CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2014
334.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-04016 Causi: Questioni relative all'ipotesi di collegamento telematico tra i registratori di cassa e l'amministrazione fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, l'onorevole interrogante, tenuto conto che nel corso del seminario sulla lotta all'evasione svolto il 6 novembre scorso, presso la VI Commissione della Camera dei Deputati, il Direttore dell'Agenzia delle entrate, dottoressa Rossella Orlandi, ha delineato le nuove strategie da applicare per il contrasto all'evasione, chiede, in particolare, di sapere se corrispondono al vero le notizie diffuse dalla stampa in ordine alla possibilità di istituire un collegamento telematico tra i registratori di cassa delle imprese di distribuzione e l'amministrazione fiscale e quali siano le piattaforme tecnologiche al vaglio dell'Amministrazione per tale nuova procedura.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  In tema di rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo fiscale, l'articolo 9, comma 1, lettera d) della legge 11 marzo 2014, n. 23, delega, tra l'altro, il Governo ad introdurre norme volte a «[...] incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. [...]».
  L'emanazione dei decreti di attuazione di detta delega, pertanto, potrebbe comportare l'abbandono di alcuni strumenti risultati inefficaci (come i misuratori fiscali e le ricevute fiscali), con minori oneri per le imprese.
  Ciò premesso, benché sia allo studio degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria la definizione di eventuali nuove modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi, non risulta ancora avviata alcuna attività riguardante l'implementazione delle nuove piattaforme tecnologiche per il collegamento telematico tra i registratori di cassa delle imprese di distribuzione e l'amministrazione fiscale.

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ALLEGATO 2

5-04017 Ruocco: Iniziative per la revisione della disciplina sanzionatoria in materia di omesso versamento IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento di sindacato ispettivo in esame, gli Onorevoli interroganti, con riferimento ai reati di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di IVA, previsti rispettivamente dagli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, chiedono di sapere «quali provvedimenti intenda adottare al fine di risolvere il conflitto applicativo delle disposizioni in esame, nonché tutelare la categoria di imprenditori, che, pur di garantire la continuità dell'impresa, il tasso occupazionale, nonché, pur adempiendo di fatto alle prescrizioni normativamente richieste in tema di dichiarazione e certificazione dei redditi, omettono il versamento dei tributi dovuti incorrendo, paradossalmente nei reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento di Iva e di omesso pagamento dei contributi a carico dei dipendenti».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente giova richiamare il quadro normativo di riferimento.
  Nel testo originario del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, non erano previste fattispecie delittuose riguardanti l'omesso versamento di imposte, in quanto uno dei princìpi cardine del nuovo diritto penale tributario era quello di punire solo le condotte o le omissioni aventi un particolare grado di antigiuridicità e insidiosità in campo tributario.
  Nel corso del 2004 e del 2006, il legislatore, considerato che tali comportamenti costituiscono sostanzialmente forme particolari di «appropriazione indebita» ai danni dello Stato, ha introdotto i reati di omesso versamento con riferimento solo a due ipotesi particolarmente gravi di ritenute certificate e dell'IVA, sempreché l'omesso versamento superi nel periodo l'importo di 50.000 euro.
  Come può evincersi dalla Relazione illustrativa all'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha introdotto il reato di omesso versamento di ritenute certificate, «la contestata frequenza del fenomeno e il danno che da tali comportamenti deriva all'Erario, rendono necessario assicurare tutela penale all'interesse protetto alla corretta e puntuale percezione dei tributi». Questa esigenza è maggiormente avvertita, come sottolineato nella Relazione, quando il comportamento omissivo è posto in essere da soggetti «delegati» dallo Stato al versamento di somme dovute da terzi.
  Con riferimento al reato di omesso versamento Iva, le sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 settembre 2013, n. 37424, hanno chiarito che «Il debito verso il fisco relativo ai versamenti IVA è collegato al compimento delle operazioni imponibili. Ogni qualvolta il soggetto d'imposta effettua tali operazioni riscuote già (dall'acquirente del bene o del servizio) l'IVA dovuta e deve, quindi, tenerla accantonata per l'Erario, organizzando le risorse disponibili in modo da poter adempiere all'obbligazione tributaria... Non può, quindi, essere invocata, per escludere la colpevolezza, la crisi di liquidità del soggetto attivo al momento della scadenza del termine lungo, ove non Pag. 77si dimostri che la stessa non dipenda dalla scelta (protrattasi, in sede di prima applicazione della norma, nella seconda metà del 2006) di non far debitamente fronte alla esigenza predetta...».
  Le medesime osservazioni sono state esposte dalle sezioni unite della Corte di cassazione con riferimento anche al delitto di omesso versamento di ritenute certificate, con analoga sentenza del 12 settembre 2013, n. 37425.
  Secondo la Cassazione, la mancanza di liquidità esclude la configurabilità del delitto di omesso versamento dell'IVA qualora l'imputato dimostri in giudizio che il mancato pagamento sia dipeso dall'impossibilità incolpevole di effettuarlo.
  La Cassazione ha, peraltro, chiarito che, sul piano prettamente probatorio, la prova del dolo (generico e non specifico) «è insita... nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto è dovuto a titolo di imposta».
  Ne deriva che una generica difesa, riferita ad esempio alla crisi economica, non esclude l'elemento psicologico e, quindi, la responsabilità penale dell'imputato accusato del delitto di omesso versamento di IVA. Occorre invece che ricorra una «reale impossibilità incolpevole all'adempimento».
  Con riferimento al delitto di cui al citato all'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, la Cassazione ha ripetutamente evidenziato che le difficoltà finanziarie non possono operare come causa di forza maggiore al fine di escludere la rilevanza penale dell'omesso versamento delle ritenute (confronta Cass., 13 settembre 2013, n. 3752, Cass. n. 2614 del 2014; Cass. 23 gennaio 2014, n. 3174; Cass. 2 maggio 2014, n. 19426; Cass. 15 maggio 2014, n. 20266).
  Da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 30 settembre 2014, n. 40394, ha comunque riconosciuto che «il gravame affronta un tema – quello della possibilità di affermare la inesigibilità di una condotta di ottemperanza ai tributi da versare allo Stato, per difficoltà finanziarie del suo autore – che, recentemente, ricorre con una certa frequenza nella casistica di questa giurisprudenza. Si tratta... di questione delicata che non può che essere affrontata caso per caso, risultando impossibile la enunciazione di princìpi generali sia in un senso che nell'altro».
  Tutto ciò premesso, la sede nell'ambito della quale il Governo intende affrontare le questioni sollevate è quella dell'attuazione della Delega fiscale, nell'ambito del riordino della disciplina delle sanzioni penali tributarie.
  In particolare, relativamente alla fattispecie di omesso versamento IVA, di cui all'articolo 10-ter, si ricorda che, in sede di approvazione alla Camera della legge Delega fiscale, il Governo dell'epoca si è impegnato all'abrogazione di detta fattispecie penale accogliendo un apposito ordine del giorno.
  Analoghi impegni non sussistono relativamente all'omesso versamento di ritenute di cui all'articolo 10-bis, stante per altro anche l'obiettiva differenza fra le due fattispecie.

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ALLEGATO 3

5-04018 Paglia: Modifiche al meccanismo di versamento delle entrate erariali presso la Banca d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'onorevole Paglia pone quesiti in ordine ai costi del Servizio di Tesoreria svolto dalla Banca d'Italia per conto dello Stato.
  Al riguardo, sentita anche la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, si fa presente che il Servizio di Tesoreria per conto dello Stato è regolato dalla «Convenzione tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia per l'esercizio del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» del 1992, pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia: http://www.bancaditalia.it/tesoreria/normativa/CONVENZIONE_TESORERIA_PROVINCIALE.pdf.
  Il rimborso che la Banca percepisce per lo svolgimento di tale servizio, previsto dall'articolo 7 della Convenzione, è pari a 1.890 milioni di lire annui oltre I.V.A (meno di un milione di euro).
  Dal 1999, alla Banca d'Italia è stato assegnato il servizio di tesoreria centrale dello Stato, per il quale non è stato stabilito alcun rimborso aggiuntivo rispetto a quello già citato e la cui convenzione è pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia: http://www.bancaditalia.it/tesoreria/normativa/CONVENZIONE_TESORERIA_CENTRALE.pdf.
  Con riferimento al riversamento delle entrate fiscali da parte del sistema bancario e postale, premesso che la Banca d'Italia non percepisce in proposito alcun compenso, il costo che lo Stato sostiene per i versamenti fiscali che i contribuenti effettuano presso le banche e le Poste Italiane tramite il mod. F24 è previsto in apposite convezioni stipulate tra ABI, Poste, Agenzia delle Entrate e MEF. Tali convenzioni stabiliscono provvigioni a carico dello Stato commisurate al numero di operazioni eseguite e alle modalità utilizzate (telematiche o cartacee).
  Eventuali risparmi rivenienti da modifiche al sistema di riscossione delle entrate fiscali, come quelle ipotizzate nel documento parlamentare attraverso l'apertura di depositi del Tesoro presso il sistema bancario, non riguardano quindi il servizio di Tesoreria svolto dalla Banca d'Italia nell'acquisizione delle entrate fiscali, ma attengono ai rapporti fra Agenzia delle Entrate e sistema bancario e postale.
  Giova, comunque, precisare che, in linea con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89 ha stabilito la riduzione dei costi di riscossione fiscale.
  In particolare, la norma prevede che: «L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione delle condizioni, incluse quelle di remunerazione delle riscossioni dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento, in modo da assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al 30 per cento e, per ciascun anno successivo, al 40 per cento di quella sostenuta nel 2013; conseguentemente i trasferimenti alla predetta Agenzia sono ridotti di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».
  Dalla Relazione tecnica al citato provvedimento risulta che la spesa per commissioni F24 è stata di 256 milioni di euro per l'anno 2013.