CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2015
374.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2803, di conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
   richiamate, in primo luogo, le norme recate dall'articolo 1, commi da 1 a 5, del decreto-legge, che prorogano disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere disponibili anche per il 2015 le risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti non utilizzate nei tempi previsti, prevedendo, inoltre, la possibilità di destinare le somme eventualmente rimaste inutilizzate alla realizzazione di percorsi di mobilità del personale degli enti di area vasta di cui alla legge n. 56 del 2014;
   considerato che il comma 6 del medesimo articolo 1 dispone che le province, per comprovate necessità, possano prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2015, in luogo del 31 dicembre 2014, termine originariamente previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, in relazione alle necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente;
   rilevata l'esigenza di chiarire che tale proroga deve intendersi riferita anche al personale delle città metropolitane, al fine di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro in essere, necessaria per garantire una ordinata ed efficace gestione della fase di avvio di tali enti territoriali;
   segnalata l'opportunità, con riferimento all'articolo 1, comma 6, di prevedere l'esclusione dell'applicazione di sanzioni per lo sforamento dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014; anche in ragione del rilievo delle spese da sostenere per il personale in servizio, al fine di assicurare la continuità dei servizi e delle funzioni svolte dalle amministrazioni provinciali;
   preso atto, infine, che l'articolo 14 mira a garantire la funzionalità dei centri per l'impiego, consentendo la proroga fino al 31 dicembre 2015 di tutti i contratti di affidamento di servizi per l'impiego e le politiche attive in scadenza a partire dal 1o gennaio 2015, attraverso le risorse dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007-2013 delle Regioni interessate, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali;
   rilevata l'esigenza di introdurre nel testo del provvedimento disposizioni volte a prorogare anche all'anno in corso l'applicabilità di interventi in materia di previdenza e di ammortizzatori sociali, attualmente non contemplati dal testo, prevedendo in particolare l'estensione al 2015 del blocco dell'incremento del carico fiscale sui lavoratori titolari di partita IVA, nonché la conferma dello stanziamento già destinato nell'anno 2014 all'incremento del 10 per cento dell'importo dell'integrazione salariale dovuta ai lavoratori interessati da contratti di solidarietà;
   richiamate, con riferimento al primo profilo, le osservazioni già contenute nella relazione approvata dalla Commissione, Pag. 318nel corso dell'esame in seconda lettura della manovra di bilancio per il triennio 2015-2017, con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
   considerato altresì il valore strategico che assume, nell'attuale contesto economico e produttivo, il ricorso ai contratti di solidarietà difensivi, che consentono il mantenimento del rapporto di lavoro mediante una diminuzione dell'orario di lavoro al fine di evitare riduzioni di personale o esuberi;
   ricordato che nell'ambito della delega di cui all'articolo 1, commi e 2, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, si prevede un intervento volto a valorizzare il ruolo dei contratti di solidarietà attraverso una revisione del loro ambito di applicazione e del loro funzionamento;
   considerata l'opportunità di estendere anche all'anno 2015 la possibilità già riconosciuta ai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito negli anni 2013 e 2014, di rendere prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, nelle more del riordino della normativa relativa al lavoro accessorio di cui all'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge 10 dicembre 2014, n. 183,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, disposta per le province dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge in esame, si intenda riferita anche al personale delle città metropolitane, nonché di escludere, anche in considerazione degli impegni di spesa riferiti al personale, l'applicazione di sanzioni derivanti dallo sforamento dei vincoli del patto di stabilità per l'anno 2014;
   valutino la Commissioni di merito l'esigenza di estendere anche all'anno 2015 l'applicabilità delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 744, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, confermando anche per l'anno in corso il blocco dell'incremento dell'aliquota di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati;
   valutino le Commissioni di merito l'esigenza di confermare anche nell'anno 2015 lo stanziamento di 50 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 186, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato all'incremento, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni;
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di estendere anche al 2015 l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, tese a consentire che le prestazioni di lavoro accessorio siano rese, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, anche da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

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ALLEGATO 2

5-01967 Melilla: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Silda Invest

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare dell'onorevole Melilla si chiede al Governo quali iniziative si intendano promuovere al fine di individuare soluzioni produttive ed occupazionali dell'impresa Silda spa, con sede legale ed unità produttiva in Gissi (CH).
  Preliminarmente, occorre evidenziare che la Silda spa è subentrata alla Golden Lady Company spa sulla base di un accordo sottoscritto, presso il Ministero dello sviluppo economico, con le Parti sociali e le Istituzioni locali in data 29 maggio 2012.
  Il predetto accordo prevedeva, in particolare, l'impegno della Silda spa a riassorbire la maggior parte dei lavoratori della ex Golden Lady – circa 250 – e l'avvio di una nuova attività nel settore calzaturiero.
  Conseguentemente, con decreto del 4 marzo 2013, competenti uffici del Ministero che rappresento hanno provveduto all'approvazione – per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 luglio 2014 – del programma di ristrutturazione aziendale presentato dalla Società. Con il medesimo decreto si è inoltre autorizzata la concessione – per il periodo dal 16 luglio 2012 al 15 luglio 2013 – del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) in favore di un numero massimo di 224 lavoratori pari all'organico in forza presso l'azienda.
  Occorre, inoltre, precisare che la Silda spa – al fine di consentire la salvaguardia dei livelli occupazionali – si era impegnata ad attuare un piano di formazione cosiddetta on the job in base al quale i lavoratori sottoposti al trattamento di CIGS, oltre ad essere destinatari di un percorso formativo, avrebbero potuto beneficiare della differenza tra l'importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione originaria, percependo in tal modo la piena retribuzione mensile.
  A tal proposito, faccio presente che la formazione on the job – introdotta in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dal decreto-legge n. 78 del 2009 – è stata prorogata dalle leggi di stabilità per gli anni 2011 e 2012.
  Tuttavia, tale proroga non è stata prevista dalla legge di stabilità per il 2013, con la conseguenza che, a decorrere da quell'anno, è venuta meno la possibilità di utilizzare tale strumento che costituiva una condizione fondamentale per l'acquisizione della professionalità richiesta dal nuovo modello produttivo intrapreso dalla Silda Spa, ossia quello della calzatura.
  Di conseguenza, in data i 11 gennaio 2013, la Società ha siglato con le rappresentanze sindacali dei lavoratori un verbale di accordo volto a definire un nuovo piano di intervento – con decorrenza dal 14 gennaio 2013 – che prevedeva l'avvio dell'attività produttiva per 87 lavoratori, individuati sulla base della professionalità acquisita durante la formazione on the job, e la permanenza in CIGS delle restanti unità.
  Inoltre, nell'ambito del medesimo accordo, la Società – di concerto con le rappresentanze sindacali dei lavoratori – si impegnava a garantire la realizzazione di un percorso formativo nei confronti di tutti i lavoratori – sia in CIGS sia in Pag. 320attività – assumendo, a tal fine, specifici impegni con organismi accreditati presso la Regione Abruzzo.
  In data 15 luglio 2013, al termine del periodo di CIGS, tutto il personale in forza presso la Silda spa risultava essere cessato.
  Nel mese di settembre 2013, i rappresentanti dei lavoratori hanno presentato al tribunale di Vasto istanza fallimentare, vantando nei confronti della Società un credito per retribuzioni e TFR per un importo complessivo pari a circa 350 mila euro. Nel gennaio 2014, la Silda spa viene dichiarata fallita dal tribunale di Vasto.
  Tanto premesso, il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato sulla vicenda – ha reso noto che già da tempo è attivo un confronto tra tutte le parti interessate per la ricerca di soluzioni volte al reimpiego dei lavoratori coinvolti dal processo riorganizzativo della Società. Nell'ambito di tale confronto, la Regione Abruzzo ha manifestato la propria disponibilità a porre in essere tutte le necessarie azioni – anche attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari – per la ripresa industriale ed occupazionale dell'azienda.
  Informo, al riguardo, che in accordo con la Regione Abruzzo, il Ministero dello sviluppo economico ha previsto, a breve, un nuovo incontro per individuare – nell'ambito del lavoro di scouting attualmente in corso – nuovi soggetti interessati alla reindustrializzazione del sito di Gissi.
  In conclusione – nel rassicurare l'interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale in parola – non posso che garantire la più ampia disponibilità a valutare, qualora richiesto, ogni possibile soluzione diretta a tutelare la posizione dei lavoratori.

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ALLEGATO 3

5-02836 Villecco Calipari: Trattamento pensionistico dei dipendenti di nazionalità italiana della NATO.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare, l'onorevole Villecco Calipari richiama l'attenzione del Governo sulle problematiche inerenti il trattamento pensionistico dei dipendenti italiani che prestano servizio presso l'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO).
  Occorre premettere che il personale dipendente degli organismi internazionali, quali la NATO viene ammesso a fruire di tutela previdenziale a carico di regimi speciali a statuto internazionale e, precisamente, dei singoli fondi esistenti presso tali organismi, esclusi dall'assoggettamento alle legislazioni di sicurezza sociale dei singoli Stati.
  Per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale tra gli Stati membri, si deve constatare che la normativa comunitaria non ha previsto specifiche disposizioni concernenti il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione già maturati.
  Inoltre, l'istituto della totalizzazione dei periodi di contribuzione, previsto dal regolamento (CE) n. 883/2004 non si applica ai soggetti impiegati presso un'organizzazione internazionale poiché essi non possono essere considerati, secondo la lettera dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 883/2004. «soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri».
  Di conseguenza, i lavoratori in questione non si vedono riconosciuti i diritti a una pensione italiana pro rata in ragione del campo di applicazione soggettivo di questa normativa. Tale effetto, secondo quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-233/12) sarebbe in contrasto con il diritto alla libera circolazione di cui all'articolo 45 del Trattato dell'Unione europea.
  Ciò posto, la questione sollevata dall'Onorevole interrogante, è già all'attenzione del Ministero che rappresento il quale, al fine di favorire l'acquisizione dei diritti a pensione per il personale italiano della NATO e di altre organizzazioni internazionali, nel 2012 ha negoziato una serie di accordi con varie organizzazioni internazionali, tra cui la NATO che prevedono la totalizzazione dei periodi contributivi maturati nei sistemi pensionistici di tali organizzazioni con quelli maturati ai sensi della legislazione previdenziale italiana.
  L'Accordo tra l'Italia e la NATO sull'acquisizione dei diritti pensionistici dei dipendenti NATO che abbiano versato contributi anche nel sistema previdenziale italiano è stato negoziato con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Visto il protrarsi del processo di ratifica di tali accordi, e tenuto conto delle sollecitazioni a livello comunitario sul tema, faccio presente che di recente è stati manifestata alla Commissione europea l'intenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di definire, nell'ambito del disegno di legge europea 2014, il testo di una norma nazionale volta a prevedere unilateralmente la totalizzazione dei periodi di contribuzione maturati presso le organizzazioni internazionali con sedi nell'Unione europea con quelli maturati presso l'INPS.Pag. 322
  La norma di adeguamento interesserebbe ovviamente anche i dipendenti della NATO che lavorano presso organizzazioni internazionali con sedi in Italia.
  Una soluzione siffatta, consentirebbe, peraltro, un percorso più agile di quello sino ad ora ipotizzato (sottoscrizione di accordi), stante la disponibilità manifestata del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali a valutare favorevolmente la copertura finanziaria della disposizione.
  Infine, per quel che attiene il trattamento tributario delle pensioni erogate ai dipendenti della NATO, voglio ricordare che l'Accordo di Ottawa del 1951 e il Protocollo di Parigi del 1952 escludono dalla tassazione i soli salari, senza far riferimento al trattamento pensionistico.
  Inoltre, l'Agenzia delle entrate, espressamente interpellata sulla questione – confermando quanto già stabilito nella risoluzione del 16 dicembre 2009, n. 285 – ha chiarito che l'esenzione concerne esclusivamente gli stipendi ed emolumenti percepiti in costanza di rapporto lavorativo e non trova applicazione per le pensioni richiamando a supporto l'articolo 42 del Regolamento Pensionistico delle cosiddette «organizzazioni coordinate», tra le quali la NATO, in base al quale le pensioni erogate dalla citate organizzazioni «sono assoggettate ad imposizione nello Stato in cui risiede il beneficiario e secondo le disposizioni contenute nella legislazione fiscale dello Stato stesso».
  Da ultimo, voglio evidenziare che lo schema pensionistico applicato alle cosiddette «organizzazioni coordinate» prevedeva anche il meccanismo del tax adjustment, ovvero del rimborso ai pensionati delle organizzazioni di circa il 50 per cento delle imposte sul reddito pagate sulla pensione, con ciò implicitamente riconoscendo la legittimità della tassazione delle pensioni stesse.
  Successivi regimi pensionistici introdotti nelle varie organizzazioni, inclusa la NATO, hanno mantenuto invariato negli anni il meccanismo del tax adjustment.

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ALLEGATO 4

5-03548 Ciprini: Tutela dei livelli occupazionali per i dipendenti della società Margaritelli Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare degli Onorevoli Ciprini e Gallinella, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa Margaritelli spa – operante nel settore della produzione e commercializzazione di parquet per interni – con specifico riferimento allo stabilimento di Mantignana (sito nel Comune di Corciano).
  La predetta società – avente sede legale ed unità produttiva in Miralduolo (Comune di Torgiano) ed ulteriori unità produttive in Palazzo di Assisi (Comune di Assisi) e, per l'appunto, in Mantignana – ha registrato, negli ultimi anni, una costante e progressiva contrazione dei volumi di produzione, con conseguente calo del fatturato di oltre il 45 per cento.
  Tale trend negativo è da ascriversi principalmente alla grave crisi economico-finanziaria internazionale, tutt'ora perdurante, che ha colpito tutti i settori di produzione ed, in particolare, quello dell'edilizia, al quale la produzione e vendita del parquet è strettamente collegata.
  Con riferimento allo stabilimento di Mantignana – dedito alla produzione di parquet derivato dai cosiddetti legni tropicali – la Margaritelli spa ha registrato un ulteriore calo del fatturato in conseguenza delle mutate tendenze del mercato che hanno orientato le scelte dei consumatori verso altri legnami.
  In siffatto contesto, l'11 settembre dello scorso anno, la Margaritelli Spa ha avviato una procedura di mobilità inizialmente nei confronti di 31 lavoratori impiegati esclusivamente presso lo stabilimento di Mantignana, invocando quale causa giustificatrice «l'inevitabile e necessario ridimensionamento delle proprie strutture organizzative alle mutate esigenze del mercato, in un ottica di contenimento e razionalizzazione dei costi a tutti i livelli, ivi compresi i costi del personale».
  Nei giorni successivi all'avvio della procedura, si sono tenuti diversi incontri nel corso dei quali i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno esaminato le problematiche gestionali e di mercato che da tempo affliggono l'azienda. All'esito di tali confronti, il 30 settembre 2014, presso la sede di Confindustria Umbria di Perugia, le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo in forza del quale solo 13 dei 44 lavoratori impiegati presso il sito di Mantignana sono stati collocati in mobilità, sulla base del criterio della non opposizione al provvedimento di licenziamento.
  Inoltre, in attuazione al predetto accordo, le Parti hanno sottoscritto – il 9 ottobre 2014 – un contratto aziendale di solidarietà di tipo difensivo – avente decorrenza dal 3 novembre 2014 e durata pari a 12 mesi – che ha previsto una riduzione dell'orario normale di lavoro pari al 50 per cento nei confronti dei restanti 31 lavoratori in forza presso il sito di Mantignana. Ciò, al fine di garantire agli stessi la prosecuzione della propria attività lavorativa presso il sito medesimo.
  Per quanto concerne, invece, gli stabilimenti di Miralduolo e di Palazzo di Assisi, informo che – il 16 ottobre 2014 – le Parti hanno sottoscritto un contratto di solidarietà di tipo difensivo con riduzione dell'orario normale di lavoro pari al 50 Pag. 324per cento per complessivi 166 operai (di cui 154 impiegati presso l'unità produttiva di Miralduolo e 12 presso quella di Palazzo di Assisi) e del 20 per cento per complessivi 64 impiegati (di cui 62 impiegati presso l'unità produttiva di Miralduolo e 2 presso quella di Palazzo di Assisi).
  Il 17 novembre successivo, sulla base dei predetti contratti di solidarietà, la Margaritelli spa ha presentato ai competenti uffici dell'Amministrazione che rappresento istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore di complessive 260 unità lavorative impiegate presso le unità produttive di Miralduolo, Mantignana e di Palazzo di Assisi, per il periodo dal 3 novembre 2014 al 2 novembre 2015.
  Preciso, al riguardo, che l'istanza è in corso di lavorazione.
  Faccio, peraltro, presente che – già decorrere dal mese di febbraio del 2010 – la predetta società ha usufruito di diversi periodi di CIGO e di CIGS nei confronti dei lavoratori impiegati presso i tre siti produttivi.
  In conclusione, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati e di quelli in corso di attivazione, assicuro piena disponibilità a valutare eventuali richieste in relazione agli ulteriori sviluppi che potranno determinarsi.