CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
(Testo unificato C. 101 Binetti e abb.)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico» (testo unificato C. 101 Binetti e abb.),
  premesso che:
   devono ritenersi senz'altro condivisibili gli obiettivi generali del provvedimento in esame, finalizzato a definire un quadro organico di interventi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo;
   per quanto concerne gli aspetti di specifica competenza della Commissione, in primo luogo si condivide la previsione di un periodo di almeno cinque anni nel quale, ai sensi dell'articolo 6, sono vietate l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo relativamente alle concessioni già in essere e l'introduzione di nuove tipologie di giochi d'azzardo;
   si ritengono altresì opportune le disposizioni di cui all'articolo 10, che, ricorrendo a strumenti informatici, permettono di introdurre limiti all'attività di gioco, sia per quanto concerne gli importi delle somme giocate, sia per quanto riguarda le categorie di persone interessate da fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai minori;
   più precisamente si condividono le misure di cui ai commi 2, 4 e 5 dell'articolo 10, in base alle quali si prevede che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi on line possa aver luogo soltanto mediante l'utilizzo della tessera sanitaria, in modo da poter rilevare informazioni concernenti le dimensioni dell'attività di gioco e l'entità delle somme giocate e da poter permettere al giocatore stesso l'inserimento di limiti agli importi complessivi delle somme giocate;
   altrettanto opportuna appare la previsione di cui al comma 3 del medesimo articolo 10, ai sensi della quale, con decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è resa obbligatoria l'introduzione dei meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso dei minori ai giochi, mediante l'inserimento di appositi sistemi di filtro nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE