CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 dicembre 2014
359.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01410 Fragomeli e altri: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01410 degli On. Fragomeli e Ginato concerne l'indennizzo previsto per l'estinzione anticipata dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) agli Enti locali.
  Al riguardo, occorre premettere che a seguito della trasformazione in società per azioni di Cassa Depositi e Prestiti, avvenuta alla fine del 2003, la società ha acquisito un'autonomia gestionale, che riserva al Ministero dell'Economia e delle Finanze un potere di indirizzo con riferimento alla gestione separata.
  In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003, con il quale è stata disposta la citata trasformazione, il Ministro dell'Economia e delle Finanze determina con proprio decreto i soli criteri per la definizione delle condizioni generali dei buoni fruttiferi postali. È esclusa, pertanto, qualsiasi attribuzione ministeriale in merito alla fissazione dei tassi di interesse, sia dei Buoni postali fruttiferi che delle altre forme di raccolta, rientrando tali competenze nell'autonomia gestionale di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..
  Peraltro, gli attuali tassi di interesse dei citati Buoni postali fruttiferi non sono onerosi, ma in passato erano più remunerativi, essendo stabiliti sulla base delle condizioni di mercato dell'epoca.
  Sulla questione, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che il citato indennizzo, relativo all'estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi da CDP medesima regolati a tasso fisso, ha la finalità di recuperare gli eventuali costi connessi al disallineamento tra i tassi dell'originaria provvista, necessaria ai fini della concessione ed erogazione del finanziamento, rispetto ai tassi di mercato vigenti al momento del rimborso anticipato.
  In caso di rimborso anticipato, infatti, al venir meno del prestito, la provvista acquisita per il relativo finanziamento, costituita tra l'altro da buoni postali fruttiferi a tasso fisso garantiti dallo Stato, rimane in essere e, pertanto, deve essere remunerata al tasso di interesse originariamente pattuito.
  Nel caso in cui il tasso di interesse regolante la provvista originaria fosse, al momento del rimborso anticipato, maggiore dei tassi di mercato, ovvero ai tassi ai quali CDP può impiegare i fondi derivanti dal rimborso stesso per nuovi finanziamenti, si manifesterebbe il suddetto disallineamento, con conseguenti oneri finanziari a carico di CDP.
  L'indennizzo, pertanto, ha la funzione di ristorare CDP dai suddetti oneri.
  La provvista effettuata tramite emissione di buoni postali fruttiferi non presenta tassi di interesse elevati all'emissione rispetto ai livelli dei tassi vigenti in quel momento, ma tali tassi possono risultare elevati rispetto ai livelli di mercato che si registrano al momento del rimborso anticipato, ovvero anche a distanza di anni rispetto alla data di acquisizione della provvista.
  Si precisa che la provvista connessa con i finanziamenti deve essere effettuata contestualmente o antecedentemente alla concessione ed erogazione dei prestiti e la determinazione dei relativi saggi di interesse Pag. 41offerti ai risparmiatori postali da una parte, e agli enti locali dall'altra, avviene pertanto in condizioni di mercato simili. Ne consegue che a prestiti ordinari concessi a tassi elevati (cui corrispondono con maggior probabilità indennizzi elevati per il rimborso anticipato) corrispondono buoni fruttiferi postali con costi elevati a carico di CDP, che non possono evidentemente essere ritirati dall'emittente.
  Peraltro, la normativa vigente per il risparmio postale prevede che i buoni fruttiferi postali possono essere rimborsati anticipatamente in ogni momento ai risparmiatori, ai quali viene restituito il valore di emissione più gli interessi contrattuali maturati e pattuiti al momento della sottoscrizione; in tal caso, è evidente che i buoni emessi quando i tassi di mercato sono elevati hanno maggiore probabilità di essere ancora in circolazione rispetto a quelli emessi a tassi più bassi. Ciò comporta un onere ed un rischio per CDP maggiore rispetto a quello che devono sopportare i finanziatori che raccolgono fondi tramite strumenti che non prevedono tali caratteristiche.
  Pertanto, la fissazione di indennizzi per l'estinzione anticipata a livelli predefiniti percentualmente potrebbe condurre alla completa sostituzione dei prestiti a tasso fisso con quelli a tasso variabile, ovvero alla fissazione di tassi di interessi a livelli più elevati, proprio per tener conto dei possibili oneri conseguenti ad un'eventuale estinzione anticipata degli stessi richiesta dagli enti locali mutuatari.
  Per quanto riguarda, in particolare, la questione della presunta onerosità dei Buoni Fruttiferi Postali utilizzati ai fini del reperimento della provvista per la concessione dei prestiti agli enti locali, occorre evidenziare – sul piano metodologico – che le serie storiche dei tassi di interesse dei BFP non risultano particolarmente elevati rispetto ai tassi vigenti al momento dell'emissione degli stessi e devono essere analizzate in modo omogeno nel contesto congiunturale di riferimento. In particolare, i buoni postali tuttora in circolazione, ma emessi in momenti storici in cui i tassi di mercato e i rendimenti dei BTP (cui i rendimenti dei buoni postali sono connessi per previsione normativa), presentano rendimenti che, se confrontati con i livelli attuali di mercato, risultano elevati.
  Peraltro, nella ordinaria prassi di tutte le istituzioni finanziarie, i livelli economici a cui vengono concessi i prestiti, inclusi quelli in favore degli enti locali accordati da CDP, sono strettamente dipendenti dal livello dei costi di raccolta nel momento della concessione di tali prestiti. Di conseguenza, i tassi applicati ai prestiti concessi nel periodo in cui i rendimenti dei Buoni Fruttiferi Postali emessi erano elevati riflettevano l'andamento degli oneri della provvista dell'epoca.
  In via generale, si fa presente che CDP non utilizza la raccolta derivante da Buoni Fruttiferi Postali ad elevata onerosità in una determinata percentuale per finanziare i prestiti in favore degli enti locali, ma, in un determinato momento storico, ha utilizzato la raccolta allora disponibile per finanziare i prestiti richiesti dagli enti locali per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.
  Per quanto concerne, infine, la presunta disparità nel calcolo delle penalità di estinzione anticipata dei mutui, qualora vengano intesi per soggetti privati le persone fisiche (facendo riferimento alle previsioni relative al rimborso anticipato di mutui ipotecari bancari e alla Legge Bersani), CDP ha precisato che non effettua erogazioni di mutui a persone fisiche e, pertanto, non può essere ipotizzata alcuna estensione analogica delle norme sull'estinzione anticipate alla citata operatività di Cassa Depositi e Prestiti.

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ALLEGATO 2

Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore della difesa da parte degli ufficiali delle Forze armate che lasciano il servizio con grado di generale o grado equiparato. Nuovo testo C. 2428.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

  È stata esaminata la proposta di legge indicata in oggetto, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito il 15 ottobre 2014, intesa sostanzialmente a prevedere limiti all'assunzione di incarichi presso imprese operanti nel settore difesa da parte del personale militare che abbia lasciato il servizio con il grado di generale di brigata, di divisione, di corpo d'armata e di generale o grado equivalente, per essere collocato in congedo, in congedo assoluto o in ausiliaria.
  L'articolo 982-ter prevede che la disposizione si applichi anche nei confronti dei dirigenti civili che abbiano assunto l'incarico di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti o incarichi di direzione o controllo nelle direzioni generali tecnico-amministrative del Ministero della Difesa che operano nel settore del procurement militare (comma 1-bis).
  Inoltre, viene attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) la vigilanza, l'accertamento di violazioni delle norme sull'incompatibilità e l'eventuale applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
  Al riguardo, nel rinviare la proposta di legge alle valutazioni del Ministero della Difesa, si segnala che nel Libro quarto, Titolo V, Capo II, Sezione III – Congedo – (articoli 886, 887, 888, 889 o 890) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le categorie del congedo sono così definite:
   ausiliaria, riserva, complemento, congedo illimitato e riserva di complemento.

  Pertanto, il nuovo articolo 982-bis dell'articolo 1, comma 1, dall'iniziativa andrebbe riformulato.
  Relativamente alla richiesta, del Servizio Bilancio si fa presente che le funzioni di vigilanza e i poteri di sanzione, attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCOM) dal comma 1, capoverso articolo 982-ter riguarderanno fattispecie eventuali e comunque limitate che, pertanto, potranno essere esercitati senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle disponibilità finanziarie, umane e strumentali rinvenibili a legislazione vigente in capo alla medesima Autorità.

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ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente l'introduzione del divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi. C. 2648 Boccia e altri.

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Incremento delle risorse della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche devoluta alla diretta gestione statale).

  1. Per ciascuno degli anni finanziari 2015, 2016 e 2017, una quota annuale non inferiore a 50.000.000 euro delle risorse di cui all'articolo 47, terzo comma, ultimo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, è destinata a ripristinare le risorse per scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale. Le risorse residue delle scelte non espresse sono ripartite in proporzione alle scelte espresse.

  Conseguentemente:
   Al Titolo della Proposta di legge, alla fine, aggiungere le seguenti parole: e reintegro delle risorse a diretta gestione statale.
1. 01. Cariello, Currò, Castelli, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Colonnese, Sorial.