CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base,
  rilevato che:
   l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;
   oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;
  rilevato che:
   la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;
   peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;
   tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);
  rilevato che:
   il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una Pag. 262«clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;
   è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;
   appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);
  rilevato che:
   la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;
   in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;
   al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;
  rilevato che:
   il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;
  rilevato che:
   al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;
  rilevato che:
   l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre Pag. 263quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 – introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il quorum della maggioranza assoluta dei componenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;
   c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);
   d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;
   e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;
   f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a Pag. 264contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;
   g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;
   h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
   i) all'articolo 30, capoverso articolo 117, secondo comma, si valuti l'opportunità di includere tra le materie attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato anche la determinazione delle politiche attive del lavoro, in modo da evitare il frazionamento delle competenze in materia di lavoro tra più livelli di governo;
   l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera m), prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei «principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta»;
   m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;
   n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): «e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio», atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;
   o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.

Pag. 265

ALLEGATO 2

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 cost. Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge costituzionale del Governo C. 2613, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera come testo base,
  rilevato che:
   l'articolo 30 del disegno di legge in esame, nel modificare il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, elimina il modulo della legislazione concorrente, riportando alla legislazione esclusiva dello Stato la maggior parte delle materie attualmente elencate nel terzo comma dell'articolo citato;
   oggi, dopo oltre dieci anni di giurisprudenza della Corte costituzionale sul nuovo titolo V, il contenzioso costituzionale si è fortemente attenuato e riguarda ormai prevalentemente il coordinamento della finanza pubblica;
  rilevato che:
   la riconduzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato di alcune materie attualmente attribuite alla legislazione concorrente, ma inerenti ad interessi oggettivamente indivisibili e di rilevanza nazionale (quali, ad esempio, «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e navigazione», «ordinamento della comunicazione» e «produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia») appare largamente condivisibile ed è del resto in linea con l'interpretazione dell'articolo 117 elaborata dalla Corte costituzionale, la quale si è adoperata per riportare ad una logica di sistema il dettato dell'articolo come novellato dalla revisione costituzionale del 2001;
   peraltro, la completa sottrazione alle regioni di materie che, per quanto di rilevanza nazionale, sono state fino ad oggi attribuite alla loro potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, implica una forte compressione dell'autonomia normativa delle regioni stesse quale risultante dalla prima riforma del titolo V della parte II della Costituzione;
   tale compressione potrebbe essere attenuata, in modo da salvaguardare nel contempo le esigenze di unità nazionale, garantendo alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione, anche sulle materie in questione, in relazione ai soli profili di interesse regionale (ad esempio, con riferimento a porti e aeroporti civili di interesse regionale o a produzione, trasporto e distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale);
  rilevato che:
   il medesimo articolo 30 del disegno di legge in esame introduce nell'articolo 117 della Costituzione, al quarto comma, una Pag. 266«clausola di salvaguardia», per effetto della quale, su proposta del Governo, lo Stato può intervenire con legge in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva non soltanto quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ma altresì, secondo una formula assai ampia, quando lo richieda la tutela dell'interesse nazionale;
   è importante evitare che l'introduzione di questa forte clausola di salvaguardia determini un sostanziale arretramento dell'autonomia regionale;
   appare quindi opportuno, per conservare all'autonomia regionale un'effettiva garanzia costituzionale, circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nei fini (con il consentire il ricorso ad esso solo quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica o la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);
  rilevato che:
   la trasformazione del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istituzioni territoriali, ai sensi del nuovo articolo 55, quinto comma, costituisce un passaggio fondamentale della riforma ed è essenziale per assicurare un equilibrato rapporto di cooperazione tra lo Stato e le regioni nella cornice di uno Stato regionale compiuto;
   in vista di una più piena unità della Repubblica, di un migliore funzionamento del riparto di competenze tra Stato e regioni e quindi di un più efficace e ordinato esercizio delle rispettive funzioni (così da favorire anche una riduzione del relativo contenzioso costituzionale), è necessario che la trasformazione del Senato, tanto sotto il profilo della sua composizione quanto sotto quello dei suoi poteri, sia tale da assicurare alle autonomie territoriali un ruolo effettivo e rilevante nella legislazione nazionale e nella elaborazione e verifica delle politiche pubbliche che interessano le autonomie territoriali stesse;
   al fine di coinvolgere in modo realmente significativo le autonomie territoriali nel procedimento di formazione della legislazione statale che incide sulle materie di loro interesse (ed innanzitutto quelle di legislazione concorrente), si potrebbe prevedere che, fermo restando il principio secondo cui la decisione definitiva spetta alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su queste materie debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da configurare una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare il ruolo di raccordo del Senato e il contributo specifico che i rappresentanti delle istituzioni territoriali possono offrire nel merito dell'elaborazione legislativa;
  rilevato che:
   il disegno di legge del Governo – attraverso la modifica dell'articolo 55 della Costituzione – prevede che soltanto i membri della Camera dei deputati, e non anche quelli del Senato, rappresentino la Nazione, laddove è preferibile confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che anche il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l'unità dello Stato e delle autonomie territoriali;
  rilevato che:
   al fine di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale, salvaguardando nel contempo l'effettività dell'autonomia regionale, andrebbe valutata la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare le politiche regionali e territoriali virtuose, ossia funzionali al conseguimento dei predetti fini di interesse nazionale, e a sanzionare quelle incompatibili coi medesimi;
  rilevato che:
   l'articolo 29 del disegno di legge in esame – nel confermare l'impianto del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie ivi indicate, possano essere attribuite ad altre regioni, oltre Pag. 267quelle a statuto speciale, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse regioni, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 119 – introduce la condizione che la regione interessata sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio; inoltre, nel confermare che la legge dello Stato che attribuisce le ulteriori forme e condizioni di autonomia deve essere approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata, elimina la previsione attualmente vigente che tale legge debba essere approvata con il quorum della maggioranza assoluta dei componenti,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) salva l'esigenza di rivedere l'elenco delle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, si valuti l'opportunità di mantenere il modulo della legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
   b) si garantisca alle regioni un coinvolgimento operativo, in chiave di leale collaborazione e in relazione ai soli profili di interesse regionale, anche nelle materie che, per fondate esigenze di unità nazionale, vengono sottratte alla attuale potestà legislativa concorrente e riportate alla legislazione esclusiva dello Stato: ad esempio, mantenendo alle regioni limitate ma ragionevoli competenze su ambiti quali i porti e gli aeroporti civili di interesse regionale o la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia di interesse esclusivamente regionale;
   c) appare opportuno circoscrivere il potere dello Stato di intervenire con legge nelle materie non espressamente riservate alla sua legislazione, limitandolo nelle materie (indicando in quali materie lo Stato può intervenire) e nei fini (la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale);
   d) consideri la Commissione di merito lo stretto legame che le scelte sulla composizione del Senato intrattengono con la finalità di assegnare al medesimo un effettivo potere di rappresentare il sistema delle istituzioni territoriali, nonché, senza soluzione di continuità, l'interrelazione esistente tra l'esito auspicato di un contributo costruttivo di tale rappresentanza e la quantità e qualità dei poteri effettivamente riconosciuti alla seconda Camera, anzitutto sul piano della funzione legislativa; a quest'ultimo proposito si valuti l'opportunità di prevedere che, ferma restando l'attribuzione della decisione definitiva alla Camera dei deputati, le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter dal Senato, in modo da attribuire a quest'ultimo una «precedenza procedurale» in grado di valorizzare la fondamentale funzione di raccordo che il nuovo Senato potrebbe efficacemente svolgere in ordine alla formazione delle leggi;
   e) anche alla luce delle considerazioni svolte nelle premesse, si confermi il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento (non solo i deputati, ma anche i senatori) rappresentano la Nazione;
   f) si valuti la possibilità di prevedere meccanismi atti a premiare gli enti territoriali che pongono in essere politiche coerenti con l'esigenza di garantire l'unità giuridica ed economica della Repubblica e la realizzazione di condizioni di vita equivalenti sul territorio nazionale e correlativamente atti a disincentivare le politiche di segno contrario: ad esempio, sancendo il principio secondo cui lo Stato può revocare le risorse finanziarie da esso assegnate quando non siano state utilizzate entro termini certi; attribuendo al Senato la funzione di controllo sull'uso delle risorse da parte delle regioni; prevedendo il potere dello Stato di sostituirsi a singole regioni anche nell'esercizio della funzione legislativa, mediante una legge a Pag. 268contenuto cedevole, da applicare in singole regioni fino a quando le stesse non abbiano adeguato la propria legislazione alle esigenze di unità nazionale e da approvarsi con procedimento bicamerale e con maggioranze qualificate debitamente alte; o ampliando il potere sostitutivo di cui all'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo da consentire al Governo di sostituirsi a organi di singole istituzioni territoriali non solo nei casi straordinari già previsti dalla Costituzione, ma anche nel caso di mancata attuazione di discipline statali che prevedano adempimenti da parte delle istituzioni territoriali stesse;
   g) all'articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di chiarire cosa accada nell'eventualità in cui venga meno la condizione dell'equilibrio del bilancio regionale ivi prevista per l'attribuzione a singole regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ed in particolare di chiarire se lo Stato possa revocare (con legge) l'attribuzione delle predette forme e condizioni di autonomia anche senza l'intesa con la regione interessata;
   h) al medesimo articolo 29, capoverso articolo 116, si valuti l'opportunità di prevedere che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, possono essere attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, con norme di attuazione, previa intesa, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 della Costituzione stessa, purché le suddette regioni a statuto speciale e province autonome siano in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio;
   i) valuti la Commissione l'opportunità di prevedere espressamente un ampliamento della sfera di intervento dello Stato in materia di politiche attive del lavoro, attraverso l'individuazione di uno specifico ambito materiale di competenza legislativa esclusiva statale, riferito, in particolare, alla gestione dei servizi per il lavoro, in modo da rafforzare la cornice unitaria all'interno della quale le Regioni svolgeranno gli interventi di loro competenza;
   l) al fine di evitare che sul territorio nazionale si creino realtà troppo difformi nel governo delle aree vaste non metropolitane, sia dal punto di vista delle funzioni, sia dal punto di vista delle dimensioni, sia dal punto di vista dei sistemi di elezione degli organi, appare opportuno, all'articolo 117, secondo comma, lettera m), prevedere che rientri nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei «principi fondamentali dell'ordinamento delle funzioni e delle forme associative dei comuni anche di area vasta»;
   m) all'articolo 32, capoverso articolo 119, terzo comma, si specifichi che le risorse del fondo perequativo sono attribuite sulla base dei costi standard;
   n) all'articolo 32, capoverso articolo 119, sesto comma, appare opportuno sopprimere il seguente inciso (già previsto dall'attuale formulazione del medesimo comma): «e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio», atteso che lo stesso inciso, prevedendo che la regione e i singoli enti locali della stessa possano accedere all'indebitamento solo alla condizione predetta, non consente di valorizzare la condotta virtuosa sotto il profilo del bilancio dei singoli enti territoriali;
   o) si valuti infine l'opportunità di intervenire anche sugli articoli 131 e 132 della Costituzione, avviando un processo di revisione del numero e dei confini geografici delle regioni tale da assicurare l'aggregazione di queste ultime e la loro riduzione, in modo da ricondurre l'assetto regionale italiano, sotto questo profilo, agli standard degli altri Paesi regionali o federali dell'Unione europea.

Pag. 269

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 1698 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 1698, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)», approvato dalla Camera;
   rilevato che il disegno di legge di stabilità 2015, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera, realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica aggiornati alle correzioni prospettate nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF presentata dal Governo il 28 ottobre 2014 e approvata dalle Camere il successivo 30 ottobre 2014, contenendo a tal fine misure integrative resesi necessarie in conseguenza delle osservazioni formulate dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell'ambito del procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 2015;
   rilevato che tali misure, già prefigurate dal Governo nella Relazione di variazione, determinano un miglioramento dell'indebitamento netto, che risulta conseguentemente ora programmato per il 2015 al 2,6 per cento, in luogo del 2,9 per cento inizialmente stabilito nella Nota di aggiornamento al DEF;
   rilevato che il disegno di legge realizza una manovra espansiva finanziata in disavanzo in quota parte, per circa 0,4 punti percentuali di PIL nel 2015, con un conseguente posticipo dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali all'anno 2017;
   rilevato che le modifiche operate in prima lettura al testo del disegno di legge dalla Camera sono orientate all'individuazione di misure di sostegno ai settori produttivi, all'incremento della dotazione di fondi con finalità sociale e all'introduzione di misure di maggiore flessibilità nel patto di stabilità interno degli enti locali per gli oneri da questi sostenuti per il dissesto idrogeologico e per la messa in sicurezza delle scuole;
   rilevato in particolare, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che a seguito delle modifiche approvate dalla Camera:
    a) l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse è stata estesa ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate e il cui contratto abbia almeno una durata triennale (articolo 1, comma 16);
    b) ai fini dei saldi rilevanti per il pareggio di bilancio delle regioni a statuto ordinario nell'anno 2015 non è più prevista l'esclusione delle spese sostenute a valere sul cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali nel limite di 500 milioni di euro, rimanendo invece ferma l'esclusione dai saldi delle spese di cofinanziamento Pag. 270nazionale dei fondi strutturali per un importo pari ai proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinarsi ai servizi di comunicazione elettronica mobili (SDL), nel limite di 700 milioni di euro, (articolo 1 comma 107);
    c) al fine di assicurare il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, è disposto l'avvio a decorrere dal 1o gennaio 2015, da parte delle regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitari e autorità portuali del processo di riorganizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, per la riduzione del loro numero entro il 31 dicembre 2015, sulla base di criteri che appaiono rispondere alle linee di indirizzo già delineate dall'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 2014, e nella relativa Relazione attuativa presentata lo scorso agosto 2014 dal Commissario straordinario alla spesa pubblica (articolo 2, commi 268-271);
    d) sono state introdotte misure finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa farmaceutica e si è demandato ad un decreto del Ministro della salute, elaborato sulla base di un'intesa con l'Agenzia italiana del farmaco e con la Federazione nazionale degli ordini medici-chirurgici e degli odontoiatri e adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la determinazione, in via sperimentale, per un biennio, delle modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero di medicinali in forma monodose (articolo 2, commi 260-261);
    f) sono ridefinite le modalità di funzionamento e governance del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020;
   considerato, a quest'ultimo riguardo, che:
   l'effetto delle predette modifiche sembra essere quello di ricomprendere in un unico centro gestionale – costituito presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) sia quelli concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC del ciclo 2007-2013);
   l'intervento del FSC viene riferito ad obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali e tra esse, con delibera CIPE, entro il 30 aprile 2015, sarà ripartita la dotazione finanziaria del FSC;
   è istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni), da attivarsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, tenendo presente che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Sud come già disposto dalla legge di stabilità 2014. I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti dall'Autorità di Governo al CIPE;
   sono definite le attività di coordinamento dell'Autorità politica per la coesione ed è cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate dall'esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e non più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare Pag. 271i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti,
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PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   rilevata positivamente, in una logica di riqualificazione delle spesa degli enti territoriali, l'introduzione di misure per l'avvio del processo di riduzione del numero delle società partecipate dagli enti territoriali e per un più stringente controllo della spesa farmaceutica, si valuti, alla luce delle ulteriori misure introdotte in sede di esame del disegno di legge alla Camera che incidono direttamente sul quadro delle risorse delle autonomie territoriali, l'opportunità di adottare interventi finalizzati a contenere e mitigare l'impatto soprattutto sui comparti di spesa relativi ai servizi fondamentali espletati dalle regioni e dagli enti locali e di armonizzare le disposizioni contenute nel provvedimento in esame in materia di società partecipate locali con quelle già previste in questa materia dalla legislazione vigente.

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ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (S. 1699 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo S. 1699, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017» (S. 1699 Governo), approvato dalla Camera,
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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (nuovo testo C. 1949 Molea).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1949, recante disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali, come risultante dall'approvazione degli emendamenti esaminati in sede referente;
  rilevato che:
   l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione include l'ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni, nelle quali, quindi, spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato;
   la disciplina dettata dal provvedimento in esame appare senz'altro riconducibile all'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento sportivo;
   può inoltre considerarsi prevalente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. a) della Costituzione),
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PARERE FAVOREVOLE.