CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 gennaio 2015
374.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04223 Braga: Iniziative del Governo volte a promuovere lo sviluppo di impianti di generazione elettrica da fonte rinnovabile.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Va premesso che l'attuale sistema incentivante, in materia di fonti rinnovabili di energia, è quello che meglio risponde all'esigenza di certezza preventiva dell'investimento che l'interrogante richiama: per richiedere l'iscrizione al registro o la partecipazione alle aste è necessario, infatti, aver completato la sola fase di autorizzazione ovvero, in alcuni casi più complessi, solo una parte di essa. Si tratta di uno step che richiede un periodo usualmente ben più ridotto dei 4-5 anni richiamati nelle premesse dell'atto in esame.
  Inoltre, l'iscrizione in registro in posizione utile (o l'aggiudicazione a esito di un'asta) garantisce la certezza di accesso agli incentivi, sempreché siano rispettate le condizioni e i termini stabiliti dal Decreto del 6 luglio 2012, e dunque una migliore finanziabilità del progetto.
  Sulla questione posta circa le modalità di calcolo del «contatore» degli incentivi e la variazione dello stesso «contatore» rispetto al prezzo dell'energia, si rilevano due considerazioni:
   a) per dare maggiore certezza sulla remunerazione dell'investimento in energie rinnovabili, Governo e Parlamento hanno scelto a suo tempo di prevedere tariffe fisse, calcolate come somma del prezzo dell'energia e della componente incentivante. Tale scelta, più volte sostenuta anche dagli operatori del settore, è indubbiamente quella che assicura ricavi costanti ed invarianti rispetto alle fluttuazioni del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica, garantendo maggior bancabilità ai progetti;
   Ne consegue tuttavia che, a fronte di un calo del prezzo all'ingrosso, è necessaria una maggiore contribuzione a carico delle tariffe elettriche, proprio per garantire all'operatore ricavi costanti. Di tali variazioni, naturalmente, risente in maniera trasparente il contatore: dal momento che il prezzo dell'energia sta conoscendo una fase di costante riduzione, l'onere sulla spesa per incentivi sta crescendo più rapidamente del previsto;
   b) conteggiare gli impegni di spesa relativi a tutti gli impianti accettati, ancorché non ancora in esercizio, è indispensabile per «prenotare» a favore dell'investitore lo spazio nell'ambito del budget previsto, altrimenti il rischio di impresa crescerebbe in modo non gestibile.

  In merito al prossimo raggiungimento del tetto di 5,8 miliardi di euro e al conseguente paventato stop agli investimenti, si conferma che il GSE ha aggiornato al 30 novembre 2014 il Contatore del «costo indicativo cumulato annuo degli incentivi», risultato pari a circa 5,390 miliardi di euro. In linea con quanto previsto dalla Strategia Energetica Nazionale e con gli scenari al 2030, il Ministero è orientato a confermare il sostegno al settore delle fonti rinnovabili e, in tal senso, sta già lavorando per dare continuità agli investimenti nel settore. In particolare, è allo studio un meccanismo che sia anche di progressivo avvicinamento alle indicazioni di cui alle nuove linee guida UE in materia di Aiuti di Stato, sfruttando i tempi transitori da esse previsti.
  Il sistema, oltre che tendere al nuovo modello europeo, dovrà essere caratterizzato Pag. 297da una maggiore efficienza, anche visto l'avvicinamento alla grid-parity di alcune fonti: ciò è in linea con l'esigenza di inserire il settore delle rinnovabili nelle ordinarie regole di mercato e con la politica governativa di contenimento degli oneri per i cittadini ivi inclusi quelli che gravano sulle componenti tariffarie dell'energia. Le risorse economiche per le nuove installazioni, come evocato anche dall'Interrogante, saranno rinvenibili dall'uscita dei vecchi impianti dai previgenti meccanismi, spesso inefficienti da un punto di vista della spesa, e dalla proiezione dell'andamento del «contatore» nel medio termine, garantendo la maggior accuratezza possibile fra la previsione di spesa e gli oneri che i consumatori di energia elettrica saranno realmente chiamati a sostenere. In tal modo, sarà possibile finanziare nuove iniziative senza aumentare la spesa in bolletta.

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ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva in materia di concessioni autostradali.

PROGRAMMA APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  L'articolo 5 del decreto legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») introduce importanti innovazioni in materia di concessioni stradali. Entro il 31 dicembre 2014, infatti, i concessionari delle tratte autostradali devono sottoporre al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modifiche del rapporto concessorio in essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione, anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione. La nuova disciplina si prefigge una duplice finalità esplicitamente menzionata:
   assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell'Unione europea;
   assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti.

  L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'VIII Commissione, nella riunione del 3 dicembre 2014, ha convenuto circa l'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sulle concessioni autostradali. L'obiettivo dell'indagine è l'acquisizione di elementi di informazione sul sistema delle autostrade in concessione relativamente alle seguenti tematiche:
   il quadro degli investimenti programmati, realizzati e in corso di realizzazione, nonché le politiche tariffarie; al riguardo sarebbe opportuno disporre di informazioni anche in ordine ai piani finanziari delle società concessionarie, relativamente agli investimenti privati e pubblici (eventualmente attraverso la concessione di misure di incentivazione o l'apporto diretto di capitale);
   le modalità di affidamento dei lavori e servizi da parte delle società concessionarie, tematica che è stata sempre oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione; in proposito, sarebbe opportuno disporre di un quadro degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affidati a terzi e di quelli realizzati »in house».

  Nell'ambito delle predette questioni, la Commissione potrà altresì acquisire elementi di valutazione in ordine all'attuazione della nuova disciplina definita dal decreto legge n. 133 del 2014 in relazione agli investimenti aggiuntivi, che potranno essere mobilitati, e alla prospettata adozione di tariffe più favorevoli per l'utenza, nel rispetto dei principi della normativa europea. Ulteriori elementi di valutazione potranno riguardare la verifica dello stato complessivo degli investimenti riguardanti le tratte autostradali in relazione ai flussi di traffico.
  L'indagine si articolerà in audizioni dei seguenti soggetti:
   rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;Pag. 299
   concessionari autostradali;
   rappresentanti del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS);
   rappresentanti delle regioni;
   rappresentanti dell'Autorità di regolazione dei trasporti;
   rappresentanti dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (ANAS);
   rappresentanti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
   rappresentanti della Corte dei conti;
   rappresentanti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
   rappresentanti della Direzione Generale Concorrenza Commissione europea;
   rappresentanti dell'Adusbef;
   rappresentanti di Federconsumatori;
   rappresentanti del Codacons;
   rappresentanti di Banca d'Italia;
   rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste.

  Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è fissato al 30 giugno 2015.

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ALLEGATO 3

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 192 del 2014 (C. 2803 Governo), recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
   rilevato che:
    l'articolo 4, comma 2, proroga al 30 aprile 2015 il termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 9 aprile 1994, nonché in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con Decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 2012;
    è necessario prevedere una proroga ben più ampia, vale a dire al 31 dicembre 2015, onde consentire alle imprese del settore di realizzare entro più congrui margini temporali le opere necessarie per adeguarsi alle regole tecniche di prevenzione degli incendi, di cui al Decreto Ministeriale 9 aprile 1994 sopra citato;
    l'articolo 8, comma 4, reca la proroga del termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che fissa i criteri e le modalità sulla base dei quali è determinata la somma da corrispondere alla società ANAS ai fini del rilascio dell'autorizzazione – presentata entro il 31 dicembre 2014 – per nuovi accessi su strade affidate alla gestione della stessa società ANAS;
    andrebbe valutata l'opportunità di ulteriori proroghe alla disciplina prevista dall'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come introdotta dal decreto legge n. 133 del 2014, in materia di accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS spa, anche al fine di consentire lo svolgimento della complessa attività volta alla regolarizzazione degli accessi abusivi e di non determinare impatti negativi sul bilancio dello Stato;
    in particolare al comma 23 quater del richiamato articolo 55 andrebbe valutata l'opportunità della proroga al 30 giugno 2015 il termine entro il quale la società ANAS invia la richiesta di opzione, in relazione alle somme dovute e non corrisposte dai titolari degli accessi alla data del 31 dicembre 2014, tra il versamento in un'unica soluzione o il versamento in nove rate annuali; inoltre al comma 23 octies andrebbe valutata l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale la società ANAS provvede al censimento di tutti gli accessi autorizzati o no, esistenti sulle strade di propria competenza;
    l'articolo 9, comma 2, proroga di due mesi, vale a dire al 28 febbraio 2015, il termine entro il quale deve intervenire la pubblicazione del bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio, pena la revoca del finanziamento statale previsto dal comma 111 dell'articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013);
    tale proroga andrebbe posticipata al 30 giugno 2015, in quanto con le nuove disposizioni sulla contabilizzazione dei residui attivi di bilanci si rischierebbe di Pag. 301perdere preziosi finanziamenti per opere importanti come quelle di mitigazione del rischio idrogeologico;
    l'articolo 9, al comma 3, proroga al 1o febbraio 2015 il termine a partire dal quale sarà sanzionata la mancata iscrizione al Sistema di tracciabilità dei rifiuti – SISTRI – o il mancato versamento dei contributi per l'iscrizione al sistema, posticipando al contempo al 31 dicembre 2015, al fine di consentire alle aziende di mettersi in regola con «la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, nonché l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative», il termine finale del periodo durante il quale continueranno ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla responsabilità della gestione dei rifiuti, al catasto dei rifiuti, ai registri di carico e scarico, nonché al trasporto dei rifiuti, antecedenti alla disciplina relativa al SISTRI;
    andrebbe pertanto prorogato al 31 dicembre 2015 anche il sopra richiamato termine del 1o febbraio 2015, a partire dal quale sarà sanzionata la mancata iscrizione al Sistri o il mancato versamento dei contributi per l'iscrizione al Sistema;
    l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nel sostituire il comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ha disposto che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, e che, in alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
    a norma dell'articolo 23 ter del decreto-legge n. 90 del 2014, le disposizioni di cui al richiamato comma 3-bis dell'articolo 33 sono entrate in vigore il 1o gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, ed entreranno in vigore il 1o luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, fatte comunque salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014;
    andrebbero prorogati i termini sopra citati in modo da consentire ai comuni di portare a termine il necessario processo di organizzazione del nuovo modello operativo;
    al fine di ridurre il disagio abitativo per particolari categorie sociali (conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza), l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, ha previsto, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa, il differimento dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo; tale differimento è stato da ultimo disposto al 31 dicembre 2014 dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150;
    andrebbe valutata l'opportunità di differire ulteriormente l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo delle categorie sociali sopra richiamate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il quale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali sopra citate;Pag. 302
    andrebbe valutata l'opportunità di un costante monitoraggio sull'effettiva attuazione data alle disposizioni recate dal decreto-legge n.133 del 2014 (c.d. Sblocca Italia), con particolare riferimento a quelle disposizioni per la cui concreta operatività è necessaria l'emanazione di decreti attuativi;
   considerato che la Commissione europea ha adottato un Regolamento, che fissa le procedure, e una Decisione, che modifica l'elenco dei rifiuti europeo (Codice CER), e che entrambi entreranno in vigore a giugno modificando nuovamente la normativa introdotta dal decreto-legge n. 91 del 2014;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 4, comma 2, si preveda la proroga del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto al 31 dicembre 2015, in luogo del 30 aprile 2015;
   2) all'articolo 9, comma 2, si preveda la proroga del termine entro il quale deve essere pubblicato il bando di gara o l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio al 30 giugno 2015, in luogo del 28 febbraio 2015;
   3) all'articolo 9, comma 3, lettera c), sia prorogato fino al 31 dicembre 2015 il termine, ivi previsto al 1o febbraio 2015, per l'operatività delle sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa;
   4) si preveda un'ulteriore disposizione che novella l'articolo 23 ter del decreto-legge n. 90 del 2014, prorogando, quanto all'acquisizione di beni e servizi, al 1o gennaio 2016, e quanto all'acquisizione di lavori, al 1o luglio 2016, i termini, ora previsti, rispettivamente, al 1o gennaio 2015 e al 1o luglio 2015, di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici, richiamato in premessa, in materia di centrale unica di committenza;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 8, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere che all'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono prorogati altresì, al comma 23-quater, il termine ivi previsto del 28 febbraio 2015, al 30 giugno 2015 e, al comma 23-octies, il termine, ivi previsto del 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2015;
   b) si valuti l'opportunità di inserire un'ulteriore disposizione che differisce il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 ottobre 2008, n.158, per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti a uso abitativo delle categorie sociali ivi richiamate, fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il quale provvede alla ripartizione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dando priorità nell'assegnazione delle risorse alle particolari categorie sociali richiamate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n.158 del 2008;
   c) si valuti l'opportunità di inserire la proroga al 1o giugno 2015 del termine previsto all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 91 del 2014 per la procedura di classificazione dei rifiuti, al fine di consentire alle imprese di adottare esclusivamente il modello operativo conforme alle nuove normative comunitarie richiamate in premessa.