CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 30 ottobre 2014
325.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-03549 Ghizzoni: Sui lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale dei professori universitari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento al contenzioso che si è formato in materia di abilitazione scientifica nazionale e in particolare alle ordinanze cautelari emesse dal TAR, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il MIUR intenda assumere in autotutela qualora intervenissero sentenze di merito che riconoscano o l'illegittima composizione della commissione esaminatrice (1), o la carenza del giudizio espresso dalle stesse (2), e inoltre se si prevede l'attivazione nei casi specifici della procedura del riesame dei curricula dei candidati non abilitati, come indicato nella risoluzione n. 8-00064 approvata da questa Commissione parlamentare nella seduta del 18 giugno 2014 e tenendo conto delle ordinanze pronunciate.
  (1) - (2) Si rappresenta preliminarmente che ad oggi il Giudice amministrativo non ha adottato alcuna sentenza di merito riguardante l'illegittimità della composizione della Commissione esaminatrice. Si ritiene doveroso, quindi, attendere un pronunciamento definitivo del giudice amministrativo al fine di poter agire in autotutela anche eventualmente ottemperando alle decisioni che il TAR riterrà di adottare.
  Analogamente, anche nell'ipotesi in cui il TAR si pronunci riconoscendo l'illegittimità del giudizio di diniego di abilitazione reso nei confronti di un singolo candidato per difetto di motivazione, appare doveroso attendere l'eventuale pronuncia di annullamento per poi adottare i provvedimenti del caso.
  A tal proposito, si evidenzia che, nei casi in cui il TAR ha avuto già occasione di pronunciarsi con sentenza annullando il giudizio negativo delle Commissioni reso nei confronti di un singolo ricorrente, la pronuncia ha generalmente imposto una rivalutazione del candidato da parte di una commissione in diversa composizione.
  È evidente dunque che, come accade nella normale dinamica processuale, l'Amministrazione si riserva, caso per caso, di valutare l'opportunità di impugnare i provvedimenti giurisdizionali non favorevoli.
  Per quanto attiene al possibile pregiudizio che i ricorrenti non abilitati potrebbero subire dall'intervenuto svolgimento delle procedure concorsuali presso le Università, nelle more dell'ottenimento di una soluzione della controversia instaurata ipoteticamente loro favorevole, si rappresenta che questi, qualora destinatari di provvedimenti di sospensione del giudizio negativo reso nei loro confronti, possono chiedere l'ammissione alla procedura con riserva, come peraltro risulta già avvenuto in alcune occasioni.
  (3) Per quanto riguarda l'eventuale riesame della posizione di singoli candidati non abilitati in pendenza di giudizio, si ritiene opportuno sottolineare che le ordinanze cautelari favorevoli ai ricorrenti già indicano quale sia la forma di tutela ritenuta più adeguata alla singola fattispecie. Più in generale, il Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha escluso, fino alla conclusione nel merito del singolo giudizio instaurato, di poter procedere ad un riesame in via cautelare del candidato ricorrente.
  In proposito, si segnala che, comunque, diverse Commissioni (per la precisione 69 su 184) hanno attivato procedure di autotutela Pag. 97in relazione ai lavori della tornata 2012. Si tratta di un'attività che fisiologicamente si sta progressivamente esaurendo.
  Non può non rilevarsi che, proprio nella consapevolezza della sussistenza di alcune problematiche applicative della procedura innovativa e complessa quale è quella dell'Abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha provveduto a riformare alcuni aspetti del procedimento. Con l'articolo 14 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014 sono state approvate variazioni rilevanti alla procedura, con particolare riferimento alla formazione delle commissioni, alla possibilità per i candidati non abilitati di ripresentare domanda dopo soli 12 mesi, anziché dopo due anni e all'introduzione di un sistema di candidatura «a sportello» in linea con i contenuti della risoluzione n. 8-00064.

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ALLEGATO 2

5-03659 Casellato: Sull'attribuzione del codice meccanografico ai Centri provinciali di istruzione degli adulti (CPIA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'Onorevole Crivellato sollecita il Ministero ad attribuire ai Centri provinciali di istruzione degli adulti (CPIA) il codice meccanografico, indispensabile per la loro attivazione e per iniziare, conseguentemente, le attività didattiche.
  Come è noto, a partire da quest'anno nel nostro Paese si sta avviando una graduale riorganizzazione del sistema di istruzione degli adulti che, in linea con gli indirizzi europei, intende assicurare una maggiore qualità dell'offerta formativa destinata alla popolazione adulta per innalzarne i livelli di istruzione e potenziarne le competenze chiave di cittadinanza, nonché per favorire l'inclusione sociale e contribuire a combattere il fenomeno della dispersione scolastica.
  A tal fine, con il regolamento di cui al il decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012 sono stati introdotti a decorrere dal corrente anno scolastico i Centri per l'istruzione degli adulti (C.P.I.A.), i quali si configurano come istituzioni scolastiche autonome, articolate in reti territoriali di servizio che permettono di conseguire il titolo d'istruzione di scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado e rilasciano una certificazione della conoscenza della lingua italiana.
  L'assetto organizzativo e didattico dei Centri d'istruzione degli adulti si completerà, in modo graduale, nell'anno scolastico 2015/2016. A tal fine, lo scorso anno sono stati realizzati nove progetti nazionali assistiti, mentre nel corrente otto Regioni hanno provveduto a deliberare, con i relativi piani di dimensionamento, l'istituzione di 56 C.P.I.A.
  Con circolare ministeriale n. 36 del 10 aprile 2014 sono state diramate le istruzioni per l'attivazione dei C.P.I.A. e per la determinazione delle dotazioni organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, nonché dei percorsi di secondo livello.
  In riferimento a quanto sollecitato dall'Onorevole interrogante posso assicurare che la procedura per l'assegnazione dei codici meccanografici si è conclusa, in modo da consentire ai C.P.I.A. di iniziare le proprie attività. In data 3 ottobre 2014, infatti, la competente Direzione generale per il personale scolastico del MIUR ha trasmesso agli Uffici scolastici regionali una nota con allegato l'elenco dei codici meccanografici definiti dalla Direzione generale per i sistemi informativi del MIUR.

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ALLEGATO 3

5-03660 Palmieri: Sull'equiparazione dell'IVA applicata alle pubblicazioni digitali a quella dei libri cartacei.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione con la quale l'Onorevole Palmieri chiede con quali modalità e tempi il Ministro intenda concretizzare la sua intenzione, palesata in ambito europeo, di equiparare l'IVA imposta alle pubblicazioni digitali a quella dei libri cartacei.
  Vorrei iniziare precisando che quanto riferito dall'Onorevole Ministro nell'incontro informale con i Ministri della Cultura dell'Unione Europea rammentato dall'Onorevole interrogante, riflette quanto, nelle sedi istituzionali nazionali ed europee, questa Amministrazione ha da tempo sostenuto con forza, in merito alla necessità di una equiparazione dell'applicazione all’e-book dell'aliquota ordinaria imposta sul libro cartaceo, che è del 4 per cento.
  Il mercato digitale infatti, che in Italia rappresenta il 3,5 per cento del mercato editoriale complessivo, cresce in termini di titoli disponibili e di peso sul mercato e il mantenimento dell'IVA al 22 per cento limita le potenzialità di crescita del segmento editoriale digitale penalizzando di fatto la diffusione della cultura e della lettura.
  Al riguardo si sono favorevolmente schierati i Ministri della cultura europei che a Torino il 24 settembre, nel corso del Consiglio informale della cultura, hanno discusso della necessità di allineare le aliquote IVA sugli e-book a quella dei libri cartacei.
  Inoltre, il 9 ottobre scorso, durante la Fiera del libro di Francoforte, il Presidente del Centro per il libro e la lettura, Istituto dipendente dell'Amministrazione dei beni culturali, ha firmato una dichiarazione comune insieme ai rappresentanti di altre tredici istituzioni europee del libro e con il sostegno delle associazioni professionali europee (EIBF - Federazione dei librai europei e internazionali, EWC - Consiglio europeo degli scrittori, CEATL - Consiglio europeo delle associazioni dei traduttori letterari, FEE - Federazione degli editori europei).
  Si tratta della «Prima dichiarazione europea per il libro», che consegno in copia alla Commissione VII per un'agevole consultazione da parte degli onorevoli interessati, nella quale è dichiarato che in materia fiscale, per favorire il più vasto accesso al libro, dovrà essere incoraggiata, nell'ambito dell'Unione europea e in tutta Europa, l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta – la più bassa possibile – per il libro a stampa e per il libro digitale.
  Concludo evidenziando che questo Ministero porta avanti con convinzione nelle varie sedi la posizione sopra illustrata. La materia, tuttavia, come è noto, presenta rilevanti elementi di competenza dei Ministri economici. A tale proposito il Ministero auspica che, in ambito ECOFIN, la richiesta di equiparazione del trattamento fiscale sul libro venga discussa e approvata negli stessi termini approvati dai Ministri della cultura, dichiarandosi nel contempo pienamente disponibile a un approfondimento della questione nelle pertinenti sedi parlamentari.