CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 dicembre 2014
361.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04311 Pellegrino: Sulla localizzazione del deposito nazionale delle scorie nucleari da parte dell'ISPRA e la consultazione dell'INGV.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In data 4 giugno 2014, l'ISPRA ha emanato la Guida Tecnica n. 29 contenente i criteri per la localizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti radioattivi a bassa e media attività finalizzata all'avvio delle procedure di localizzazione e costruzione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi.
  Sono stati introdotti, fra gli altri, criteri di esclusione riguardanti le aree vulcaniche attive o quiescenti, le aree contrassegnate da sismicità elevata e le aree interessate da fenomeni di fagliazione, nonché criteri di approfondimento riguardanti la presenza di manifestazioni vulcaniche secondarie e la presenza di movimenti verticali significativi del suolo in conseguenza di fenomeni di subsidenza e di sollevamento (tettonico e/o isostatico).
  La Guida Tecnica nell'indicare i succitati criteri di approfondimento stabilisce che la loro applicazione dovrà avvenire attraverso indagini e valutazioni specifiche da attuarsi nel corso del processo di localizzazione.
  Ai fini dell'emanazione dei criteri, l'istituto ha svolto una consultazione coinvolgendo CNR, ENEA, INGV, ISS, Istituto Geografico Militare per ricevere eventuali motivate proposte di modifica.
  L'ISPRA ha ritenuto di sottoporre la Guida Tecnica anche ad un processo di revisione internazionale condotto da esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).
  Le osservazioni ricevute non hanno evidenziato punti di criticità in relazione ai criteri adottati in merito alla pericolosità sismica.
  Va altresì evidenziato che il processo di localizzazione del deposito si svolge con modalità iterative, caratterizzate da livelli di approfondimento successivi e via via più dettagliati. Una volta individuate le aree potenzialmente idonee, sui siti che saranno selezionati sulla base delle dichiarazioni di interesse formulate dalle amministrazioni locali, saranno svolte indagini molto dettagliate per tutti gli aspetti geomorfologici, idrogeologici, antropologici e naturalistici.
  Le aree preliminarmente individuate come potenzialmente idonee, ove confermate di interesse ai fini delle localizzazione del Deposito, verranno quindi sottoposte a specifiche indagini ed approfondimenti, su tutti gli aspetti di rilevanza evidenziati dai criteri, e pertanto anche dal punto di vista della pericolosità sismica.
  È pertanto evidente, come anche indicato dagli interroganti, che nelle fasi del processo di localizzazione dovranno essere svolti studi di sismicità specifici ed approfonditi sui siti di interesse, nonché approfondite verifiche di resistenza sismica delle strutture del Deposito.

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ALLEGATO 2

5-04310 Zolezzi: Sulla nomina dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale (VIA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli Interroganti richiamano l'articolo 12 del decreto-legge «competitività» n. 91 del 2014 laddove prevede, oltre alla riduzione da 50 a 40 dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ai fini del contenimento della spesa pubblica, che i membri della medesima Commissione siano scelti fra soggetti provvisti di adeguata esperienza professionale, all'atto della nomina, di almeno cinque anni.
  Peraltro, la medesima norma prevede che il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, oltre a ripartire le 40 unità per profili di competenza ed esperienza, stabilisca, altresì, i criteri sulla base dei quali dovranno essere, a loro volta, individuati e nominati i prossimi componenti della Commissione.
  In altre parole, anziché codificare in una norma primaria i criteri di selezione e le specifiche competenze professionali e di esperienza che devono possedere i componenti della Commissione, si è ritenuto di demandare tale individuazione a un apposito provvedimento Ministeriale, in modo da poter calibrare con il necessario rigore le procedure di individuazione al fine di assicurare la nomina di una Commissione tanto efficiente, dal punto di vista tecnico-scientifico, quanto imparziale e scevra da condizionamenti esterni.
  Il provvedimento previsto all'articolo 12, comma 1, lett. b), è, peraltro, in fase di ultimazione da parte dei competenti uffici ministeriali.
  Per quanto attiene, poi, alla scadenza dell'incarico dei componenti la Commissione attualmente incaricati, si ricorda che con lo stesso provvedimento normativo sopra richiamato, proprio per garantire lo svolgimento di corrette procedure di scelta, conseguenti all'applicazione dei predeterminati criteri di cui sopra, è stato specificatamente previsto che essi rimangano in carica anche dopo la scadenza originaria e cessino dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti individuati e nominati, con apposito provvedimento, secondo le nuove procedure introdotte con il più volte citato decreto-legge n. 91 del 2014.
  In ultimo, si precisa che per quanto attiene al rispetto degli ineludibili profili di trasparenza circa le nomine effettuate, i curricula dei nuovi componenti saranno pubblicati nel sito web del Ministero dell'ambiente, nella sezione «Amministrazione trasparente».

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ALLEGATO 3

5-04076 Mannino: Sui dati contenuti nel rapporto Rifiuti Urbani – Edizione 2014 pubblicato dall'ISPRA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La principale fonte di informazioni sul ciclo degli imballaggi e rifiuti di imballaggio è rappresentata dal Consorzio Nazionale degli Imballaggi (CONAI) che ha il compito di trasmettere ad ISPRA tutti i dati relativi al ciclo citato.
  L'ISPRA, ai fini della predisposizione del Rapporto, ha assunto come fonte dei dati il «Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio – Relazione generale consuntiva 2013», pubblicato il 30 giugno 2014.
  La Relazione sulla gestione 2013 del Consorzio Nazionale per la raccolta il riciclaggio e il recupero degli imballaggi in plastica (COREPLA), citata nell'interrogazione, è stata pubblicata il 20 marzo 2014.
  Dal confronto delle informazioni contenute nei documenti indicati risulta che, per quanto riguarda i dati relativi alle quantità riciclate e quelle avviate a recupero energetico, i dati pubblicati sul rapporto sono espressi in chilotonnellate (ktonn) come quelli riportati dal CONAI, mentre il COREPLA li indica in tonnellate:
   a) quantità riciclate:
    CONAI 789 ktonn, COREPLA 789.072 tonn.;
   b) quantità avviate a recupero energetico:
    CONAI 753 ktonn, COREPLA 752.554 tonn.;
   c) totale (riciclo + recupero energetico):
    CONAI 1.542 ktonn;
    COREPLA 1.541.626 tonn.

  Pertanto, le differenze risiedono esclusivamente nell'arrotondamento.
  Con riferimento al riciclo da aree pubbliche e private, la fonte dei dati pubblicati sul Rapporto rifiuti è il «Programma Specifico di prevenzione 2014-2016» del COREPLA. I Consorzi sono, infatti, tenuti a presentare entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi del comma 6, dell'articolo 223, del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Consorzio nazionale imballaggi «una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente, con l'indicazione nominativa dei consorziati, il programma specifico ed i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio».
  Il programma è reperibile sul sito del COREPLA (http://www.corepla.it/documenti/a70b15e9-a867-4eb8-af35-fd8fae2623b0/ programma+specifico+di+prevenzione +2014-2016.pdf).
  In particolare per quanto riguarda le informazioni relative al riciclo da aree pubbliche e da aree private, si evidenzia che i dati pubblicati sul Rapporto Rifiuti risultano pari, rispettivamente, a 414 ktonn e 375 ktonn.
  ISPRA ha assimilato il «riciclo urbano» dichiarato da COREPLA al riciclo su aree pubbliche, e il «riciclo privato» al riciclo su aree private; tale corretta impostazione potrebbe spiegare le differenze rilevate.
  Il dato indicato nell'interrogazione si riferisce, invece, al riciclo COREPLA sia da aree pubbliche sia da aree private, pari, alla somma del riciclo urbano e di quello privato gestito direttamente dal Corepla Pag. 86(rispettivamente, 413.640 tonnellate e 15.942 tonnellate in gestione consortile, per un totale di 429.132 tonnellate. Il riciclo privato gestito da indipendenti risulta pari a 359.940 tonnellate.
  In entrambi i casi sia il dato ISPRA che il dato riportato nell'interrogazione è pari a 789.072 tonnellate (ossia 789 ktonn).
  Riguardo alla mancata contemplazione nella tabella 3.17 del Rapporto Rifiuti Urbani ed. 2014, dei rifiuti con codice CER 191204, la motivazione è da riferirsi al fatto che trattasi di rifiuti speciali. Infatti, trattandosi di rifiuti derivanti dal trattamento di altri rifiuti, non è possibile stabilirne la provenienza, ovvero, se urbana o meno. Per quanto detto, le informazioni relative all'anno 2013, saranno contenute nella pubblicazione «Rapporto Rifiuti Speciali» edizione 2015.
  Si rende noto che a breve sarà pubblicato il Rapporto Rifiuti speciali – Edizione 2014 contenente i dati relativi all'esportazione rifiuti speciali per gli anni 2011-2012.
  Per quanto attiene il confronto dei dati «pubblicati nei Rapporti Rifiuti Urbani con quelli in possesso alla Agenzia delle dogane sulla base della documentazione doganale presentata dagli esportatori di rifiuti», si chiarisce che la fonte ufficiale dei dati elaborati da ISPRA per la predisposizione dei Rapporti, è la banca dati derivante dal «Modello Unico di Dichiarazione» (MUD), come previsto dalla legislazione vigente (articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006).

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ALLEGATO 4

5-03206 Vacca: Sull'attività di stoccaggio di gas naturale della società Plus Storage s.r.l.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla preoccupazione palesata dagli Interroganti sulla richiesta di compatibilità ambientale presentata dalla società «Gas Plus Storage srl» per il progetto di stoccaggio di gas naturale in un giacimento profondo denominato «Poggiofiorito Stoccaggio», per quanto attiene alla possibilità che le attività di estrazione e di immissione del gas nel serbatoio possano influire sulla stabilità delle faglie presenti nell'area interessata, la Commissione VIA e VAS, interessata sull'argomento, con parere n. 1644 del 31 ottobre 2014, ha precisato che durante le fasi di iniezione e di erogazione di gas di un giacimento si creano perturbazioni che possono generare una micro sismicità locale (sismicità indotta), che può essere comunque contenuta entro limiti di sicurezza, in modo che non vi siano effetti significativi in superficie, attraverso una oculata gestione dell'esercizio dell'impianto.
  Diverso è il caso della «sismicità attivata» che può essere originata da attività di vario tipo, compresa la gestione di un giacimento.
  Tali attività possono liberare l'energia accumulatasi naturalmente nelle rocce dai processi geologici. La Commissione comunque rappresenta che i giacimenti utilizzati a stoccaggio che fino ad oggi ha esaminato (a parte il progetto di carbonatico di Rivara, che comunque è stato archiviato) e nei quali sono svolte le attività di stoccaggio, si trovano a quote ben superiori agli strati sismo-genetici.
  La Commissione ritiene in conclusione che «i nuovi depositi, se realizzati in siti geologicamente ben studiati, soprattutto per quel che riguarda il leakage (risalita dei fluidi-idrocarburi), non dovrebbero subire effetti negativi a causa della sismicità naturale ovvero indotta o attivata; qualora siano gestiti e controllati in maniera corretta presentano una micro-sismicità che raramente supera la magnitudo locale 2.
  Per quanto riguarda la funzionalità della rete di monitoraggio micro-sismica, la Commissione VIA e VAS, nel proprio parere, rappresenta che la previsione di una rete di monitoraggio microsismica non era quella di acquisire informazioni sulla stabilità delle faglie, bensì quello di introdurre un'ulteriore strumento di garanzia, di sorveglianza e di controllo del territorio interessato dalle attività di stoccaggio di gas in ambienti geologici, senza che ciò potesse in alcun modo implicare che in quell'area vi potesse essere una maggiore probabilità di accadimento di un terremoto.

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ALLEGATO 5

5-03851 De Lorenzis: Sulla valutazione di impatto ambientale relativa agli scarichi di acque reflue nel Canale Reale, sito nella riserva naturale marina di Torre Guaceto.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alle problematiche citate dall'interrogante, si rappresenta che la questione è nota da tempo al Ministero dell'ambiente che è intervenuto ripetutamente con interlocutorie presso gli Enti locali competenti (regione Puglia e provincia di Brindisi).
  Nel territorio di Carovigno (Brindisi) è presente un depuratore consortile che, secondo il piano di tutela delle acque della regione Puglia, deve depurare i reflui dei comuni di Carovigno, San Michele Salentino e San Vito dei Normanni, prevedendo come recettore finale il Mar Adriatico, con scarico in condotta sottomarina.
  Nelle more dell'entrata in esercizio della condotta sottomarina, la regione Puglia approvava il «Piano di Azione» che individua come scarico temporaneo delle acque il Canale Reale, ossia un corso d'acqua che sfocia nella zona «A» dell'Area Marina Protetta di «Torre Guaceto».
  L'Acquedotto Pugliese spa, in data 16 febbraio 2011 presentava una istanza alla regione Puglia tesa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue del depuratore di Carovigno, nel «Canale Reale». Autorizzazione concessa dal predetto Ente il 23 novembre 2012, per l'esercizio provvisorio di 12 mesi, nonostante l’iter procedimentale fosse carente della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) prescritto dalla provincia di Brindisi in sede di conferenza di servizi. Ne è seguito un contenzioso amministrativo (TAR e Tribunale delle Acque di Roma) promosso dal Consorzio di gestione di Torre Guaceto a seguito del quale la regione Puglia e l'Acquedotto Pugliese assumevano l'impegno di non attivare lo scarico nelle more di ulteriori approfondimenti.
  Analogamente, l'Acquedotto Pugliese spa in data 21 febbraio 2014, presentava alla regione Puglia nuova istanza per l'autorizzazione temporanea allo scarico del nuovo depuratore consortile di Carovigno, nel Canale Reale. La regione Puglia autorizzava la citata società all'esercizio provvisorio dello scarico dei reflui urbani, nelle more della realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina e della sua entrata in funzione onde permettere lo scarico dei reflui trattati nel Mar Adriatico. Pertanto, l'Acquedotto Pugliese comunicava alla regione l'avvio dell'esercizio del depuratore a partire dal 22 settembre 2014.
  Il Consorzio di gestione dell'area marina Protetta di Torre Guaceto informava il Ministero dell'ambiente circa gli accadimenti in corso e promuoveva ulteriore contenzioso presso il TAR competente che negava la sospensiva degli effetti prodotti dagli atti impugnati.
  In relazione alle gravi ripercussioni in materia ambientale che tale iniziativa avrebbe potuto causare, anche in relazione ai vincoli cui l'area interessata è sottoposta in qualità di Sito di Interesse Comunitario «Torre Guaceto – Macchia San Giovanni», il Ministero dell'ambiente richiedeva alla regione Puglia una dettagliata informativa sul rilascio dell'autorizzazione allo scarico presso il «Canale Reale», rilevando che il provvedimento Pag. 89concesso, peraltro già attivo, era privo della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e, verosimilmente, in contrasto, con quanto disposto dal decreto ministeriale 4 dicembre 1991, istitutivo dell'Area marina protetta «Tore Guaceto» che vieta espressamente «l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e biologiche delle acque, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino» (articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo).
  La regione Puglia, con nota del 16 ottobre scorso, chiariva che l'autorizzazione provvisoria concessa, costituiva l'unica alternativa possibile, tenuto conto della procedura d'infrazione n. 2004/20/34 sulla Direttiva acque che, peraltro ha già visto la condanna dell'Italia per violazione delle norme sugli scarichi in aree normali (causa C565/10).
  Sull'intera vicenda, la Capitaneria di Porto di Brindisi ha inoltrato una «Informativa» alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi, successivamente informata anche dell'esito degli esami chimici operati dall'Arpa Puglia sull'acqua di mare delle zone interessate, che vedeva i valori alterati.
  Sulla vicenda si susseguono numerosi incontri tra i soggetti interessati per giungere ad una soluzione tecnica alternativa, tesa a mitigare gli effetti del deflusso dei reflui anche al fine di definire un recapito alternativo a quello del Canale Reale.
  Il Ministero dell'ambiente, continuerà a seguire con estrema attenzione l'evolversi della vicenda, intervenendo tempestivamente presso le competenti Autorità al fine di giungere ad una soluzione congrua con il quadro normativo vigente.