CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2014
338.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)  C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

(Per il testo degli emendamenti, si veda lo stampato dell'Allegato al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari della seduta odierna)

Pag. 88

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 1, sostituire l'Allegato 1 con il seguente:

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione risultato differenziale 2015 2016 2017
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 16,884 milioni di euro per il 2015, a 3.150 milioni di euro per il 2016 e a 3150 milioni di euro per il 2017), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge –54.000 –27.000 –15.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 323.000 275.000 300.000
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato e comprensivo per il 2015 di un importo di 4,000 milioni di euro per indebitamento estero relativo a interventi non considerati nel bilancio di previsione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 16, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
Per l'anno 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali comunitari non rilevano, ai fini dei saldi di cui all'articolo 36, comma 3, per un importo pari ai proventi derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di 700 milioni di euro;

   all'articolo 17, sopprimere il com- ma 19;

   all'articolo 18, comma 1:
    a) alla lettera
d), sostituire le parole: 4.000 milioni con le seguenti: 3.272 milioni;
    b) alla lettera e) sostituire le parole: 7.000 milioni con le seguenti: 6.272 milioni;
   all'articolo 36, comma 6, sopprimere il numero 4.
   all'articolo 44, comma 7, lettera
a), numero 3, dopo il capoverso d-quater), Pag. 89aggiungere il seguente: d-quinquies) alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (47.11.1), supermercati (47.11.2) e discount alimentari (47.11.3).;
   all'articolo 44, comma 9:
    a) dopo le parole:
comma 7, inserire le seguenti: lettera a), n. 3, capoverso d-quinquies, e;
    b) sostituire le parole: 988 milioni con le seguenti: 1.716 milioni.
1. 4. Il Governo.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per la realizzazione «La buona scuola»).

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo denominato «Fondo La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  2. Il Fondo di cui al presente articolo è finalizzato alla attuazione degli interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione di docenti e dirigenti.
*3. 6. (Nuova formulazione) Coscia, Ascani, Rocchi, Carocci, Piccoli Nardelli, Blazina, Bossa, Carocci, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carnevali.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Fondo per la realizzazione «La buona scuola»).

  1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo denominato «Fondo La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  2. Il Fondo di cui al presente articolo è finalizzato alla attuazione degli, interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, e alla formazione di docenti e dirigenti.
*3. 53. (Nuova formulazione) Santerini, Fauttilli, De Mita.

ART. 14.

  All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Contrasto al gioco d'azzardo patologico.
*14. 2. La XII Commissione.

  All'articolo 14, sostituire la rubrica con la seguente: Contrasto al gioco d'azzardo patologico.
*14. 11. Miotto, Carnevali, Beni, Grassi, Lenzi, Fossati, Burtone, Capone, Sbrollini, D'Incecco.

Pag. 90

ART. 20.

  All'allegato 6 di cui al comma 1, sopprimere la voce del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativa agli Assegni agli istituti italiani di cultura all'estero»;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 400.000;
   2016: – 400.000;
   2017: – 400.000.
20. 23. Il Relatore.

  All'allegato 6 di cui al comma 1, sopprimere la voce del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativa all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 600.000;
   2016: – 600.000;
   2017: – 600.000.
20. 17. (Nuova formulazione) Terzoni, Zolezzi, Segoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Vignaroli.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003).

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dal comma 189 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.».
20. 04. Di Gioia.

ART. 22.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 lettera a):
    1) al punto 1) sopprimere le parole: dell'Agenzia del demanio;
    2) dopo il punto 1), aggiungere il seguente: 1-bis) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «All'Agenzia del demanio sono attribuite funzioni di indirizzo e di impulso dell'attività di razionalizzazione svolta dalle amministrazioni dello Stato, anche mediante la diretta elaborazione di piani di razionalizzazione secondo quanto previsto dal comma 222. All'attuazione delle disposizioni di cui al quarto periodo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
    3) dopo il punto 3), aggiungere il seguente: 4) all'ultimo periodo, le parole: «positivamente verificati» sono soppresse;Pag. 91
   b) al comma 2, lettera b), capoverso 222-quater.1, dopo le parole: a decorrere dal 1o gennaio 2015 aggiungere la seguente: inoltre,.
22. 4. (Nuova formulazione) Malpezzi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sulle risorse allo stesso assegnate per gli interventi relativi agli edifici pubblici statali e agli immobili demaniali, le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi da effettuare, a cura delle strutture del medesimo Ministero, ai sensi dell'articolo 176 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, su beni immobili di cui alle lettere a) e b). L'esecuzione di tali interventi è tempestivamente comunicata all'Agenzia del Demanio, al fine del necessario coordinamento con le attività dalla stessa poste in essere ai sensi del presente articolo.»;
   b) al comma 2-bis:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) al secondo periodo, le parole: «il Corpo della guardia di finanza è autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo della guardia di finanza sono autorizzati»;
    3) al terzo periodo, le parole: «esercizio finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2015» e le parole da: «corrispondenti» fino a «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «occorrenti per le finalità di cui al primo periodo»;
   c) al comma 4:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «al fine di ridurre le locazioni passive» sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla riqualificazione energetica degli stessi edifici»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle decisioni di spesa assunte dall'Agenzia del demanio ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»;
   d) al comma 5, secondo periodo sono soppresse le parole: «mediante tali operatori» e le parole: «, ovvero, in funzione della capacità operativa delle stesse strutture, dall'Agenzia del Demanio.»;
   e) dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Le amministrazioni o soggetti pubblici di cui al comma 2, lettera a), dotati di autonomia finanziaria, ai fini della copertura dei costi degli interventi comunicati ai sensi del comma 3 ed inseriti in un piano generale di cui al comma 4, mettono a disposizione la corrispondente provvista finanziaria per integrare i fondi di cui al comma 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
22. 3. (Nuova formulazione) Malpezzi.

ART. 33.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché ulteriori disposizioni Pag. 92sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
*33. 4. Galati, Palese, Brunetta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
*33. 7. Di Gioia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
*33. 1. Causi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il comma 2 dell'articolo 22-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole: Ottimizzazione della gestione della tesoreria dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché ulteriori disposizioni sulla raccolta di Cassa depositi e prestiti Spa.
*33. 3. Giampaolo Galli.

ART. 34.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o febbraio 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.400.000.
34. 17. Il Governo.

Pag. 93

ALLEGATO 3

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015). C. 2679-bis Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE DAL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 31.

  All'emendamento 31.42 del Governo, premettere il seguente periodo: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari e fatti salvi i diritti di prelazione dei comuni interessati.
0. 31. 42. 1. Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 31.42 del Governo, sostituire le parole da: è autorizzato fino a: diritto di acquisto con le seguenti:, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la gestione dei beni immobili dello Stato, dove considerarsi l'alienazione di tali immobili come scelta residuale rispetto alla locazione o all'attivazione di concessioni in uso. L'alienazione dei suddetti immobili pubblici è consentita solo nei casi in cui i tentativi di locazione o di attivazione di concessioni in uso, reiterati annualmente, non abbiano sortito esiti positivi per un periodo di tempo pari ad almeno 60 mesi dalla pubblicazione del primo avviso pubblico per locazione o per concessione d'uso di immobili pubblici. Non è consentita la vendita di immobili in blocco. Non è consentita la vendita di immobili attraverso procedure ristrette tra cui la trattativa privata.
0. 31. 42. 2. Pesco, Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 31.42 del Governo, sostituire le parole da: è autorizzato fino a: diritto di acquisto con le seguenti: non è autorizzato a esperire alcuna procedura di vendita.
0. 31. 42. 3. Pesco, Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 31.42 del Governo, sopprimere le parole: anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo.
0. 31. 42. 4. Pesco, Basilio, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, Currò, D'Incà.

  All'emendamento 31.42 del Governo, sostituire le parole: sono ridotti, rispettivamente, a 30 e 15 giorni, con le seguenti: sono ampliati, rispettivamente, a 120 e 60 giorni.
0. 31. 42. 5. Pesco, Castelli, Alberti.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per gli alloggi liberi qualificati di pregio, ai sensi dell'articolo 404, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, il Ministero della difesa è autorizzato ad esperire la procedura della vendita all'asta con incanto anche utilizzando la modalità di cui al comma 12 del medesimo articolo. I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, sono ridotti, rispettivamente a 30 e 15 giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro 60 Pag. 94giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto.
31. 42. Il Governo.

  All'emendamento 31.43 del Governo, al comma 20-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: assicurando fino alla fine del medesimo periodo.
0. 31. 43. 1. Duranti, Piras, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 20 inserire il seguente:
20-bis. Anche ai fini della valorizzazione degli investimenti effettuati e della salvaguardia dei livelli occupazionali, il termine dei cui all'articolo 2190, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è prorogato al bilancio 2016, assicurando una riduzione delle spese per il personale con contratto a tempo determinato dell'Agenzia industrie difesa non inferiore al 60 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2014. Conseguentemente, l'ulteriore termine di cui al comma 3 dell'articolo 2190 del decreto legislativo n. 66 del 2010 è prorogato al 31 dicembre 2015 per non oltre un terzo dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 143, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'agenzia industrie Difesa previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2014, sono rideterminati in 12 unità.
31. 43. Il Governo.

ART. 34.

  All'emendamento del Governo 34.17, sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

  Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015.
0. 34. 17. 1. Da Villa, Castelli, Vallascas, Crippa, Mucci, Fantinati, Della Valle, Prodani, Sorial, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  All'emendamento del Governo 34.17, sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.400.000;
   2016: – 1.400.000;
   2017: – 1.400.000.
0. 34. 17. 2. Da Villa, Castelli, Vallascas, Crippa, Mucci, Fantinati, Della Valle, Prodani, Sorial, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  All'emendamento del Governo 34.17, sostituire le parole: 1o febbraio 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.400.000;
   2016: – 1.400.000.
0. 34. 17. 3. Da Villa, Castelli, Vallascas, Crippa, Mucci, Fantinati, Della Valle, Prodani, Sorial, Brugnerotto, Colonnese, Cariello, Caso, Currò, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2015 con le seguenti: 1o febbraio 2015.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 1.400.000.
34. 17. Il Governo.