo 1, comma 298, della legge 27 dicembre 2013, n.147) del dirigente delegato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare pagamenti e riscossioni utilizzando il conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico; al comma 5 dell'articolo 8, di interesse diretto della medesima Commissione, che differisce di sei mesi i termini previsti rispettivamente per l'emanazione di un decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione; all'articolo 12, di specifico interesse per il comparto primario, che posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lettera a); ed infine l'articolo 12, di specifico interesse per il comparto primario, che posticipa all'anno 2016 la decorrenza iniziale della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole (comma 1, lettera a));
   considerato che:
    le suesposte disposizioni di ulteriore proroga per l'efficacia e la vigenza di regimi normativi inizialmente previsti come transitori o temporanei, non determineranno alcun impatto positivo, sul tessuto produttivo ed economico del settore agricolo ed in particolare, con riferimento alla risoluzione dei pagamenti riferiti all'ex ASSI – UNIRE, le cui difficoltà tecniche per la gestione peraltro si riscontrano anche nella stessa relazione tecnica che illustra la disposizione d'interesse al decreto-legge;Pag. 330
   valutato che:
    le disposizioni riferite ai commi da 1 a 5 dell'articolo 1, che prorogano una serie disposizioni (già contenute in diversi precedenti interventi legislativi) in materia di assunzioni a tempo indeterminato in specifiche pubbliche amministrazioni, in particolare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; delle agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali; e degli enti pubblici non economici, non contemplano un importante organo istituzionale di diretto controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, quale il Corpo forestale dello Stato, al cui interno, da diverso tempo, urgono interventi volti alla riorganizzazione del personale nel ruolo di operatore;
   pertanto, anche per questo motivo, unitamente alle osservazioni critiche in precedenza illustrate, il Gruppo di Forza Italia,
  esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XIII Commissione Agricoltura,
   esaminato il disegno di legge C. 2803 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroghe di termini previsti da disposizioni legislative;
   preso atto che il provvedimento contiene talune disposizioni che interessano il settore agricolo, con particolare riferimento a:
    la proroga al 30 giugno 2015 della gestione del dirigente del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per provvedere ai pagamenti e alle riscossioni di cui al conto di tesoreria dell'ex ASSI, Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (articolo 11, comma 1);
    la proroga di sei mesi per l'emanazione del decreto chiamato ad introdurre il termine per la revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, (articolo 8 comma 5);
    la proroga di un anno (articolo 9, comma 3, lettera a)) – ossia fino al 31 dicembre 2015 – degli adempimenti e degli obblighi (articolo 9, comma 3, lettera a), relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI;
    la sterilizzazione degli aumenti di accisa sui carburanti per il 2015 (articolo 10, comma 9);
    il posticipo all'anno 2016 della decorrenza della disciplina in materia di determinazione forfetaria del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate da aziende agricole;
   considerato necessario inserire una proroga del termine relativo all'adeguamento delle aziende, anche di medie e piccole dimensioni, comprese quelle agricole, alle disposizioni in materia di prevenzione incendi;
   ritenuto, altresì, opportuno posticipare ulteriormente (dal 1o febbraio 2015 al 31 dicembre 2015) il termine relativo all'applicazione delle sanzioni relative al SISTRI, inserendo, altresì, una disposizione secondo la quale le imprese non più obbligate all'iscrizione al SISTRI sono cancellate d'ufficio, salva espressa volontaria adesione;
   considerato che le disposizioni attuali in materia di acquisti centralizzati, pur condivisibili nella ratio generale, impediscono ai piccoli comuni, soprattutto di natura montana, di affidare direttamente lavori di manutenzione alle aziende agricole e che, a tal fine, sembra opportuno prevedere una esenzione dall'obbligo per tutti i comuni, anche quelli inferiori a 10.000 abitanti, qualora si tratti di acquisti e lavori fino a 40.000 euro;
   considerato necessario prorogare il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo Pag. 332dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, differendolo dal 22 marzo 2015 al 31 dicembre 2016;
   ritenuto necessario, in attesa dell'entrata in vigore delle modifiche alla direttiva 2001/18/CE che consentono allo Stato membro, a determinate condizioni, di vietare la coltivazione degli organismi geneticamente modificati sul proprio territorio, prorogare la vigenza del decreto interministeriale 12 luglio 2013, recante «Adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernente la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810» che ha disposto il divieto di coltivare organismi geneticamente modificati sull'intero territorio nazionale per un periodo non superiore ai diciotto mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto;
   considerata la necessità, dato il peggioramento della situazione economica dei contribuenti, di prevedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, prorogando i termini stabiliti dall'articolo 11-bis del decreto-legge n. 66 del 2014, che condiziona tale concessione al fatto che la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013 e la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014. L'intervento proposto interverrebbe su tale termini prevedendo che la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014 e la richiesta possa essere presentata entro il 31 luglio 2015;
   ritenuto rilevante fornire una ulteriore possibilità di adempiere a tutti coloro che, a causa delle alluvioni avvenute nei mesi di settembre ed ottobre 2014, nelle Regioni Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e nei territori della provincia di Foggia, non sono riusciti a rispettare il termine per la ripresa degli adempimenti scaduto il 22 dicembre 2014;
   considerato opportuno prorogare ulteriormente il termine entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, per poter accedere alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 74 del 2012, nonché il termine fino al quale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, si applica, la disciplina delle zone a burocrazia zero,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
  valutino le Commissioni di:
   inserire, all'articolo 4, dopo il comma 2, il seguente:
  «2-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso» sono sostituite con le seguenti «entro il 7 ottobre 2016.»;
   di aggiungere, all'articolo 4, dopo il comma 6, il seguente:
  «6-bis. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, sono soppresse le parole «con popolazione superiore a 10.000 abitanti»;
   di inserire, all'articolo 8, dopo il comma 5, il seguente:
  «5-bis. All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2013, n. 69, convertito in legge, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «22 marzo 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2016»;
   di apportare, all'articolo 9, comma 3, lettera c), le seguente modificazioni:
   a) sostituire le parole: «1o febbraio 2015», con le seguenti «31 dicembre 2015.»;Pag. 333
   b) aggiungere, infine: «Alla cancellazione delle imprese iscritte al sistema SISTRI e non più obbligate ai sensi del decreto ministeriale 24 aprile 2014 si procede d'ufficio. Le imprese non più obbligate che intendono aderire al sistema volontariamente devono comunicare espressamente tale volontà.»;
   di aggiungere, all'articolo 9, dopo il comma 4, il seguente:
  «4-bis. Il termine di cui all'articolo 1 del decreto interministeriale 12 luglio 2013 recante «adozione delle misure d'urgenza ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002 concernenti la coltivazione di varietà di mais geneticamente modificato MON 810» è prorogato fino alla data dell'11 febbraio 2016»;
   di inserire, all'articolo 10, dopo il comma 11, il seguente:
  «11-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a) le parole: «22 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «31 luglio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2015.»;
   di inserire, all'articolo 11, dopo il comma 1, i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 8, comma 7, primo e terzo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
  1-ter. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, le parole «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».»;
   di inserire, all'articolo 11, dopo il comma 2, il seguente:
  «2-bis. Gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 ottobre 2014, del 1o dicembre 2014 e del 5 dicembre 2014, possono essere effettuati entro il 31 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni ed interessi.».