CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 novembre 2014
334.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

NUOVA PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   visto il parere del Consiglio di Stato;
   visto il parere del Consiglio nazionale forense;
  rilevato che:
   l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre che penalizzante per l'avvocato; appare quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;
   appare, d'altra parte, ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, prevede quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;
   l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di acquisizione del titolo; il comma 2, lettera b) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; appare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;
   l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 201, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso»;Pag. 34
   all'articolo 7, comma 2, appare necessario precisare che i corsi di formazione siano organizzati in tutte le aree di specializzazione;
   in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio azionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   all'articolo 7, comma 9, non si comprende la ragione del limite di un terzo per la partecipazione a distanza della formazione tramite corsi on-line;
   l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;
   si esprimono forti perplessità sull'inserimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti; tale espressione, inoltre, appare generica e lascia margini di discrezionalità che possono trasformarsi in arbitrio, in quanto non sono individuati criteri sufficientemente predeterminati; la rilevanza di un processo, d'altra parte, non è data solamente dall'importanza della questione trattata ma anche dalla modalità e dalla professionalità con cui viene trattata; pertanto, se l'avvocato dimostra di avere esercitato nelle aree di specializzazione di cui alla tabella A, tale elemento può essere sufficiente;
   la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, può apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento ad alcune aree di specializzazione e ad alcuni territori di piccole dimensioni; appare quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;
   risulta, inoltre, limitativo fare riferimento ai soli incarichi fiduciari, in quanto si potrebbe ingenerare il dubbio che siano esclusi dal computo gli incarichi affidati dallo Stato in settori fondamentali come le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le procedure concorsuali;
   all'articolo 8, comma 1, lettera b) appare pertanto necessario sostituire le parole: «fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «almeno pari a cento»;
   l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;
   appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni Pag. 35richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;
   l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;
   per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare necessario, all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «almeno pari a cento»;
   al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione;
   in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono eterogenee, incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti, quale il Diritto della navigazione e dei trasporti; a fronte di una unica specializzazione in ambito penalistico, sono individuate otto aree specialistiche in ambito processual-civilistico; tale elencazione appare incongrua, in quanto vi è una eccessiva suddivisione del diritto civile rispetto al diritto penale nel cui ambito, al contrario, si è omesso di individuare alcune aree specialistiche; appare ingiustificata la previsione della specializzazione in Diritto dell'esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, in quanto la prima rappresenta un eventuale ma necessario completamento di tutti gli ambiti specialistici, mentre le procedure concorsuali sono collegate al diritto fallimentare; appare ingiustificata la previsione delle due distinte aree del Diritto dell'Unione europea e del Diritto internazionale, che invece dovrebbero essere ricomprese in un'unica area specialistica;
   tali obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, con l'aggiunta di alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo, e con l'eliminazione delle aree di competenza;
   appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;
   2) l'articolo 6, comma 2, lettera b) sia riformulato nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare Pag. 36la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;
   3) all'articolo 7, comma 1, la parola «dalle» sia sostituita con la seguente: «presso»;
   4) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «nell'area di specializzazione» con le seguenti: «in tutte le aree di specializzazione»;
   5) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   6) all'articolo 7, comma 9, siano soppresse le seguenti parole: «La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed»;
   7) all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «almeno pari a cento»;
   8) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;
   9) alla Tabella A siano eliminate le aree di competenza e previste le sole aree di specializzazione; siano dunque previste le seguenti aree di specializzazione:
    «1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
    2. Diritto agrario;
    3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
    4. Diritto dell'ambiente;
    5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
    6. Diritto commerciale e della concorrenza;
    7. Diritto societario;
    8. Diritto successorio e delle divisioni;
    9. Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;
    10. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
    11. Diritto bancario e finanziario;
    12. Diritto tributario, fiscale e doganale;
    13. Diritto della navigazione e dei trasporti;
    14. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
    15. Diritto comunitario
    16. Diritto internazionale;
    17. Diritto penale;
    18. Diritto amministrativo;
    19. Diritto dell'informatica.»;
   10) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista. Atto n. 113.

ULTERIORE NUOVA PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione giustizia,
   esaminato il provvedimento in oggetto;
   visto il parere del Consiglio di Stato;
   visto il parere del Consiglio nazionale forense;
  rilevato che:
   l'articolo 3 prevede che sia possibile conseguire il titolo di specialista in una sola delle aree di specializzazione di cui alla allegata tabella A; tale previsione non appare in linea con l'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che nulla stabilisce riguardo al numero di specializzazioni, oltre che penalizzante per l'avvocato; appare quindi opportuno consentire che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;
   appare, d'altra parte, ragionevole che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista in due aree di specializzazione; basti, a titolo esemplificativo, evidenziare come lo schema di regolamento, alla tabella A, prevede quali aree di specializzazione distinte il diritto amministrativo ed il diritto dell'ambiente; tuttavia, chi si occupa di diritto dell'ambiente esercita la professione forense prevalentemente in diritto amministrativo e, pertanto, non vi è alcuna ragione di precludere la possibilità di conseguire la specializzazione in entrambe le aree, che sono sicuramente attinenti;
   l'articolo 6 individua i requisiti per presentare la domanda di acquisizione del titolo; il comma 2, lettera b) prevede che l'avvocato non abbia «riportato, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una sanzione disciplinare definitiva conseguente ad un comportamento realizzato in violazione del dovere di competenza o di aggiornamento professionale»; appare opportuno riformulare la disposizione nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;
   l'articolo 7 del provvedimento in esame disciplina i percorsi formativi per il conseguimento del titolo che consistono in corsi di specializzazione organizzati dalle Facoltà, dai Dipartimenti o dagli Ambiti di giurisprudenza delle Università legalmente riconosciute e inserite nell'apposito elenco del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'articolo 9, comma 2, della legge n. 247 del 201, stabilisce che «i percorsi formativi [...] sono organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista»; all'articolo 7, comma 1, dello schema di regolamento è invece previsto che sono organizzati dalle facoltà di giurisprudenza; all'articolo 7, comma 1, si ritiene pertanto necessario sostituire la parola «dalle» con la seguente: «presso»;
   all'articolo 7, comma 2, appare necessario precisare che i corsi di formazione Pag. 38siano organizzati in tutte le aree di specializzazione;
   in tema di organizzazione dei percorsi formativi appare ragionevole riconoscere il ruolo fondamentale della componente ordinistica ed associazionistica, in quanto l'affidamento dell'organizzazione dei corsi alle sole università potrebbe portare alla realizzazione di corsi che privilegino il sapere scientifico di tipo accademico a discapito di una formazione specializzata eminentemente pratica; appare quindi necessario che l'articolo 7 sia riformulato nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio azionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   all'articolo 7, comma 9, non si comprende la ragione del limite di un terzo per la partecipazione a distanza della formazione tramite corsi on-line;
   l'articolo 8 prevede che il titolo di avvocato specialista può essere conseguito anche dimostrando: a) di avere maturato un'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati ininterrotta e senza sospensioni per almeno otto anni; b) di avere esercitato negli ultimi cinque anni in modo assiduo, prevalente e continuativo attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel quinquennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno;
   si esprimono forti perplessità sull'inserimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 9 della legge n. 247 del 2012, che non menziona la rilevanza, per quantità e qualità, degli incarichi ricevuti; tale espressione, inoltre, appare generica e lascia margini di discrezionalità che possono trasformarsi in arbitrio, in quanto non sono individuati criteri sufficientemente predeterminati; la rilevanza di un processo, d'altra parte, non è data solamente dall'importanza della questione trattata ma anche dalla modalità e dalla professionalità con cui viene trattata; pertanto, se l'avvocato dimostra di avere esercitato nelle aree di specializzazione di cui alla tabella A, tale elemento può essere sufficiente;
   la previsione della trattazione di incarichi professionali fiduciari, rilevanti per quantità e qualità, pari almeno a cinquanta per anno, può apparire sproporzionata, soprattutto con riferimento ad alcune aree di specializzazione e ad alcuni territori di piccole dimensioni; all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare quindi più adeguato prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al quinquennio;
   risulta, inoltre, limitativo fare riferimento ai soli incarichi fiduciari, in quanto si potrebbe ingenerare il dubbio che siano esclusi dal computo gli incarichi affidati dallo Stato in settori fondamentali come le tutele, le curatele, le amministrazioni di sostegno e le procedure concorsuali;
   l'articolo 10, comma 2, prevede che, ai fini del mantenimento del titolo di specialista l'avvocato deve dimostrare di avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione nella specifica area di specializzazione per un numero di crediti non inferiore a 75 nel triennio di riferimento e, comunque, a 25 per ciascun anno;
   appare necessario ridurre il numero di crediti annuali per il mantenimento del titolo di specialista, risultando eccessivo il numero di 75 crediti formativi in tre anni richiesto solo nell'area specialistica; numero al quale andrebbe a sommarsi quello richiesto annualmente per la formazione ordinaria e la deontologia;
   l'articolo 11, comma 1, prevede che il titolo di avvocato specialista può essere mantenuto anche dimostrando di avere Pag. 39esercitato nel triennio di riferimento in modo assiduo, prevalente e continuativo l'attività di avvocato in una delle aree di specializzazione di cui alla tabella A, mediante la produzione di documentazione, giudiziale o stragiudiziale, comprovante che l'avvocato ha trattato nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno; per le medesime ragioni esposte con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera b), appare quindi più adeguato, all'articolo 11, comma 1, prevedere un numero inferiore di incarichi che sia comunque riferito al triennio;
   al regolamento è allegata la Tabella A, che individua le aree di specializzazione ed i rispettivi ambiti di competenza; le classificazioni contenute nella Tabella A sono state oggetto di rilievi critici espressi dai rappresentanti dell'Avvocatura nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione; in particolare, si è rilevato che: le aree di specializzazione individuate sono eterogenee, incomplete e con accorpamenti di dubbia opportunità; sono stati trascurati settori di specializzazione, che avrebbero meritato di essere inseriti;
   tali obiezioni possono essere superate prevedendo nella Tabella A le sole aree di specializzazione, con l'aggiunta di alcune aree rispetto a quelle individuate dal Governo, e con l'eliminazione delle aree di competenza;
   appare necessario prevedere una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione, rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3 sia previsto che l'avvocato possa conseguire il titolo di specialista almeno in due delle aree di specializzazione di cui alla tabella A;
   2) l'articolo 6, comma 2, lettera b) sia riformulato nel senso di prevedere che sia preclusa all'avvocato la possibilità di presentare la domanda ove abbia riportato quanto meno la sanzione disciplinare definitiva della sospensione;
   3) all'articolo 7, comma 1, la parola «dalle» sia sostituita con la seguente: «presso»;
   4) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «nell'area di specializzazione» con le seguenti: «in tutte le aree di specializzazione»;
   5) sia riformulato l'articolo 7 nel senso di prevedere che i percorsi formativi siano organizzati dal Consiglio nazionale forense, dai Consigli dell'ordine degli avvocati ovvero da enti terzi accreditati dal Consiglio nazionale forense, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e con le Università;
   6) all'articolo 7, comma 9, siano soppresse le seguenti parole: «La partecipazione a distanza è consentita per un numero di iscritti non superiore ad un terzo del totale ed»;
   7) all'articolo 8, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «nel quinquennio incarichi fiduciari rilevanti per quantità e qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «almeno cinquanta incarichi nel quinquennio»;
   8) all'articolo 11, comma 1 sostituire le parole: «nel triennio incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantità e Pag. 40qualità, almeno pari a cinquanta per anno» con le seguenti: «almeno sessanta incarichi nel quinquennio»;
   9) all'articolo 10, comma 2, appare necessario ridurre il numero di crediti per il mantenimento del titolo di specialista;
   10) alla Tabella A siano eliminate le aree di competenza e previste le sole aree di specializzazione; siano dunque previste le seguenti aree di specializzazione:
    «1. Diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;
    2. Diritto agrario;
    3. Diritti reali, di proprietà, delle locazioni e del condominio;
    4. Diritto dell'ambiente;
    5. Diritto industriale e delle proprietà intellettuali;
    6. Diritto commerciale e della concorrenza;
    7. Diritto societario;
    8. Diritto successorio e delle divisioni;
    9. Diritto delle garanzie e dell'esecuzione coattiva dei crediti;
    10. Diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
    11. Diritto bancario e finanziario;
    12. Diritto tributario, fiscale e doganale;
    13. Diritto della navigazione e dei trasporti;
    14. Diritto del lavoro, sindacale, della previdenza e dell'assistenza sociale;
    15. Diritto comunitario
    16. Diritto internazionale;
    17. Diritto penale;
    18. Diritto amministrativo;
    19. Diritto dell'informatica.»;
   11) sia inserita una norma transitoria in base alla quale anche l'avvocato che abbia conseguito nel triennio antecedente l'entrata in vigore del regolamento ministeriale un attestato di specializzazione rilasciato all'esito di un corso biennale di alta formazione, avente le medesime caratteristiche stabilite dall'articolo 7, comma 14, realizzato dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s) della legge n. 247 del 2012, ovvero da facoltà o dipartimenti o ambiti di giurisprudenza, possa chiedere al Consiglio nazionale forense di essere ammesso a sostenere la prova prevista dall'articolo 7, comma 14, lettera f), finalizzata al conseguimento del titolo di avvocato specialista.