CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare (C. 348 e abb.).

PROPOSTE EMENDATIVE

(Riferite al nuovo testo unificato adottato come testo base nella seduta del 24 settembre 2014)

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: 101, aggiungere le seguenti: ai fini dell'attuazione dell'articolo 9.2 del Trattato.
1. 1. Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
1. 3. Zaccagnini.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: l'Anagrafe con la seguente: Il repertorio.
1. 2. Zaccagnini.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere l'arti-colo 4.
1. 4. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Al comma 3, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, sopprimere l'arti-colo 8.
1. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Sopprimere il comma 5.
1. 7. Zaccagnini.

  Al comma 5, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
1. 10. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale.
1. 6. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Al comma 6, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e le università.
1. 8. Franco Bordo.
(Approvato)

  Al comma 6, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.
1. 11. Il relatore.
(Approvato)

Pag. 212

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si dotano di strutture idonee al fine di promuovere sul proprio territorio gli obiettivi della presente legge. Il responsabile della struttura, con cadenza annuale, invia una dettagliata relazione sul proprio operato al Comitato permanente per la biodiversità agricola e alimentare di cui all'articolo 8.
1. 9. Zaccagnini.

ART. 2.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Ai fini della presente legge, per «risorse genetiche» si intendono quelle componenti della diversità biologica rilevanti per il cibo e l'agricoltura, incluse le varietà e le variabilità degli animali, delle piante e dei microorganismi, a livello di geni, di specie e di ecosistema, necessarie per sostenere le funzioni e la struttura degli agro-ecosistemi.
2. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 2, lettera b), dopo la parola: invasiva aggiungere le seguenti: , si siano naturalizzate nel territorio ed integrate tradizionalmente nella sua agricoltura e nel suo allevamento,.
2. 2. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.
3. 2. Zaccagnini.

  All'articolo 3, sostituire la parola: Anagrafe ovunque ricorra, con la seguente: Repertorio.
3. 1. Zaccagnini.

  Al comma 2 dopo la parola: locali aggiungere le seguenti ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 luglio 2012.
3. 3. Zaccagnini.

  Al comma 3, in fine aggiungere, il seguente periodo:
  Ai fini dell'iscrizione devono essere adottati strumenti specifici che facciano riferimento alle popolazioni e non solo alle razze, escludendo l'Associazione italiana allevatori (AIA) come gestore del repertorio delle razze animali e consolidando le attività delle regioni e delle province autonome e dei loro repertori.
3. 4. Zaccagnini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria di cui al comma 3, è istituto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un tavolo tecnico-scientifico incaricato, tra l'altro, della definizione dei metodi di caratterizzazione delle risorse genetiche. La partecipazione al tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
3. 5. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 4 sostituire le parole: di diritto con le seguenti: ai sensi dell'articolo 6.
3. 6. Zaccagnini.

Pag. 213

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  Le risorse genetiche iscritte al Repertorio sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della legge 23 marzo 1998 n. 110. Non sono parimenti brevettabili le risorse genetiche anche parzialmente derivate da quelle iscritte al Repertorio, né loro parti e componenti, ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101.
3. 7. Zaccagnini.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 6.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 4, sopprimere il comma 4;
   b) all'articolo 7, sopprimere il comma 3;
   c) dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 16.
(Disposizioni attuative).

  1. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di istituzione e di funzionamento dell'Anagrafe di cui all'articolo 3, individua le modalità tecniche di attuazione di cui all'articolo 4, individua i centri di referenza specializzati nella raccolta, nella preparazione e nella conservazione delle risorse genetiche locali di cui all'articolo 7.
3. 8. Il relatore.
(Approvato)

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) dagli agricoltori che fanno parte di tali reti e o che sono costituiti in reti autonome di difesa della biodiversità agricola.
4. 1. Zaccagnini.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo la parola: istituito aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. 1. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 1, lettera c) dopo la parola: consentire aggiungere le seguenti: , con cadenza annuale.
5. 2. Zaccagnini.

ART. 6.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Gli agricoltori che intendano operare al recupero, alla valorizzazione, allo scambio ed all'uso sostenibile delle risorse genetiche locali o adattate, chiedono alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di essere iscritti alla rispettiva rete regionale o nazionale.
6. 1. Zaccagnini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nella scelta degli agricoltori custodi sono favoriti i membri delle comunità Pag. 214locali tradizionalmente impegnati nella conservazione delle risorse genetiche e chi ha provveduto alla loro riscoperta o individuazione.
6. 2. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: agraria e alimentare aggiungere le seguenti: e le associazioni per la tutela delle biodiversità agraria maggiormente rappresentative.
7. 1. Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
7. 2. Zaccagnini.

ART. 8.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o da un soggetto da esso delegato, con le seguenti: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
8. 6. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 2 sostituire le parole: da un rappresentante degli agricoltori custodi con le seguenti: da un numero pari di rappresentanti degli agricoltori indicati dalle reti di difesa, conservazione ed uso sostenibile, della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare.
8. 1. Zaccagnini.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e da un rappresentante di enti pubblici di ricerca competenti in materia designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
8. 2. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, sopprimere le lettere c) e f).
8. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   g) favorire lo studio, la diffusione e promozione delle riconosciute metodologie di conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali.
8. 4. Zaccagnini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il Comitato si riunisce di norma due volte l'anno e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione annuale sull'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
8. 5. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 10.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per il sostegno agli enti pubblici impegnati, esclusivamente ai fini moltiplicativi, nella produzione e conservazione di sementi di varietà da conservazione a rischio di erosione genetica o estinzione.
10. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.
(Approvato)

Pag. 215

ART. 11.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
  «6. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi iscritte nei repertori delle varietà da conservazione regionali delle province autonome di Trento e Bolzano o in quello nazionale negli agro ecosistemi, dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta ed in ambito locale di sementi o di materiale di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, all'interno di un commercio diretto fra agricoltori senza intermediazioni di terzi.»
11. 2. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 6 dell'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
  «6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le varietà di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta, nonché il diritto al libero scambio nell'ambito delle articolazioni locali della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, e del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 148.».
11. 1. Squeri.

  Al comma 1, dopo le parole che producono le varietà, sopprimere le parole: di sementi.
11. 3. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: provvedono con le seguenti: possono prevedere.
12. 1. Il relatore.
(Approvato)

ART. 13.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
13. 3. Il relatore.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.
13. 1. Zaccagnini.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) la realizzazione di forme congiunte di promozione, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali;.
13. 2. Squeri.

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Al fine di sensibilizzare i giovani sull'importanza della biodiversità agricola e sulle modalità di tutela e conservazione Pag. 216del patrimonio esistente, le regioni, nella predisposizione delle misure attuative dei programmi di sviluppo rurale, possono promuovere progetti volti a realizzare, presso le scuole di ogni ordine e grado, azioni ed iniziative volte alla conoscenza dei prodotti agroalimentari e delle risorse locali.
14. 01. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

ART. 15.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il consiglio per la sperimentazione e la ricerca in agricoltura presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi di cui al comma 1 e provvede alla diffusione dei risultati conseguiti dalle attività di ricerca e sperimentazione in materia di biodiversità agraria e alimentare, anche al fine di informare ed aggiornare gli agricoltori custodi e le aziende agricole interessate.
15. 1. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 5, pari a 440.000 euro, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: Agricoltura, Politiche Agroalimentari e Pesca, Programma politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale (1.2), capitolo 1502. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
15. 03. Il relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Centri per la salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee).

  1. Al fine di incentivare lo studio dello status delle specie e dei relativi habitat e di fornire un supporto tecnico alle politiche regionali in materia, le regioni possono istituire centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee.
  2. I centri di cui al comma 1 possono essere costituiti anche mediante accordi tra regioni limitrofe dalle omogenee caratteristiche biogeografiche ed ecologiche.
  3. I centri di cui al comma 1 in particolare provvedono:
   a) alla stesura di protocolli di conservazione ex situ delle principali specie contenute nelle liste delle specie a rischio di estinzione;
   b) alla messa a disposizione di germoplasma vegetale, semi e piante, autoctono e geneticamente idoneo al territorio di impiego, funzionale a interventi di ricostruzione o di rinaturalizzazione di habitat, di ricostruzione del manto forestale e di ingegneria naturalistica;
   c) alla realizzazione di sistemi di certificazione finalizzati alla tracciabilità del germoplasma autoctono da essi prodotto e diffuso;
   d) allo sviluppo di azioni finalizzate alle reintroduzioni di specie vegetale spontanee;
   e) alla diffusione di migliori prassi volte a evitare perdite di diversità intraspecifica e invasioni da parte di specie vegetali alloctone.
15. 01. Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela.

Pag. 217

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Conservazione degli
habitat e delle specie a rischio).

  1. Le regioni disciplinano con apposite norme le attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio di estinzione anche al fine di valorizzare il ruolo degli agricoltori e dei proprietari dei fondi nella tutela e salvaguardia della biodiversità naturale.
  2. In particolare, le regioni individuano nei propri territori, anche avvalendosi di università, enti regionali, centri di ricerca pubblici e privati, le aree agricole ad alto valore naturalistico e le aree naturali e seminaturali ad alto valore botanico da designare quali micro riserve botaniche.
  3. Le regioni promuovono, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, e anche attraverso una adeguata programmazione dei piani di sviluppo rurale, azioni e progetti finalizzati alla conservazione e all'uso sostenibile del territorio compreso nelle micro riserve botaniche di cui al comma 2.
15. 02. Lupo, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Parentela.