CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2014
332.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi (Atto n. 115)

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE

  La Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti stessi;
   premesso che:
    lo schema di decreto riguarda le linee guida per l'individuazione delle modalità di fornitura all'ISPRA, all'ARPA e all'APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori e per la determinazione dei fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, come disposto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   la relazione governativa che illustra lo schema di decreto dà conto della metodologia seguita e della finalità di pervenire a un metodo di valutazione univoco per tutte le ARPA e le APPA chiamate ad esprimere il proprio parere nell'ambito della valutazione previsionale e di verifica dell'effettivo impatto dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile;
   in particolare, il decreto-legge n. 179 del 2012, demanda all'ISPRA e alle ARPA o APPA la definizione delle linee guida per l'individuazione dei fattori di riduzione della potenza, ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità;
    il citato decreto-legge è, altresì, intervenuto, attraverso disposizioni integrative, sui limiti di emissione elettromagnetica ad alta frequenza, stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, specificando i casi nei quali i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti, anche a lungo termine, eventualmente connessi con le esposizioni ai campi elettromagnetici, e definendo le modalità di rilevamento dei limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B del citato decreto;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 individua rispettivamente: il limite di esposizione di 100 μT per l'induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci; il valore di attenzione di 10 μT a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine; l'obiettivo di qualità di 3 μT per il valore dell'induzione magnetica, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici;
   la finalità di tutela della salute connessa all'esposizione della popolazione ai campi elettrici ed elettromagnetici è, dunque, Pag. 91garantita dal limite di esposizione, per gli effetti a breve termine, e dal valore di attenzione, per gli effetti a lungo termine, mentre il valore di 3 microtesla costituisce uno standard di qualità a fini urbanistici e non persegue finalità strettamente sanitarie; per quanto attiene alle implicazioni sotto il profilo sanitario, le linee guida allegate allo schema di decreto in questione assumono, pertanto, rilevanza per gli effetti a lungo termine;
   con particolare riferimento alla trasmissione dei dati, il decreto-legge n. 179 del 2012, all'articolo 14, comma 8 lettera d), prevede che gli operatori forniscano all'ISPRA, all’ ARPA e all'APPA i dati di potenza degli impianti, secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida; tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Inoltre, si prevede che eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
   a tal fine le linee guida prevedono che la trasmissione avvenga mediante la realizzazione da parte dell'operatore di un database, consultabile on line da parte dell'ISPRA, dell'ARPA e dell'APPA, nel quale sono memorizzati i valori di potenza degli impianti, quali il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna (valore di picco della potenza effettiva erogata in uscita dall'antenna, come definito dalla norma CEI-211-10), nonché il valore medio, su un intervallo di 60 minuti, della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna (valore medio della potenza erogato in uscita dall'antenna, come definita dalla norma CEI-211-10);
   tali valori, che definiscono il valore medio del campo elettrico nelle ventiquattro ore, rappresentano l'indicatore di riferimento per verificare il rispetto dei limiti normativi al fine dell'emissione del parere nel procedimento autorizzatorio previsto dal decreto legislativo n. 259 del 2003;
    la fornitura dei dati consentirebbe all'ARPA e all'APPA di svolgere un monitoraggio continuo delle emissioni e di disporre di strumenti di maggior controllo puntuali ed effettivi dei singoli impianti;
   tuttavia, si rileva che le Linee Guida nel definire le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti all'ISPRA e alle ARPA/APPA, al punto 2, prevedono che «In assenza di indicazioni specifiche da parte dell'operatore del singolo impianto, il singolo servizio, il singolo settore e la particolare banda di frequenza (per le SRB) o frequenza (per gli impianti radio/TV), si assume che l'emissione sia costante nell'arco delle 24 ore e che la potenza emessa sia pari al valore Pmax della potenza dichiarato dall'operatore stesso nel momento in cui ha presentato all'autorità competente l'istanza relativa a quell'impianto.»;
   tale previsione non appare in sintonia con la finalità di verificare le «reali condizioni di funzionamento degli impianti», tenuto altresì conto che le sanzioni amministrative richiamate dal decreto-legge 179/2012 attengono solamente al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003 e non anche alla mancata trasmissione dei dati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   in sede di emanazione del decreto, il Governo valuti l'opportunità di specificare il carattere transitorio della disciplina prevista dal punto 2) della Linee Guida, per i casi di mancata trasmissione di indicazioni specifiche sugli impianti, fin quando non verranno definite le sanzioni derivanti dalla mancata trasmissione dei dati da parte degli operatori, al fine di rendere effettiva la finalità di svolgere un controllo basato su dati che rappresentino le reali condizioni di funzionamento degli impianti.