CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2014
349.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-03471 L'Abbate: Sulle metodologie di contrasto della Xylella fastidiosa degli ulivi in Puglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La Xylella fastidiosa è un batterio fitopatogeno riscontrato di recente in Europa e, a causa dell'elevata nocività che lo contraddistingue, è stato inserito nella lista degli organismi da quarantena per l'Unione europea (Direttiva 2000/29 del Consiglio dell'8 maggio 2000). Invero in America, areale di origine del batterio, e nei Paesi ove è stato introdotto, è causa di numerose patologie per molteplici colture vegetali, con conseguenti ripercussioni anche di tipo economico.
  Esaminando i flussi commerciali con i Paesi terzi, l'introduzione del batterio nella provincia di Lecce sarebbe avvenuta, verosimilmente, attraverso l'importazione di materiale vegetale infetto, mentre la successiva diffusione è stata agevolata dalla presenza di piante ospiti, vettori e condizioni ambientali favorevoli. Specifici studi condotti al riguardo hanno infatti evidenziato come il Salento rientri tra le aree che presentano condizioni climatiche particolarmente propizie allo sviluppo del batterio.
  In tale territorio, l'infezione da Xylella fastidiosa (che comporta gravi sintomi di disseccamento fino a causare la morte della pianta) è stata riscontrata su olivi ed altre piante fruttifere, ornamentali e spontanee. Gli enti ricerca presenti nella regione (l'Università di Bari, il CNR – Istituto di virologia vegetale di Bari, l'Istituto internazionale agronomico mediterraneo di Bari, il Centro di ricerca, sperimentazione e formazione in agricoltura di Locorotondo), in collaborazione con quelli europei e internazionali di maggior rilievo, sono pervenuti, in tempi celeri, alla completa caratterizzazione del ceppo batterico nonché alla definizione di efficaci procedure diagnostiche, sierologiche e molecolari, convalidate attraverso adeguate prove di laboratorio.
  Le più recenti evidenze scientifiche sono state presentate nel corso del Simposio internazionale su Xylella fastidiosa «International Symposium on the European outbreak of Xylella fastidiosa in Olive» organizzato dal CNR a Gallipoli il 21 e 22 ottobre scorsi.
  Mi preme inoltre evidenziare l'intervento del Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, preso atto del grave rischio per le coltivazioni tradizionali del comparto agricolo centro-meridionale, ha intrapreso le opportune iniziative volte ad individuare le più idonee strategie di difesa dalla batteriosi in parola e a circoscrivere la diffusione.
  Per comprendere l'estensione del fenomeno sul territorio, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha quindi stanziato 200.000 euro per le necessarie attività di monitoraggio da condurre nella provincia di Lecce (ove il focolaio è stato rinvenuto) e in quelle limitrofe.
  La problematica, comunque, è stata esaminata sia in ambito europeo che in sede di Comitato fitosanitario nazionale ove, tenendo conto dei costanti aggiornamenti sulla situazione in Puglia, sono state definite le misure fitosanitarie da adottare in via prioritaria al fine di contrastare il diffondersi della malattia sul territorio.
  Ciò ha portato all'emanazione della Decisione di esecuzione della Commissione Pag. 1462014/497/UE del 23 luglio 2014 (relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa), nonché di specifici provvedimenti da parte del Servizio fitosanitario della regione Puglia per definire, sulla base di quanto deciso dal Comitato suddetto, le aree contaminate e regolamentare lo spostamento di vegetali sensibili da tali zone.
  Lo scorso luglio, tuttavia, a seguito di una recrudescenza nella diffusione di Xylella nella provincia di Lecce, si è reso necessario un ulteriore confronto tra le istituzioni coinvolte nella gestione di questa emergenza fitosanitaria, al fine di definire adeguate strategie di intervento.
  Pertanto, con il decreto ministeriale 12 settembre 2014, è stato istituito uno specifico Comitato tecnico-scientifico (composto dai rappresentanti delle principali Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali) per approfondire gli aspetti connessi alla gestione della emergenza fitosanitaria causata dalla Xylella fastidiosa e supportare il Comitato fitosanitario nazionale nella scelta delle misure più idonee.
  È stato quindi elaborato un nuovo piano d'intervento che prevede azioni specifiche per la provincia di Lecce. In particolare, la creazione di una «zona cuscinetto» e di un ulteriore «cordone fitosanitario» tra la costa ionica e quella adriatica, con la funzione di area di sicurezza ove attuare azioni più incisive di lotta al batterio e ai suoi vettori, a tutela delle restanti aree indenni del territorio regionale e nazionale.
  Detti interventi sono inclusi nel decreto ministeriale 26 settembre 2014 recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana» che, oltre ad istituire un monitoraggio permanente per l'organismo nocivo su tutto il territorio nazionale, dispone espressamente, all'articolo 6, che l'attività di ricerca su Xylella fastidiosa sia subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale del Ministero, ai sensi del Titolo X del decreto legislativo n. 214 del 2005. Peraltro, le istituzioni scientifiche e gli altri soggetti che intendono avviare attività di indagini e sperimentazione sull'organismo specificato devono darne preventivamente comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente cui, tra l'altro, devono essere comunicati tempestivamente i risultati prima di darne diffusione pubblica.
  In relazione alle prove sperimentali condotte dall'Istituto internazionale agronomico mediterraneo di Bari nell'ambito del workshop del 2010 rassicuro gli interroganti che, sulla base delle verifiche effettuate dal Servizio fitosanitario della regione Puglia, tutto il materiale impiegato è stato distrutto in condizioni di sicurezza.
  Per quanto concerne, poi, lo stanziamento di fondi per le emergenze fitosanitarie, preciso che la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), all'articolo 1, comma 297, ha autorizzato una spesa di 5 milioni di euro per il potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale (con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella fastidiosa) e dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati.
  Di tale importo (ridotto ad euro 4.130.430 a seguito di accantonamenti per variazioni di bilancio), 1 milione è stato assegnato (con decreto del Ministro del 13 giugno 2014, n. 6351) al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati; con successivo decreto del Ministro del 28 luglio 2014, n. 8248 sono stati destinati 500.000 euro al finanziamento degli interventi necessari al potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale (ivi comprese la formazione e l'aggiornamento degli ispettori e degli agenti fitosanitari operanti presso i Servizi fitosanitari regionali). Il rimanente importo, pari ad euro 2.630.430, è stato destinato all'attuazione delle misure urgenti per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa.Pag. 147
  Preciso inoltre che, a supporto del potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali per le varie emergenze fitosanitarie in atto, alle regioni sono stati altresì assegnati euro 4.165.599,50 (con il decreto ministeriale 17 febbraio 2014, n. 3728) ed euro 3.529.473,50 (con il decreto ministeriale 22 luglio 2014, n. 15188), ripartiti tra i Servizi fitosanitari regionali sulla base dei parametri stabiliti nell'Intesa sancita tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 29 aprile 2010 (decreto ministeriale 7 agosto 2014, allegato 16859).
  Ovviamente, anche alla luce delle domande poste dall'interrogante, ribadisco che l'attenzione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulle varie problematiche determinate dalla diffusione del batterio Xylella, rimarrà alta e costante anche con l'obiettivo di aggiornare, qualora se ne dovesse riscontrare la necessità, gli interventi da mettere in campo per contrastare e debellare quella che a tutti gli effetti rappresenta oggi una grave minaccia per la produzione olivicola del Paese.

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ALLEGATO 2

Interrogazioni 5-04098 Zaccagnini, 5-04187 Parentela e 5-04188 Parentela: Sulle misure per fronteggiare la diffusione del parassita delle api Aethina tumida.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Premetto che rispondo congiuntamente alle interrogazioni in oggetto che riguardano tutte il recente rinvenimento di focolai di Aethina tumida, un coleottero parassita delle api, che è stato rinvenuto nella zona di Gioia Tauro e successivamente anche in Sicilia.
  La competenza specifica sugli interventi per lottare contro questo parassita è del Ministero della salute, e mi sono pertanto immediatamente attivato presso tale Ministero per conoscere quali iniziative fossero state assunte e con quali ricadute sul comparto dell'apicoltura.
  Lo scorso settembre, non appena avuto conferma della presenza di Aethina tumida nella provincia di Reggio Calabria, in vicinanza del porto di Gioia Tauro (primo ingresso sul territorio europeo), tenendo altresì presenti gli ingenti danni da essa causati all'apicoltura negli Stati Uniti, Australia e Africa sub-sahariana, il Ministero della salute ha subito attivato le necessarie procedure per fronteggiare l'emergenza, secondo la normativa europea che impone, all'inizio di questi fenomeni, e fintantoché essi non diventino endemici, una strategia molto drastica, volta all'eradicazione.
  Infatti, oltre ad inviare immediatamente sul posto il responsabile del centro di referenza nazionale dell'apicoltura dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie, è stato disposto il controllo su tutti gli apiari presenti nel raggio di 20 km dal focolaio iniziale e la distruzione di quelli infestati. Contestualmente, per rintracciare gli apiari che avevano effettuato attività di nomadismo nella regione Calabria nel 2014, e distruggere le arnie infestate del parassita, sono state interessate le rimanenti regioni.
  Sempre secondo le risultanze comunicate dal Ministero della salute, tutti gli alveari colpiti si trovano solo nell'area di 10 chilometri intorno al focolaio iniziale e le pertinenti disposizioni europee prevedono, in tale contesto, la chiusura di un territorio di 100 chilometri di raggio dal luogo di rinvenimento. È stato quindi deciso di portare avanti l'obiettivo dell'eradicazione dell'infestazione con la distruzione degli apiari colpiti.
  La regione Calabria, direttamente responsabile come è noto dell'attuazione delle misure sul territorio, individuate le zone di restrizione, ha disposto i controlli obbligatori, per la ricerca del parassita, negli apiari ivi ricadenti e vietato la movimentazione al di fuori dal territorio calabrese.
  Alla data del 2 dicembre, sono stati accertati 59 focolai in Calabria ed uno in Sicilia, in provincia di Siracusa (fonte: Centro di referenza nazionale per l'apicoltura – Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie), presumibilmente per un contatto con l'area calabrese che non si era fatto in tempo a bloccare.
  Premesso che sin dal primo momento erano state consultate le categorie economiche interessate, l'evoluzione del fenomeno, con la persistenza dell'infestazione, ha giustificato la convocazione di una riunione per approfondire il confronto con dette associazioni, lo scorso 1o dicembre presso il Ministero della salute. All'incontro hanno partecipato, oltre al Ministero Pag. 149delle politiche agricole alimentari e forestali che ha coinvolto anche i responsabili scientifici del CRA che si occupano della materia, gli assessorati agricoli delle regioni Calabria e Sicilia.
  Nel corso della riunione sono stati esaminati i dati più recenti sulla diffusione dell’Aethina tumida e si è prospettata la necessità di studiare eventuali linee di intervento non più volte alla eradicazione, bensì solo al contenimento. A tal riguardo il Ministero della salute si è dichiarato disponibile ad esaminare le condizioni normative europee per un adattamento della strategia, ferme restando le garanzie sul controllo della movimentazione da assicurare all'Unione europea.
  È stato pertanto deciso di convocare una specifica riunione dell'Unità di Crisi l'11 dicembre prossimo, allargata ai Ministeri interessati, oltre alla salute, le politiche agricole e l'ambiente, gli esperti scientifici e tutte le associazioni di categoria agricole interessate.
  Tra le azioni degli esperti convocati sin dall'11 dicembre, dovrà poi rientrare l'analisi sull'origine dell'emergenza che si è verificata.
  Ricordo, che le «leggi di quarantena» che regolamentano l'introduzione sul territorio dell'Unione europea di vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi sono definite dalla Direttiva del Consiglio 2000/29/CE, recepita nell'Ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 214 del 2005. Tuttavia, sulla base della valutazione effettuata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il rischio di introduzione di Aethina tumida con vegetali e prodotti vegetali è ritenuto inferiore a quello rappresentato dallo spostamento di colonie e prodotti dell'apicoltura che rappresentano la principale via di ingresso dell'organismo nocivo.
  Da ultimo, proprio per contrastare l'insorgenza di nuove problematiche e prevenire i rischi, ritengo utile avviare un'indagine per comprendere la provenienza dell’Aethina tumida e sono convinto che il coinvolgimento del Corpo forestale dello Stato possa dare una risposta valida.
  Siamo consapevoli, come Governo, che le misure di eradicazione, con la distruzione totale degli alveari, hanno comportato danni rilevanti agli operatori economici. Pertanto, per la corresponsione degli indennizzi, ai sensi della legge n. 218 del 1988, agli apicoltori che hanno avuto gli apiari distrutti in conseguenza dell'infestazione, è stato predisposto il pertinente provvedimento del Ministero della salute, attualmente in fase di registrazione della Corte dei conti.
  Se tale decreto in qualche misura risarcisce la distruzione, vanno comunque calcolati i danni da mancato reddito, nonché i possibili effetti derivanti dalla mancata impollinazione.
  Su questo fronte, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è impegnato per definire l'attivabilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004. Come è noto, al riguardo, i danni da mancato reddito e l'abbattimento forzoso degli alveari a seguito di attacco delle infestazioni parassitarie segnalate sono assicurabili con polizze agevolate e pertanto gli apicoltori potrebbero sottoscrivere polizze assicurative.
  Pertanto, per poter attivare un regime di aiuto a favore degli apicoltori danneggiati da infestazioni di Aethina tumida e vespa velutina è necessaria una nuova base giuridica, possibilmente con adeguate dotazioni finanziarie (tenuto conto della scarsità di risorse a disposizione per gli interventi compensativi del Fondo) che dovrà preventivamente essere notificata alla Commissione come aiuto di Stato.
  Infine qualora fosse ritenuto idoneo, le regioni potrebbero attivare, nell'ambito dei propri piani di sviluppo rurale, la misura per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato, ovvero misure nell'ambito del regime del de minimis.
  Vorrei infine cogliere questa occasione per informarvi su quanto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si sta impegnando a fare per riconoscere il ruolo fondamentale dell'apicoltura e del benessere delle api, che svolgono non solo una funzione produttiva, ma anche una funzione di indicatori del benessere ambientale, oltre che di impollinazione.Pag. 150
  Il Ministero, intende confermare per il futuro il progetto denominato BEENET, nell'ambito del quale è stata definita una rete di monitoraggio nazionale sullo stato di salute degli alveari, anche al fine di approfondirne le cause di moria delle api e di spopolamento.
  Si tratta di un progetto che coinvolge 3.000 alveari situati in ogni regione e provincia autonoma, attraverso periodici controlli e successive analisi di laboratorio sulle diverse matrici raccolte (api morte, api vive, covata, cera, polline).
  A supporto del monitoraggio ci sono poi le «segnalazioni» che permettono di rilevare eventi anomali in alveari che non fanno parte della rete. Il sistema delle segnalazioni prevede che l'apicoltore segnali al Servizio veterinario dell'ASL competente per territorio l'episodio di mortalità e che lo stesso proceda al necessario sopralluogo con raccolta di campioni e al loro invio all'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per le analisi del caso, in collaborazione anche con la rete BEENET.
  Il progetto BEENET, è coordinato dal CRA-API in collaborazione con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari dell'Università di Bologna.
  Ritengo inoltre indispensabile lanciare un piano di tutela dell'apicoltura a più lungo termine, anche mediante il rafforzamento degli strumenti già in atto in base alla legge n. 313 del 2004. In particolare sul tavolo di lavoro ci sono diverse azioni concrete:
   la messa a punto dell'anagrafe apistica in collaborazione con il Ministero della salute, che attraverso la conoscenza della realtà produttiva, consenta di prevenire e intervenire tempestivamente con strumenti idonei alle emergenze, come quello dell’Aethina tumida;
   la realizzazione di un'attività di ricerca, informazione e formazione, attraverso la sperimentazione di strumenti di diagnosi e di lotta;
   la tutela delle api regine di origine autoctona (l'ape ligustica e l'ape sicula);
   la promozione del miele di produzione nazionale.

  Il programma del Ministero non potrà inoltre prescindere da una attenta analisi dei rischi per le api provenienti dall'uso improprio degli agro-farmaci.
  Riguardo alle Linee guida redatte dall'EFSA per la valutazione del rischio di tutti i prodotti fitosanitari nei confronti delle api, ritengo utile – a tale proposito – far presente che l'11 e il 12 dicembre prossimi, si terrà a Bruxelles una riunione della Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed in cui, tra gli argomenti in discussione, è stata inserita la tematica relativa ai neonicotinoidi.
  In particolare, in tale contesto, dovrebbe essere definito il documento di implementazione delle Linee guida che risultano essere di maggior garanzia per la salvaguardia dell'ambiente e, una volta approvate, introdurranno nuovi aspetti nella valutazione del rischio finora non presi in considerazione.

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ALLEGATO 3

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (COM(2014) 180 final).

Comunicazione della Commissione – Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014) 179 final).

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che modifica il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali e che abroga il regolamento/CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 (COM(2014)180) e il Piano di azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (COM(2014)179);
   premesso che:
    l'Italia, che si colloca tra i primi dieci produttori mondiali di biologico con una superficie di 1,2 milioni di ettari e 40.000 aziende dedicate in via esclusiva al biologico e in Europa, dopo la Spagna, al secondo posto, considera di primario interesse il settore biologico;
    nel perseguire l'obiettivo condivisibile della Commissione di migliorare la normativa sulla base di principi e disposizioni di base trasversali, chiare e semplificate che dovrebbero rendere il settore più attraente, considerate le prospettive di mercato positive, occorre tenere conto delle specificità dell'agricoltura biologica italiana e mediterranea nel suo complesso, che presenta caratteristiche diverse rispetto a quella dei Paesi del nord Europa;
    l'impianto della proposta appare complesso e l'articolato tocca numerosi aspetti, in taluni casi rinviando a disposizioni contenute in altre proposte legislative tuttora in corso di esame – quale ad esempio il tema dei controlli ufficiali – ciò comportando un dibattito presso le sedi europee che registra da un lato una sostanziale convergenza su taluni punti e, dall'altro, posizioni contrastanti tra gli Stati membri;
   tenuto conto:
    della relazione del Governo trasmessa al Parlamento ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, predisposta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo cui le disposizioni recate dal progetto normativo appaiono complessivamente conformi all'interesse nazionale;
    dell'audizione del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina davanti a questa Commissione e delle priorità del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea per il settore, nonché degli ulteriori sviluppi dell'iter dell'atto richiamato presso le istituzioni europee;
    della risoluzione n. 1 approvata dalla V Commissione del Consiglio regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il 14 maggio 2014, ai sensi degli articoli. 25 e 24, comma 3, della legge n. 234 del 2012 e del Protocollo n. 2 allegato al TFUE; Pag. 152
    degli elementi di conoscenza e dei rilievi emersi nel corso dell'attività conoscitiva svolta da questa Commissione;
     del parere della XIV Commissione politiche dell'Unione europea sulla Comunicazione approvato il 3 dicembre 2014 e che sarà trasmesso, unitamente a questo documento finale, alle istituzioni europee nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;
    esprime una valutazione complessivamente positiva ed impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni:
   Definizioni
    a) in generale occorre specificare che nella definizione di materiale riproduttivo vegetale rientrano anche le sementi, considerato che la proposta di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2013)262), che faceva parte del cosiddetto pacchetto sicurezza agroalimentare, è stata ritirata dalla Commissione europea (vedi lettera i));
    b) è opportuno riflettere sulla definizione di materia prima agricola (articolo 3, punto 3);
    c) è auspicabile un'ulteriore riflessione sulla superficie massima indicata di 5 ha per la definizione «gruppo di operatori», nell'ambito della certificazione di gruppo, che appare troppo generica e rischia di risultare penalizzante per talune tipologie. Culturali e di allevamento non tenendo in alcun conto il valore che le produzioni hanno rispetto alle zone di produzione) Nel caso di aziende zootecniche – ad esempio – il riferimento potrebbe essere il numero dei capi (articolo 3, punto 7).
   Norme generali di produzione
    d) si sollecita una riflessione sull'esclusione dal campo di applicazione del regolamento delle operazioni di ristorazione collettiva, considerato il rilievo che essa riveste in molti ambiti, quali la refezione scolastica, nonché il significativo sbocco di mercato ad essa connesso;
    e) appare opportuna altresì una riflessione sull'esclusione delle microimprese dall'obbligo di conformarsi alle norme generali di produzione (articolo 7d), tenuto conto della definizione ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della raccomandazione del 2003/361/CE: «un'impresa il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi i 2 milioni di euro».
   Deroghe
    f) in generale, tenendo conto del dibattito in sede europea e delle istanze degli operatori del settore biologico, pur giudicando condivisibile l'obiettivo di pervenire ad una progressiva eliminazione delle stesse, è necessario garantire la giusta gradualità con tempi congrui e misure di accompagnamento idonei a consentire all'intero sistema di adeguarsi al cambiamento e che tengano conto della necessità di rispettare le caratteristiche territoriali, delle specificità regionali e sempre assicurando la massima trasparenza delle regole;
    g) occorre valutare, comunque, l'opportunità di inserire una lista positiva di ingredienti non biologici (mangimi e sementi) laddove quelli biologici siano insufficienti, garantendo tempi congrui per l'adeguamento del settore allo sviluppo del mercato.
   Conversione
    h) occorre maggiore flessibilità ed una riflessione prioritaria sull'obbligo di conversione completa delle «aziende miste» che, in molti casi, potrebbe comportare una contrazione della produzione e scoraggiarne la conversione stessa; si potrebbe valutare, comunque, l'opportunità di prevedere per la fase di transizione lo sviluppo di mezzi tecnici e individuare adeguate misure di accompagnamento al fine di valutare la sostenibilità tecnica e economica della conversione e dei prodotti da essa derivanti, da parte degli agricoltori;
    i) comunque, in caso di conversione parziale, i siti dovrebbero essere meglio Pag. 153distinti e separati sotto il profilo logistico operativo e funzionale (articolo 8, comma 5);
    j) per quanto riguarda l'acquacoltura, in particolare, sarebbe necessario operare un'adeguata distinzione e consentire comunque la presenza nella stessa azienda delle medesime specie in regime di conversione e convenzionale;
   OGM
    k) sebbene il servizio giuridico della Commissione europea abbia specificato che la definizione di «materiale riproduttivo vegetale» include anche le sementi, al fine di una maggiore chiarezza e di un'interpretazione inequivoca, appare opportuno specificarlo all'articolo 9 della proposta, laddove è disciplinato il divieto di impiego di OGM, come previsto dal regolamento CE 834/2007. Si sottolinea, peraltro, che attualmente in Italia i prodotti che indicano in etichetta la presenza di OGM non possono essere commercializzati come biologici;
    l) appare opportuna altresì una riflessione sull'ipotesi di eliminare l'obbligo per gli operatori che usano prodotti non biologici acquistati da terzi di chiedere ai venditori di confermare che essi non siano ottenuti o derivati da OGM;
   Certificazione
    m) non appare opportuno che un operatore possa essere certificato da organismi differenti per diversi gruppi di prodotto. Ogni operatore dovrebbe essere certificato da un unico organismo di controllo (articolo 25, comma 3);
   Controlli e gruppo di operatori
    n) premesso che la mancanza di regole specifiche all'interno della proposta in esame ed il rinvio alla definizione di un sistema unico dei controlli nell'ambito della proposta della Commissione europea (COM(2013)265) sui controlli ufficiali – il cui iter piuttosto controverso è ancora in corso presso le istituzioni europee – desta forti perplessità sotto il profilo della trasparenza sia per gli operatori sia per i consumatori, appare condivisibile la definizione di un sistema basato sull'analisi del rischio;
    o) in assenza di un testo definito, peraltro, appare prematuro qualsivoglia giudizio sul funzionamento e l'organizzazione dei controlli, ma appare comunque inopportuna l'ipotesi di adeguare la frequenza dei controlli tramite atti delegati;
    p) si ritiene inoltre utile il mantenimento della cadenza annuale, così come l'esclusione dai controlli per i dettaglianti che vendono prodotti confezionati poiché in contrasto con l'obiettivo e l'esigenza di semplificazione degli adempimenti e di riduzione degli oneri burocratici;
    q) occorre tenere nella giusta considerazione le realtà distributive del settore dei vari Paesi che, come nel caso dell'Italia, vede un articolato tessuto di piccoli e medi operatori che svolgono anche funzioni logistiche e di mercato;
    r) quanto alla fissazione di una soglia minima di residui di antiparassitari, oltre la quale il prodotto non può essere venduto come biologico, con possibilità di indennizzo per gli operatori soggetti a contaminazioni accidentali oltre tali limiti, nel condividere il principio generale, non vi sono elementi sufficienti per una valutazione sulle modalità di applicazione;
    s) in linea generale, occorre valutare le possibili conseguenze in termini chiarezza e trasparenza delle regole per il settore dell'agricoltura biologica dell'ipotesi di far confluire in un'unica disciplina organica sui controlli (regolamento (COM(2013)265) sui controlli ufficiali) quelli del biologico, che devono riguardare tutte le fasi del processo produttivo e di filiera e non solo il prodotto;
   Importazioni da Paesi terzi
   t) premesso che anche in questo caso il rinvio ad atti delegati e di esecuzione della Commissione europea per quanto attiene la libera circolazione dei prodotti, la banca delle sementi e materiale riproduttivo, autorizzazione o revoca di sostanze Pag. 154ammesse, etichettatura e notifiche degli operatori rappresenta un elemento di incertezza, si condivide l'obiettivo di rafforzare le disposizioni relative all'accreditamento e vigilanza della Commissione nei paesi terzi; si segnala altresì l'opportunità di verificare quanto già previsto dalla normativa europea per la importazione di prodotti biologici da Paesi terzi attualmente in vigore (regolamento n.1235 del 2008), ma in fase di revisione, al fine di stabilire un efficace raccordo e garantire una coerenza complessiva;
   Distretti biologici
    u) Si ravvisa, infine, che molte delle indicazioni contenute nella proposta in esame, nonché nel Piano di azione (COM(2014)179) vanno nella direzione dello sviluppo dei distretti biologici (performances ambientali, certificazione di gruppo per i piccoli produttori, foraggi di provenienza locale) presenti in Italia in numero sempre più crescente nonché in taluni Paesi europei (Francia, Austria); essi rappresentano l'esempio concreto di come sia possibile conciliare la promozione dei prodotti biologici con quella del territorio e delle sue peculiarità al fine di pervenire ad uno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali. Nell'ottica di una integrazione tra i biodistretti presenti in tutti i Paesi europei che in parte già lavorano in rete, appare opportuno il riferimento esplicito nella proposta in esame;
   Atti delegati
    v) In diversi punti della proposta si fa riferimento ad atti delegati da adottare successivamente all'entrata in vigore della proposta; in generale, e tendendo conto delle diffuse preoccupazioni emerse nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta, si segnala l'opportunità di limitare il ricorso ai suddetti atti laddove le disposizioni riguardino aspetti tecnici e norme specifiche di produzione di singoli settori, che potrebbero incidere in maniera significativa e negativa su sistemi agricoli, agroalimentari e distributivi dei singoli Paesi, con caratteristiche peculiari e articolazioni complesse.