CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2014
339.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,
   esaminato il disegno di legge recante Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro (A.C. 2660);
   esprimendo apprezzamento per l'impianto complessivo del provvedimento, in particolare per le disposizioni concernenti il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali finalizzato ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro;
   esprimendo altresì apprezzamento per la finalità di procedere al riordino delle diverse forme contrattuali esistenti, delle quali si prevede l'esatta individuazione, affiancata alla promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, e, con riferimento alle nuove assunzioni, l'introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio;
   invitando la Commissione competente per il merito a precisare quanto più puntualmente possibile i principi e i criteri direttivi delle deleghe, così da indicare con esattezza l'ambito di intervento dei decreti legislativi di attuazione,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) in relazione al riordino degli ammortizzatori sociali e all'introduzione di nuove fattispecie di sostegno in caso di disoccupazione, preveda la Commissione di merito di individuare, anche attraverso un intervento sui saldi del disegno di legge di stabilità, la dotazione finanziaria adeguata;
   b) provveda la Commissione di merito ad introdurre misure per salvaguardare gli interventi di cassa integrazione straordinaria anche in casi di crisi aziendali di grande rilievo ma che conservano margini di possibile ripresa della attività;
   c) in relazione alla applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire le fattispecie del reintegro in caso di licenziamenti disciplinari;
  e con le seguenti osservazioni:
   1) in relazione alla revisione della disciplina dei controlli a distanza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di delimitarne la possibilità di utilizzo con Pag. 118riferimento alla tutela del patrimonio aziendale ovvero ad esigenze di sicurezza del lavoro, in maniera da non ledere i diritti fondamentali della dignità e della riservatezza dei lavoratori;
   2) in riferimento all'introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti connesso all'anzianità di servizio, valuti la Commissione di merito di introdurre correttivi che da un lato mirino a scoraggiare, in caso di partecipazioni a gare, posizioni di inopportuno vantaggio da parte di aziende che fruiscano degli sgravi contributivi dei quali si prevede l'introduzione rispetto ad aziende che non ne possano usufruire; e dall'altro, a prevedere misure di carattere sanzionatorio adeguate a scoraggiare comportamenti scorretti quali licenziamenti di lavoratori al termine del periodo di decontribuzione del relativo rapporto di lavoro.

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ALLEGATO 2

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI RICCIATTI E FERRARA

  La X Commissione (Attività Produttive) della Camera dei deputati,
   in sede di esame del disegno di legge recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» (C. 2660);
   premesso che:
    il provvedimento in esame, approvato con voto di fiducia dal Senato ed attualmente in discussione in sede referente presso la Commissione XIo (Lavoro) della Camera dei deputati, appare nel complesso un testo assai pericoloso sia sotto il profilo della tutela e della protezione sociale dei lavoratori, sia e conseguentemente sotto il profilo del rilancio delle attività di sviluppo industriale del nostro Paese, perché omette di indicare in modo chiaro e preciso la via da seguire per riformare l'articolo 18 della legge n. 300/1970 in merito alle sanzioni per i licenziamenti individuali illegittimi e neppure parla di quelli collettivi;
    si segnala in particolare, il comma 7 dell'articolo 1 della delega ove si prevede esplicitamente che il Governo adotti (entro 6 mesi) «un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro». In buona sostanza, non viene introdotta la previsione di un «codice semplificato per il lavoro» che corrisponda alla realizzazione di un «testo unico del lavoro». Si parla, invece, di «testo organico semplificato», ove proprio l'organicità e la semplificazione sono in grado di consentire all'Esecutivo non tanto di riordinare, recuperando, l'attuale normativa in materia di rapporti di lavoro, ma piuttosto di poterla riscrivere integralmente seppur nel rispetto della regolazione dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali, oltre che dei principi e dei criteri direttivi della stessa legge delega, nell'ambito dei quali può senza dubbio riscontrarsi uno spazio di intervento particolarmente ampio per l'Esecutivo teso a diminuire le tutele oggi previste dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970;
    non è un caso che il provvedimento in esame, di fatto, non menzioni espressamente l'articolo 18 ma neanche definisca i limiti specificamente individuati per circoscrivere l'intervento su tale norma che disciplina il quadro regolatorio delle sanzioni incombenti sui datori di lavoro per i licenziamenti nulli e illegittimi;
    inoltre, fra i principi e i criteri direttivi che dovranno essere rispettati nella redazione del codice semplificato la lettera b) del comma 7 dell'articolo 1 della delega si prevede la promozione del contratto a tempo indeterminato quale «forma privilegiata di contratto di lavoro», con l'impegno a renderlo «più Pag. 120conveniente rispetto agli altri tipi di contratto», con riferimento agli «oneri diretti e indiretti»;
    al riguardo si segnala che proprio su questo passaggio finale del provvedimento in esame potrebbe agganciarsi perfettamente l'intervento sulla rimodulazione del sistema sanzionatorio per i licenziamenti individuali illegittimi, considerato che nell'ambito degli oneri indiretti connessi o comunque derivati dalla gestione dei rapporti di lavoro e dall'amministrazione del personale figurano proprio i «costi» relativi al contenzioso in materia di licenziamento individuale e i profili economici – indennizzo, risarcimento, indennità sostitutiva – attinenti alla stabilità dei rapporti di lavoro conseguente al regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti;
    anche su questo punto, l'Esecutivo, stando a quanto previsto dal provvedimento in esame, potrà ampiamente modificare i contenuti dell'attuale articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori fino ad eliminare del tutto i casi di reintegrazione del lavoratore licenziato e a ridurre gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento. Del resto, il provvedimento stesso, non prevede nei criteri e principi che dovrebbero dirigere l'esercizio concreto della delega, limiti o paletti predeterminati oltre i quali tale azione di modifica potrà essere operata;
    inoltre, in assenza di esplicita e chiara previsione di intervento emendativo sull'articolo 18 della legge n. 300/1970, l'Esecutivo potrebbe ulteriormente modificare i contenuti propri della lettera c) del comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento di delega in base al quale i decreti delegati dovranno prevedere, sia pure limitatamente ai nuovi assunti, un «contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio». Ed anche questo punto sul contratto a tutele crescenti potrebbe assumere un ruolo primario per consentire al Governo di ridisegnare i contorni e i contenuti dell'articolo 18 dello Statuto, disponendo una modifica del quadro sanzionatorio che muta in funzione del raggiungimento di determinate anzianità di servizio da parte del lavoratore ingiustamente o illegittimamente licenziato. Peraltro, il nuovo contratto a protezione crescente potrebbe assicurare al lavoratore esclusivamente un indennizzo economico in qualsiasi fattispecie di licenziamento, trovando il legislatore delegato l'unico parametro regolativo nella progressione delle tutele in conseguenza dell'incremento dell'anzianità di servizio del lavoratore licenziato;
   rilevato che:
    come chiaramente espresso nell'ambito della pregiudiziale di costituzionalità presentata dal Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia e Libertà, con riferimento al provvedimento in esame si deve sollevare più di un dubbio per quanto attiene alla compatibilità costituzionale, trattandosi di un testo di legge di delega al Governo talmente ampia, ma al contempo priva di contorni chiari e definiti;
    sotto tale profilo si segnala come l'articolo 76 della Carta Costituzionale indichi i limiti entro i quali il Governo può essere delegato ad esercitare la funzione legislativa, stabilendo che «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti»;
    la Corte costituzionale si è più volte posizionata in una censura sulla costituzionalità dei decreti delegati per estraneità della disciplina regolatoria stabilita nel decreto delegato in raffronto con l'oggetto della delega (sentenze n. 503 del 18 novembre 2000 e n. 212 del 18 giugno 2003), come pure per l'estraneità dell'oggetto rispetto ai contenuti della delega (sentenze n. 251 del 17 luglio 2001 e n. 170 del 17 maggio 2007);
    da ciò ne consegue che se il provvedimento in esame, ora all'esame della Camera, non riceva specifiche puntualizzazioni sul tema delle modifiche da apportare all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, si produrrà un pesante contenzioso Pag. 121costituzionale attivabile da qualsiasi giudice che venga chiamato a valutare la legittimità di un licenziamento individuale e ad applicare le nuove sanzioni che l'attuale esecutivo, secondo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, vorrebbe introdurre con riferimento alla generalità dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e alla maggior parte dei licenziamenti di natura disciplinare, in assenza di qualsiasi traccia esplicita sia nell'oggetto sia nei contenuti del provvedimento di delega;
    sotto tale profilo, e per quanto attiene alle competenze proprie della Commissione X (Attività Produttive, non si esclude che tale situazione di rischio per un presumibile contenzioso soffocherebbe qualsiasi iniziativa imprenditoriale che, astrattamente, l'eliminazione della reintegra potrebbe sollecitare nella scelta gestionale di operare interventi selettivi sul personale da licenziare per operare nuove assunzioni;
   considerato che:
    nei giorni scorsi, al termine di una riunione con il Presidente della Commissione IX e il responsabile Economia del partito democratico, il Capogruppo del Pd ha annunciato che non sarà chiesta dal governo la fiducia alla Camera sul testo della delega lavoro approvata dal Senato poiché è stato raggiunto l'accordo per apportare alcune modifiche al provvedimento in esame. In particolare l'accordo, per quanto risulta ai firmatari del presente parere, recepisce la parte del documento della direzione del Pd che impegna, in particolare, l'esecutivo a salvare il reintegro sui licenziamenti per motivi discriminatori e per quelli ingiustificati di natura disciplinare, ma il punto critico rimane in ogni caso l'articolo 18;
    il Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà ha presentato al provvedimento in esame in Commissione XI ben 120 emendamenti tutti di merito;
    per quanto attiene agli ammortizzatori sociali, con un primo nucleo di emendamenti è stata avanza una proposta alternativa rispetto a quella prevista dal provvedimento (che si rivolge unicamente a chi ha perso il lavoro subordinato), ma realmente universalistica, stante l'attuale stato di disoccupazione e di concentrazione delle situazioni di maggior precarietà e sfruttamento non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel c.d. lavoro «falso autonomo», proponendo di estendere il sussidio ASpI, che per questo deve assumere valore universale e solidale, a tutte le categorie di lavoratori in stato di disoccupazione, volontaria o involontaria, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di provenienza e da qualunque requisito di anzianità assicurativa e contributiva;
    per quanto attiene alle tutele da licenziamento, un secondo nucleo di emendamenti si oppone all'istituzionalizzazione del contratto a tutele crescenti che, oltre a generare un'odiosa discriminazione su base generazionale dei lavoratori, aumenterebbe, tra l'altro, il potere ricattatorio della parte datoriale attraverso la cancellazione dall'ordinamento giuridico di tutele e diritti che appartengono, e non solo simbolicamente, alla civiltà europea del lavoro, ripristinando le tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, incluso il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, o in alternativa, si propone che le nuove assunzioni, che debbono avvenire a tempo indeterminato, contemplino un periodo di prova non superiore a sei mesi;
    per quanto attiene alla disciplina delle mansioni, la legge delega introduce la facoltà per il datore di lavoro di «demansionamento» esercitabile nelle ipotesi di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, ponendo limiti alla modifica dell'inquadramento. Per Sinistra Ecologia Libertà, invece, il demansionamento è esercitabile solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, ma con l'esclusione categorica dell'impiego del lavoratore in mansioni di categoria inferiore e della relativa Pag. 122riduzione della retribuzione; occorre quindi stabilire di mantenere inalterato l'inquadramento;
    per quanto attiene alla disciplina dei controlli, per Sinistra Ecologia Libertà qualsiasi inasprimento della disciplina dei controlli a distanza del lavoratore rappresenta una violazione dell'articolo 13 della Costituzione che, come sappiamo, sancisce il diritto alla riservatezza. Al riguardo, il nostro Gruppo Parlamentare ha proposto di sopprimere la previsione contenuta nel provvedimento in esame di una revisione della disciplina, pretestuosamente legata all'avvento di nuove tecnologie, ma che, se attuata fuori dal perimetro delineato dallo Statuto dei lavoratori e senza sanzioni, rischia di ledere la dignità dei lavoratori;
   con un'altra serie di emendamenti è stato proposto di delegare il Governo a: 1) riordinare i contratti di lavoro, prevedendo che quello a tempo indeterminato costituisca la forma comune del rapporto e riducendo a 5 le attuali tipologie contrattuali di lavoro (subordinato a tempo indeterminato, a termine ma solo per cause oggettive e temporanee, part-time, apprendistato e di lavoro del socio-lavoratore); 2) istituire il reddito minimo garantito, allo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro; 3) emanare un'organica normativa in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e di semplificazione delle procedure di contrattazione in materia di lavoro, al fine di valorizzare il ruolo delle forze sociali dei soggetti titolari della predetta contrattazione, rispettandone la maggiore rappresentatività nei rispettivi livelli di competenza; 4) avviare un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici nei settori ambiente e salute, al fine di fronteggiare la grave disoccupazione seguita alla recessione economica del Paese, denominato «Green New Deal italiano», e finalizzato alla creazione di nuova occupazione;
    per contrastare l'aumento di precarietà indotto dalla nuova normativa introdotta dal cosiddetto Decreto Poletti che, al fine di facilitare l'instaurarsi di rapporti di lavoro a tempo determinato ha stabilito l'acausalità del contratto a termine per l'intera durata di tre anni ed una più larga disponibilità di proroghe consecutive, è stato proposto al governo di modificare tali previsioni ricorrendo al contratto a tempo determinato solo per motivi risultanti da atto scritto e che lo stesso sia rinnovabile una sola volta nel termine massimo di tre anni;
    sono stati introdotti, inoltre, criteri più stringenti nel caso delle c.d. «dimissioni in bianco», secondo quanto già deliberato dal Parlamento in occasione dell'approvazione dell'omologa proposta di legge lo scorso mese di marzo;
    nell'ambito poi di un più ampio riconoscimento del lavoro di cura della famiglia, è stato proposto che il riconoscimento di contributi figurativi legati al numero di figli ai fini dell'accesso anticipato alla pensione, diritto riconosciuto anche a chi si occupa di familiari non autosufficienti;
    è stato proposto, infine, che l'introduzione del reddito di cittadinanza, come misura di contrasto alla povertà, alla precarietà e come sostegno alle politiche di inserimento lavorativo, istruzione, formazione e riqualificazione professionale, e di utilità sociale, e la realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di nuova occupazione mediante il ricorso ai contratti di solidarietà espansiva, nonché il divieto per la contrattazione di secondo Pag. 123livello di operare in deroga a quanto previsto dai CCNL;
   considerato ancora che:
    durante l'esame del provvedimento presso la Commissione XI (Lavoro), mentre a Milano si svolgeva l'enorme manifestazione sindacale per il lavoro e i diritti, e analoghe manifestazioni si svolgevano con lo sciopero sociale in tutte le città italiane, venivano dichiarati inammissibili alcuni degli emendamenti proposti da Sinistra Ecologia Libertà che avrebbero contribuito ad estendere a tutti diritti e tutele e che chiedevano di emanare un'organica normativa in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, come sostenuto nel primo Job-Act anche dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi, contro la condotta antisindacale dei datori di lavoro e per un piano straordinario, un New Deal, per la creazione di nuova occupazione;
    il provvedimento in esame, il Jobs Act dunque, oltre a cancellare le poche tutele e i pochi diritti che sono rimasti a presidiare un'idea di civiltà nel mondo del lavoro, qualora non intervengano modifiche sostanziali del testo nel senso auspicato da Sinistra Ecologia e Libertà, rimarrà sulla carta come un provvedimento non solo pericoloso ma anche sbagliato e incapace di creare nuovi posti di lavoro;
    esiste, infatti, una forte contraddizione tra quanto dichiarato dai membri del Governo, che sostengono la volontà dell'Esecutivo di assicurare la certezza del diritto, e l'incremento del contenzioso che produrrà l'approvazione del provvedimento in esame, facendo sì che a lavorare di più saranno gli studi legali e non certo i lavoratori delle imprese;
    il provvedimento in esame rende un pessimo servizio non solo ai lavoratori, ma anche alle imprese proprio in considerazione dell'utilizzo di un provvedimento di delega troppo generico che oltre a non contenere alcun riferimento all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori destruttura in modo inconcepibile i importanti articoli della legge relativa, con interventi senza senso sulle mansioni e i controlli a distanza;
    il provvedimento, inoltre, facendo riferimento all'impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attività, rischia di render vano qualsiasi intervento riparatore del Governo in sede di attuazione della delega e ciò appare tanto più grave considerato l'attuale contesto di ristrutturazione industriale del Paese, caratterizzato, peraltro, da continui processi di acquisizione di aziende da parte di multinazionali straniere, che richiederebbe al contrario la messa in campo di adeguati strumenti di sostegno al reddito per i sempre più numerosi lavoratori coinvolti nelle crisi;
    che il contratto a tempi indeterminato, come attualmente disciplinato, dovrebbe essere preferito, oltre che dai lavoratori, dagli stessi imprenditori, dal momento che offre un quadro di tutele certo e definito;
    prima di incidere in maniera così inopportuna e costituzionalmente illegittima sulla materia dei rapporti di lavoro, l'attuale Esecutivo dovrebbe preoccuparsi piuttosto di risolvere le 164 vertenze industriali che attualmente giacciono sui tavoli del Ministero dello Sviluppo Economico, in modo tale da dare effettivamente seguito al quel principio di responsabilità del proprio operato e di quella accountability di cui tanto si fregia in occasione di numerose manifestazioni pubbliche,
  alla luce di quanto precede

ESPRIME PARERE CONTRARIO.