CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 ottobre 2014
325.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
7-00464 Prataviera: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

NUOVO TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI

  La XI Commissione,
   premesso che:
    il protocollo su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, il cosiddetto protocollo sul welfare, ha previsto la destinazione a benefici pensionistici per i lavoratori addetti a attività usuranti di un ammontare di risorse pari mediamente a 252 milioni di euro su base annua, con interventi riguardanti circa 5.000 lavoratori all'anno per una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 di 2,52 miliardi di euro;
    l'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, ha conferito al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, costituendo un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013;
    a seguito della scadenza dei termini per l'esercizio di tale delega, l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, conferì al Governo una nuova delega sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi, successivamente attuata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che reca disposizioni volte a prevedere requisiti per l'accesso al pensionamento inferiori a quelli stabiliti in via generale per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti nonché per gli addetti ad altre lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
    l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, in 350 milioni di euro per l'anno 2012 e in 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede, altresì, una specifica clausola di salvaguardia, secondo la quale, qualora nell'ambito della Pag. 129funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;
    l'articolo 24, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di una complessiva revisione della normativa previdenziale, ha novellato le disposizioni del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, attenuando la portata dei benefici previdenziali previsti in quella sede per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, precisando che ai medesimi lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che prevedevano il regime dell'accesso al pensionamento secondo il sistema delle «finestre»;
    la relazione tecnica riferita all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'evidenziare che la valutazione degli effetti delle diverse disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del medesimo articolo è stata effettuata in modo complessivo attesa la interazione tra i diversi istituti afferenti ai requisiti di accesso e al sistema di calcolo, ha precisato che in tale valutazione si è tenuto conto, tra l'altro, «dell'applicazione della nuova disciplina in materia di addetti ai cosiddetti lavori usuranti (decreto legislativo n. 67 del 2011) la cui rivisitazione ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente (tale fondo è stato infatti originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori)»;
    l'esame delle tabelle relative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato evidenzia la presenza di un significativo ammontare di somme non pagate, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 – Pensionamenti anticipati attività usuranti, del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili;
    in particolare, dall'interrogazione delle risultanze contabili presenti nel sistema informativo del Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risulta che non sono stati effettuati pagamenti negli anni 2011, 2012 e 2013 riferiti alle risorse stanziate per i medesimi anni nei predetti capitoli;
    con riferimento all'esercizio finanziario 2014, in ragione della confluenza delle risorse destinate alle medesime finalità, in precedenza iscritte nel capitolo 4377, le somme stanziate in conto competenza nell'ambito del medesimo piano di gestione ammontano a 512.114.225 euro e, alla data del 9 settembre 2014, non risulta assunto alcun impegno con riferimento a tali risorse;
    nell'ambito del richiamato piano di gestione allo stato risultano, pertanto, iscritti oltre 1,4 miliardi di euro, dei quali oltre 512 milioni riferibili a stanziamenti in conto competenza e oltre 961 milioni di euro ascrivibili a residui propri relativi a somme impegnate, ma non pagate, relative agli stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti;
    nella XVI legislatura, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Damiano 5-07112, riguardante il pensionamento dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, rappresentò che nell'anno 2011 risultavano presentate 11.124 domande di pensionamento, Pag. 130di cui solo 3.089 accolte e 8.035 respinte per carenza dei requisiti di legge;
    è opportuno acquisire dati aggiornati sull'accesso al pensionamento dei lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché sui relativi oneri, anche al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
    nella propria relazione, approvata il 24 luglio 2014, sul disegno di legge n. 2541, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, la XI Commissione segnalava l'opportunità di approfondire le ragioni alla base di mancati pagamenti anche nell'ambito di capitoli di spesa riferiti ad interventi in materia previdenziale, come quelli attinenti al pensionamento dei lavoratori impiegati in attività usuranti, anche al fine di verificare se sia possibile individuare una migliore allocazione delle relative risorse, eventualmente attraverso una loro diversa destinazione nell'ambito del medesimo comparto;
    in quella sede, si era evidenziato che tali approfondimenti avrebbero potuto essere oggetto di specifiche procedure informative e di controllo da svolgere nell'ambito dei lavori della Commissione;
    il 24 settembre 2014, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Tripiedi 5-03438, ha evidenziato che le domande accolte relativamente all'anno 2012 sono state circa 3.500, con un onere di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600, con un onere di circa 79 milioni di euro e che, pertanto, si sono registrati risparmi di spesa pari a circa 278 milioni di euro per l'anno 2012 e circa 304 milioni di euro per l'anno 2013;
    nell'audizione informale svoltasi il 7 ottobre 2014, i dirigenti delle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS hanno fornito alcune prime indicazioni sulla platea dei soggetti che hanno beneficiato, negli scorsi anni, dei benefici previdenziali di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, e ai relativi oneri;
    il Governo è intenzionato a ridimensionare le risorse destinate all'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche alla luce dell'esperienza applicativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67,

impegna il Governo

   a effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti;
   a verificare, anche alla luce di tale ricognizione, la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni;
   ad informare le Camere degli esiti delle predette ricognizioni;
   a riconsiderare i propri orientamenti in ordine alla riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, garantendo la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente;
   ad assicurare l'effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziate e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo Pag. 1317 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i lavoratori manuali nel settore dell'edilizia e affini e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalle forma di tutela legislativa per esposizione all'amianto di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

Pag. 132

ALLEGATO 2

Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La XI Commissione,
   premesso che:
    il protocollo su previdenza, lavoro e competitività, per l'equità e la crescita sostenibili del 23 luglio 2007, il cosiddetto protocollo sul welfare, ha previsto la destinazione a benefici pensionistici per i lavoratori addetti a attività usuranti di un ammontare di risorse pari mediamente a 252 milioni di euro su base annua, con interventi riguardanti circa 5.000 lavoratori all'anno per una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 di 2,52 miliardi di euro;
    l'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, ha conferito al Governo una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati a concedere ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività usuranti la possibilità di conseguire il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, costituendo un apposito Fondo con una dotazione finanziaria di 83 milioni di euro per il 2009, 200 milioni di euro per il 2010, 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dal 2013;
    a seguito della scadenza dei termini per l'esercizio di tale delega, l'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183, conferì al Governo una nuova delega sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi, successivamente attuata dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che reca disposizioni volte a prevedere requisiti per l'accesso al pensionamento inferiori a quelli stabiliti in via generale per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti nonché per gli addetti ad altre lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
    l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 67 del 2011 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, valutati in 312 milioni di euro per l'anno 2011, in 350 milioni di euro per l'anno 2012 e in 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provveda a valere sulle risorse dell'apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    l'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 prevede, altresì, una specifica clausola di salvaguardia, secondo la quale, qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;Pag. 133
    l'articolo 24, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di una complessiva revisione della normativa previdenziale, ha novellato le disposizioni del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, attenuando la portata dei benefici previdenziali previsti in quella sede per i lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, precisando che ai medesimi lavoratori continuano ad applicarsi le disposizioni di legge che prevedevano il regime dell'accesso al pensionamento secondo il sistema delle «finestre»;
    la relazione tecnica riferita all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, nell'evidenziare che la valutazione degli effetti delle diverse disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 del medesimo articolo è stata effettuata in modo complessivo attesa la interazione tra i diversi istituti afferenti ai requisiti di accesso e al sistema di calcolo, ha precisato che in tale valutazione si è tenuto conto, tra l'altro, «dell'applicazione della nuova disciplina in materia di addetti ai cosiddetti lavori usuranti (decreto legislativo n. 67 del 2011) la cui rivisitazione ha consentito di mantenere dimensionato il relativo fondo per il finanziamento dei benefici spettanti ai livelli previsti a legislazione vigente (tale fondo è stato infatti originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori)»;
    l'esame delle tabelle relative allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato evidenzia la presenza di un significativo ammontare di somme non pagate, negli anni 2011, 2012 e 2013, nell'ambito del piano di gestione n. 2 – Pensionamenti anticipati attività usuranti, del capitolo 4354, relativo agli oneri derivanti da pensionamenti anticipati, e del capitolo 4377, relativo al protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili;
    in particolare, dall'interrogazione delle risultanze contabili presenti nel sistema informativo del Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, risulta che non sono stati effettuati pagamenti negli anni 2011, 2012 e 2013 riferiti alle risorse stanziate per i medesimi anni nei predetti capitoli;
    con riferimento all'esercizio finanziario 2014, in ragione della confluenza delle risorse destinate alle medesime finalità, in precedenza iscritte nel capitolo 4377, le somme stanziate in conto competenza nell'ambito del medesimo piano di gestione ammontano a 512.114.225 euro e, alla data del 9 settembre 2014, non risulta assunto alcun impegno con riferimento a tali risorse;
    nell'ambito del richiamato piano di gestione allo stato risultano, pertanto, iscritti oltre 1,4 miliardi di euro, dei quali oltre 512 milioni riferibili a stanziamenti in conto competenza e oltre 961 milioni di euro ascrivibili a residui propri relativi a somme impegnate, ma non pagate, relative agli stanziamenti effettuati negli esercizi precedenti;
    nella XVI legislatura, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Damiano 5-07112, riguardante il pensionamento dei lavoratori impegnati nello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, rappresentò che nell'anno 2011 risultavano presentate 11.124 domande di pensionamento, di cui solo 3.089 accolte e 8.035 respinte per carenza dei requisiti di legge;
    è opportuno acquisire dati aggiornati sull'accesso al pensionamento dei lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché sui relativi oneri, anche al fine di valutare la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
    nella propria relazione, approvata il 24 luglio 2014, sul disegno di legge n. 2541, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, la XI Commissione segnalava l'opportunità di approfondire Pag. 134le ragioni alla base di mancati pagamenti anche nell'ambito di capitoli di spesa riferiti ad interventi in materia previdenziale, come quelli attinenti al pensionamento dei lavoratori impiegati in attività usuranti, anche al fine di verificare se sia possibile individuare una migliore allocazione delle relative risorse, eventualmente attraverso una loro diversa destinazione nell'ambito del medesimo comparto;
    in quella sede, si era evidenziato che tali approfondimenti avrebbero potuto essere oggetto di specifiche procedure informative e di controllo da svolgere nell'ambito dei lavori della Commissione;
    il 24 settembre 2014, il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in risposta all'interrogazione Tripiedi 5-03438, ha evidenziato che le domande accolte relativamente all'anno 2012 sono state circa 3.500, con un onere di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600, con un onere di circa 79 milioni di euro e che, pertanto, si sono registrati risparmi di spesa pari a circa 278 milioni di euro per l'anno 2012 e circa 304 milioni di euro per l'anno 2013;
    nell'audizione informale svoltasi il 7 ottobre 2014, i dirigenti delle competenti strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS hanno fornito alcune prime indicazioni sulla platea dei soggetti che hanno beneficiato, negli scorsi anni, dei benefici previdenziali di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, e ai relativi oneri;
    il Governo è intenzionato a ridimensionare le risorse destinate all'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti anche alla luce dell'esperienza applicativa del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67,

impegna il Governo:

   a effettuare una ricognizione del numero dei lavoratori che in ciascun anno hanno avuto accesso al pensionamento sulla base dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni, verificando la spesa sostenuta annualmente per tali pensionamenti;
   a verificare, anche alla luce di tale ricognizione, la congruità dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 67 del 2011, fornendo altresì indicazioni circa il possibile andamento della spesa per l'attuazione del medesimo provvedimento nei prossimi anni;
   ad informare le Camere degli esiti delle predette ricognizioni;
   a valutare una riconsiderazione dei propri orientamenti in ordine alla riduzione delle risorse destinate alle finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011, nell'ottica di garantire la stabilità dei finanziamenti previsti a legislazione vigente, nel rispetto, comunque, dei saldi di finanza pubblica;
   ad assicurare l'effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011 delle somme stanziate e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l'integrale utilizzo delle somme dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i lavoratori manuali nel settore dell'edilizia e affini e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalle forma di tutela legislativa per esposizione all'amianto di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004.
(8-00086) «Tripiedi, Prataviera, Damiano, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Alberti, Rizzetto, Fedriga, Simonetti, Boccuzzi, Albanella, Baruffi, Casellato, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla».