CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2014
344.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010 (C. 2575 Governo).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato il disegno di legge n. 2575, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010;
   considerato che l'Accordo persegue lo scopo di garantire la trasferibilità delle prestazioni previdenziali in favore dei cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi nell'altro Stato contraente, consentendo la totalizzazione dei contributi versati nei due diversi regimi previdenziali;
   rilevato che la previsione di una specifica disciplina per i lavoratori distaccati nel territorio dell'altra Parte contraente, nel garantire una migliore tutela sul piano previdenziale dei lavoratori al seguito delle imprese, è suscettibile di rafforzare la concorrenzialità delle aziende italiane e di promuovere l'attrazione di investimenti nel nostro Paese da parte di operatori israeliani;
   osservato che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge reca una specifica clausola di salvaguardia, da attivare qualora, in sede di monitoraggio degli oneri derivanti dal provvedimento, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, stabilendo che, per far fronte a tali scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possa provvedere alla riduzione in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   rilevata l'esigenza di escludere che, in virtù dell'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, si possa procedere alla riduzione delle due voci di spesa indicate dal medesimo comma, che assicurano il finanziamento di interventi di particolare rilievo in materia occupazionale e sociale, essendo piuttosto opportuno fare riferimento a un'eventuale riduzione di dotazioni finanziarie relative ad altre tipologie di spesa, in modo da incidere su comparti nei quali è possibile operare interventi di razionalizzazione e revisione delle spese,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   si provveda a riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, escludendo la possibilità di ridurre il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.