CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2014
338.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-01971 Fontana: Sulle condizioni di salute di un cittadino italiano detenuto in Kazakistan.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero innanzitutto segnalare che la vicenda del signor Sidagni ha registrato di recente uno sviluppo particolarmente positivo. Dallo scorso 18 agosto, a seguito della concessione della libertà condizionata, il connazionale non è più detenuto in carcere ma unicamente soggetto a obbligo di dimora in Kazakhstan.
  Tale importante – e per nulla scontato – risultato è stato reso possibile anche grazie all'incessante impegno sul caso profuso dalla nostra Rappresentanza diplomatica ad Astana sin dagli inizi della vicenda, ovvero da quel 20 aprile 2010 in cui il signor Sidagni veniva tratto in arresto da funzionari della polizia locale.
  Sin d'allora, la nostra Ambasciata, oltre a svolgere una costante azione di assistenza consolare, ha seguito da vicino l’iter procedurale della richiesta di libertà condizionata, sempre nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura kazaka. Numerosi sono stati gli interventi di sensibilizzazione svolti dal nostro Ambasciatore per favorire l'accoglimento della richiesta. Mi limito a ricordare i passi presso il Segretario di Stato agli Esteri kazako, presso il Direttore Generale del Dipartimento Europa del locale Ministero degli esteri ed alcuni importanti attori della comunità internazionale in loco.
  Per quanto riguarda la situazione psico-fisica, il connazionale ci risulta al momento godere di buone condizioni di salute e la nostra Ambasciata rimane ovviamente a disposizione per qualsiasi sua necessità.
  Per ciò che riguarda infine il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, come sapete, il relativo disegno di legge di ratifica ha cominciato il proprio iter in questa Commissione (stiamo aspettando i pareri) lo scorso 15 ottobre ed è contemporaneamente all'esame del Parlamento kazako. È auspicio del Governo che entrambi gli iter di ratifica si possano concludere rapidamente.

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ALLEGATO 2

5-02217 Colletti: Su un cittadino italiano arrestato in Venezuela.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero innanzitutto segnalare che la vicenda del signor Di Fabio è costantemente monitorata dalla Farnesina per il tramite dell'Ambasciata e del Consolato Generale d'Italia a Caracas.
  Il signor Di Fabio, che – ricordo – è cittadino italo-venezuelano, è stato arrestato il 3 febbraio 2014 a seguito di alcune proteste antigovernative sull'isola di Margherita, con l'accusa di associazione a delinquere, istigazione alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente è stato portato nel carcere di Puente Ayala, città di Barcelona, a circa 300 km da Caracas.
  La nostra Ambasciata, non appena venuta a conoscenza dell'arresto, ha immediatamente richiesto alle Autorità locali l'autorizzazione a effettuare una visita consolare al connazionale, che non si è poi svolta per via del rilascio del signor Di Fabio. Lo scorso 22 febbraio infatti è stata revocata la misura di privazione della libertà a carico del connazionale, il quale ha pertanto potuto lasciare il penitenziario.
  Il signor Di Fabio continua ad essere indagato per i reati sopra indicati, con obbligo di presentazione ogni 30 giorni presso le competenti autorità.
  Al termine delle indagini preliminari il PM dovrà decidere se prosciogliere il connazionale o se formalizzare le accuse. Il nostro Consolato Generale, nel seguire la vicenda processuale del connazionale, ha recentemente svolto un passo formale per chiedere aggiornamenti sull’iter del procedimento e sollecitare una rapida conclusione dello stesso.
  Il caso continuerà ad essere seguito con la massima attenzione dall'Ambasciata e dal Consolato Generale a Caracas, che sono in costante contatto con la famiglia e il legale del connazionale.
  Vorrei infine confermare la costante attenzione con la quale il Governo italiano segue l'evolversi della situazione politica nel Paese, reiterando la disponibilità a sostenere il dialogo nazionale con tutti gli strumenti a disposizione, in particolare attivando le organizzazioni regionali dell'America latina. Come noto, il Sottosegretario Giro ha visitato in più occasioni il Paese, anche al fine di incontrare la rilevante comunità italiana e capire quali siano i passi necessari per garantire la loro sicurezza e l'agibilità delle loro attività quotidiane.

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ALLEGATO 3

5-03171 Scotto: Sulle condizioni di salute di un cittadino italiano detenuto nella Repubblica Dominicana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La vicenda del signor Pulitelli, seguita sin dai momenti iniziali dalla Farnesina, rientra nell'ampia attività di assistenza ai nostri connazionali detenuti all'estero, che ammontano a più di 3.400.
  Come ricordato dall'onorevole interrogante, il signor Romeo Pulitelli, mentre si stava imbarcando su un volo per Berlino, è stato arrestato il 1o ottobre 2013 all'aeroporto di Punta Cana (Repubblica Dominicana) in quanto trovato in possesso di 5 kg di sostanza stupefacente nascosta nel doppio fondo della sua valigia.
  L'Ambasciata a Santo Domingo ha seguito il caso fin dal momento in cui ha avuto notizia dell'arresto del connazionale dalla locale Direzione nazionale controllo droga (DNCD), mantenendosi in costante contatto con lui e con la famiglia. L'Ambasciata si è parallelamente attivata con le competenti Autorità dominicane affinché fosse garantita al signor Pulitelli l'opportuna assistenza medica. Per quanto riguarda invece il profilo dell'assistenza legale, la nostra Rappresentanza ha prontamente fornito alla famiglia del signor Pulitelli una lista di professionisti di riferimento. In diverse occasioni il direttore del carcere di Higuey, dottor Aaron Gary, ha inoltre riferito all'Ambasciata sullo stato di salute del connazionale, provvedendo a informarne i familiari.
  Vorrei segnalarvi inoltre un importante aggiornamento sulla questione degli arresti domiciliari, citata dall'onorevole Scotto. Il signor Pulitelli aveva presentato istanza per la concessione degli arresti domiciliari: il 1o maggio 2014 l'avvocato di parte era stato ricevuto dal magistrato competente che aveva deciso di fissare a fine maggio la data dell'udienza per la decisione sulla richiesta del connazionale. In quell'occasione, il pubblico ministero aveva riferito che per il signor Pulitelli ci sarebbero state buone possibilità di vedere accolta la sua richiesta per motivi di salute. Dopo una prima decisione negativa, nell'udienza di riesame del 24 giugno sono stati accordati al connazionale gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, dietro il pagamento di 500.000 pesos dominicani (8.600 euro circa). Il signor Pulitelli dal 25 luglio è pertanto in detenzione domiciliare, in attesa che abbia inizio il processo a suo carico.
  Posso assicurarvi che la Farnesina, anche per il tramite dei competenti uffici all'estero, continuerà a seguire con la massima attenzione la vicenda che vede coinvolto il nostro connazionale, mantenendosi in costante contatto anche con la sua famiglia e continuando a monitorare, in stretto raccordo con le Autorità nazionali e locali competenti, il rispetto dei diritti umani del signor Pulitelli, con particolare attenzione alla sua salute.

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ALLEGATO 4

5-03485 Moretto: Sul rilascio ai connazionali di passaporti elettronici in Nuova Caledonia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nei Dipartimenti d'Oltremare francesi e nei Territori della Nuova Caledonia e della Polinesia francese, sono presenti complessivamente circa mille connazionali. Tale collettività risiede in una pluralità di territori geograficamente molto distanti tra loro.
  Per ovvie ragioni politiche, i connazionali devono fare generalmente riferimento al Consolato Generale d'Italia a Parigi poiché tali territori ricadono sotto la sovranità francese. È facile comprendere che, per quanto attiene al rilascio del passaporto, la notevole distanza tra la Sede consolare competente e il luogo di residenza dei connazionali, rende estremamente difficile ed oneroso far ricorso allo strumento del funzionario itinerante per la rilevazione dei dati biometrici. Per ricorrere a tale modalità operativa, infatti, a causa delle grandi distanze intercorrenti e dei tempi – inevitabilmente lunghi – di svolgimento delle eventuali missioni dal nostro Consolato a Parigi, bisognerebbe dar luogo a un notevole dispendio di risorse economiche e umane. Il che non è certamente cosa semplice, tenuto conto dei stringenti criteri di revisione della spesa pubblica.
  Per i connazionali residenti in Nuova Caledonia, è però possibile richiedere il rilascio del passaporto alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana più vicina al luogo di residenza, ossia il Consolato Generale d'Italia a Sydney o l'Ambasciata d'Italia a Wellington, le quali provvederebbero alla rilevazione delle impronte digitali e al rilascio del documento di viaggio su delega del Consolato Generale d'Italia a Parigi.
  I connazionali dovrebbero sostenere il disagio derivante dalla trasferta e dal costo del viaggio che tuttavia risulterebbe sicuramente inferiore rispetto all'ipotesi di doversi recare al Consolato Generale d'Italia a Parigi. La restituzione del passaporto, una volta emesso, potrebbe avvenire per il tramite dei locali servizi postali con il vantaggio per il connazionale di non dover effettuare un secondo viaggio.
  Quanto all'invio di un funzionario itinerante dalle citate Sedi dell'Australia e della Nuova Zelanda, la percorribilità di tale modalità operativa risulta anch'essa condizionata dalla possibilità di assegnare fondi e risorse umane aggiuntive alle Sedi interessate e dai ben noti tagli effettuati al bilancio del MAECI. La Farnesina non mancherà in ogni caso di tener presente e di andare incontro, nei limiti delle proprie possibilità, alle necessità della nostra collettività residente in Nuova Caledonia.

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ALLEGATO 5

5-04051 Scotto: Sullo scorrimento delle graduatorie nelle procedure di concorso presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Vorrei innanzitutto ringraziare l'onorevole interrogante per avermi dato la possibilità di fornire degli ulteriori chiarimenti su una questione che è stata oggetto anche di altri atti parlamentari. In virtù soprattutto delle peculiarità del percorso professionale e delle funzioni ricoperte dal personale diplomatico nel servizio all'estero, la carriera diplomatica è retta da un ordinamento speciale (il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18). Il concorso bandito dal Ministero degli affari esteri per l'accesso alla carriera diplomatica è da sempre finalizzato alla selezione di funzionari con il più alto livello di preparazione ed aggiornamento, in ossequio al principio di massima efficienza ed efficacia dell'azione diplomatica della Farnesina.
  Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo, il concorso si tiene in linea di principio con cadenza annuale. Tale cadenza, che rappresenta anch'essa un elemento di specialità nell'ambito della pubblica amministrazione italiana, è stata da ultimo confermata con il decreto-legge n. 1 del 2010. Esso, come noto, in deroga al blocco del turn-over nella pubblica amministrazione, ha autorizzato e legittimato il MAECI non solo a bandire annualmente concorsi ma anche ad assumere segretari di legazione in prova per la carriera diplomatica, sino ad un numero di 35 unità, annualmente e per il quinquennio 2010-2014 (2014 incluso).
  Il decreto-legge n. 101 del 2013, menzionato dall'onorevole interrogante, confermando in via generale i contenuti del citato decreto-legge n. 1 del 2010 trova in quest'ultimo il suo limite applicativo. Il decreto n. 1 del 2010 infatti, in quanto legge anteriore speciale, non è derogabile dal decreto n. 101 del 2103, che è una norma generale successiva.
  La coerenza e la legittimità dell'azione ministeriale è stata ribadita a più riprese anche dalla giustizia amministrativa che, attraverso ripetute determinazioni (anche di quest'anno), ha prodotto un orientamento ben consolidato a favore del MAECI.
  Il Consiglio di Stato (con l'adunanza plenaria n. 14 del 2011 e con le pronunce 2574/2013, 00197/2014 e 00526/2014) e il tribunale amministrativo regionale (sentenza 03558/2014) – nel quadro di una serie di determinazioni a favore del Ministero degli esteri relative a ricorsi (respinti) presentati da idonei non vincitori dei concorsi 2010, 2011 e 2012 – hanno tutte confermato la specialità del sistema di reclutamento del MAECI, legandola alle peculiarità proprie della carriera e dei meccanismi specifici di crescita professionale in essa previsti.
  Per citare l'adunanza plenaria 14/2011 del Consiglio di Stato, detta specialità si collega inequivocabilmente alle «ipotesi in cui speciali disposizioni legislative impongano una precisa cadenza periodica del concorso, collegata anche a peculiari meccanismi di progressioni nelle carriere, tipiche di determinati settori del personale pubblico. In tali eventualità emerge il dovere primario dell'amministrazione di bandire una nuova procedura selettiva». La medesima adunanza plenaria 14/2011 del Consiglio di Stato, tra l'altro, ricomprende Pag. 60«tra le ipotesi di fatto in cui si manifesta (...) la necessità di procedere all'indizione di un nuovo concorso, pur in presenza di graduatorie ancora efficaci (...), l'intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione». È il caso del concorso diplomatico che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 17 del 28 gennaio 2013, è stato radicalmente innovato nella prima delle tre prove d'esame di cui è composto. Circostanza, questa, che aggiunge un ulteriore elemento di conferma di quanto sin qui sostenuto circa la legittimità dell'indizione di nuovi concorsi diplomatici.
  In questo quadro giuridico e considerato l'ampio favore all'azione ministeriale espresso negli ultimi anni dalla giustizia amministrativa, si ritiene che la pubblicazione del bando di concorso diplomatico del 2014 sia conforme al dettato normativo e all'orientamento consolidato della giustizia amministrativa e possa dunque continuare ad esplicare i propri effetti.