CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2014
330.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (C. 2680 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis);
   considerati gli stanziamenti riferibili ai programmi di competenza della Commissione iscritti nella Tabella n. 2, riguardanti in particolare i trasferimenti agli enti previdenziali, nell'ambito della missione n. 18 relativa alle Politiche previdenziali, gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della missione n. 19 relativa alle Politiche per il lavoro, nonché gli interventi di competenza iscritti nei programmi relativi alla protezione sociale per particolari categorie, alla promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità e al sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali, nell'ambito della missione n. 17, relativa alla garanzia dei diritti dei cittadini;
   condivise, con riferimento alla materia della garanzia dei diritti e delle pari opportunità, le finalità dell'intervento di cui all'articolo 13 del disegno di legge di stabilità, che, nell'ambito di misure per la famiglia, prevede la corresponsione, per i figli nati o adottati tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, di un assegno di importo annuo pari a 960 euro erogato mensilmente fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare, in favore dei genitori che nell'anno precedente abbiano conseguito un reddito familiare non superiore a 90.000 euro;
   ritenuto che le medesime finalità di sostegno alle famiglie sono perseguite anche dalle disposizioni del disegno di legge in materia di lavoro, collegato alla manovra di bilancio, laddove, all'articolo 1, comma 8, reca una delega al Governo per l'adozione, tra l'altro, di interventi tesi a garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
   rilevato che si rende opportuno prevedere un adeguato finanziamento di tali misure, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11 del disegno di legge di stabilità, che costituisce un fondo con una dotazione di due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di provvedimenti normativi concernenti, tra l'altro, la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;Pag. 230
   segnalata l'opportunità di rafforzare il coordinamento delle iniziative in materia di pari opportunità anche sul piano lavorativo, attraverso l'istituzione di una specifica task force multidisciplinare;
   considerato che, nell'ambito della missione relativa alle politiche previdenziali, sono stanziate risorse per il versamento di contributi alla gestione ex INPDAP a carico delle amministrazioni statali;
   osservato che, in linea con quanto evidenziato nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è opportuno proseguire nella direzione del completamento del processo di riforma della governance degli enti previdenziali anche alla luce dell'incorporazione dell'ENPALS e dell'INPDAP nell'INPS, disposta dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si raccomanda che, nell'ambito delle misure volte alla tutela della genitorialità, vengano destinate adeguate risorse al finanziamento di interventi tesi a garantire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, anche in vista dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 2660, attualmente all'esame della Camera, privilegiando interventi tesi a favorire l'accesso ai servizi alla persona e, in particolare agli asili nido; in questo contesto, al fine di reperire maggiori risorse da destinare agli interventi, si valuti l'opportunità di ridurre il limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto all'assegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge di stabilità;
   b) al fine di rafforzare il coordinamento delle iniziative in materia di pari opportunità anche sul piano lavorativo, si valuti l'opportunità di istituire una specifica task force multidisciplinare, che, anche alla luce di un'analisi comparata, formuli proposte di modifica e integrazione della normativa vigente, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di responsabilità di cura, allo scopo di favorire l'occupazione femminile e il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna;
   c) si segnala l'opportunità di completare il processo di riforma della governance degli enti di previdenza, superando la gestione commissariale dell'INPS e definendo compiutamente il riassetto degli apparati degli enti soppressi e incorporati nel medesimo istituto.

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ALLEGATO 2

Legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017. (C. 2680 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis);
   osservato preliminarmente che le condizioni del mercato del lavoro e dell'occupazione nel nostro Paese richiedono interventi di carattere integrato, che coniughino l'introduzione di misure ordina mentali, volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a ridurre la frammentazione e il dualismo presenti nel mondo dell'occupazione, con un insieme coordinato di politiche industriali ed economiche tese a rilanciare il potenziale del nostro sistema produttivo e a rafforzare la domanda interna;
   condivisa, in questa ottica, l'impostazione complessiva della manovra di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, che risponde all'esigenza, indicata anche dal Ministro dell'economia e delle finanze nella sua lettera al Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per gli affari economici e finanziari del 27 ottobre 2014, di evitare con ogni mezzo che il 2015 sia il quarto anno consecutivo di recessione per il nostro Paese, anche considerando i rischi crescenti di deflazione per l'economia italiana;
   ritenuta, pertanto, opportuna la decisione, assunta dal Governo con la Relazione al Parlamento recante la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dalla Camera il 30 ottobre 2014, con la risoluzione Speranza ed altri n. 6-00094, di rendere più graduale il processo di riequilibrio dei conti pubblici anche al fine di promuovere l'adozione delle riforme strutturali necessarie ad accrescere il potenziale di sviluppo del Paese;
   valutate favorevolmente, in questo contesto, le disposizioni recate dall'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, che rendono strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati;
   considerato che la stabilizzazione del beneficio dovrebbe rafforzare il suo impatto positivo sui consumi, consolidando le aspettative delle famiglie circa i propri redditi futuri;
   osservato che la stabilizzazione del bonus sollecita una riflessione sulla sua natura, al fine di verificare se sia opportuno il Pag. 232suo assorbimento nella struttura dell'IRPEF ovvero un suo inquadramento tra le misure di carattere sociale e se sia possibile estendere il bonus ad altre tipologie di contribuenti nella stessa fascia di reddito;
   espresso apprezzamento per i contenuti dell'articolo 5 del disegno di legge di stabilità, che rende integralmente deducibile dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni riferibili al medesimo costo, realizzando un intervento del quale la Commissione ha in più circostanze segnalato l'opportunità, da ultimo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano;
   osservato che, al fine di promuovere nell'immediato la domanda interna, l'articolo 6 del disegno di legge di stabilità dispone, in via sperimentale per il periodo 1o marzo 2015-30 giugno 2018, l'erogazione in busta paga delle quote di trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato;
   segnalato che il medesimo articolo 6 prevede che possa essere richiesta l'erogazione anticipata anche delle quote del trattamento di fine rapporto destinate ad una forma pensionistica complementare, che allo stato rappresentano circa un quarto degli importi dei trattamenti maturati annualmente;
   considerato altresì che i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 44 prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione sui rendimenti netti delle gestioni annuali dei fondi pensione dall'11 al 20 per cento;
   osservato che le richiamate disposizioni intervengono in una difficile situazione congiunturale per la previdenza complementare, che, come evidenziato anche nella relazione per l'anno 2013 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, presenta ancora una limitata diffusione tra determinate categorie di lavoratori;
   segnalato, altresì, che in relazione alla persistente crisi economica e del conseguente peggioramento delle condizioni occupazionali nel nostro Paese si è progressivamente incrementato, fino a raggiungere la cifra di 1,4 milioni, il numero dei lavoratori che, pur essendo iscritti a forme di previdenza complementare, non hanno proceduto al versamento dei relativi contributi;
   ritenuto che debba essere valutato attentamente l'effetto combinato delle richiamate disposizioni degli articoli 6 e 44 sul secondo pilastro della previdenza, che contribuisce ad integrare la prestazione pensionistica del pilastro obbligatorio;
   rilevato, altresì, che, pur essendo l'intervento relativo alla liquidazione anticipata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 6 suscettibile di promuovere nel breve periodo i consumi delle famiglie, la sua configurazione potrebbe incentivare la richiesta di erogazione da parte dei lavoratori con redditi più bassi, che nell'immediato sono maggiormente soggetti a vincoli di liquidità, ma hanno maggiore esigenza di integrare al termine della propria vita lavorativa, i trattamenti pensionistici loro riconosciuti dal sistema previdenziale pubblico;
   osservato che l'articolo 11 del disegno di legge di stabilità istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti;
   considerato che, come esplicitato anche nella relazione illustrativa che accompagna Pag. 233il provvedimento, il fondo stanzia risorse nella prospettiva dell'attuazione della legge delega in materia di lavoro, collegata alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Commissione;
   ritenuto necessario un approfondimento in ordine alla congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi perseguiti dal disegno di legge del Governo, con particolare riferimento alla universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria e alla riduzione degli oneri diretti e indiretti connessi alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
   rilevato che gli stanziamenti a legislazione vigente destinati agli ammortizzatori sociali in deroga rischiano di rivelarsi insufficienti a far fronte alla difficile situazione del sistema produttivo italiano, tenuto conto dell'impegno finanziario già sostenuto nell'anno 2014;
   segnalata la necessità che le risorse destinate all'universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria siano aggiuntive rispetto a quelle destinate negli scorsi anni al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
   osservato che l'articolo 12 introduce un esonero per un triennio dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro un limite massimo di 8.060 euro annui, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1o gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015;
   considerato che per il riconoscimento del beneficio contributivo non è richiesto che si determini, come per precedenti agevolazioni, un incremento occupazionale netto oppure che vengano escluse dal beneficio le imprese che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti di natura economica;
   rilevato che l'agevolazione può considerarsi essenzialmente una misura volta ad una temporanea riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, tesa a favorire il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato e a ridurre le forme di lavoro più precarie;
   osservato che la rilevanza dell'agevolazione potrebbe indurre le imprese a comportamenti opportunistici volti a sfruttare il beneficio della decontribuzione, provocando criticità legate alla temporaneità degli incentivi, riscontratesi diffusamente con riferimento ad altre misure previste a legislazione vigente e, in particolare, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, che la Commissione ha avuto modo di approfondire nell'ambito della propria indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nei call center presenti nel territorio italiano;
   considerato che nell'allegato n. 5 di cui al comma 1 dell'articolo 19 del disegno di legge di stabilità si prevede, nell'ambito della riduzione di una serie di trasferimenti alle imprese, la diminuzione degli stanziamenti per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei call center e per le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna;
   rilevato che i risparmi di spesa derivanti da tale riduzione dei trasferimenti ammontano complessivamente a poco più di 2 milioni di euro negli anni 2015 e 2016 e a poco meno di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2017, definanziando interventi di particolare rilievo sul versante della stabilizzazione dei lavoratori precari in un settore, come quello dei call center, caratterizzato da una particolare fragilità, nonché nell'ambito delle misure volte a promuovere le parità tra uomo e donna in campo lavorativo;
   osservato che nell'allegato n. 6, di cui al comma 1 dell'articolo 20 del disegno di legge di stabilità, si dispone, nel quadro di una complessiva riduzione dei trasferimenti in favore di enti ed organismi pubblici, una diminuzione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2015 delle spese destinate al funzionamento dell'ISFOL;
   segnalata l'opportunità di mantenere il finanziamento dell'ISFOL sui livelli previsti Pag. 234a legislazione vigente, anche in vista dell'attuazione del processo previsto nel disegno di legge delega in materia di lavoro all'esame della Camera, volto alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
   evidenziato che l'articolo 21, comma 1, del disegno di legge di stabilità proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, in scadenza al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018;
   considerato che in attuazione di tale disposizione per il sesto anno consecutivo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non potranno accedere a rinnovi contrattuali e all'adeguamento delle proprie retribuzioni, per effetto di misure che, in virtù della loro costante riproposizione, rischiano di perdere progressivamente il carattere dell'eccezionalità;
   osservato che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, appare necessario quanto prima riavviare il sistema della contrattazione pubblica, anche attraverso la promozione degli istituti contrattuali che sostengano i processi di rinnovamento organizzativo e tecnologico delle amministrazioni pubbliche;
   rilevata, in ogni caso, l'opportunità di dare corso alle procedure contrattuali e negoziali per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche anche limitatamente alla sola parte normativa;
   considerato che l'articolo 26, comma 1, del disegno di legge di stabilità, al fine di concorrere al processo di riduzione della spesa pubblica, abroga la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni;
   ritenuto che, anche nella prospettiva dell'attuazione della delega legislativa concernente la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera, assume valore strategico l'investimento sul potenziamento dell'organico degli ispettori, con l'assunzione di personale adeguatamente formato che possa supportare la gestione dei rapporti di lavoro da parte degli operatori privati non solo attraverso attività di carattere repressivo;
   segnalato che l'articolo 26, comma 3, del disegno di legge di stabilità prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti, siano posti in pagamento, in assenza di cause ostative, il giorno 10 di ciascun mese;
   ritenuto che, anche in considerazione dei limitati effetti finanziari derivanti da tale razionalizzazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici, sia opportuno di anticipare le erogazioni previste nei confronti di beneficiari di più trattamenti al giorno 1 di ciascun mese;
   osservato che l'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità riduce di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale;
   ritenuto che l'ingente ridimensionamento delle risorse a disposizione dei patronati non solo rischia di portare a gravi conseguenze sul piano occupazionale, ma è suscettibile di indebolire in modo Pag. 235significativo il ruolo svolto da tali istituti nella tutela dei diritti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, anche in considerazione della rilevanza degli interventi di contenimento della spesa ai quali è stato chiamato negli ultimi anni il sistema degli enti previdenziali, nonché degli effetti delle disposizioni della legge di stabilità 2013, che richiedono un ampliamento della copertura territoriale del servizio offerto dai patronati, senza che gli istituti possano richiedere un pagamento a quanti si avvalgono della loro attività;
   evidenziato che l'articolo 26, comma 11, del disegno di legge di stabilità dispone che il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello sia ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
   considerato che tali sgravi intendono incentivare il ricorso a istituti connessi a valorizzare gli incrementi di produttività del lavoro, in linea con le raccomandazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea, che sollecitano un migliore allineamento dei salari alla produttività;
   rilevato che il meccanismo di decontribuzione per la contrattazione di secondo livello ha registrato negli anni un successo crescente, con domande di gran lunga superiori alle risorse disponibili a legislazione vigente;
   osservato che l'articolo 45, comma 6, del disegno di legge di stabilità riduce di 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti;
   considerato che con la risoluzione n. 8-00086, approvata all'unanimità, la Commissione ha impegnato il Governo a valutare una riconsiderazione dei propri orientamenti in ordine alla riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica;
   osservato che l'articolo 45, comma 7, dispone che l'INPS versi all'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sulla quota delle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 645, destinata ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
   rilevato che tale previsione configura una destinazione in via permanente all'entrata del bilancio dello Stato di risorse prelevate mediante un contributo a carico dei datori di lavoro, che si sostanzierebbe di fatto in un prelievo di carattere essenzialmente fiscale;
   considerato che nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si evidenzia come resti fermo l'impegno a ricercare, attraverso l'adozione di misure innovative, soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della questione degli «esodati», segnalandosi altresì che si lavorerà per trovare un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, anche nella prospettiva di favorire il ricambio generazionale e l'invecchiamento attivo;
   ritenuto che, come già segnalato nel parere sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvato il 9 ottobre 2014, rientrino tra le priorità da realizzare anche interventi volti ad accrescere la flessibilità nell'accesso al pensionamento e che sia necessario individuare, già nell'ambito della legge di stabilità 2015, soluzioni per le situazioni più critiche, nonché puntuali correttivi alla normativa vigente, quale, in particolare, la revisione della disciplina in materia di penalizzazioni per l'accesso al pensionamento e di accesso all'opzione da parte delle lavoratrici per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo;Pag. 236
   osservato che la Presidenza della Camera ha disposto, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, lo stralcio dal disegno di stabilità dell'articolo 17, comma 11, che autorizzava a decorrere dal 2015, una spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui da destinare alla prosecuzione dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli e Palermo nonché, nel limite di un milione di euro, nei comuni con meno di 50 mila abitanti;
   ritenuto che sia necessario ripristinare detti stanziamenti, in ragione della necessità di assicurare la prosecuzione del finanziamento dei lavori socialmente utili previsto dalla richiamata disposizione, prevedendo quantomeno l'appostamento delle relative risorse finanziarie in vista di un loro successivo utilizzo mediante un provvedimento di rango legislativo o secondario,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda a una generale riconsiderazione delle caratteristiche degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 12 del disegno di legge di stabilità, al fine di assicurarne la massima efficacia sotto il profilo della creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso una loro connotazione in termini strutturali, soprattutto con riferimento alle specificità delle aree svantaggiate e del Mezzogiorno e di particolari categorie di lavoratori; in questo contesto, si valuti in particolare l'opportunità di collegare l'esenzione contributiva ad un incremento occupazionale netto e, comunque, di escludere il beneficio per le imprese che abbiano effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, in linea con quanto previsto da precedenti regimi di incentivazione, nonché di consentire comunque il riconoscimento dell'agevolazione in relazione all'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per sospensione dell'attività;
   b) con riferimento al processo di razionalizzazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 26, comma 3, del disegno di legge di stabilità, si anticipi dal giorno 10 al primo giorno di ciascun mese il termine per il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni, delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti;
   c) sia preservato il ruolo svolto degli istituti di patronato e assistenza sociale nella tutela dei diritti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, sopprimendo la riduzione delle risorse loro spettanti operata dall'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità;
   d) in linea con quanto previsto nella risoluzione n. 8-00086, approvata all'unanimità dalla Commissione, sia soppressa la riduzione degli stanziamenti destinati ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti disposta dall'articolo 45, comma 6, del disegno di legge di stabilità, garantendo la costanza dei finanziamenti previsti a legislazione vigente per tali finalità;
   e) si provveda a consolidare e rafforzare l'impegno finanziario in favore delle politiche di tutela delle vittime dell'amianto, dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, nonché di misure volte a sostenere la fuoriuscita dall'amianto, con particolare riferimento:
    1) al rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    2) al rifinanziamento del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    3) alla previsione di benefici pensionistici in favore dei lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di decoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, della dismissione o del Pag. 237fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e siano affetti da patologie asbesto correlate;
    4) all'adozione di misure che consentano il ripristino del valore delle certificazioni già rilasciate dall'INAIL ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale;
   f) nelle more della definizione di un intervento che individui soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della questione degli «esodati», e assicuri un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, in linea con quanto indicato nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provveda già nell'ambito del disegno di legge di stabilità a superare talune criticità derivanti dall'applicazione della riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, intervenendo in particolare al fine di eliminare la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dal medesimo articolo per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro;
   g) si provveda a rifinanziare, nel triennio 2015-2017, il Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in considerazione delle consistenti riduzioni degli stanziamenti di bilancio apportate negli ultimi anni nell'ambito del generale processo di contenimento della spesa pubblica;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) in considerazione del valore strategico degli investimenti relativi al potenziamento dell'organico degli ispettori e all'assunzione di personale adeguatamente formato, si valuti l'opportunità con riferimento all'articolo 26, comma 1, del disegno di legge di stabilità di soprassedere alla soppressione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, anche in vista dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge in materia di lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera;
   b) considerato il ruolo svolto dalla contrattazione di secondo livello nella promozione dell'allineamento dei salari alla produttività del lavoro, sia valutata l'opportunità di ridimensionare o sopprimere la riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 26, comma 11, del disegno di legge di stabilità;
   c) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 45, comma 7, del disegno di legge di stabilità, ripristinando la destinazione delle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
   d) si valuti l'opportunità di confermare anche per l'anno 2015 il blocco dell'incremento delle aliquote di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nonché di rafforzare le tutele in caso di malattia di tali lavoratori, anche attraverso misure volte a consentire la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi durante i periodi di grave e prolungata malattia.

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ALLEGATO 3

Legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI TRIPIEDI E ALTRI

  La XI Commissione
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» (C. 2679-bis) in più punti del testo del provvedimento sono presenti norme aventi impatto in materia di competenza della su intestata Commissione;
    a detta dei vari annunci del Governo, la manovra avrebbe un obiettivo ambizioso: rilanciare l'economia italiana, con un impatto tangibile su cittadini e imprese, cercando di rompere il circolo vizioso della recessione e di creare lavoro;
    tuttavia, pur avendo come obiettivo la crescita dell'economia, la manovra non emerge come tecnicamente espansiva e ne è prova il fatto che le uscite hanno la stessa entità delle entrate;
    la direzione complessiva giusta sarebbe invece stata quella di stimolare la crescita, con ragionevoli tagli delle tasse, prevedendo sgravi e semplificazioni per le imprese;
    la sostanza delle misure appare debole e con specifico riferimento alle parti di competenza della presente commissione sussistono alcuni provvedimenti che lasciano assai perplessi i sottoscrittori del presente parere;
    invero, ad una prima analisi, le coperture appaiono piuttosto aleatorie, così come poco credibile il quadro economico di riferimento: si pensi all'articolo 11 (Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive), che, infatti, stanzia risorse per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge delega in materia di lavoro all'esame del Parlamento (AC 2660), istituendo a tal fine un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dal 2015;
    il disegno di legge delega in materia di lavoro (C. 2660), approvato dal Senato in prima lettura, è attualmente all'esame della XI Commissione della Camera: il provvedimento reca cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall'approvazione della legge;
    di fatto, dunque, il Parlamento davanti alla legge di stabilità, non viene messo nella condizione di esprimere un parere in relazione alle coperture finanziarie che verrebbero utilizzate, peraltro nella misura di 2000 milioni; pertanto, oltre al merito, emergono gravi criticità anche sul piano della forma con cui le misure in esame vengono adottate;Pag. 239
    non minori perplessità suscita, all'articolo 6, la disposizione che prevede il conferimento del «TFR in busta paga», prevedendo che i lavoratori potranno richiedere l'anticipazione di parte del loro TFR;
    ad avviso dei sottoscrittori del presente parere, si tratta di un'idea insensata nelle forme in cui viene proposta, tanto alla luce della situazione previdenziale italiana quanto rispetto al fatto che l'anticipazione verrà tassata secondo l'aliquota marginale IRPEF;
    nella prospettiva di più lungo periodo, si osserva, con disagio, che nel disegno di legge di stabilità per il 2015, che appare una manovra proposta come orientata al taglio delle tasse, ci sono purtroppo previsioni di incrementi netti d'imposta che andranno evidentemente ad influenzare il cuneo fiscale, con evidenti ripercussioni sul mercato del lavoro;
    infatti, a partire dal 2016, è stabilito un generalizzato aumento delle aliquote Iva, sia di quella ridotta del 10 per cento sia di quella ordinaria del 22 per cento;
    le percentuali di incremento – che decorreranno dal 1o gennaio 2016 e dal 1o gennaio 2017 – non sono ancora indicate; si ricorda che tale misura sostituisce il dispositivo della precedente legge di stabilità che prevedeva la razionalizzazione delle cosiddette «spese fiscali» tale da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi nel 2015, 7 miliardi nel 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017; con la modifica introdotta, tali importi verranno garantiti, esclusivamente, dall'incremento delle aliquote Iva e dall'incremento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina (salvo per il 2015, anno per il quale il meccanismo è stato sterilizzato da altre coperture);
    è opportuno sottolineare che l'incremento dell'IVA, spalmato tra il 2016 e il 2018, porterebbe le aliquote dal 10 al 13 per cento e dal 22 al 25,5 per cento, consegnando all'Italia il podio anche nella graduatoria internazionale delle aliquote delle imposte sui consumi;
    approssimativamente, questo innalzamento delle aliquote legali produrrebbe un maggior gettito complessivo di circa 19 miliardi nel 2018 rispetto al 2015, con un impulso superiore ai sei miliardi già nel 2016;
    al di là degli effetti negativi su PIL e consumi, come già accaduto in passato, questi incrementi d'imposta deprimeranno anche il gettito atteso ex ante, attraverso una verosimile accelerazione dei processi di evasione ed elusione;
    se si tiene conto anche dei conseguenti incrementi della pressione fiscale, tanto apparente quanto legale, nel medio termine, risulta fortemente depotenziato – se non annullato – il portato espansivo della presente legge di stabilità, come anche il suo effetto in termini di riduzione delle imposte e delle tasse;
    inoltre, guardando al solo 2015, se da un lato viene introdotta la deduzione totale del costo del lavoro dipendente a tempo indeterminato dalla base imponibile IRAP, che comporterebbe, secondo le previsioni del Governo, un risparmio di imposta per le imprese con dipendenti, dall'altro, gli effetti positivi di tale misura vengono ridotti dall'aggravio d'imposta sulle altre componenti della base imponibile IRAP (utili, interessi passivi): infatti, dal 2015 l'aliquota IRAP torna al 3,9 per cento, dopo essere stata ridotta, nel 2014, al 3,5 per cento;
    per le imprese senza dipendenti, dal 2015, si verificherà, dunque, un incremento netto di IRAP: queste imprese non usufruiranno della deduzione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP mentre pagheranno l'aggravio dell'IRAP;
    tenuto conto che in Italia manca un meccanismo di efficace coordinamento dell'imposizione fiscale tra diversi livelli di governo, è lecito avere dubbi sugli effetti dei presunti tagli fiscali: presunti perché, già di modesta entità, potrebbero essere neutralizzati non solo dai previsti incrementi dell'IVA e delle accise ma, addirittura, Pag. 240e da subito, da eventuali incrementi di tributi stabiliti dalle regioni e dagli altri enti locali;
    non minori perplessità suscitano, all'articolo 6, le disposizioni inerenti ai fondi pensione – comunque doverosamente vincolati a forme di investimento cautelative – che dovranno subire extracosti imponenti in ragione del rilevante incremento della tassazione: extracosti che – con ogni evidenza – si riverbereranno in una riduzione degli importi erogabili a titolo di pensione integrativa o complementare, con ulteriore penalizzazione dei lavoratori dipendenti del settore privato;
    ciò dopo che – per quasi 10 anni – tutti i Governi ed i Parlamenti hanno recitato il mantra della necessità di incentivare l'adesione ai Fondi pensione quale unica possibilità di sopravvivere alla necessità di diminuire l'importo delle pensioni di primo pilastro;
    infine, a fronte del contentino sulle partite IVA, i liberi professionisti, che si pagano la pensione in via esclusiva con i propri contributi ed i connessi investimenti di tipo cautelativo, dopo anni di iniqua sovra tassazione rispetto ai fondi pensione ed un improvviso aumento dell'aliquota dal luglio scorso (mitigato da un farraginoso meccanismo di credito di imposta a termine), si vedranno – l'anno prossimo – «armonizzare il regime fiscale» al rialzo, invece di avvicinarsi all'11,5 per cento oggi vigente per i Fondi e le Casse;
    all'articolo 12, l'intenzione del Governo è quella di introdurre l'esonero totale dei contributi: si ritiene che la previsione debba essere letta con la finalità di evitare che la riduzione del versamento non riverberi effetti negativi sulle prestazioni pensionistiche e, dunque, che verranno comunque accreditati i contributi calcolati sull'aliquota di computo, che la legge n. 335 del 1995 per i lavoratori dipendenti fissa in misura pari al 33 per cento;
    se così non fosse, se fossero esclusi dallo sgravio i contributi destinati allo scopo, significherebbe che la parte di contributi a carico del datore di lavoro destinata al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, e quindi per finanziare la prestazione, verrebbe del tutto ridimensionata, così come l'entità dell'incentivo;
    la norma specifica quanto segue:
     1) lo sgravio spetta nel caso di nuove assunzioni di soggetti che risultino inoccupati a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro;
     2) il datore di lavoro non deve comunque aver occupato con contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge, i soggetti per i quali intende usufruire dello sgravio;
     3) ipotizzando l'entrata in vigore all'inizio dell'anno 2015, il periodo in cui opera tale condizione sarà da ottobre a dicembre 2014;
     4) ogni lavoratore potrà essere portatore dell'incentivo una sola volta; è previsto infatti che se un soggetto è già stato assunto con lo sgravio, nel caso un altro datore di lavoro lo riassumesse, anche se il requisito fosse soddisfatto, non potrà usufruirne; una previsione secca senza alcuna ipotesi di deroga; così come prevista, rischia di penalizzare quei lavoratori che siamo ad esempio stati licenziati ovvero non abbiano superato il periodo di prova;
     5) per la compatibilità con altre agevolazioni, è previsto espressamente che lo sgravio non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
    se tali incentivi possono essere salutati con favore in quanto finalizzati a rendere più appetibile il contratto a tempo indeterminato, l'entusiasmo viene subito smorzato sia dal fatto che la misura risulta una tantum in quanto limitata al 2015, sia per le previsioni contenute ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 12;
    bastano infatti poche righe per eliminare due incentivi operativi da più di Pag. 241vent'anni: il primo riguarda la soppressione dei benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 dal 2015; si tratta della venticinquennale agevolazione prevista in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un analogo periodo;
    probabilmente la principale tra le misure a favore delle fasce deboli di lavoratori;
    la seconda soppressione riguarda invece l'incentivo per la stabilizzazione degli apprendisti;
    tutti gli sforzi compiuti, da ultimo anche con il decreto-legge n. 34 del 2014, per promuovere l'utilizzo dell'apprendistato e soprattutto per stabilizzare i contratti, in quanto considerati il principale canale di accesso dei giovani, rischiano pertanto di essere vanificati con l'eliminazione di tale incentivo;
    quanto all'articolo 21 del provvedimento in esame vi è da dire che le buste paga dei 3,3 milioni di dipendenti pubblici sono ferme da quando un decreto del quarto governo Berlusconi ne ha imposto il blocco coattivo per il 2011, 2012 e 2013; con un risparmio per le casse pubbliche stimato in oltre 11 miliardi di euro; la legge di stabilità dell'Esecutivo Letta ha poi rinnovato il congelamento fino alla fine del 2014, disponendo anche una moratoria del turn over, ovvero il ricambio generazionale, fino al 2017. È il caso di dire che la storia si ripete;
    l'attuazione dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, in merito al blocco amministrativo delle progressioni di carriera, (su cui sono state emanate diverse sentenze dei competenti TAR che hanno accolto favorevolmente i ricorsi presentati) ha creato un'ingiustizia nei confronti del personale del comparto sicurezza, ancorché discriminato dalla sentenza n. 223 del 2012 della Corte costituzionale, con cui è stata riconosciuta l'esclusione dall'applicazione della norma in parola, per il solo personale della magistratura; pur nel rispetto dell'indipendenza della magistratura, tale sentenza avrebbe dovuto tenere nella giusta considerazione le peculiarità di un settore di particolare rilevanza per il benessere e la sicurezza del territorio;
    entrando nel merito, il blocco contrattuale previsto dalla sopra citata norma, prevede che le progressioni di carriera del personale del comparto sicurezza, intervenute negli ultimi quattro anni, siano utili esclusivamente ai fini giuridici e non anche economici; in particolare, se l'agente di Polizia matura l'avanzamento al grado superiore con decorrenza giuridica ricadente tra il 1o gennaio 2011 e il 31 dicembre 2014, avrà il riconoscimento del grado superiore, assumendosi gli oneri e le responsabilità che tale nuovo ruolo presuppone, ma non avrà diritto ad alcun aumento retributivo;
    la norma in questione viola di fatto l'articolo 36 della Costituzione, poiché non tiene conto della proporzionalità, qualità e quantità del lavoro prestato in ambito della sicurezza pubblica; gli aumenti retributivi sono finalizzati a compensare non solo l'inflazione ma soprattutto a remunerare il lavoro svolto: ordine pubblico, servizi esterni, mobilità ultraregionale, servizi operativi «su strada»; si tratta di servizi che richiederebbero peraltro un incentivo meritocratico;
    l'applicazione della norma non ha tenuto conto del blocco del turn over che non ha consentito di coprire con altro personale i vuoti dell'organico, derivante dai pensionamenti;
    alla luce di tutte le predette considerazioni,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.
Tripiedi, Rizzetto, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Bechis, Rostellato, Baldassarre.

Pag. 242

ALLEGATO 4

Legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAI DEPUTATI AIRAUDO E PLACIDO

  La XI Commissione,
   esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 2680 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017» (Tabella n.4) e le parti corrispondenti del disegno di legge C. 2679-bis recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;
  premesso che:
   la legge di stabilità rappresenta un momento fondamentale del disegno di politica economica che ogni Governo deve realizzare;
   dopo le richieste di chiarimento da parte della Commissione europea il Governo ha ulteriormente accentuato il carattere recessivo della manovra di finanza pubblica accettando nei fatti una correzione del deficit di circa lo 0,4 per cento (0,38 per cento, derivanti dalla somma di 1,6 miliardi di euro (0,1 per cento) e di 4,5 miliardi di euro (0,28 per cento) di cui alla lettera di risposta del Ministro Padoan alla Commissione);
   la manovra contiene l'ulteriore rinvio del pareggio di bilancio al 2017 e l'indicazione di un obiettivo per il deficit attorno al 3 per cento per il 2014 e di circa il 2,5 per cento per il 2015, dopo le correzioni richieste dalla Commissione europea; la volontà espressa di perseguire una politica di bilancio leggermente meno restrittiva risulterebbe di per sé un elemento positivo, ma ciò che preoccupa fortemente è l'assoluta mancanza di una definizione strategica organica e coerente di rilancio dell'economia italiana, dalle politiche industriali alle politiche del lavoro, al sostegno alla domanda;
   l'Europa ha risposto alla crescente instabilità dei mercati finanziari imboccando la strada dell'austerità; non può sfuggire il fallimento dell'approccio degli ultimi anni che a partire dalla primavera 2010 ha visto il varo di programmi di riequilibrio dei conti pubblici pesantissimi, simultanei e concentrati in un lasso di tempo relativamente breve; il riequilibrio dei conti pubblici è avvenuto al prezzo di pesanti ricadute economiche e sociali (catastrofiche, nel caso greco); la finanza speculativa e i settori più ricchi della popolazione ne sono usciti rafforzati a spese dei ceti popolari;
   il 2014 non è stato l'anno della ripresa, come le previsioni stimavano, ma il terzo di recessione per l'economia italiana; il PIL italiano è sceso di più del 9 per cento rispetto al livello del 2008; il nostro Paese corre un serio rischio di deflazione e di arrivare ad un quarto anno di recessione; con questo prolungamento, l'esperienza Pag. 243della crisi per il nostro Paese si conferma peggiore di quella degli anni trenta; un confronto storico sfavorevole che è condiviso con molte altre economie europee; oggi come allora, la recessione ha una sola causa: la caduta della domanda aggregata; su questa avrebbero dovuto intervenire le misure per la ripresa a livello europeo; al contrario, la politica economica adottata ha sospinto i paesi in una pericolosa trappola di stagnazione e deflazione; occorre che si cambi lo schema in modo radicale, con l'impostazione di politiche monetarie e fiscali espansive coordinate tra le economie europee;
   ma le politiche dei singoli Paesi dell'UE, vincolati dai parametri statistici e dalle procedure del Fiscal Compact, appaino come ingessate;
   le misure fin qui adottate dal 2011 ad oggi dai diversi Governi italiani hanno peggiorato notevolmente le finanze pubbliche del nostro Paese, portando la nostra economia alla recessione, deprimendo i consumi delle famiglie e aumentando notevolmente la disoccupazione, in particolare quella dei giovani; politiche analoghe sono state imposte in quasi tutti i Paesi dell'Unione europea;
   le conseguenze di questa politica sono sotto gli occhi di tutti: oggi, quasi 27 milioni di persone sono disoccupate nell'Unione europea; La disoccupazione nell'eurozona è salita dal 7,8 per cento del 2008 al 12,1 per cento del novembre 2013; in Grecia, dal 7,7 per cento al 24,4 per cento e in Spagna dal 11,3 per cento al 26,7 per cento nello stesso periodo; in Europa, i disoccupati con meno di 25 anni sono 4,5 milioni; nella sola Italia, la disoccupazione giovanile, secondo i recenti dati ISTAT ha toccato il 44,2 per cento ed i disoccupati sono 6 milioni;
   in Italia nonostante si siano già succeduti tre differenti Governi la linea seguita è sempre la stessa: quella impostaci dalla BCE. L'attuale Governo sta per altro cercando di accelerare l'attuazione delle indicazioni contenute nella lettera dell'agosto 2011 della stessa BCE, per il momento solo parzialmente realizzate. Anche se i dati confermano il non funzionamento di quelle politiche imposte dall'Unione europea la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, esso persegue testardamente nell'applicazione di quelle stesse indicazioni;
   lo slittamento al 2017 del pareggio di bilancio non rappresenta una vera sfida alla Commissione europea come lo è la decisione francese di mantenere il deficit sopra il 4 per cento per i prossimi anni; la Francia ha infatti dichiarato che non rientrerà nei limiti del deficit del 3 per cento fino al 2017, l'Italia è vicina a sforarlo anche se continua ad affermare che lo rispetterà; la Banca centrale europea è da tempo ben sotto all'obiettivo dell'inflazione al 2 per cento a cui è vincolata dal suo mandato; la Germania è in surplus commerciale eccessivo; tutte le parti coinvolte sono in evidente difetto rispetto alle regole che si sono collettivamente e consensualmente date; per una ragione o per l'altra, tutti, alla fine, hanno infranto qualche regola; un sistema in cui nessuno riesce a rispettare le regole va ripensato. Le misure da attuare subito per rilanciare la domanda, al livello dell'Unione, sono chiare e se non ci fossero vincoli politici e gli interessi dei centri finanziari da salvaguardare, si andrebbe dritti per quella strada; c’è un largo consenso tra gli studiosi sul fatto che quando un'economia è in pericolo di deflazione e appesantita dal debito bisogna attuare politiche di bilancio espansive, attraverso un taglio delle tasse o tramite un aumento della spesa, finanziate dalla Banca centrale;
   il Trattato di funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 126 definisce eccessivo il disavanzo pubblico se il rapporto tra indebitamento e PIL supera il 3 per cento (oltre che se il rapporto debito/PIL supera il 60 per cento); se tale limite viene superato la sanzione più significativa che l'UE potrebbe comminare al nostro Paese è quella di imporci un deposito infruttifero presso la BCE costituito in due parti; una fissa dello 0,2 per cento del PIL, e una variabile, pari allo 0,1 per cento del Pag. 244PIL per ogni punto (o frazione di punto) di sfondamento del 3 per cento; se il deficit è pari al 4 per cento l'Italia dovrà pagare meno di 5 miliardi, rispetto ai 45 miliardi che il 4 per cento di deficit nel triennio 2015-2017 ci renderebbe disponibili;
   il rispetto rigoroso delle regole e del sottostare ai parametri imposti dai trattati deve essere un comportamento seguito da tutti i partner europei, non sono ammesse eccezioni se non unanimemente concordate. Stando a questo principio elementare non si comprende come la Germania possa derogare ampiamente dal rispetto del parametro del surplus commerciale mentre da «bravo scolaretto» il Governo italiano sottolinea in ogni occasione il rispetto del limite del 3 per cento nel rapporto debito/PIL da parte dell'Italia;
   per avviare a soluzione una crisi economico finanziaria dai disastrosi effetti sociali che dura ormai da più di otto anni, un periodo talmente lungo che il sistema capitalistico non ha mai affrontato prima, è necessario adottare misure shock sul piano economico che mal si conciliano con un misero allentamento della stretta di bilancio e il solo slittamento al 2017 del pareggio di bilancio. Ben altre sarebbero le soluzioni che però trovano ostacoli insormontabili nelle troppo rigide regole europee non più al passo con la situazione profondamente cambiata e che richiederebbe una forte e reale flessibilità temporanea concordata, almeno sul rispetto del rapporto deficit/PIL, per un reale rilancio economico e produttivo salvaguardando nel contempo l'occupazione e i diritti fondamentali del lavoro;
   si sarebbero dovuto predisporre una manovra per triennio 2015-2017, seguendo l'esempio francese, che prevedesse un congruo indebitamento a sostegno di una seria e condivisa programmazione di politiche di sviluppo sostenibile e per il lavoro, attraverso il superamento di un punto percentuale del limite del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL;
   si sarebbe dovuto destinare le risorse che ne risulterebbero, pari a circa 45 miliardi nel triennio considerato, insieme ad altre risorse nazionali, ad un Piano nazionale per il lavoro che prevedesse misure per creare da subito centinaia di migliaia di posti di lavoro. Lo Stato deve diventare datore di lavoro di ultima istanza attraverso la messa in opera di un Programma nazionale sperimentale triennale di interventi pubblici, un Green New Deal italiano. L'asse di un Piano per il lavoro, deve consistere innanzitutto nel favorire la ricerca, l'innovazione e la formazione, nella messa in sicurezza del nostro territorio e degli edifici scolastici, la cura e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, il rilancio di un'agricoltura multifunzionale, la riqualificazione delle città, l'efficienza energetica degli immobili, la riforma e il rinnovamento della Pubblica amministrazione e del welfare, l'innovazione e la sostenibilità delle reti (trasporti, energia, digitalizzazione del Paese);
   la manovra avrebbe dovuto prevedere, nell'ambito della politica industriale nazionale, modalità per un intervento pubblico al fine di salvaguardare gli asset strategici, stimolare le innovazioni e la ricerca, facilitare la riconversione ecologica dell'apparato produttivo, garantire i livelli occupazionali, traendo ispirazione dal meglio dell'esperienza storica dell'IRI; viceversa, la manovra predisposta dal Governo riduce le imposte per le imprese senza avere alcuna garanzia che aumenteranno i loro investimenti, che non delocalizzeranno i loro siti produttivi o che non licenzieranno oppure che si produrranno reali incrementi occupazionali non sostitutivi; si interviene riducendo il costo del lavoro e precarizzando i rapporti di lavoro, togliendo diritti basilari ai lavoratori: si cerca dunque di competere sul profilo basso senza cercare di aumentare la produttività di tutti i fattori del nostro sistema produttivo, e ci si rassegna a diventare un Paese di serie B; infatti, i dati dimostrano che la deregolamentazione del mercato del lavoro non crea solo precarietà e perdita di diritti, ma anche perdita di produttività e quindi perdita di capacità di crescita; questa svalutazione del lavoro che andrà aggravandosi quando si dispiegheranno Pag. 245gli effetti nefasti della controriforma del Jobs Act presuppone imprese di basso valore, che invece di innovare scaricano tutti i costi della competizione internazionale sul costo del lavoro; così facendo ci si rassegna al declino industriale del nostro Paese; essa non estende i benefici fiscali a pensionati, partite Iva e incapienti, penalizza ancora una volta i dipendenti pubblici, non prevede investimenti pubblici se non per grandi opere per lo più inutili, lascia irrisolto il problema dei cd. «esodati», non prevede risorse adeguate per mantenere gli ammortizzatori sociali esistenti per non dire della loro estensione universale, penalizza i giovani professionisti sul piano fiscale;
   la manovra contiene una clausola di salvaguardia «monstre» che scatterà dal 2016 e che si aggiunge a quella già prevista dal Governo Letta in termini di aumenti di imposte (la quale prevede, al netto dei 3 miliardi inglobati nei saldi dell'attuale legge di stabilità, 4 miliardi per il 2016 e 7 miliardi a decorrere dal 2017); il Governo si impegna ad assicurare il raggiungimento del saldo strutturale di bilancio in pareggio dal 2017 aumentando le aliquote IVA e le imposte indirette per un ammontare di altri 12,4 miliardi nel 2016, 17,8 miliardi nel 2017 e 21,4 miliardi nel 2018. La clausola se esercitata avrebbe però un effetto recessivo pari allo 0,7 per cento del PIL nel triennio 2016-2018 dovuta a una contrazione complessiva di consumi ed investimenti per 1,3 punti del PIL; la manovra avrà comunque effetti recessivi perché prosegue nella politica dei tagli alla spesa pubblica anche per coprire la diminuzione delle imposte, tagli che notoriamente hanno un moltiplicatore superiore in termini di crescita del PIL della riduzione delle tasse; i ceti popolari pagheranno in termini di riduzione dei servizi essenziali e di incrementi della tassazione locale i pochi benefici dovuti al bonus da 80 euro; considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della XI Commissione:
   l'istituzione di un fondo con dotazione pari a circa 2 miliardi di euro, di cui 500 milioni per aumenti di spesa per contribuzione figurativa per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, risulta inadeguato ed insufficiente a realizzare gli obiettivi istitutivi del fondo stesso; se, poi, dovesse verificarsi alternativo alle previsioni di bilancio per la spesa ordinaria su politiche attive, passive, di conciliazione di vita e lavoro e di incentivazione per l'occupazione, rappresenterebbe un taglio considerevole alle risorse necessarie alla realizzazione dei livelli di copertura delle prestazioni attuali e occorrerebbe definire uno stanziamento molto più congruo per gli oneri derivanti dal cosiddetto Jobs Act;
   la relazione tecnica, con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 12, che prevede l'azzeramento per tre anni dei contributi previdenziali per i nuovi assunti, stima che grazie alla norma si realizzeranno un milione di nuovi posti di lavoro, stima definita dall'Ufficio parlamentare di bilancio del tutto virtuale che prevede, tra l'altro, un impatto sull'occupazione pari a zero, poiché è molto probabile che le aziende, in virtù del beneficio, sfruttino lo sgravio per stabilizzare lavoratori che avrebbero assunto comunque, semplicemente potranno farlo spendendo molto meno;
   la previsione della corresponsione in busta paga, ad integrazione della retribuzione, delle maturande quote del TFR, rappresenta una misura improvvisata e priva di lungimiranza, o meglio un modalità affatto trasparente per aumentare il gettito attraverso l'anticipo della tassazione IRPEF, operata con l'aliquota marginale del relativo scaglione di reddito Pag. 246ordinaria piuttosto che alla tassazione separata propria del trattamento di fine rapporto, che comporterà inevitabili ripercussioni sugli accantonamenti di milioni di lavoratori iscritti alla previdenza complementare. La disposizione avrà inoltre scarsi risultati sulla domanda poiché i lavoratori opteranno per l'anticipazione in busta paga soprattutto per far fronte ad evenienze critiche, ad indebitamenti che rendano necessaria questa liquidità, e, per questo, è meno probabile che utilizzino il TFR liberato allo scopo di aumentare i propri consumi;
   anche la riduzione generalizzata dell'IRAP, attraverso la completa deduzione del costo di quei lavoratori assunti a tempo indeterminato, che rappresenta la maggiore entrata fiscale degli enti territoriali, e stimata in 5.600 milioni in ragione annua, avrà un impatto praticamente nullo sul PIL nel 2015, come del resto certificato dallo stesso Ufficio parlamentare di bilancio, senza peraltro essere compensata, a garanzia del finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, non si deve infatti dimenticare che l'imposta sulle attività produttive, nasce per riunificare, diminuendone, tra l'altro, il peso complessivo, varie imposte e contributi, primo fra tutti quello per il Servizio sanitario nazionale, che erano versati sulla retribuzione di ogni singolo lavoratore;
   quest'ultima considerazione non esclude che si possa attribuire una funzione di politica economica alla modulazione dell'imposta. Pur essendo pertanto condivisibile la scelta di incentivare le aziende che assumono stabilmente dipendenti, la scelta individuata dal governo non effettua distinzioni tra aziende che vogliono investire ed aziende che sono in smobilitazione, tra aziende che assumono innovando ed aziende che invece puntano solo alla svalutazione del lavoro. Crediamo quindi che questo ingente sgravio avrebbe potuto essere più selettivo e orientato, dentro una politica di sostegno alla domanda, agli investimenti, all'uscita dalla crisi, anziché essere la continuazione di una pratica di diminuzione del costo del lavoro quale unica ricetta, di dubbia efficacia, per sostenere l'occupazione la cui carenza è figlia di una crisi di domanda che può essere superata solo attraverso politiche di creazione di lavoro e di sviluppo non convenzionali;
   l'aumento esponenziale dall'11 per cento al 17 per cento della tassazione applicata ai rendimenti dei fondi pensione, di cui all'articolo 44, commi da 1 a 5, penalizzerà i lavoratori con un aggravio di tassazione, oltre a lanciare ennesimo segnale di incertezza, rischia di allontanare gli iscritti attuali e potenziali dal cosiddetto secondo pilastro, che andrebbe invece maggiormente diffuso;
   quest'ultimo intervento normativo testimonia una sorta di schizofrenia del Governo che, mentre concede la possibilità di percepire il TFR in busta paga al prezzo di una tassazione superiore, allo stesso tempo innalza la pressione fiscale sulle forme in cui tale retribuzione differita è attualmente accumulata: TFR in azienda e previdenza complementare; risulta davvero intollerabile che si siano prodotte in questi anni politiche previdenziali che, riducendo la tutela pensionistica pubblica, hanno riversato sui lavoratori il carico di una integrazione attraverso i Fondi contrattuali e che ora il Governo rimetta in discussione uno dei patti fondativi di quel percorso, cioè quel sostegno fiscale che, in ragione della valenza generale della pensione integrativa, veniva riconosciuto al risparmio previdenziale del lavoratore;
   un'altra disposizione a riprova che il sistema previdenziale è fin troppo spesso finalizzato a fare cassa, è quella di cui all'articolo 26, comma 3, che stabilisce l'unificazione dei pagamenti delle pensioni al giorno 10 del mese e che rischia di danneggiare migliaia di pensionati che proprio in quei giorni devono fronteggiare pagamenti e scadenze;
   il pesante intervento previsto nei confronti dei Patronati, con una riduzione del Fondo Patronati di 150 milioni di euro nel 2015 e la contestuale riduzione dell'aliquota Pag. 247di prelievo dei contributi previdenziali obbligatori, già a partire dall'anno in corso, allo 0,148 per cento, unito al fatto che l'acconto da corrispondere, nel 2016, ai Patronati sarà ridotto dall'80 per cento al 45 per cento, pregiudicheranno l'attività di assistenza e di tutela che i Patronati svolgono in maniera gratuita nei confronti di milioni di cittadini e di cittadine privandole, in tal modo, del diritto di avere accesso ai loro servizi;
   la manovra risulta totalmente evasiva rispetto ai problemi del personale viaggiante delle ferrovie ed alla condizione dei circa 4.000 dipendenti scolastici (cosiddetta «quota 96») che da oltre due anni chiedono di vedersi riconosciuto l'accesso al trattamento pensionistico sia di vecchiaia che di anzianità, loro precluso dalla riforma Fornero, ed in merito ai quali la risoluzione n. 8-00042 approvata dalle Commissioni riunite V e XI della Camera impegnava il Governo a reperire, nell'ambito della manovra finanziaria le risorse necessarie alla definitiva soluzione dei problemi;
   per le ragioni illustrate in premessa,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Pag. 248

ALLEGATO 5

Legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis);
   considerati gli stanziamenti riferibili ai programmi di competenza della Commissione iscritti nella Tabella n. 2, riguardanti in particolare i trasferimenti agli enti previdenziali, nell'ambito della missione n. 18 relativa alle Politiche previdenziali, gli infortuni sul lavoro, nell'ambito della missione n. 19 relativa alle Politiche per il lavoro, nonché gli interventi di competenza iscritti nei programmi relativi alla protezione sociale per particolari categorie, alla promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità e al sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali, nell'ambito della missione n. 17, relativa alla garanzia dei diritti dei cittadini;
   condivise, con riferimento alla materia della garanzia dei diritti e delle pari opportunità, le finalità dell'intervento di cui all'articolo 13 del disegno di legge di stabilità, che, nell'ambito di misure per la famiglia, prevede la corresponsione, per i figli nati o adottati tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, di un assegno di importo annuo pari a 960 euro erogato mensilmente fino al compimento del terzo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare, in favore dei genitori che nell'anno precedente abbiano conseguito un reddito familiare non superiore a 90.000 euro;
   ritenuto che le medesime finalità di sostegno alle famiglie sono perseguite anche dalle disposizioni del disegno di legge in materia di lavoro, collegato alla manovra di bilancio, laddove, all'articolo 1, comma 8, reca una delega al Governo per l'adozione, tra l'altro, di interventi tesi a garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
   rilevato che si rende opportuno prevedere un adeguato finanziamento di tali misure, anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 11 del disegno di legge di stabilità, che costituisce un fondo con una dotazione di due miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione di provvedimenti normativi concernenti, tra l'altro, la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;Pag. 249
   segnalata l'opportunità di rafforzare il coordinamento delle iniziative in materia di pari opportunità anche sul piano lavorativo, attraverso l'istituzione di una specifica task force multidisciplinare;
   considerato che, nell'ambito della missione relativa alle politiche previdenziali, sono stanziate risorse per il versamento di contributi alla gestione ex INPDAP a carico delle amministrazioni statali;
   osservato che, in linea con quanto evidenziato nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è opportuno proseguire nella direzione del completamento del processo di riforma della governance degli enti previdenziali anche alla luce dell'incorporazione dell'ENPALS e dell'INPDAP nell'INPS, disposta dall'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si raccomanda che, nell'ambito delle misure volte alla tutela della genitorialità, vengano destinate adeguate risorse al finanziamento di interventi tesi a garantire la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, anche in vista dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge n. 2660, attualmente all'esame della Camera, privilegiando interventi tesi a favorire l'accesso ai servizi alla persona e, in particolare ai servizi dell'infanzia; in questo contesto, al fine di reperire maggiori risorse da destinare agli interventi, si valuti l'opportunità di ridurre il limite di reddito previsto per il riconoscimento del diritto all'assegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge di stabilità;
   b) al fine di rafforzare il coordinamento delle iniziative in materia di pari opportunità anche sul piano lavorativo, si valuti l'opportunità di istituire una specifica task force multidisciplinare, che, anche alla luce di un'analisi comparata, formuli proposte di modifica e integrazione della normativa vigente, in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di responsabilità di cura, allo scopo di favorire l'occupazione femminile e il riequilibrio dei ruoli tra uomo e donna;
   c) si segnala l'opportunità di completare il processo di riforma della governance degli enti di previdenza, superando la gestione commissariale dell'INPS e definendo compiutamente il riassetto degli apparati degli enti soppressi e incorporati nel medesimo istituto.

Pag. 250

ALLEGATO 6

Legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis Governo).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo).

Tabella n. 4: Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e del bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (C. 2680), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679-bis);
   osservato preliminarmente che le condizioni del mercato del lavoro e dell'occupazione nel nostro Paese richiedono interventi di carattere integrato, che coniughino l'introduzione di misure ordina mentali, volte a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e a ridurre la frammentazione e il dualismo presenti nel mondo dell'occupazione, con un insieme coordinato di politiche industriali ed economiche tese a rilanciare il potenziale del nostro sistema produttivo e a rafforzare la domanda interna;
   condivisa, in questa ottica, l'impostazione complessiva della manovra di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, che risponde all'esigenza, indicata anche dal Ministro dell'economia e delle finanze nella sua lettera al Vice Presidente della Commissione europea e Commissario per gli affari economici e finanziari del 27 ottobre 2014, di evitare con ogni mezzo che il 2015 sia il quarto anno consecutivo di recessione per il nostro Paese, anche considerando i rischi crescenti di deflazione per l'economia italiana;
   ritenuta, pertanto, opportuna la decisione, assunta dal Governo con la Relazione al Parlamento recante la variazione alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dalla Camera il 30 ottobre 2014, con la risoluzione Speranza ed altri n. 6-00094, di rendere più graduale il processo di riequilibrio dei conti pubblici anche al fine di promuovere l'adozione delle riforme strutturali necessarie ad accrescere il potenziale di sviluppo del Paese;
   valutate favorevolmente, in questo contesto, le disposizioni recate dall'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, che rendono strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati;
   considerato che la stabilizzazione del beneficio dovrebbe rafforzare il suo impatto positivo sui consumi, consolidando le aspettative delle famiglie circa i propri redditi futuri;
   osservato che la stabilizzazione del bonus sollecita una riflessione sulla sua natura, al fine di verificare se sia opportuno Pag. 251il suo assorbimento nella struttura dell'IRPEF ovvero un suo inquadramento tra le misure di carattere sociale e se sia possibile estendere il bonus ad altre tipologie di contribuenti nella stessa fascia di reddito;
   espresso apprezzamento per i contenuti dell'articolo 5 del disegno di legge di stabilità, che rende integralmente deducibile dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato eccedente le vigenti deduzioni riferibili al medesimo costo, realizzando un intervento del quale la Commissione ha in più circostanze segnalato l'opportunità, da ultimo nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano;
   osservato che, al fine di promuovere nell'immediato la domanda interna, l'articolo 6 del disegno di legge di stabilità dispone, in via sperimentale per il periodo 1o marzo 2015-30 giugno 2018, l'erogazione in busta paga delle quote di trattamento di fine rapporto per i lavoratori dipendenti del settore privato;
   segnalato che il medesimo articolo 6 prevede che possa essere richiesta l'erogazione anticipata anche delle quote del trattamento di fine rapporto destinate ad una forma pensionistica complementare, che allo stato rappresentano circa un quarto degli importi dei trattamenti maturati annualmente;
   considerato altresì che i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 44 prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione sui rendimenti netti delle gestioni annuali dei fondi pensione dall'11 al 20 per cento;
   osservato che le richiamate disposizioni intervengono in una difficile situazione congiunturale per la previdenza complementare, che, come evidenziato anche nella relazione per l'anno 2013 della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, presenta ancora una limitata diffusione tra determinate categorie di lavoratori;
   segnalato, altresì, che in relazione alla persistente crisi economica e del conseguente peggioramento delle condizioni occupazionali nel nostro Paese si è progressivamente incrementato, fino a raggiungere la cifra di 1,4 milioni, il numero dei lavoratori che, pur essendo iscritti a forme di previdenza complementare, non hanno proceduto al versamento dei relativi contributi;
   ritenuto che debba essere valutato attentamente l'effetto combinato delle richiamate disposizioni degli articoli 6 e 44 sul secondo pilastro della previdenza, che contribuisce ad integrare la prestazione pensionistica del pilastro obbligatorio;
   rilevato, altresì, che, pur essendo l'intervento relativo alla liquidazione anticipata del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 6 suscettibile di promuovere nel breve periodo i consumi delle famiglie, la sua configurazione potrebbe incentivare la richiesta di erogazione da parte dei lavoratori con redditi più bassi, che nell'immediato sono maggiormente soggetti a vincoli di liquidità, ma hanno maggiore esigenza di integrare al termine della propria vita lavorativa, i trattamenti pensionistici loro riconosciuti dal sistema previdenziale pubblico;
   osservato che l'articolo 11 del disegno di legge di stabilità istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti ed indiretti;Pag. 252
   considerato che, come esplicitato anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il fondo stanzia risorse nella prospettiva dell'attuazione della legge delega in materia di lavoro, collegata alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Commissione;
   ritenuto necessario un approfondimento in ordine alla congruità delle risorse stanziate rispetto agli obiettivi perseguiti dal disegno di legge del Governo, con particolare riferimento alla universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria e alla riduzione degli oneri diretti e indiretti connessi alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
   rilevato che gli stanziamenti a legislazione vigente destinati agli ammortizzatori sociali in deroga rischiano di rivelarsi insufficienti a far fronte alla difficile situazione del sistema produttivo italiano, tenuto conto dell'impegno finanziario già sostenuto nell'anno 2014;
   segnalata la necessità che le risorse destinate all'universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria siano aggiuntive rispetto a quelle destinate negli scorsi anni al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
   osservato che l'articolo 12 introduce un esonero per un triennio dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, entro un limite massimo di 8.060 euro annui, per i contratti di lavoro a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1o gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015;
   considerato che per il riconoscimento del beneficio contributivo non è richiesto che si determini, come per precedenti agevolazioni, un incremento occupazionale netto oppure che vengano escluse dal beneficio le imprese che nei sei mesi precedenti abbiano effettuato licenziamenti di natura economica;
   rilevato che l'agevolazione può considerarsi essenzialmente una misura volta ad una temporanea riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, tesa a favorire il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato e a ridurre le forme di lavoro più precarie;
   osservato che la rilevanza dell'agevolazione potrebbe indurre le imprese a comportamenti opportunistici volti a sfruttare il beneficio della decontribuzione, provocando criticità legate alla temporaneità degli incentivi, riscontratesi diffusamente con riferimento ad altre misure previste a legislazione vigente e, in particolare, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, che la Commissione ha avuto modo di approfondire nell'ambito della propria indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nei call center presenti nel territorio italiano;
   considerato che nell'allegato n. 5 di cui al comma 1 dell'articolo 19 del disegno di legge di stabilità si prevede, nell'ambito della riduzione di una serie di trasferimenti alle imprese, la diminuzione degli stanziamenti per la stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei call center e per le azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna;
   rilevato che i risparmi di spesa derivanti da tale riduzione dei trasferimenti ammontano complessivamente a poco più di 2 milioni di euro negli anni 2015 e 2016 e a poco meno di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2017, definanziando interventi di particolare rilievo sul versante della stabilizzazione dei lavoratori precari in un settore, come quello dei call center, caratterizzato da una particolare fragilità, nonché nell'ambito delle misure volte a promuovere le parità tra uomo e donna in campo lavorativo;
   osservato che nell'allegato n. 6, di cui al comma 1 dell'articolo 20 del disegno di legge di stabilità, si dispone, nel quadro di una complessiva riduzione dei trasferimenti in favore di enti ed organismi pubblici, una diminuzione di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2015 delle spese destinate al funzionamento dell'ISFOL;Pag. 253
   segnalata l'opportunità di mantenere il finanziamento dell'ISFOL sui livelli previsti a legislazione vigente, anche in vista dell'attuazione del processo previsto nel disegno di legge delega in materia di lavoro all'esame della Camera, volto alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
   evidenziato che l'articolo 21, comma 1, del disegno di legge di stabilità proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, in scadenza al 31 dicembre 2014, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018;
   considerato che in attuazione di tale disposizione per il sesto anno consecutivo i dipendenti delle pubbliche amministrazioni non potranno accedere a rinnovi contrattuali e all'adeguamento delle proprie retribuzioni, per effetto di misure che, in virtù della loro costante riproposizione, rischiano di perdere progressivamente il carattere dell'eccezionalità;
   osservato che, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, appare necessario quanto prima riavviare il sistema della contrattazione pubblica, anche attraverso la promozione degli istituti contrattuali che sostengano i processi di rinnovamento organizzativo e tecnologico delle amministrazioni pubbliche;
   rilevata, in ogni caso, l'opportunità di dare corso alle procedure contrattuali e negoziali per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche anche limitatamente alla sola parte normativa;
   considerato che l'articolo 26, comma 1, del disegno di legge di stabilità, al fine di concorrere al processo di riduzione della spesa pubblica, abroga la lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un'integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni;
   ritenuto che, anche nella prospettiva dell'attuazione della delega legislativa concernente la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva, anche attraverso l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera, assume valore strategico l'investimento sul potenziamento dell'organico degli ispettori, con l'assunzione di personale adeguatamente formato che possa supportare la gestione dei rapporti di lavoro da parte degli operatori privati non solo attraverso attività di carattere repressivo;
   segnalato che l'articolo 26, comma 3, del disegno di legge di stabilità prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2015, le prestazioni previdenziali erogate dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni, le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti, siano posti in pagamento, in assenza di cause ostative, il giorno 10 di ciascun mese;
   ritenuto che, anche in considerazione dei limitati effetti finanziari derivanti da tale razionalizzazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici, sia opportuno di anticipare le erogazioni previste nei confronti di beneficiari di più trattamenti al giorno 1 di ciascun mese;
   osservato che l'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità riduce di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 gli stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale;
   ritenuto che l'ingente ridimensionamento delle risorse a disposizione dei patronati non solo rischia di portare a Pag. 254gravi conseguenze sul piano occupazionale, ma è suscettibile di indebolire in modo significativo il ruolo svolto da tali istituti nella tutela dei diritti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, anche in considerazione della rilevanza degli interventi di contenimento della spesa ai quali è stato chiamato negli ultimi anni il sistema degli enti previdenziali, nonché degli effetti delle disposizioni della legge di stabilità 2013, che richiedono un ampliamento della copertura territoriale del servizio offerto dai patronati, senza che gli istituti possano richiedere un pagamento a quanti si avvalgono della loro attività;
   evidenziato che l'articolo 26, comma 11, del disegno di legge di stabilità dispone che il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello sia ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
   considerato che tali sgravi intendono incentivare il ricorso a istituti connessi a valorizzare gli incrementi di produttività del lavoro, in linea con le raccomandazioni formulate dalle istituzioni dell'Unione europea, che sollecitano un migliore allineamento dei salari alla produttività;
   rilevato che il meccanismo di decontribuzione per la contrattazione di secondo livello ha registrato negli anni un successo crescente, con domande di gran lunga superiori alle risorse disponibili a legislazione vigente;
   osservato che l'articolo 45, comma 6, del disegno di legge di stabilità riduce di 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti;
   considerato che con la risoluzione n. 8-00086, approvata all'unanimità, la Commissione ha impegnato il Governo a valutare una riconsiderazione dei propri orientamenti in ordine alla riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica;
   osservato che l'articolo 45, comma 7, dispone che l'INPS versi all'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 20 milioni di euro per il 2015 e a 120 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sulla quota delle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 645, destinata ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
   rilevato che tale previsione configura una destinazione in via permanente all'entrata del bilancio dello Stato di risorse prelevate mediante un contributo a carico dei datori di lavoro, che si sostanzierebbe di fatto in un prelievo di carattere essenzialmente fiscale;
   considerato che nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si evidenzia come resti fermo l'impegno a ricercare, attraverso l'adozione di misure innovative, soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della questione degli «esodati», segnalandosi altresì che si lavorerà per trovare un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, anche nella prospettiva di favorire il ricambio generazionale e l'invecchiamento attivo;
   ritenuto che, come già segnalato nel parere sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvato il 9 ottobre 2014, rientrino tra le priorità da realizzare anche interventi volti ad accrescere la flessibilità nell'accesso al pensionamento e che sia necessario individuare, già nell'ambito della legge di stabilità 2015, soluzioni per le situazioni più critiche, nonché puntuali correttivi alla normativa vigente, quale, in particolare, la revisione della disciplina in materia di penalizzazioni per l'accesso al Pag. 255pensionamento e di accesso all'opzione da parte delle lavoratrici per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema contributivo;
   osservato che la Presidenza della Camera ha disposto, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, lo stralcio dal disegno di stabilità dell'articolo 17, comma 11, che autorizzava a decorrere dal 2015, una spesa complessiva pari a 100 milioni di euro annui da destinare alla prosecuzione dei lavori socialmente utili nei territori di Napoli e Palermo nonché, nel limite di un milione di euro, nei comuni con meno di 50 mila abitanti;
   ritenuto che sia necessario ripristinare detti stanziamenti, in ragione della necessità di assicurare la prosecuzione del finanziamento dei lavori socialmente utili previsto dalla richiamata disposizione, prevedendo quantomeno l'appostamento delle relative risorse finanziarie in vista di un loro successivo utilizzo mediante un provvedimento di rango legislativo o secondario,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti condizioni:
   a) si provveda a una generale riconsiderazione delle caratteristiche degli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 12 del disegno di legge di stabilità, al fine di assicurarne la massima efficacia sotto il profilo della creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso una loro connotazione in termini strutturali, soprattutto con riferimento alle specificità delle aree svantaggiate e del Mezzogiorno e di particolari categorie di lavoratori; in questo contesto, si valuti in particolare l'opportunità di collegare l'esenzione contributiva ad un incremento occupazionale netto e, comunque, di escludere il beneficio per le imprese che abbiano effettuato licenziamenti nei sei mesi precedenti l'assunzione, in linea con quanto previsto da precedenti regimi di incentivazione, nonché di consentire comunque il riconoscimento dell'agevolazione in relazione all'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per sospensione dell'attività;
   b) con riferimento al processo di razionalizzazione dei pagamenti dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 26, comma 3, del disegno di legge di stabilità, si anticipi dal giorno 10 al primo giorno di ciascun mese il termine per il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni, delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili e delle rendite vitalizie dell'INAIL, nei confronti di beneficiari di più trattamenti;
   c) sia preservato il ruolo svolto degli istituti di patronato e assistenza sociale nella tutela dei diritti in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali, sopprimendo la riduzione delle risorse loro spettanti operata dall'articolo 26, comma 10, del disegno di legge di stabilità;
   d) in linea con quanto previsto nella risoluzione n. 8-00086, approvata all'unanimità dalla Commissione, sia soppressa la riduzione degli stanziamenti destinati ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti disposta dall'articolo 45, comma 6, del disegno di legge di stabilità, garantendo la costanza dei finanziamenti previsti a legislazione vigente per tali finalità;
   e) si provveda a consolidare e rafforzare l'impegno finanziario in favore delle politiche di tutela delle vittime dell'amianto, dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, nonché di misure volte a sostenere la fuoriuscita dall'amianto, con particolare riferimento:
    1) al rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
    2) al rifinanziamento del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;Pag. 256
    3) alla previsione di benefici pensionistici in favore dei lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di decoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, della dismissione o del fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e siano affetti da patologie asbesto correlate;
    4) all'adozione di misure che consentano il ripristino del valore delle certificazioni già rilasciate dall'INAIL ai fini del conseguimento del diritto alla prestazione previdenziale;
   f) nelle more della definizione di un intervento che individui soluzioni di carattere strutturale per il definitivo superamento della questione degli «esodati», e assicuri un'adeguata risposta all'esigenza di rendere più flessibile l'uscita dalla vita lavorativa, in linea con quanto indicato nella Nota integrativa al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017 riferita allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si provveda già nell'ambito del disegno di legge di stabilità a superare talune criticità derivanti dall'applicazione della riforma pensionistica di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, intervenendo in particolare al fine di eliminare la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici prevista dal medesimo articolo per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo dal requisito della prestazione effettiva di lavoro;
   g) si provveda a rifinanziare, nel triennio 2015-2017, il Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in considerazione delle consistenti riduzioni degli stanziamenti di bilancio apportate negli ultimi anni nell'ambito del generale processo di contenimento della spesa pubblica;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) in considerazione del valore strategico degli investimenti relativi al potenziamento dell'organico degli ispettori e all'assunzione di personale adeguatamente formato, si valuti l'opportunità con riferimento all'articolo 26, comma 1, del disegno di legge di stabilità di soprassedere alla soppressione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, anche in vista dell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge in materia di lavoro, collegato alla manovra di finanza pubblica, attualmente all'esame della Camera;
   b) considerato il ruolo svolto dalla contrattazione di secondo livello nella promozione dell'allineamento dei salari alla produttività del lavoro, sia valutata l'opportunità di ridimensionare o sopprimere la riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 26, comma 11, del disegno di legge di stabilità;
   c) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 45, comma 7, del disegno di legge di stabilità, ripristinando la destinazione delle risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ai fondi interprofessionali per la formazione continua;
   d) si valuti l'opportunità di confermare anche per l'anno 2015 il blocco dell'incremento delle aliquote di contribuzione previdenziale per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, nonché di rafforzare le tutele in caso di malattia di tali lavoratori, anche attraverso misure volte a consentire la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi durante i periodi di grave e prolungata malattia;Pag. 257
   e) segnalata l'esigenza che le risorse destinate all'universalizzazione delle tutele in caso di disoccupazione involontaria siano aggiuntive rispetto a quelle finalizzate negli scorsi anni al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, si valuti se gli stanziamenti destinati nell'anno 2015 ai medesimi ammortizzatori siano sufficienti a far fronte alla difficile situazione del sistema produttivo italiano, tenuto conto dell'impegno finanziario già sostenuto nell'anno 2014.