CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2014
344.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04127 Causi: Estenzione ai soggetti residenti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio e febbraio 2014 della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza connessi ad atti impositivi tributari, nonché dei termini processuali del contenzioso tributario.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole interrogante fa riferimento ai provvedimenti agevolativi nei confronti dei soggetti residenti o con sede operativa nei territori delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto, colpiti dagli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 e dagli eventi atmosferici, anche di carattere alluvionale, accaduti tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014.
  In particolare, chiede se la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, lettera h), del decreto-legge del 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, che sospende i termini di prescrizione e decadenza relativamente all'attività degli uffici finanziari, possa includere anche in via interpretativa la sospensione, a favore dei contribuenti residenti o con sedi operative nei predetti territori, dei termini per l'opposizione agli atti impositivi, nonché dei termini processuali del contenzioso tributario.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue. Il citato articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2014, dispone che sono sospesi fino al 31 ottobre 2014:
   «i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78...»;
   «i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 ottobre 2014»;
   «i termini di prescrizione e decadenza relativi degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione».

  Pertanto, detta sospensione riguarda tutti gli adempimenti ed i versamenti scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio e 31 ottobre 2014 e opera anche con riferimento ai versamenti relativi alle comunicazioni derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni e dalla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata. Sulla base di tale previsione, è stato sospeso l'invio delle predette comunicazioni nel periodo sopra indicato.
  Per quanto concerne i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, è opportuno rilevare che tale previsione è riferita ai termini della sola attività amministrativa e non anche a quelli processuali.
  La disposizione in esame non menziona, infatti, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per l'opposizione agli atti tributari impositivi né la sospensione dei termini processuali.Pag. 352
  Tale mancata previsione non può essere colmata in via interpretativa, per i motivi che di seguito vengono riportati.
  Un primo ostacolo è rappresentato dal chiaro tenore letterale del citato comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge n. 4 del 2014 che, come già detto, non contempla la sospensione dei termini in questione, lasciando intendere che il legislatore non abbia voluto prevedere tali fattispecie.
  Non vi sarebbero neppure i margini per operare, alla luce della ratio sottesa al decreto-legge n. 4 del 2014 volta a favorire i contribuenti colpiti dalla calamità naturale, un'interpretazione estensiva o analogica della citata norma, dal momento che questo tipo di interpretazione non è consentita, ai sensi dell'articolo 14 delle disposizioni di attuazione del codice civile, con riferimento ad una disposizione avente carattere eccezionale, quale è senza dubbio il richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014.
  Si osserva, inoltre, che il legislatore, in occasione dell'adozione di disposizioni urgenti relative ad altre calamità naturali, quando ha inteso sospendere anche i termini, processuali e sostanziali, da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione o eccezione, lo ha fatto con un'espressa e specifica previsione normativa.
  A tal proposito, devono annoverarsi, a titolo esemplificativo la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante «Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti» emanato in occasione del sisma in Abruzzo del 2009, nonché la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, recante «Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari, rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e notifica di atti» concernente gli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia-Romagna 2012).
  Tanto premesso, deve precisarsi che la mancata previsione della sospensione dei termini processuali, da cui derivino decadenze da diritti, azioni o eccezioni effettivamente incide tanto sulle garanzie del contribuente quanto su quelle dell'Amministrazione finanziaria, anch'essa parte processuale.
  Inoltre, non è superfluo ricordare che la mancanza di una disposizione che espressamente preveda la sospensione dei termini processuali impedisce il differimento dei termini previsti dalle discipline che regolano gli istituti definitori, di norma coincidenti con la data ultima per la proposizione del ricorso (ad esempio, i termini per l'acquiescenza ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, per presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 218 del 1997, per definire in maniera agevolata le sanzioni ai sensi degli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997).
  Pertanto, l'esigenza rappresentata dall'Onorevole interrogante è all'attenzione del Governo, che ha avviato i necessari approfondimenti tecnici al fine di poter valutare concretamente la problematica segnalata.

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ALLEGATO 2

5-04128 Paglia: Predisposizione del modello di richiesta di accesso alla procedura volontaria per il rimpatrio dei capitali trasferiti illegalmente all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo chiarimenti in merito alla bozza di modello di richiesta di accesso alla procedura c.d. di voluntary disclosure, che l'Agenzia delle entrate starebbe già preparando, in attesa dell'approvazione al Senato del progetto di legge «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio». A.S. 1642).
  In particolare, l'interrogante intende conoscere le ragioni per le quali nella nuova bozza «non siano stati ricompresi i modelli di dichiarazione relativi alla richiesta delle informazioni sul richiedente, sulle attività estere rilevanti (NDR: oggetto di emersione) e quelle relative ai prelievi sui conti».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente, si osserva che la bozza di istanza, alla quale fa riferimento l'Onorevole interrogante, è una delle versioni di un modello provvisorio attualmente in corso di elaborazione e sul quale si stanno effettuando valutazioni tecniche per verificare se esso possa essere, in tutto od in parte, trasmesso in via telematica, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.
  Inoltre, per quanto attiene al largo anticipo (a cui fa riferimento l'interrogante), con il quale sarebbe stato avviato lo studio di fattibilità del modello, si osserva che la normativa in materia, in corso di approvazione al Senato come anzidetto, prevede un esiguo termine di soli trenta giorni per l'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia, in quanto il citato progetto di legge dispone che «... Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa della relativa procedura, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
  Pertanto, in considerazione del limitato margine di tempo a disposizione dell'Agenzia delle entrate, appare giustificato l'avvio dello studio delle modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria, anche se la normativa è tuttora in itinere.
  Giova evidenziare, altresì, che la procedura prevista dal decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, permetteva la possibilità di regolarizzare esclusivamente tutte le attività finanziarie e patrimoniali che il contribuente aveva occultato all'estero ed i redditi correlati a tali attività, mentre le norme in corso di approvazione sono di più ampia portata in quanto consentono l'emersione volontaria anche di tutti gli eventuali fatti di evasione commessi in Italia e non collegati alle attività illecitamente detenute all'estero.
  Conseguentemente, le versioni del modello attualmente allo studio hanno lo scopo di contemplare fattispecie evasive non necessariamente collegate tra loro (emersione nazionale/emersione internazionale) e, quindi, sono strutturalmente Pag. 354diverse e solo parzialmente compatibili con la bozza di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2014.
  L'attuale progetto di legge prevede che per il perfezionamento della procedura il contribuente, tra l'altro, deve: «indicare spontaneamente all'Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all'estero, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, tutti sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione» previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale.
  Di conseguenza, tali elementi informativi saranno comunque trasmessi agli Uffici dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'istanza o della relativa documentazione a supporto.

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ALLEGATO 3

5-04099 Ribaudo: Iniziative per incentivare gli intermediari creditizi ad accogliere le richieste di cessione dei crediti certificati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-04099 l'onorevole Ribaudo ed altri pongono quesiti in ordine alla certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare, si chiede quali iniziative si intendano adottare per incentivare gli intermediari finanziari ad accogliere le richieste di cessione dei crediti.
  Al riguardo, si fa presente che nell'ambito delle misure di carattere finanziario poste in essere al fine di eliminare lo stock di debiti commerciali scaduti e non ancora pagati della PA, l'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89 ha previsto un nuovo strumento, che si affianca – e non sostituisce – quello tradizionale del pagamento diretto da parte delle PA debitrici, rappresentato dal rilascio della garanzia dello Stato per le operazioni di cessione pro-soluto al sistema bancario di crediti, certificati e certificandi, nei confronti delle PA diverse dallo Stato.
  A tal fine, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per la copertura degli oneri determinati dal rilascio della garanzia dello Stato con una dotazione di 150 milioni di euro. La stessa norma ha provveduto, altresì, a semplificare gli adempimenti amministrativi per la cessione dei crediti tramite la piattaforma elettronica (cessione con scrittura privata notificata sulla piattaforma elettronica, verifica Equitalia all'atto della certificazione e successivamente solo sul cessionario, termine ridotto a 7 giorni per il rifiuto della PA alla cessione, non applicabilità delle norme del Codice appalti in materia di cessione e della revocatoria fallimentare).
  Sul piano degli adempimenti sono stati posti in essere tutti gli atti e le convezioni che consentono di dare piena attuazione alla citata previsione del decreto-legge n. 66 del 2014:
   decreto ministeriale 27 giugno 2014 (pubblicato in GURI n. 162 del 15 luglio 2014), con cui sono stati definiti termini e modalità tecniche per l'attuazione delle disposizioni in materia di strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di operatività e di escussione della garanzia del Fondo e della garanzia dello Stato di ultima istanza;
   Convenzione – quadro tra il Ministero e ABI del 17 luglio 2014, che contiene, tra l'altro, il modello standard di contratto di cessione;
   Convenzione – quadro ABI CDP del 5 agosto 2014, per la ridefinizione dei crediti ceduti;
   Disciplinare tra MEF e Consap per la gestione del Fondo di garanzia, sottoscritto in data 16 luglio 2014;
   Protocollo di impegni siglato il 21 luglio 2014 con le associazioni imprenditoriali, le associazioni degli enti territoriali, l'ABI, la Cassa Depositi e Prestiti, per iniziative di diffusione della procedura anche tramite le camere di commercio e le associazioni imprenditoriali.

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  Per i crediti non ancora certificati, i soggetti creditori hanno potuto, fino al 31 ottobre 2014, richiedere la certificazione tramite la Piattaforma elettronica per la certificazione (PCC) ai fini della successiva cessione al circuito bancario garantita dallo Stato.
  Sulla base delle indicazioni presenti sulla menzionata Piattaforma elettronica, gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risultano ad oggi ceduti con garanzia Stato crediti per un ammontare ancora modesto.
  L'ABI, nell'assicurare un rapido coinvolgimento dei maggiori operatori bancari nelle operazioni di smobilizzo dei crediti, ha segnalato alcune criticità che ostacolerebbero un più ampio ricorso da parte del sistema bancario all'acquisto dei crediti certificati nei confronti della PA ed in particolare:
   1) la vigente disciplina del DURC non esclude la possibilità che le PA verifichino eventuali debiti contributivi sorti in capo all'impresa cedente anche successivamente alla certificazione e alla cessione, con il rischio per la banca cessionaria di vedersi decurtato il proprio credito. In proposito, si sta verificando la possibilità di affrontare la questione in via amministrativa.
   2) la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti non consentirebbe di tracciare l'eventuale diniego della PA debitrice su un singolo credito portato in cessione con il medesimo atto, con la conseguenza che, in caso di diniego della PA in relazione al singolo credito riportato nella lista allegata all'atto di cessione, l'intera operazione non potrebbe essere conclusa, rendendo necessaria la redazione di un nuovo atto di cessione (epurato del credito contestato).

  Le implementazioni informatiche della Piattaforma di Certificazione Crediti volte a consentire alle amministrazioni di effettuare il diniego parziale delle cessioni dei crediti certificati sono in corso. L'effettiva operatività di tali implementazioni è, comunque, subordinata ad analoghe implementazioni informatiche da parte del settore bancario.