CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 gennaio 2015
372.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative» (C. 2803),
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, prevede la proroga dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2016 del termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4; la disposizione prevede anche la proroga dal 1o luglio 2015 al 1o gennaio 2017 del termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;
    l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, con riferimento in particolare ai termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e dei conseguenti progetti esecutivi da parte delle imprese, nonché ai successivi adempimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico;
    l'articolo 3, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano attività televisiva con ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani;
    al riguardo, come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, appare opportuno rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo (si tratta infatti della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010);
    l'articolo 8, comma 1, proroga nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2010, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente stabilite dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008;
    al riguardo emerge l'esigenza di provvedere improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con l'ANCI, ad una Pag. 67revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;
    l'articolo 8, comma 5, differisce di sei mesi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione;
    l'articolo 8, comma 6, proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;
    l'articolo 8, comma 7, prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto;
    al riguardo appare opportuno chiarire in modo inequivoco, anche alla luce delle modifiche normative da ultimo introdotte dall'articolo 1, comma 220, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), se i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuale, oggetto della disposizione in esame, provvedano anche a determinare l'entità dei diritti aeroportuali negli scali interessati ovvero tale determinazione debba aver luogo mediante la procedura di consultazione tra società di gestione dello scalo e utenti aeroportuali, sulla base dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in conformità con la disciplina stabilita dalla direttiva 2009/12/CE, recepita nell'ordinamento italiano con gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modificazioni;
    l'articolo 10, comma 12, prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 mediante il versamento dei risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, sotto forma di dividendo, all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015;
    si ribadisce in generale l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti;
    si evidenzia altresì l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame, in analogia con quanto previsto dal provvedimento per altri istituti commissariali (articolo 11, comma 2), una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, già in scadenza al 31 dicembre 2013, già prorogato per un periodo di sei mesi dall'articolo 1, comma 410, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di completare l'attività di liquidazione e concludere le attività inerenti di riparto e assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi Pag. 68previsti a legislazione vigente; in particolare, la proroga in questione potrebbe essere elevata a diciotto mesi;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si adottino le opportune iniziative di carattere normativo per rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;
    2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si provveda improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con l'ANCI, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;
    3) con riferimento all'articolo 8, comma 7, si chiarisca se i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali, di cui si proroga il termine per l'approvazione con decreto ministeriale, provvedano anche a determinare l'entità dei diritti aeroportuali negli scali interessati, con la conseguenza di fatto di differire l'applicazione delle modalità di determinazione di tali diritti mediante consultazione tra società di gestione dello scalo e utenti aeroportuali, sulla base dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei trasporti, in conformità con quanto stabilito dalla direttiva 2009/12/CE, recepita nell'ordinamento italiano con gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge n. 1 del 2012, e successive modificazioni;
    4) si introduca nel decreto-legge in esame una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in modo da garantire che il Commissario permanga nell'incarico per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate per l'anno 2014, anziché per un periodo di sei mesi, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 147 del 2013;
    5) sotto il profilo formale, con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, si provveda, a novellare direttamente l'articolo 33, comma 7-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, anziché novellare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, con cui è stato introdotto il citato comma 7-septies.

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ALLEGATO 2

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Articolo 8, Comma 1.
Proroga al 31 dicembre 2015 in materia di servizi pubblici non di linea (TAXI-NCC).

  Si è richiesta una proroga sino al 31 dicembre 2015 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente. La proroga si è resa necessaria, al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma – 1 quater nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi, soprattutto per gli Enti locali.

Articolo 8, Comma 2.
Proroga al 28 febbraio 2015 ed al 31 luglio 2015 dei decreti attuativi dello Sblocca Italia in materia di opere pubbliche.

  Si è reso necessario prorogare i termini relativi ad un decreto attuativo del provvedimento Sblocca-Italia. In particolare, la proposta normativa è necessaria, al fine di poter recuperare il maggior tempo intercorso per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 8, Comma 4.
Proroga al 31 marzo 2015 dell'articolo 55, comma 23-quinquies, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come introdotto dall'articolo 16-bis del decreto legge, 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 in materia di accessi su strade in gestione ANAS.

  Si è richiesta una proroga al 31 marzo 2015 del termine entro il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deve emanare il decreto che stabilisce i criteri per la determinazione della somma da corrispondere all'ANAS S.p.A. ai fini dell'autorizzazione all'apertura di nuovi accessi. La norma relativa agli accessi sulle strade in gestione ANAS rende la disciplina degli accessi medesimi più equa e coerente con i diritti della proprietà privata, prevenendo l'insorgere di ulteriore contenzioso che, in parte, si sta espandendo su tutto il territorio nazionale.

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Articolo 8, Comma 5.
Proroga al 30 giugno 2015 ed al 31 dicembre 2015 in materia di revisione di macchine agricole. Di interesse anche del MIPAAF.

  L'articolo 34, comma 48, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel novellare l'articolo 111, comma 1, del nuovo codice della strada, ha introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1o gennaio 2014, di sottoporre a revisione le macchine agricole soggette ad immatricolazione, sulla base di disposizioni da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli operatori del settore hanno rappresentato la sussistenza di una serie di problematiche di particolare rilievo che ostano alla applicazione della previsione normativa.
  In particolare, vi è la necessità di un adeguamento notevole delle imprese agricole in tal senso, che comporta anche nuovi e gravosi oneri a carico delle imprese agricole, già duramente provate dall'attuale congiuntura sfavorevole.

Articolo 8, Comma 6.
Proroga al 30 giugno 2015 in materia di autoscuole.

  La proroga in questione attiene all'obbligo, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n.59 del 2011, per le autoscuole, di adeguare il parco veicolare alle caratteristiche previste dalla direttiva 2006/126/CE sulle patenti di guida (recepita appunto con il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59). Infatti le autoscuole hanno l'obbligo – previsto dall'articolo 123 del codice della strada – di avere la proprietà dei beni aziendali e, quindi, anche del parco veicolare con cui effettuano le esercitazioni e gli esami per il conseguimento delle patenti di guida e hanno, così, l'obbligo di avere in proprietà i veicoli con le caratteristiche previste dalla nuova direttiva, entrata in vigore il 19 gennaio 2013. L'investimento, quindi, per le imprese è di notevole entità, soprattutto in un periodo di grave crisi economica; in mancanza di tale proroga molti operatori del settore dovranno cessare l'attività, atteso che l'articolo 123, comma 9, lettera b), del codice della strada prevede che la competente provincia deve revocare l'autorizzazione a svolgere attività di autoscuola quando «venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica» della stessa.

Articolo 8, Comma 7.
Proroga di centottanta giorni dell'articolo 1, comma 11, decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, relativo ai contratti di programma sottoscritti da ENAC.

  Si è inteso prorogare i termini relativi all'approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, in quanto i termini previsti non sono compatibili con l'espletamento delle necessarie istruttorie da parte dell'ENAC.

Articolo 8, Comma 10.
Proroga al 30 giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 delle concessioni autostradali.

  Si è inteso prorogare, in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione dei concessionari autostradali, il termine entro cui quest'ultimi presentano le proposte di modifica del rapporto concessorio da sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché il termine necessario alla conseguente approvazione da parte del Dicastero. La presente proposta era stata inserita in un emendamento del Governo dell'Atto Senato 1698 (Stabilità 2015), debitamente bollinato, ma successivamente espunta.

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ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE MIT

Articolo 11, Comma 2.
Proroga al 31 dicembre 2015 norma Commissario per il ripristino viabilità in Sardegna post alluvione 2013 (inserita tra i provvedimenti emergenziali).

  Si è inteso prorogare l'incarico del Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, per il rispristino della viabilità in Sardegna post alluvione 2013. In particolare, sulla base dello stato di attuazione del Piano degli interventi di ripristino adottato, l'incarico è prorogato sino al completamento degli interventi di rispristino, in Sardegna, della viabilità nelle strade statali e provinciali, interrotte o danneggiate dall'alluvione del mese di novembre 2013, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.

Articolo 1, Commi da 1 a 15.
Proroga al 31 dicembre 2015 in materia di assunzioni di personale (inserita tra i provvedimenti pubblica amministrazione).

  Lo scopo delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 1 a 5, è quello di poter disporre, anche per l'anno 2015, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti. I ritardi nell'impiego delle risorse derivano essenzialmente dagli interventi di riorganizzazione previsti dalla legge, dai blocchi delle assunzioni che ne sono scaturiti e dai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali. La proroga consente di poter contare sulle disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti senza mandarli in economia. Ciò risponde all'obiettivo di consentire, in un regime di forti limitazioni delle assunzioni e di scarso ricambio generazionale, di utilizzare al meglio le risorse dedicate a tale scopo.

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ALLEGATO 3

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 2803 Governo).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante «Proroga termini previsti da disposizioni legislative» (C. 2803),
   premesso che:
   l'articolo 3, comma 1, prevede la proroga dal 1o gennaio 2015 al 1o luglio 2016 del termine a decorrere dal quale le imprese produttrici sono tenute a vendere ai distributori al dettaglio apparecchi televisivi con tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG4; la disposizione prevede anche la proroga dal 1o luglio 2015 al 1o gennaio 2017 del termine a decorrere dal quale i distributori al dettaglio devono vendere apparecchi televisivi con la medesima tecnologia;
    l'articolo 3, comma 2, proroga alcuni termini relativi alle procedure per l'accesso al credito d'imposta per la realizzazione degli investimenti per la banda ultralarga previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 133 del 2014, con riferimento in particolare ai termini per la presentazione delle manifestazioni d'interesse e dei conseguenti progetti esecutivi da parte delle imprese, nonché ai successivi adempimenti da parte del Ministero dello sviluppo economico;
    l'articolo 3, comma 3, proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il divieto di incroci proprietari, che impedisce ai soggetti che esercitano attività televisiva con ricavi superiori all'8 per cento del sistema integrato delle comunicazioni e alle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi di detto settore di acquisire partecipazioni in imprese editrici di quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di quotidiani;
    al riguardo, come già segnalato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, appare opportuno rendere stabile il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo (si tratta infatti della quinta proroga consecutiva di un termine originariamente fissato al 31 dicembre 2010);
    l'articolo 8, comma 1, proroga nuovamente di un anno, al 31 dicembre 2015, il termine, inizialmente fissato al 31 maggio 2010, per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante le disposizioni attuative per impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente stabilite dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008;
    al riguardo emerge l'esigenza di provvedere improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; Pag. 73tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;
    l'articolo 8, comma 5, differisce di sei mesi il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che introduce l'obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione e il termine a partire dal quale procedere alla revisione delle macchine agricole già in circolazione;
    l'articolo 8, comma 6, proroga di sei mesi, al 30 giugno 2015, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale che dovrà individuare i criteri per consentire, in attuazione dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, alle autoscuole di demandare, integralmente o parzialmente, la formazione dei conducenti per il conseguimento di tutte le categorie di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abilitazione e di qualificazione professionale, a un centro di istruzione automobilistica, costituito da più autoscuole consorziate;
    al riguardo si rileva l'esigenza di procedere entro il termine previsto, senza disporre ulteriori proroghe, all'emanazione del decreto ministeriale, al fine di determinare nel loro complesso le modalità di attuazione delle citate previsioni del codice della strada, in base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;
    l'articolo 8, comma 7, prevede che i contratti di programma sottoscritti tra ENAC e società di gestione aeroportuali siano approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «sblocca Italia») e non entro sessanta giorni come in precedenza previsto;
    al riguardo si prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo alla Commissione, per cui l'ENAC sta procedendo con i singoli gestori alla predisposizione dei piani degli investimenti aeroportuali e al coordinamento di questi con i livelli tariffari dei diritti aeroportuali prescelti al fine della stipula del contratto di programma e, pertanto, la proroga si rende necessaria per ultimare tale procedura; si ribadisce in ogni caso che la determinazione dei livelli dei diritti aeroportuali deve aver luogo sulla base dei modelli tariffari approvati dall'Autorità di regolazione dei trasporti;
    l'articolo 10, comma 12, prevede che le società controllate da Ferrovie dello Stato Spa concorrano al raggiungimento degli obiettivi di risparmio di spesa previsti per le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato dall'articolo 20 del decreto-legge n. 66 del 2014 mediante il versamento dei risparmi conseguiti nell'ambito del bilancio consolidato della capogruppo, sotto forma di dividendo, all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo di 40 milioni di euro per il 2014 e di 60 milioni di euro per il 2015;
    si ribadisce in generale l'esigenza che il Governo fornisca una puntuale motivazione delle ragioni che hanno determinato la necessità di procedere ad ulteriori proroghe di termini legislativi ormai da tempo scaduti;
    si evidenzia altresì l'opportunità di inserire nel decreto-legge in esame, in analogia con quanto previsto dal provvedimento per altri istituti commissariali (articolo 11, comma 2), una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013 e già prorogato per un periodo di sei mesi dall'articolo 1, comma 410, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) al fine di completare l'attività di liquidazione e concludere le attività inerenti di riparto e assegnazione delle risorse disponibili, ancora da destinare al soddisfacimento degli interventi Pag. 74previsti a legislazione vigente; in particolare, la proroga in questione potrebbe essere determinata in diciotto mesi;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, si adottino le opportune iniziative di carattere normativo per rendere permanente il divieto di partecipazioni incrociate tra editoria, televisioni e comunicazioni elettroniche, piuttosto che procedere a reiterate proroghe del divieto medesimo;
    2) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, si provveda improrogabilmente entro l'anno in corso, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, con le città metropolitane e con gli altri enti locali, ad una revisione organica della disciplina dettata dalla normativa primaria; tale revisione dovrebbe perseguire contestualmente e in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti;
    3) con riferimento all'articolo 8, comma 6, si provveda entro il 30 giugno 2015, senza procedere ad ulteriori proroghe, all'adozione del decreto ministeriale necessario per definire nel loro complesso le modalità di attuazione delle previsioni dell'articolo 123, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, in base alle quali si richiede alle autoscuole di svolgere attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria;
    4) si introduca nel decreto-legge in esame una disposizione di proroga dell'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa, in modo da garantire che il Commissario permanga nell'incarico per un periodo di diciotto mesi successivi alla data di accredito delle risorse determinate per l'anno 2014, anziché per un periodo di sei mesi, come attualmente previsto dall'articolo 1, comma 410, della legge n. 147 del 2013;
    5) sotto il profilo formale, con riferimento alla formulazione dell'articolo 3, comma 2, si provveda, a novellare direttamente l'articolo 33, comma 7-septies, del decreto-legge n. 179 del 2012, anziché novellare l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, con cui è stato introdotto il citato comma 7-septies.