CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03379 Brescia: Sulla situazione della Fondazione ICO «Tito Schipa» di Lecce.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei premettere che rispondo all'interrogazione dell'onorevole Brescia e degli altri onorevoli firmatari per correttezza istituzionale per il fatto che hanno individuato il Ministero che qui rappresento quale destinatario dell'atto parlamentare.
  Rispondo pertanto per quanto di competenza e, sotto tale profilo, non posso che rassicurare gli onorevoli interroganti circa il fatto che questo Ministero continuerà a finanziare l'attività dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistiche orchestrali previsti dall'articolo 28 della legge 14 agosto, n. 800. E, come è noto, la Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce rientra, appunto, nell'elenco delle istituzioni destinatarie dei contributi ministeriali a valere su Fondo unico per lo spettacolo.
  Vorrei poi precisare che le misure di contenimento delle spese, lamentate dagli onorevoli interroganti, dipendono da provvedimenti di carattere generale (decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con la legge n. 89 del 2014) di revisione della spesa pubblica e non da provvedimenti dell'Amministrazione dei beni culturali.
  Analogamente, il cambio di titolarità dell'ICO Tito Schipa di Lecce, sarà disposta non da provvedimenti del Ministero che rappresento ma in applicazione della legge n. 56 del 7 aprile 2014, in materia di città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni.
  Per parte nostra ribadiamo che l'attività della Fondazione istituzione concertistica orchestrale «Tito Schipa» di Lecce ONLUS sarà comunque destinataria del contributo ministeriale, sulla base dei nuovi criteri dettati dal decreto ministeriale 10 luglio 2014, anche a fronte dell'eventuale cambio di titolarità in capo ad altro soggetto individuato come idoneo a proseguirne l'attività, invero meritoria.
  In linea generale, sul tema della carenza di formazioni strumentali in Italia rispetto ad altri Paesi, è anche il caso di soggiungere che il citato decreto ministeriale 1o luglio 2014, recante innovativi criteri per l'erogazione di contributi allo spettacolo dal vivo, si è fatto espresso carico del problema, chiarendo non solo aspetti operativi e requisiti di attività richiesti alle Istituzioni concertistico-orchestrali (articolo 20) ma istituendo (articolo 22) la nuova tipologia di soggetti sovvenzionabili dei complessi orchestrali e complessi orchestrali giovanili cui è richiesta qualità musicale non inferiore a quella delle I.C.O. ma un minore apparato organizzativo e impegno esecutivo, per incentivare il lancio di iniziative di produzione e sostenere in misura più adeguata i complessi esistenti.

Pag. 139

ALLEGATO 2

5-00911 Zampa: Sul prossimo contratto di servizio tra la RAI e il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento all'inserimento di disposizioni che garantiscano un'effettiva pluralità, rappresentatività delle varie forze politiche e rispetto delle istituzioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito alla vicenda riportata nell'atto in esame la Rai, sentita al riguardo, ha rappresentato che in linea generale l'informazione dalla stessa fornita risponde ai principi sanciti nella «Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico radiotelevisivo», che richiede agli operatori della Rai «uno specifico e più accentuato dovere alla completezza, al pluralismo e all'imparzialità e, ove necessario, al contraddittorio e al confronto tra idee contrapposte».
  La Rai, peraltro, ha assicurato il proprio impegno al rispetto dei principi fissati dal codice di autoregolamentazione in materia di rappresentazione di vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive, sulla cui applicazione vigila il comitato costituito ad hoc presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  Quest'ultima, peraltro, sentita al riguardo ha rappresentato di aver posto in essere nei termini, ai sensi dell'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, le attività di propria competenza in vista del rinnovo del contratto di servizio, approvando le linee guida relative al triennio 2013-2015 con la delibera n. 587/12/CONS del 29 novembre 2012.
  Al riguardo, la citata delibera ha individuato tredici obiettivi strategici connessi alla fornitura del servizio pubblico radiotelevisivo tra i quali, si segnala, quello di «migliorare la qualità della programmazione nella sua accezione più vasta».
  Resta ferma, nei confronti della concessionaria pubblica, l'applicazione dei princìpi generali a tutela del pluralismo informativo e, segnatamente, dei princìpi di completezza, correttezza e imparzialità dell'informazione, nonché degli specifici atti di indirizzo adottati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  In merito alla diffusione del videomessaggio da parte del programma «Porta a porta», l'AGCOM ha precisato che il tempo fruito dall'onorevole Silvio Berlusconi per esporre le proprie considerazioni in merito alla sentenza che lo riguardava è stato imputato al soggetto politico di appartenenza come «tempo di parola» fruito nel mese di agosto 2013. Tale tempo ha dunque concorso a determinare il tempo fruito dal partito Popolo delle Libertà ai fini della verifica trimestrale che l'Autorità esercita secondo i criteri declinati nella delibera n. 243/10/CSP.
  Per quanto concerne nello specifico il quesito posto dall'onorevole interrogante, evidenzio che nel nuovo contratto di servizio, in corso di definizione, si è data molta attenzione all'aspetto della qualità dell'informazione, quale imprescindibile presidio di pluralismo, completezza e obiettività, imparzialità, indipendenza che la Rai è tenuta ad assicurare, favorendo l'apertura alle diverse forze politiche e sociali del sistema radiotelevisivo. La stessa dovrà garantire l'equo bilanciamento delle trasmissioni, assicurando che esse siano caratterizzate da canoni di pluralismo e di apertura alle diverse forze politiche e sociali.

Pag. 140

ALLEGATO 3

5-03928 Bruno Bossio: Sul diritto allo studio di alcuni minori in regime di detenzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto parlamentare in discussione si rappresenta la mancata attivazione, a favore di alcuni minori, detenuti presso l'istituto penitenziario minorile di Catanzaro, del corso di studi in Finanza e marketing dell'Istituto tecnico commerciale di Catanzaro. Al riguardo l'interrogante chiede di conoscere i tempi necessari per assicurare sia l'iscrizione dei minori interessati alla relativa classe del corso di studio, sia l'attivazione dell'intero corso.
  Il Ministero considera obiettivo primario quello di garantire il diritto all'istruzione e alla formazione per tutti.
  È evidente come tale diritto/dovere acquisti una dimensione del tutto speciale per gli individui in condizioni di permanente o temporaneo disagio, nello specifico per quanti, adulti o minori, siano soggetti a restrizione della libertà personale nelle strutture carcerarie o a misure alternative o cautelari non detentive.
  Per queste ragioni il Ministero ha seguito con particolare attenzione il caso di specie segnalato dall'onorevole interrogante.
  Con nota del 31 ottobre 2014 il MIUR ha autorizzato, allo scopo, un ulteriore posto di personale docente per l'anno scolastico 2014/2015 che la competente USR ha istituito con proprio decreto del 4 novembre 2014.
  Inoltre, al fine di corrispondere a pieno all'esigenza di completare i corsi di studio, in data 4 dicembre 2014, il Ministero ha autorizzato l'Ufficio scolastico regionale ad istituire ulteriori quattro posti di personale docente presso le istituzioni scolastiche della Provincia di Catanzaro.
  L'attività posta in essere dal Ministero in relazione al caso di specie, comprova la priorità data all'istruzione e alla formazione per salvaguardare il diritto allo studio di chi si trova negli istituti di pena quale strumento fondamentale della natura rieducativa della pena.

Pag. 141

ALLEGATO 4

Revisione della parte seconda della Costituzione (C. 2613 Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato il disegno di legge C. 2613 Governo, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, e abbinate, recante disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione;
   valutato positivamente l'impianto del provvedimento, il quale persegue l'obiettivo della modernizzazione complessiva della nostra architettura istituzionale, la quale dopo quasi 70 anni dall'approvazione della Costituzione richiede un'attenta opera di aggiornamento per rendere l'Italia in grado di affrontare le sfide complesse dell'attuale fase storica;
   ritenuto importante in questa prospettiva il superamento del bicameralismo paritario, il quale oltre a rappresentare un unicum nel panorama del costituzionalismo contemporaneo, costituisce un decisivo fattore di inefficienza, lentezza e scarsa trasparenza del nostro sistema parlamentare;
   valutata, altresì, favorevolmente la riforma del procedimento legislativo che dovrebbe essere in grado di garantire l'adozione di decisioni legislative più efficaci e tempestive;
   considerata la necessità di una profonda manutenzione delle disposizioni del Titolo V della II Parte della Costituzione, che nei tredici anni di applicazione della riforma del 2001 hanno determinato fenomeni di incertezza e confusione nella ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni ed hanno conseguentemente prodotto un elevato contenzioso costituzionale;
   sottolineata la necessità di definire meccanismi legislativi che consentano, in relazione alla soppressione del riferimento costituzionale alle Province, il trasferimento allo Stato dei beni inclusi nel demanio e nel patrimonio di queste ultime, con particolare riferimento ai beni storico-artistici;
   ritenuto che l'inclusione della istruzione e formazione professionale tra le materie di competenza legislativa esclusiva delle Regioni non comporta conseguenze sull'ordinamento degli istituti professionali, i quali fanno parte del sistema statale di istruzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 29, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere, tra le materie che con legge dello Stato possono essere attribuite ad alcune Regioni, l'istruzione, l'ordinamento scolastico, l'istruzione universitaria e la programmazione strategica della ricerca scientifica, di cui alla lettera n) del primo comma del nuovo articolo 117, in considerazione del fatto che si tratta di settori dell'ordinamento di primario interesse nazionale, Pag. 142connessi ai diritti di cittadinanza e per i quali, quindi, appare opportuno garantire la massima omogeneità su tutto il territorio nazionale;
   b) con riferimento all'articolo 30, terzo capoverso, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'attribuzione alla competenza legislativa esclusiva delle Regioni della materia della promozione del diritto allo studio non esclude la possibilità per lo Stato di adottare disposizioni generali in materia, in considerazione del fatto che gli interventi pubblici in tale direzione sono essenzialmente finalizzati alla rimozione degli ostacoli e delle disparità che incontrano i ragazzi nell'esercizio di tale diritto, e che tali ostacoli sono anche legati alle differenze, di risorse e di capacità organizzative, che si registrano nelle diverse aree del Paese;
   c) con riferimento alla materia dei beni culturali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa in materia di tutela e valorizzazione e l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa in materia di promozione dei medesimi beni.

Pag. 143

ALLEGATO 5

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione nelle società sportive appartenenti alle federazioni nazionali (Nuovo testo C. 1949, Molea ed altri).

EMENDAMENTO

  Dopo la parola: «nazionali» aggiungere le seguenti: «, alle discipline associate o agli enti di promozione sportiva».
Tit. 1. Il relatore.