CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2014
361.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-04312 Romanini: Sulla crisi del settore bieticolo-saccarifero, con particolare riferimento allo zuccherificio Eridania di San Quirico Trecasali (PR).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in considerazione delle difficoltà del comparto, determinate dalla situazione di mercato caratterizzata da una consistente riduzione del prezzo dello zucchero, nell'ambito delle opzioni riservate agli Stati membri dalla PAC 2015/2020, ha riconosciuto un sostegno diretto accoppiato per la coltivazione di barbabietola di 17,1 milioni di euro l'anno, pari a circa 325 euro ad ettaro su una superficie stimata di 50.000 ettari.
  L'importo effettivo sarà determinato dividendo il plafond annuo destinato alla misura per gli ettari di barbabietola da zucchero seminata e coltivata, secondo le normali prassi colturali.
  Nel merito della questione sollevata dagli onorevoli interroganti relativa alla trattativa tra le parti per lo zuccherificio di San Quirico di Trecasali di Eridania Sadam, al fine di consentire il regolare svolgimento della prossima campagna 2015, insieme alla regione Emilia Romagna, in data 5 dicembre 2014, abbiamo ascoltato le parti interessate. Eridania Sadam ha posto quali condizioni per avviare la campagna, la disponibilità di almeno 13.000 ettari di coltivazione nel raggio di 80 chilometri dallo stabilimento. In assenza delle precitate condizioni, lo stabilimento sarebbe impossibilitato ad avviare la produzione.
  Le associazioni bieticole hanno proposto di ampliare sino a 100 chilometri il raggio operativo di coltivazione, al fine di fornire una ulteriore opportunità ai produttori interessati di coltivare bietole e, nel contempo, di riscontare positivamente il tetto produttivo dichiarato dall'industria di raggiungere un investimento di superficie pari ad almeno 13.000 ettari. I costi di trasporto, per estendere di 20 chilometri il raggio operativo, resterebbero a carico dei bieticoltori.
  Le posizioni delle parti sono state ribadite anche in occasione del tavolo di filiera bieticolo saccarifero che si è tenuto ieri presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, durante il quale abbiamo confermato l'impegno al completamento del finanziamento degli aiuti nazionali, per un importo di 46 milioni di euro. Nel merito le fonti di finanziamento sarebbero rappresentate da 5 milioni di euro, previsti dall'emendamento alla legge di stabilità 2015 e dalle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione per la parte residua.
  Faccio infine presente che il Ministro Martina, già nel mese di settembre, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri di convocare il Comitato interministeriale bieticolo-saccarifero, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 marzo 2006, n. 81, al fine di definire le misure di intervento a supporto del settore, in vista della cessazione del regime comunitario delle quote di produzione zucchero. La riunione del Comitato dovrebbe tenersi nel prossimo mese di gennaio. Al contempo, il Ministro si è attivato, affinché sia inserita nell'agenda dei lavori del prossimo Consiglio dei ministri agricoli un'analisi sullo stato del comparto bieticolo-saccarifero dell'Unione europea per l'individuazione di eventuali misure da adottare a livello unionale.

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ALLEGATO 2

Interrogazione 5-04313 Gallinella: Sulla ripresa delle attività di Federconsorzi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, l'articolo 5, comma 2, dalla legge 28 ottobre 1999, n. 410, prevede che la Federazione italiana consorzi agrari (Federconsorzi) sia sciolta ai sensi dell'articolo 2544 (oggi 2545-septiesdecies) del codice civile a seguito della esecuzione del concordato preventivo in corso.
  Con decreto ministeriale del 15 febbraio 2000, veniva nominato, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile commissario liquidatore il consigliere della Corte dei conti Giovanni Marocco, al fine di definire i numerosi rapporti attivi e passivi intercorrenti tra la Federconsorzi e l'Erario derivanti dalla rendicontazione non ancora definita delle gestioni di ammasso e di presentare il rendiconto delle passate gestioni di ammasso dei prodotti agricoli previsto dall'articolo 9 della legge n. 410 del 1999, poi abrogato dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che disciplina la vigilanza e lo scioglimento dei Consorzi agrari.
  Il commissario liquidatore Marrocco, dopo otto anni di attività, con nota del 23 maggio 2008, rappresentava al Ministero l'opportunità di prendere in esame la possibilità di sciogliere l'Ufficio del commissario liquidatore, con conseguentemente trasferimento delle residue competenze al Dicastero.
  L'anno seguente è intervenuta la sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 16504 del 15 luglio 2009, con cui la suprema Corte ha riconosciuto che la Federconsorzi conserva la propria soggettività giuridica e ad essa spetta la gestione esclusiva dei beni costituenti un patrimonio a gestione separata per conto dello Stato ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 22 dicembre 1957, n. 1294.
  In considerazione di tale pronuncia della Cassazione, con decreto del 9 dicembre 2010, veniva poi disposta la cessazione dall'incarico di commissario liquidatore del consigliere Marrocco e venivano contestualmente nominati commissario della Federazione il consigliere della Corte dei conti Andrea Baldanza e sub commissario il Dottor Paolo Venuti, con il compito di valutare la consistenza della compagine sociale di Federconsorzi e la sussistenza dei presupposti dell'articolo 2545-septiesdecies.
  La nuova gestione commissariale della Federconsorzi provvedeva quindi a convocare l'assemblea straordinaria della Federazione, prevedendo la ricostituzione degli organi sociali. Veniva poi predisposto e approvato un nuovo statuto e, infine, si provvedeva alla revoca della liquidazione dell'Ente.
  In tale contesto, oltre alla procedura di concordato richiamata dagli interroganti, Federconsorzi risulta allo stato impegnata in diversi contenziosi, alcuni dei quali con scadenze endoprocedimentali prossime.
  In considerazione degli importanti e variegati interessi coinvolti e della frastagliata e poco chiara normativa e regolamentazione che si è susseguita negli anni, in particolare a far data dallo scioglimento della Federazione previsto con la legge n. 410 del 1999, il Ministero convocherà quanto prima all'inizio del nuovo anno un tavolo composto da tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda, in primis le altre amministrazioni interessate, al fine di condividere una linea di intervento per risolvere le varie questioni aperte che vedono protagonista Federconsorzi.

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ALLEGATO 3

Interrogazione 5-04315 Zaccagnini: Sulla indicazione del luogo di origine in etichetta per i prodotti made in Italy.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali annette grande importanza ed impegno al tema dell'etichettatura dei prodotti agroalimentari al fine di tutelate sempre di più il diritto del consumatore ad essere correttamente e compiutamente informato.
  Come è noto, l'emanazione di normative nazionali in materia di indicazione di origine in etichetta è soggetta al rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento n. 1169 del 2011, richiamato dagli interroganti. Detto Regolamento, il cui processo di attuazione è stato recentemente completato dalla presentazione delle relazioni della Commissione sulle etichette per diversi prodotti, indica una serie di informazioni obbligatorie che devono essere riportate sugli alimenti, al fine di tutelare i consumatori. Oltre alle indicazioni obbligatorie contenute nel Regolamento e nei relativi strumenti attuativi, gli Stati membri, ai sensi dell'articolo 39, hanno inoltre la facoltà di introdurre disposizioni concernenti ulteriori indicazioni obbligatorie con particolare riferimento al Paese d'origine o al luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell'alimento e la sua origine o provenienza e sia ritenuto rilevante per i consumatori.
  Gli Stati membri devono fornire elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.
  Ciò premesso, confermo l'impegno del Governo ad attuare pienamente la legge 3 febbraio 2011, n. 4, sia pure nel rispetto della normativa europea e quindi a notificare, in fase di progetto, gli schemi di decreti interministeriali di attuazione di cui all'articolo 4, comma 3, della richiamata legge.
  Desidero inoltre sottolineare che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per approfittare pienamente delle possibilità che la normativa europea offre in materia di etichettatura come ricordato poc'anzi, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-bis, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come introdotto dall'articolo 3, comma 7, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, ha dato avvio ad una consultazione pubblica – ancora attiva – sul proprio sito istituzionale, finalizzata a recepire i contributi sull'importanza dell'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella loro preparazione.
  I risultati di tale consultazione, che terminerà presumibilmente entro il mese di gennaio prossimo, verranno inviati alla Commissione, come previsto dalla stessa norma. Infatti, l'attività di predisposizione dei richiamati decreti attuativi dovrà tenere conto degli esiti di tale consultazione al fine di valutare la possibilità di avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 39 del Regolamento in parola.
  Naturalmente, ai fini della predisposizione dei richiamati decreti si dovrà tenere conto delle relazioni della Commissione in materia di indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza, di cui all'articolo 26, paragrafo 5, del suddetto Regolamento presentate lo scorso 11 dicembre.Pag. 134
  Rilevo infine che durante il Consiglio dei ministri dell'agricoltura e della pesca del 15 dicembre scorso, su proposta italiana, la Commissione ha relazionato sullo stato di attuazione del Regolamento in esame. In merito al settore latte e ai prodotti lattieri in cui il latte compare come ingrediente, il Commissario Vytenis Andriukaitis (DG SANCO) ha dichiarato che nel mese di gennaio 2015 sarà presentata una relazione commissionata ad esperti indipendenti, su cui si aprirà il confronto per poi consentire alla Commissione di redigere le conseguenti proposte legislative.
  Inoltre, a seguito dell'abrogazione delle norme che regolamentavano l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, nell'intento di garantire la massima trasparenza possibile e corrette informazioni al consumatore, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha predisposto un decreto ministeriale, sottoposto all'attenzione della Conferenza Stato-regioni del 18 dicembre 2014, con cui si definiscono le informazioni facoltative aggiuntive utilizzabili, che nel settore bovino in questi anni sono state particolarmente apprezzate, permettendo la differenziazione, tra l'altro, delle diverse tipologie di carne utilizzate.

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ALLEGATO 4

Interrogazione 5-04314 Caon: Sulla mancata corresponsione delle competenze alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza allenatori e guidatori trotto e allenatori e fantini galoppo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a cui mi accingo a rispondere verte sulla contribuzione finanziaria da parte del Ministero alla cassa nazionale di assistenza e previdenza allenatori e guidatori trotto e allenatori e fantini galoppo, cui è stata già data risposta in questa sede lo scorso anno.
  Come già fatto presente, la cassa di previdenza in parola è un'associazione privata.
  Al riguardo, confermo quanto già evidenziato lo scorso anno circa la mancata registrazione da parte del competente ufficio dei decreti di liquidazione dei contributi per la dubbia legittimità, in quanto rivolti a privati cittadini senza rispettare peraltro il principio sancito dall'articolo 26 del decreto legislativo 33 del 2013, sulla pubblicità dei criteri, cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni allorché elargiscano contributi pubblici.
  Pertanto, i motivi ostativi all'intervento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali risiedono sia nella dubbia legittimità di tale contribuzione (nell'ambito del nuovo contesto organizzativo e funzionale dove sono state riferite la maggior parte delle competenze ex ASSI UNIRE), che nelle condizioni di criticità Finanziaria del settore.
  Preciso, peraltro, che con la soppressione dell'ASSI, avvenuta in data 14 agosto 2012 per effetto dell'articolo 23-quater della legge n. 135 del 2012, è assai dubbio se una tale contribuzione possa essere assunta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  In ragione di queste considerazioni non abbiamo corrisposto le quote associative per l'anno 2013, né stanziato alcuna somma sul bilancio 2014 né allo stato attuale è previsto alcuno stanziamento per l'anno 2015.
  In ogni caso, trattandosi di un contributo facoltativo da contemperarsi con la penuria di risorse del settore, la questione della sostenibilità della cassa non può essere demandata al solo intervento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dovendosi immaginare, soprattutto alla luce delle vigenti disposizioni in materia di previdenza complementare, forme di coinvolgimento degli iscritti al fine di poter assicurare continuità all'azione di assistenza del predetto istituto.