CAMERA DEI DEPUTATI
Domenica 21 dicembre 2014
363.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nonché le connesse parti del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), come risultanti a seguito dell'esame presso il Senato della Repubblica;
   considerato quanto disposto dall'articolo 1, commi da 421 a 429, del disegno di legge di stabilità in materia di riduzione della dotazione organica delle province e delle città metropolitane,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 429, del disegno di legge di stabilità, relative alla riduzione della dotazione organica delle province e delle città metropolitane, si ravvisa l'esigenza di assicurare, in sede attuativa, che il processo di ricollocamento del personale destinato a procedure di mobilità garantisca la tutela della professionalità dei lavoratori interessati e, in ogni caso, sia tale da determinare il totale assorbimento di posizioni soprannumerarie e da escludere le misure previste, a decorrere dal 2017, dal comma 428 del medesimo articolo 1.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nonché le connesse parti del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), come risultanti a seguito dell'esame presso il Senato della Repubblica;
   osservato come talune delle modifiche introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento si muovano nella direzione indicata da condizioni e osservazioni contenute nella relazione approvata dalla XI Commissione nel corso dell'esame in prima lettura della manovra finanziaria per il 2015;
   richiamate, a tale riguardo, in particolare:
    a) il ridimensionamento, per un importo pari a 40 milioni di euro, della riduzione prevista dall'articolo 1, comma 309, del disegno di legge di stabilità, delle risorse destinate al finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, che fa seguito a quello già disposto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati;
    b) l'integrazione delle disposizioni già introdotte nel corso dell'esame in prima lettura in materia di benefici previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, nonché lo stanziamento di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto;
    c) la riduzione di 30 milioni di euro per l'anno 2015 della decurtazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, prevista dall'articolo 1, comma 313, del disegno di legge di stabilità;

   considerata positivamente l'introduzione, prevista dall'articolo 1, comma 21, del disegno di legge di stabilità di un credito d'imposta IRAP pari al 10 per cento dell'imposta lorda per i soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell'esercizio della propria attività;Pag. 112
   valutati con favore i commi 160 e 166 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità, che dispongono rispettivamente l'incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché rimettono all'INAIL il compito di promuovere il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, attraverso progetti e interventi volti alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, alla riqualificazione professionale, al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e all'adeguamento e all'adattamento delle postazioni di lavoro;
   auspicato che, in sede attuativa, siano chiarite in modo univoco le modalità di applicazione delle disposizioni introdotte nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge di stabilità volte a limitare gli importi dei trattamenti pensionistici calcolati a decorrere dal 1o gennaio 2012 con il sistema contributivo, escludendo in particolare che esse possano essere interpretate nel senso di determinare un trattamento penalizzante per le lavoratrici rispetto ai lavoratori;
   evidenziato come si debbano individuare opportuni accorgimenti di carattere amministrativo o normativo al fine di escludere un possibile utilizzo strumentale degli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 118, del disegno di legge di stabilità;
   segnalata l'esigenza di rivedere la formulazione delle disposizioni relative all'esonero dalle penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2017, di cui all'articolo 1, comma 113, del disegno di legge di stabilità, al fine di evitare irragionevoli disparità di trattamento, estendendone l'applicazione anche ai soggetti già pensionati o che accederanno al pensionamento entro l'anno 2014 o prevedendo almeno che a tali soggetti le penalizzazioni non si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2015;
   ribadita la necessità di confermare anche per l'anno 2015 il blocco dell'incremento delle aliquote di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala l'esigenza che, nel corso dell'anno 2015, sia effettuato un attento monitoraggio della spesa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali e sia garantita l'effettiva disponibilità di un ammontare di risorse tale da assicurare, da un lato, la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, e, dall'altro, una adeguata tutela dei lavoratori beneficiari dei trattamenti, anche in deroga alla normativa vigente, attualmente previsti;
   b) si evidenzia la necessità di individuare, anche in futuri provvedimenti legislativi, misure idonee a superare le criticità evidenziate in premessa con riferimento alle disposizioni in materia di pensionamento anticipato e di carico contributivo sui lavoratori titolari di partite IVA.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI CIPRINI E ALTRI

  La XI Commissione,
   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nonché le connesse parti del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015, come risultanti a seguito dell'esame presso il Senato della Repubblica;
   premesso che:
    il comma 20 dell'articolo 1, concede a taluni soggetti la possibilità di ridurre la base imponibile dell'IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e quello di alcune spese già deducibili ex lege;
    i commi da 26 a 34 introducono la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, per il periodo 1o marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del TFR maturate in tale periodo, rendendo irrevocabile la manifestazione di volontà, qualora esercitata;
    le suddette quote di TFR in oggetto sono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria, anziché alla tassazione separata IRPEF prevista per i trattamenti di fine rapporto, assoggettandole, peraltro all'ordinaria contribuzione previdenziale sulle quote di TFR – costituita da un'aliquota dello 0,50 per cento;
    con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme pensionistiche complementari, per i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, non decorre l'obbligo di destinare le suddette quote in favore dell'apposito Fondo, previsto dalla normativa vigente;
    il comma 302 prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, i trattamenti pensionistici e le prestazioni in favore degli invalidi civili corrisposti dall'INPS e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei soli casi di beneficiari di più trattamenti, in assenza di cause ostative, siano erogati con un unico pagamento il giorno 10 di ciascun mese;Pag. 114
    i commi da 309 a 311 operano modifiche alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riducendo la misura del finanziamento statale per le relative attività e organizzazione, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione;
    il comma 107 istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali a copertura dei decreti delegati emanati in seguito alla legge delega n. 183 del 2014;
    il comma 115 concerne i lavoratori rientranti nella fattispecie di periodo di esposizione ultradecennale all'amianto – riconosciuto in via giudiziale definitiva –, dipendenti da aziende che abbiano collocato in mobilità tutti i dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, non rientrino nella disciplina pregressa più favorevole. Ad essi è consentita la presentazione entro il 31 gennaio 2015 della domanda all'INPS per l'applicazione di quest'ultima disciplina; in ogni caso, le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2015;
    il comma 118 introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1o gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015; il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio non è riconosciuto per i contratti di apprendistato, nonché nel settore agricolo ed in quello del lavoro domestico;
    il comma 121 dispone, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1o gennaio 2015, la soppressione permanente dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 e successive modificazioni;
    il comma 130 riconosce, per il 2015, nel limite di 45 milioni di euro per il medesimo anno, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro ed aventi una situazione economica corrispondente ad un valore ISEE non superiore a 8.500 euro annui;
    i commi da 421 a 426 prevedono la ricollocazione del personale provinciale in esubero. Si tratta di 20 mila persone assunte a tempo indeterminato;
    il comma 741 riduce il Fondo a favore dei lavoratori addetti ad attività usuranti;
  rilevate le seguenti criticità:
    dalle disposizioni del disegno di legge di stabilità non emerge nel complesso una manovra tecnicamente espansiva;
    con un diverso approccio si sarebbe potuta valorizzare la procedura dei costi standard, a sua volta utilmente fruibile anche per gestire il problema del personale delle società partecipate dagli enti locali. Inoltre, non appare riscontrato appieno il lavoro del Commissario straordinario per la spending review;
    la deduzione totale del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP, se da un lato comporterebbe, secondo le previsioni del Governo, un risparmio di imposta per le imprese con dipendenti, dall'altro, gli effetti positivi di tale misura vengono ridotti dall'aggravio d'imposta sulle altre componenti della base imponibile IRAP (utili, interessi passivi): infatti, dal 2015 l'aliquota IRAP torna al 3,9 per cento, dopo essere stata ridotta, nel 2014, al 3,5 per cento;
    tenuto conto che in Italia manca un meccanismo di efficace coordinamento Pag. 115dell'imposizione fiscale tra diversi livelli di governo, è lecito avere dubbi sugli effetti dei presunti tagli fiscali, alla luce dell'effetto di neutralizzazione prodotto sia dagli incrementi dell'IVA e delle accise, sia da eventuali incrementi di tributi locali e regionali;
    infine, a fronte di una blanda misura sulle partite IVA, i liberi professionisti, che si pagano la pensione in via esclusiva con i propri contributi ed i connessi investimenti di tipo cautelativo, dopo anni di iniqua sovratassazione rispetto ai fondi pensione ed un improvviso aumento dell'aliquota dal luglio scorso, mitigato da un farraginoso meccanismo di credito di imposta a termine, si vedranno – l'anno prossimo – «armonizzare il regime fiscale» al rialzo, invece di avvicinarsi all'11,5 per cento oggi vigente per i Fondi e le Casse;
    l'incremento dell'IVA, spalmato tra il 2016 e il 2018, porterebbe le aliquote dal 10 al 13 per cento e dal 22 al 25,5 per cento, inserendo l'Italia ai primi posti della graduatoria internazionale per il livello delle aliquote delle imposte sui consumi;
    oltre agli effetti negativi su PIL e consumi, come già accaduto in passato, questi incrementi d'imposta deprimeranno anche il gettito atteso ex ante, attraverso una verosimile accelerazione dei processi di evasione ed elusione;
    per quel che riguarda la tassazione del Fondo pensioni è infatti previsto l'innalzamento di due aliquote, il primo – dall'11 per cento al 20 per cento – concernente l'aliquota dell'imposta sul risultato netto maturato dai fondi pensione; il secondo – dall'11 per cento al 17 per cento – riguardante l'aliquota sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto;
    il superamento del TFR rischia di creare un deficit di risorse del Fondo di gestione del medesimo;
    la previsione dell'assoggettamento del TFR a tassazione ordinaria produce un mero aumento di pressione fiscale;
    inoltre, si determinano i seguenti effetti: la discriminazione nei confronti dei redditi che superino la soglia dei 29 mila euro; un intervento negativo sulla liquidità delle piccole e medie aziende; la misura è limitata ai dipendenti del settore privato e crea di fatto l'ennesima disparità di trattamento rispetto ai dipendenti del settore pubblico;
    relativamente al comma 118, sebbene i suddetti incentivi possono apparire favorevoli in quanto finalizzati a rendere più appetibile il contratto a tempo indeterminato, vi sono due aspetti fortemente negativi:
   la misura risulta una tantum in quanto limitata al 2015;
   fatto il confronto tra gli sgravi fiscali e contributivi, e l'onere dell'indennizzo dovuto al lavoratore in caso di licenziamento, con il nuovo contratto a tutele crescenti che il governo varerà con i decreti attuativi del Jobs act, il rischio come afferma la UIL è che alle aziende possa convenire assumere e licenziare a ciclo continuo;
   la misura è peraltro accompagnata dalla contemporanea soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 dal 2015. Si tratta di una legge destinata a sostenere soprattutto le persone più deboli e socialmente esposte ed i disoccupati di lunga durata, la cui soppressione avrà delle ricadute negative sulle giovani generazioni;
    alla luce dei dati che indicato in 9 milioni le famiglie in stato di povertà appare nettamente insufficiente lo stanziamento di 45 milioni di euro per il beneficio di cui al comma 130;
    in tema di politiche sociali, il comma 156 incrementa il Fondo per la cosiddetta carta acquisti ordinaria, nella misura di 250 milioni di euro annui, la quale ha già ampiamente dimostrato di non costituire un intervento adeguato alla situazione di grave emergenza sociale;Pag. 116
    il disegno di legge in titolo non comprende infatti uno strumento universale per il sostegno al reddito di coloro che non possono usufruire dei vigenti ammortizzatori sociali;
    il tasso di disoccupazione attuale ha superato i livelli massimi raggiunti nella storia d'Italia, attestandosi nel mese di ottobre dell'anno in corso al 13,2 per cento, superando addirittura i dati riferiti alla crisi internazionale del 1929, nonché il dato registrato nel 1977;
    la suddetta crisi occupazionale favorisce di fatto i lavori part-time involontari e i lavori di bassa qualità, delineando una situazione drammatica per i lavoratori precari, irregolari, o che abbiano superato i quarant'anni d'età, oltre ai giovani e alle donne, maggiormente in difficoltà nella ricerca del lavoro;
    in un'ottica di politica attiva, permane dunque la necessità di provvedere alla realizzazione di un piano di riassetto complessivo degli strumenti di tutela del reddito;
    tra gli ammortizzatori sociali si sarebbe dovuto prevedere il cosiddetto reddito di cittadinanza, ispirato a principi di universalità, essendo anch'esso rientrante nel complesso di misure finalizzate al sostegno del reddito di coloro che si trovano involontariamente in una situazione d'indigenza, anche temporanea;
    misure di attuazione del cosiddetto reddito di cittadinanza sono presenti nella maggior parte dei paesi dell'Unione europea e in molti paesi non comunitari, anche in attuazione della risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'8 marzo 2012, in cui si evidenzia il ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa [2010/2039(INI)] e viene richiesto agli Stati membri di compiere progressi reali nell'ambito dell'adeguatezza dei regimi di reddito minimo;
    relativamente alle disposizioni riguardanti i patronati di cui ai commi da 309 a 311, l'azione dei patronati deve garantire l'universalismo delle tutele e la gratuità del servizio. Alla luce delle delicate e imprescindibili funzioni svolte, il taglio al fondo ad essi destinato, rischia di produrre per la finanza pubblica costi superiori ai risparmi che si pretenderebbe di ottenere, ingenerando inoltre circa 5.000 esuberi. Al riguardo, si sottolinea che i patronati di grande dimensione rappresentano essenzialmente un serbatoio elettorale, mentre l'eliminazione di quelli di piccole dimensioni, oltre a tagliare la predetta occupazione ed a eliminare servizi essenziali soprattutto nei piccoli centri, finisce col trasferire in sede di manovra economica la razionalizzazione degli istituti, senza prevedere una riforma organica, e comunque in altra sede;
    con riferimento alla disposizione recata dal comma 115, non è stata valutata la congruità della limitazione ai casi di mobilità inerenti alla cessazione dell'attività lavorativa dell'azienda e ai casi di riconoscimento in via giudiziale del periodo di esposizione ultradecennale, né si comprende se il beneficio riguardi anche le ipotesi in cui il periodo di esposizione ultradecennale si sia compiuto successivamente al 2 ottobre 2003;
    appare iniqua la disposizione recata dal comma 741, relativa riduzione del Fondo per i lavoratori addetti ad attività usuranti, finalizzata a recuperare risorse a favore del bilancio dello Stato;
    il versamento al bilancio dello Stato delle maggiori somme per INPS e INAIL derivanti da risparmi o aumenti contributivi, avrebbero dovuto invece rimanere nelle disponibilità dell'Istituto che li ha prodotti per migliorare le prestazioni e non, invece, andare a sostegno della fiscalità generale;
    con riferimento al comma 130 è apprezzabile la nuova iniezione di risorse a favore delle famiglie meno abbienti, tuttavia sarebbe stato necessario elevare la fascia di reddito per favorire le detrazioni familiari;Pag. 117
    con riferimento ai commi da 421 a 426 la ricollocazione del solo personale della provincia, consentirà al predetto personale di essere trasferito in mobilità presso altre amministrazioni centrali, quali i Ministeri e gli enti pubblici non economici, attraverso un meccanismo che consente di utilizzare parte del turn over in essere alle amministrazioni riceventi (presumibilmente il 50 per cento delle proprie capacità assunzionali disponibili nell'anno di riferimento), mantenendo la restante parte solamente in favore di assunzioni di vincitori di concorso presso graduatorie concorsuali vigenti. Si tratta di disposizioni che rischiano di creare condizioni ad excludendum nei confronti degli idonei di concorsi pubblici fino ad oggi non assunti. Il cosiddetto decreto D'Alia (decreto-legge n. 101 del 2013) ha di fatto ha sancito la validità delle graduatorie di vincitori ed idonei di concorsi pubblici fino al 31 dicembre 2016, stabilendo, nel contempo, una «chiarissima» equiparazione tra vincitori ed idonei. Sarebbe stato quindi più opportuno prevedere delle disposizioni ad hoc, in modo tale da ricollocare, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, in maniera paritaria sia i vincitori di concorso, sia gli idonei, sia i perdenti posto delle Pubbliche amministrazioni;
    il disegno di legge di bilancio conferma il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano numerose variazioni:
   l'allegato 5 riduce di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 lo stanziamento previsto per gli incentivi in favore dei datori di lavoro per la stabilizzazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato dei collaboratori a progetto, nel settore dei servizi di call center. L'allegato riduce altresì le risorse per il finanziamento delle azioni positive per la parità tra lavoratrici e lavoratori;
   l'allegato 6 prevede poi una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi pubblici ivi elencati; per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro, si dispone una riduzione di 500 migliaia di euro annui della spesa per il funzionamento dell'ISFOL;
   la tabella D reca una riduzione di 1.700 migliaia di euro per il 2015 dello stanziamento relativo ai tirocini nelle amministrazioni statali;
   la tabella B reca, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un accantonamento pari a 32.753.000 euro annui, importo eguale a quello previsto, per il medesimo accantonamento, nel bilancio a legislazione vigente. Tale accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli, ad eccezione di una quota destinata, secondo il disegno di legge A.S. n. 1629, già approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato, alla copertura del Fondo ivi istituito per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

«Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Chimienti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis».

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015). (C. 2679-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (C. 2680-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI PRATAVIERA E FEDRIGA

  La XI Commissione,
   esaminati, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017, nonché le connesse parti del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015, come modificate nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica;
   analizzate le misure da esso recate e le finalità che intende perseguire con riguardo al alla ripresa economica, la crescita dei consumi ed il rilancio dell'occupazione;
   ritenute le predette misure insufficienti ed inadeguate a conseguire gli obiettivi prefissati;
   ricordato, infatti, che la misura in materia di anticipazione del TFR in busta paga – pensata dal Governo appunto per spingere i consumi – risulterà conveniente soltanto per i lavoratori con un reddito basso, fino a 15.000 euro, poiché coloro che superano la predetta soglia subiranno un aggravio fiscale con la tassazione ordinaria;
   considerato, inoltre, che l'esonero contributivo per le sole nuove assunzioni dal 1o gennaio 2015, con esclusione di tutti i contratti in essere, non comporterà un ampliamento della base occupazionale, poiché le imprese che faticano a restare sul mercato e ad essere competitive probabilmente non stipuleranno alcun nuovo contratto;
   valutato anche come controproducente all'occupazione la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, palese linfa vitale per le piccole e medie imprese;
   preso atto che l'abrogazione della norma ex articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990, relativa agli sgravi contributivi per l'assunzione di cassintegrati e disoccupati da almeno 24 mesi, creerà nuova ed ulteriore spesa sociale;
   giudicato il taglio di 150 milioni di euro del Fondo per i lavori usuranti una Pag. 119ritrattazione dell'impegno assunto dal Governo con la risoluzione unitaria n. 8-00086 del 30 ottobre scorso;
   ritenuto, altresì, un altro impegno disatteso del Governo la mancata soluzione strutturale e definitiva della vicenda dei lavoratori «esodati», a dispetto delle dichiarazioni a mezzo stampa del Ministro Poletti e delle affermazioni del sottosegretario Bellanova in Commissione lo scorso 24 giugno;
   vagliate le risorse per l'attuazione del cosiddetto Jobs act esigue rispetto all'ambizioso progetto di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e di tutela e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
   criticata la mancata volontà di premiare le amministrazioni maggiormente virtuose nella riduzione degli organici provinciali, prevedendo un taglio lineare dei dipendenti delle province, misurato sulla spesa invece che a premio;
   disapprovato, infine, lo stop da parte del Governo all’iter parlamentare per la rimozione degli oneri alle ricongiunzioni pensionistiche, non condividendo i rilievi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha sottolineato l'eccessiva onerosità della proposta senza fornire stime sugli importi,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.