CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 11 dicembre 2014
355.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Revisione della Parte seconda della Costituzione. (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», approvato dal Senato;
   sottolineato che il provvedimento in titolo si inscrive all'interno di un processo di riforma delle massime istituzioni rappresentative volto a conferire alle stesse una maggiore capacità di esprimere la volontà dei cittadini, una maggiore efficacia nel tradurre tale volontà in atti legislativi e una più forte armonizzazione con l'evoluzione del costituzionalismo europeo;
   condiviso il complessivo quadro delle nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione delle leggi, che assegna alla Camera dei deputati, in quanto titolare esclusiva del rapporto fiduciario, la competenza alla autorizzazione con legge della ratifica dei trattati internazionali aventi natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni alle leggi, secondo quanto previsto dal novellato articolo 80 Cost.;
   ritenuta coerente con il nuovo assetto delle competenze ai fini dell'esercizio della funzione legislativa la previsione di un ruolo paritario per il Senato della Repubblica, in quanto titolare della funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, ai fini dell'autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi del medesimo articolo 80;
   valutato condivisibile, per le stesse ragioni, il valore rafforzato riconosciuto alle proposte di modificazione, formulate dal Senato, ai fini della approvazione di leggi relative alla partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, come pure della legge che stabilisce forme e termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
   evidenziata la novella apportata all'articolo 78 della Costituzione che, in coerenza con la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, assegna alla sola Camera dei deputati la deliberazione dello stato di guerra, unitamente a quella relativa al conferimento al Governo dei poteri necessari;
   evidenziato che resta immutato il dettato dell'articolo 11 della Costituzione che continua a rappresentare il fondamento costituzionale per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;
   richiamate, altresì, le novità introdotte in tema di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione, a conferma della competenza delle Regioni Pag. 68alla conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato in tema di riparto, ma introducendo una clausola di supremazia secondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando così lo richieda, tra l'altro, la tutela dell'interesse nazionale;
   tutto ciò premesso, ritenuto che, in particolare, il conferimento alla sola Camera dei deputati della competenza in ordine alla autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali consente un rafforzamento delle procedure finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e quindi una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e al diritto internazionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 69

ALLEGATO 2

Revisione della Parte seconda della Costituzione. (Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, e abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge costituzionale recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione», approvato dal Senato;
   sottolineato che il provvedimento in titolo si inscrive all'interno di un processo di riforma delle massime istituzioni rappresentative volto a conferire alle stesse una maggiore capacità di esprimere la volontà dei cittadini, una maggiore efficacia nel tradurre tale volontà in atti legislativi e una più forte armonizzazione con l'evoluzione del costituzionalismo europeo;
   condiviso il complessivo quadro delle nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione delle leggi, che assegna alla Camera dei deputati, in quanto titolare esclusiva del rapporto fiduciario, la competenza alla autorizzazione con legge della ratifica dei trattati internazionali aventi natura politica o che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari o che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni alle leggi, secondo quanto previsto dal novellato articolo 80 Cost.;
   ritenuta coerente con il nuovo assetto delle competenze ai fini dell'esercizio della funzione legislativa la previsione di un ruolo paritario per il Senato della Repubblica, in quanto titolare della funzione di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, ai fini dell'autorizzazione alla ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ai sensi del medesimo articolo 80;
   valutato condivisibile, per le stesse ragioni, il valore rafforzato riconosciuto alle proposte di modificazione, formulate dal Senato, ai fini della approvazione di leggi relative alla partecipazione delle Regioni alla formazione del diritto europeo, all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, come pure della legge che stabilisce forme e termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea;
   evidenziata la novella apportata all'articolo 78 della Costituzione che, in coerenza con la titolarità esclusiva del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, assegna alla sola Camera dei deputati la deliberazione dello stato di guerra, unitamente a quella relativa al conferimento al Governo dei poteri necessari;
   evidenziato che resta immutato il dettato dell'articolo 11 della Costituzione – in base alla quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni; Pag. 70promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo – che continua a rappresentare il fondamento costituzionale per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali;
   richiamate, altresì, le novità introdotte in tema di riparto della competenza legislativa tra Stato e regioni, di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione, a conferma della competenza delle Regioni alla conclusione di accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato in tema di riparto, ma introducendo una clausola di supremazia secondo cui, su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando così lo richieda, tra l'altro, la tutela dell'interesse nazionale;
   tutto ciò premesso, ritenuto che, in particolare, il conferimento alla sola Camera dei deputati della competenza in ordine alla autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali consente un rafforzamento delle procedure finalizzate all'adempimento degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e quindi una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e al diritto internazionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.