CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 novembre 2014
340.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 27 NOVEMBRE 2014

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 17

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , nella dotazione di cui al comma 9,.
*17. 4. La XII Commissione.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole:, nella dotazione di cui al comma 9,.
*17. 115. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Lenzi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

  All'articolo 17, comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 148 milioni.
**17. 142.  (Nuova formulazione) Matarrese, Monchiero, Librandi, D'Agostino, Vecchio, Causin, Galgano, Nesi.

  All'articolo 17, comma 8, sostituire le parole: 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, sostituire le parole: 298 milioni con le seguenti: 148 milioni.
**17. 144. (Nuova formulazione) Saltamartini, De Girolamo, Tancredi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 650.000;
   2016: – 650.000;
   2017: – 650.000.
*17. 164. (Nuova formulazione) Zampa, Lenzi, Marchi, Carnevali, Beni, Grassi, Patriarca, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco, Miotto, Murer, Carra.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

Pag. 47

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 650.000;
   2016: – 650.000;
   2017: – 650.000.
*17. 404. (Nuova formulazione) Antimo Cesaro, Sottanelli, Mazziotti Di Celso, Librandi, Nesi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 650.000;
   2016: – 650.000;
   2017: – 650.000.
*17. 475.  (Nuova formulazione) Carfagna, Centemero, Prestigiacomo, Faenzi, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Le risorse finanziarie assegnate all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 112, sono integrate di 650.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
   2015: – 650.000;
   2016: – 650.000;
   2017: – 650.000.
*17. 489.  (Nuova formulazione) Sorial, Cariello, Castelli, Colonnese, D'Incà, Brugnerotto, Currò, Caso.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota di almeno il cinquanta per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.
17. 227. Ghizzoni, Coscia, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 452,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente: 31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
*17. 219.  (Nuova formulazione) Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 452,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente: 31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) Pag. 48sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
*17. 274.  (Nuova formulazione) Palmieri, Palese, Milanato, Sandra Savino, Faenzi, Brunetta.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 452,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente: 31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
*17. 43.  (Nuova formulazione) Piccoli Nardelli, Fregolent, Causi, Capozzolo, Carbone, Carella, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Pelillo, Pastorino, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia, Coscia, Ascani, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Pes, Rampi, Rocchi, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Misiani.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 452,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente: 31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
*17. 495.  (Nuova formulazione) Librandi, Vargiu, Nesi.

  Al comma 21, sostituire le parole: 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 92,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 452,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 31 inserire il seguente: 31-bis. Ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II, numero 18) sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica.
*17. 487. Il Governo.

  All'articolo 17, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per la partecipazione italiana ai programmi dell'Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 60.000.000;
   2017: – 170.000.000.
17. 365. (Nuova formulazione) Benamati, Taranto, Ascani, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Fassina, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Minnucci, Pastorelli, Capone, Pelillo, Mariano, Nesi, Rossomando.

Pag. 49

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 88 milioni di euro per l'anno 2015, di 428,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 413, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 420,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 428,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 450,1 per l'anno 2021 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2015, di 31,6 milioni di euro per il 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per il 2019, di 31,3 milioni di euro per il 2020 e di 9,9 milioni di euro per il 2021.
17. 41. (Nuova formulazione) Benamati, Taranto, Marchi, Giampaolo Galli, Fassina, Bargero, Basso, Bini, Cani, Civati, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Impegno, Martella, Montroni, Peluffo, Petitti, Portas, Senaldi, Scuvera, Tidei, Causi, Lodolini, Petrini, Minnucci, Giampaolo Galli, Nesi, Boccadutri.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo la lettera d-sexies) è inserita la seguente: «d-septies) reti metropolitane di aree metropolitane di cui alla legge del 7 aprile 2014, n. 56».
17. 437.  (Nuova formulazione) Paola Bragantini, Fregolent, Giorgis, D'Ottavio, Bonomo, Borghi, Bargero, Taricco, Mattiello, Portas, Rossomando, Damiano, Gribaudo, Albanella.

ART. 19.

  Al comma 4, dopo le parole: rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari aggiungere le seguenti: nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico lagunare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e di materiale rotabile ferroviario aggiungere le seguenti: nonché di natanti e ferry-boat.
19. 113.  (Nuova formulazione) Mognato, Martella, Murer, Zoggia, Crivellari.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: condizioni di vetustà aggiungere le seguenti: nonché classe di inquinamento.
19. 54. Cristian Iannuzzi, Spessotto, Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

  Al comma 10, dopo le parole: per la trasmissione al CIPE aggiungere le seguenti: nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
*19. 24. Bruno Bossio, Carloni.

  Al comma 10, dopo le parole: per la trasmissione al CIPE aggiungere le seguenti: nonché alle competenti Commissioni parlamentari.
*19. 61. Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Cristian Iannuzzi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Castelli, Sorial.

Pag. 50

ART. 21.

  Sopprimere il comma 14.
*21. 2. La I Commissione.

  Sopprimere il comma 14.
*21. 82. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Gianluca Pini, Prataviera, Rondini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 14.
*21. 110. Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Nuti, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, D'Incà, Currò, Brugnerotto, Cariello, Colonnese.

  Sopprimere il comma 14.
*21. 148. Palese, Brunetta.

  Sopprimere il comma 14.
*21. 199. Dambruoso, Librandi.

ART. 30.

  Al comma 3, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2015 con seguenti: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000.
30. 29.  (Nuova formulazione) Fauttilli, De Mita.

ART. 31.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli alloggi liberi qualificati di pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 sono ridotti, rispettivamente, a 30 e 15 giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
31. 42. Il Governo.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  21. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine di cui all'articolo 2190, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 dell'articolo 2190 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'agenzia industrie Difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014 sono rideterminati in 12 unità.
31. 43. Il Governo.

Pag. 51

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  21. All'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».
31. 44.  (Nuova formulazione) Il Governo.

Pag. 52

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO E DEL RELATORE

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 28 ottobre 2014, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014, è destinata alle finalità del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e rimane acquisita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'anno 2015.
8. 046. Il Governo.

ART. 17.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2014, n. 164, sono stanziati nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere assegnati all'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ulteriori 130 milioni di euro per l'anno 2015, 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro per l'anno 2017. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 2, lettere c), d), e), e f), relative alla valorizzazione e alla promozione delle produzioni agricole e agroalimentari italiane di cui al medesimo articolo 30, comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una dotazione iniziale di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
  2. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2015, a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e a 40 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   b) quanto a 82 milioni di euro per il 2015 mediante utilizzo dei fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a), b) e d), Pag. 53del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
   c) quanto a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 8.000.000.
17. 05. Il Governo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base dell'articolo 9, comma 15, non convertito in legge, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, volti a garantire l'estensione, la continuità del programma carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fino alla data in cui è stato perfezionato il contratto con il Gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi.
17. 07. Il Governo.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  17-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.
17. 08. Il Relatore.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

  1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione del presente comma si provvede con gli Pag. 54stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al terzo periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
27. 03. Il Governo.

ART. 32.

  All'articolo 32, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 32, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Una quota delle predette disponibilità in conto capitale può essere destinata a favorire l'integrazione di filiera nel sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, secondo quanto disposto dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e integrazioni.».
   alla Tabella A, inserire le seguenti voci con i seguenti importi:
   a) Ministero dell'interno
   2015: + 100.000.000;
   2016: + 100.000.000;
   2017: + 100.000.000.
   b) Ministero della difesa
   2015: + 10.000.000;
   2016: + 10.000.000;
   2017: + 10.000.000.
   alla Tabella E:
    a) alla missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, voce Politiche agricole, alimentari e forestali – Legge n. 499 del 1999 – Art. 4 – Attività di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   Rifinanziamento
   2015:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2016:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000.
   b) alla missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole, alimentari e forestali – inserire la seguente voce Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolate dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego nel settore agricolo (1.2 – cap. – 7253), Decreto legislativo n. 185 del 2000, con i seguenti importi:
   Rifinanziamento
   2015:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2016:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000;
   2017:
    CP: 10.000.000;
    CS: 10.000.000.
32. 54. Il Governo.

Pag. 55

ART. 38.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).

  1. A decorrere dal 12 novembre 2014, all'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dell'Abruzzo» e le parole «dell'Emilia Romagna» sono soppresse.
38. 043. Il Governo.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133).

  1. A decorrere dal 12 novembre 2014, al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 4, comma 8-quater, le parole: «dal presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 8-ter»;
   b) all'articolo 34, il comma 7, è sostituito dal seguente: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscano con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.»
38. 044. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

EMENDAMENTI DEL GOVERNO 31.42, 31.43 E 31.44 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 31.

  All'emendamento 31.42 del Governo, premettere il seguente periodo: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari e fatti salvi i diritti di prelazione dei comuni interessati.
0. 31. 42. 1. Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 31.42 del Governo, sostituire le parole da: è autorizzato fino a: diritto di acquisto con le seguenti:, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la gestione dei beni immobili dello Stato, dove considerarsi l'alienazione di tali immobili come scelta residuale rispetto alla locazione o all'attivazione di concessioni in uso. L'alienazione dei suddetti immobili pubblici è consentita solo nei casi in cui i tentativi di locazione o di attivazione di concessioni in uso, reiterati annualmente, non abbiano sortito esiti positivi per un periodo di tempo pari ad almeno 60 mesi dalla pubblicazione del primo avviso pubblico per locazione o per concessione d'uso di immobili pubblici. Non è consentita la vendita di immobili in blocco. Non è consentita la vendita di immobili attraverso procedure ristrette tra cui la trattativa privata.
0. 31. 42. 2. Pesco, Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.
(Inammissibile)

  All'emendamento 31.42 del Governo, sostituire le parole da: è autorizzato fino a: diritto di acquisto con le seguenti: non è autorizzato a esperire alcuna procedura di vendita.
0. 31. 42. 3. Pesco, Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.
(Inammissibile)

  All'emendamento 31.42 del Governo, sopprimere le parole: anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo.
0. 31. 42. 4. Pesco, Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 31.42 del Governo, sostituire le parole: sono ridotti, rispettivamente, a 30 e 15 giorni, con le seguenti: sono ampliati, rispettivamente, a 120 e 60 giorni.
0. 31. 42. 5. Pesco, Castelli, Alberti.

Pag. 57

  Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli alloggi liberi qualificati di pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sono ridotti, rispettivamente a 30 e 15 giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
31. 42. Il Governo.

  All'emendamento 31.43 del Governo, al comma 20-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: assicurando fino alla fine del medesimo periodo.
0. 31. 43. 1. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
  20-bis. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine dei cui all'articolo 2190, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 dell'articolo 2190 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'agenzia industrie Difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, sono rideterminati in 12 unità.
31. 43. Il Governo.

  All'emendamento 31.44 del Governo, sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, esclusivamente per le attività di bonifica dei siti militari (basi, poligoni e aree militari in genere), all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali, limitatamente agli oneri derivanti dagli interventi di bonifica delle aree e immobili di pertinenza del Ministero della difesa, sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».
0. 31. 44. 1. Pili.

  All'emendamento 31.44 del Governo, sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa, esclusivamente al risarcimento delle comunità locali gravate da basi, poligoni e aree militari in genere, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali, limitatamente agli oneri derivanti dal risarcimento di qualsiasi natura legata all'attività militare di pertinenza del Ministero della difesa, sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da Pag. 58considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».
0. 31. 44. 2. Pili.

  All'emendamento 31.44 del Governo, sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa, esclusivamente al risarcimento delle comunità locali gravate da basi, poligoni e aree militari in genere, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. È esclusa a tal fine la gestione economica del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa ricadente nella regione Sardegna e nelle regioni a statuto speciale, in quanto è previsto che lo stesso patrimonio venga dinamicamente e automaticamente ceduto alle regioni una volta cessata la funzione statale.».
0. 31. 44. 3. Pili.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  21. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze finanziarie del Ministero della difesa, e in particolare di quelle correlate alle spese di funzionamento in ragione delle minori risorse sugli stanziamenti di bilancio discendenti dal conseguimento degli obiettivi di finanzia pubblica, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'Amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero.».
31. 44. Il Governo.