CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Marchio «Italian Quality» (S. 1061 Fedeli).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1061 Fedeli, recante «Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani»;
    rilevato che:
    l'articolo 2, comma 1, prevede che le modalità di utilizzo del marchio di qualità italiana siano definite con decreto del ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni;
    l'articolo 5, comma 2, prevede che le imprese facenti parte di reti di imprese e gli altri soggetti ivi indicati possano concertare con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dal marchio di qualità italiana;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 153

ALLEGATO 2

Contrasto al cyberbullismo (S. 1261 Elena Ferrara).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1261 Elena Ferrara, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», adottato dalla Commissione di merito come testo base;
   rilevato che:
    l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 154

ALLEGATO 3

Contrasto al cyberbullismo (S. 1261 Elena Ferrara).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 1261 Elena Ferrara, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», adottato dalla Commissione di merito come testo base;
   rilevato che:
    l'articolo 4, comma 2, prevede che gli uffici scolastici regionali devono garantire la promulgazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione – tra l'altro – con enti locali e servizi territoriali, finalizzati a promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyber-bullismo;
    rilevata l'opportunità di prevedere il potenziamento della Polizia postale per garantire un effettivo monitoraggio e contrasto del fenomeno,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 155

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (S. 998 Taverna).

PRIMA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 998 Taverna, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;
   rilevato che:
    il provvedimento si prefigge di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie attraverso l'inserimento tra le prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) dei relativi accertamenti diagnostici, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente effettuati su tutti i neonati, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie in questione;
   considerato che:
    il provvedimento è riconducibile principalmente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e incide inoltre anche sulla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma);
   rilevato che:
    il coinvolgimento delle regioni è previsto da diverse disposizioni;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che dovrà prevedere l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico;
    l'articolo 3, comma 2, lettera e), prevede la presenza di un rappresentante della Conferenza Stato-regioni nell'istituendo Centro di coordinamento sugli screening neonatali;
    l'articolo 3, comma 4, lettera b), prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento sugli screening neonatali vi sia quello di quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle best practice in tema di screening neonatale;
    l'articolo 4, comma 1, dispone che sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul protocollo operativo disposto dal ministro della salute per la gestione degli screening neonatali, nel quale devono essere definite le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico del paziente risultato positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie;
    l'articolo 5 prevede che le regioni devono provvedere all'attuazione di Pag. 156quanto disposto dal provvedimento in esame entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale debba essere il contenuto del decreto del ministro della salute ivi previsto (con il parere della Conferenza Stato-regioni), atteso che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie venga definito dal ministro della salute prima dell'adozione del predetto decreto;
   b) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la congruità del termine ivi previsto (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per l'attuazione del disposto della legge da parte delle regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto del ministro della salute di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

Pag. 157

ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie (S. 998 Taverna).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo del disegno di legge S. 998 Taverna, recante «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»;
   rilevato che:
    il provvedimento si prefigge di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie attraverso l'inserimento tra le prestazioni che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) dei relativi accertamenti diagnostici, prevedendo che gli stessi debbano essere obbligatoriamente effettuati su tutti i neonati, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie in questione;
   considerato che:
    il provvedimento è riconducibile principalmente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione) e incide inoltre anche sulla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni in materia di «tutela della salute» (articolo 117, terzo comma);
   rilevato che:
    il coinvolgimento delle regioni è previsto da diverse disposizioni;
    in particolare, l'articolo 2, comma 1, dispone sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul decreto del ministro della salute che dovrà prevedere l'obbligatorietà, per tutta la popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico;
    l'articolo 3, comma 2, lettera e), prevede la presenza di un rappresentante della Conferenza Stato-regioni nell'istituendo Centro di coordinamento sugli screening neonatali;
    l'articolo 3, comma 4, lettera b), prevede che tra i compiti del Centro di coordinamento sugli screening neonatali vi sia quello di quello di collaborare con le regioni per la diffusione delle best practice in tema di screening neonatale;
    l'articolo 4, comma 1, dispone che sia sentita la Conferenza Stato-regioni sul protocollo operativo disposto dal ministro della salute per la gestione degli screening neonatali, nel quale devono essere definite le modalità di gestione del consenso e del dissenso informato dei familiari, della presa in carico del paziente risultato positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie;
    l'articolo 5 prevede che le regioni devono provvedere all'attuazione di Pag. 158quanto disposto dal provvedimento in esame entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di riformulare l'articolo 3 per demandare alla Conferenza Stato-regioni la definizione delle modalità più idonee per favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi neonatale precoce;
   b) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare quale debba essere il contenuto del decreto del ministro della salute ivi previsto (con il parere della Conferenza Stato-regioni), atteso che il comma 2 del medesimo articolo 2 prevede che l'elenco delle patologie metaboliche ereditarie venga definito dal ministro della salute prima dell'adozione del predetto decreto;
   c) all'articolo 5, valuti la Commissione di merito la congruità del termine ivi previsto (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per l'attuazione del disposto della legge da parte delle regioni, anche in considerazione del fatto che il decreto del ministro della salute di cui all'articolo 2, comma 1, deve essere adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.