CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2014
350.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014)180 final).

Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La Commissione XIII,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014)180) e il Piano di azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179),
   premesso che:
    l'Italia, che si colloca tra i primi dieci produttori mondiali di biologico con una superficie di 1,2 milioni di ettari e 40.000 aziende dedicate in via esclusiva al biologico e in Europa, dopo la Spagna, al secondo posto, considera di primario interesse il settore biologico;
    nel perseguire l'obiettivo condivisibile della Commissione di migliorare la normativa sulla base di principi e disposizioni di base trasversali, chiari e semplificati che dovrebbero rendere il settore più attraente, considerate le prospettive di mercato positive, occorre tenere conto delle specificità dell'agricoltura biologica italiana e mediterranea nel suo complesso, che presenta caratteristiche diverse rispetto a quella dei Paesi del nord Europa;
    l'impianto della proposta appare complesso e l'articolato tocca numerosi aspetti, in taluni casi rinviando a disposizioni contenute in altre proposte legislative tuttora in corso di esame – quale ad esempio il tema dei controlli ufficiali – ciò comportando un dibattito presso le sedi europee che registra da un lato una sostanziale convergenza su taluni punti e, dall'altro, posizioni contrastanti tra gli Stati membri;
   tenuto conto:
    della relazione del Governo trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo cui le disposizioni recate dal progetto normativo appaiono complessivamente conformi all'interesse nazionale;
    dell'audizione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina davanti a questa Commissione e delle priorità del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea per il settore, nonché degli ulteriori sviluppi dell’iter dell'atto richiamato presso le istituzioni europee;
    della risoluzione n. 1 approvata dalla V Commissione del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 14 maggio 2014, ai sensi degli articoli 25 e 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e del Protocollo n. 2 allegato al TFUE; Pag. 138
    degli elementi di conoscenza e dei rilievi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta da questa Commissione;
    del parere della XIV Commissione politiche dell'Unione europea sulla Comunicazione approvato il 3 dicembre 2014 e che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;
  esprime una valutazione complessivamente positiva ed impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:

Definizioni
   a) in generale occorre specificare che nella definizione di materiale riproduttivo vegetale rientrano anche le sementi, considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)262), che faceva parte del cosiddetto pacchetto sicurezza agroalimentare, è stata ritirata dalla Commissione europea (vedi lettera i));
   b) è opportuno riflettere sulla definizione di materia prima agricola (articolo 3, punto 3);
   c) è auspicabile un'ulteriore riflessione sulla superficie massima indicata di 5 ha per la definizione del gruppo di operatori, nell'ambito della certificazione di gruppo, che appare troppo generica e rischia di risultare penalizzante per talune tipologie, colturali e di allevamento, non tenendo in alcun conto il valore che le produzioni hanno rispetto alle zone di produzione. Nel caso di aziende zootecniche – ad esempio – il riferimento potrebbe essere il numero dei capi (articolo 3 punto 7);

Deroghe
   d) in generale, tenendo conto del dibattito in sede europea e delle istanze degli operatori del settore biologico, pur giudicando condivisibile l'obiettivo di pervenire ad una progressiva eliminazione delle stesse, è necessario garantire la giusta gradualità con tempi congrui e misure di accompagnamento idonei a consentire all'intero sistema di adeguarsi al cambiamento e che tengano conto della necessità di rispettare le caratteristiche territoriali, delle specificità regionali e sempre assicurando la massima trasparenza delle regole;
   e) occorre valutare, comunque, l'opportunità di inserire una lista positiva di ingredienti non biologici (mangimi e sementi) laddove quelli biologici siano insufficienti, garantendo tempi congrui per l'adeguamento del settore allo sviluppo del mercato;

Conversione
   f) per quanto riguarda la tipologia delle aziende miste, alla luce delle novità intervenute nel corso dell’iter della proposta presso le istituzioni europee, novità che prevedono di eliminare l'obbligo di conversione completa delle stesse – che avrebbe comportato una contrazione della produzione e scoraggiata la conversione – si valuti comunque l'opportunità di prevedere per la fase di transizione lo sviluppo di mezzi tecnici e individuare adeguate misure di accompagnamento al fine di valutare la sostenibilità ambientale, tecnica ed economica della conversione e dei prodotti da essa derivanti, da parte degli agricoltori;
   g) comunque, in caso di conversione parziale, i siti dovrebbero essere meglio distinti e separati sotto il profilo logistico operativo e funzionale (articolo 8, comma 5);
   h) per quanto riguarda l'acquacoltura, in particolare, sarebbe necessario operare un'adeguata distinzione e consentire comunque la presenza nella stessa azienda delle medesime specie in regime di conversione e convenzionale;

OGM
   i) sebbene il servizio giuridico della Commissione europea abbia specificato che la definizione di «materiale riproduttivo vegetale» include anche le sementi, al Pag. 139fine di una maggiore chiarezza e di un'interpretazione inequivoca, appare opportuno specificarlo all'articolo 9 della proposta, laddove è disciplinato il divieto di impiego di OGM, come previsto dal regolamento CE 834/2007. Si sottolinea, peraltro, che attualmente in Italia i prodotti che indicano in etichetta la presenza di OGM non possono essere commercializzati come biologici;
   j) appare opportuna altresì mantenere l'obbligo per gli operatori che usano prodotti non biologici acquistati da terzi di chiedere ai venditori di confermare che essi non siano ottenuti o derivati da OGM;

Certificazione
   k) non appare opportuno che un operatore possa essere certificato da organismi differenti per diversi gruppi di prodotto. Ogni operatore dovrebbe essere certificato da un unico organismo di controllo (articolo 25, comma 3);

Controlli e gruppo di operatori
   l) premesso che la mancanza di regole specifiche all'interno della proposta in esame ed il rinvio alla definizione di un sistema unico dei controlli nell'ambito della proposta della Commissione europea (COM(2013)265) sui controlli ufficiali – il cui iter piuttosto controverso è ancora in corso presso le istituzioni europee – desta forti perplessità sotto il profilo della trasparenza sia per gli operatori sia per i consumatori, appare condivisibile la definizione di un sistema basato sull'analisi del rischio;
   m) in assenza di un testo definito, peraltro, appare prematuro qualsivoglia giudizio sul funzionamento e l'organizzazione dei controlli, ma appare comunque inopportuna l'ipotesi di adeguare la frequenza dei controlli tramite atti delegati;
   n) si ritiene inoltre utile il mantenimento della cadenza annuale, così come l'esclusione dai controlli per i dettaglianti che vendono prodotti confezionati, poiché esso appare in contrasto con l'obiettivo e l'esigenza di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri burocratici;
   o) occorre tenere nella giusta considerazione le realtà distributive del settore dei vari Paesi che, come nel caso dell'Italia, vede un articolato tessuto di piccoli e medi operatori che svolgono anche funzioni logistiche e di mercato;
   p) quanto alla fissazione di una soglia minima di residui di antiparassitari, oltre la quale il prodotto non può essere venduto come biologico, con possibilità di indennizzo per gli operatori soggetti a contaminazioni accidentali oltre tali limiti, nel condividere il principio generale, non vi sono elementi sufficienti per una valutazione sulle modalità di applicazione;
   q) in linea generale, occorre valutare le possibili conseguenze in termini di chiarezza e trasparenza delle regole per il settore dell'agricoltura biologica dell'ipotesi di far confluire in un'unica disciplina organica sui controlli (regolamento (COM(2013)265) sui controlli ufficiali) quelli del biologico, che devono riguardare tutte le fasi del processo produttivo e di filiera e non solo il prodotto;

Importazioni da Paesi terzi
   r) premesso che, anche in questo caso, il rinvio ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea per quanto attiene la libera circolazione dei prodotti, la banca delle sementi e materiale riproduttivo, autorizzazione o revoca di sostanze ammesse, etichettatura e notifiche degli operatori rappresenta un elemento di incertezza, si condivide l'obiettivo di rafforzare le disposizioni relative all'accreditamento e vigilanza della Commissione nei paesi terzi; si segnala altresì l'opportunità di verificare quanto già previsto dalla normativa europea per le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi attualmente in vigore (regolamento n. 1235 del 2008), ma in fase di revisione, al fine di stabilire un efficace raccordo e garantire una coerenza complessiva;

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Distretti biologici
   s) si ravvisa che molte delle indicazioni contenute nella proposta in esame, nonché nel Piano di azione (COM(2014)179) vanno nella direzione dello sviluppo dei distretti biologici (performance ambientali, certificazione di gruppo per i piccoli produttori, foraggi di provenienza locale) presenti in Italia in numero sempre più crescente nonché in taluni Paesi europei (Francia, Austria); essi rappresentano l'esempio concreto di come sia possibile conciliare la promozione dei prodotti biologici con quella del territorio e delle sue peculiarità al fine di pervenire a uno sviluppo delle potenzialità ambientali, economiche, sociali e culturali. Nell'ottica di una integrazione tra i biodistretti presenti in tutti i Paesi europei che in parte già lavorano in rete, appare opportuno il riferimento esplicito nella proposta in esame;

Atti delegati
   t) in diversi punti della proposta si fa riferimento ad atti delegati da adottare successivamente all'entrata in vigore della stessa; in generale, e tendendo conto delle diffuse preoccupazioni emerse nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta, si segnala l'opportunità di limitare il ricorso ai suddetti atti laddove le disposizioni riguardino aspetti tecnici e norme specifiche di produzione di singoli settori, che potrebbero incidere in maniera significativa e negativa su sistemi agricoli, agroalimentari e distributivi dei singoli Paesi, con caratteristiche peculiari e articolazioni complesse.