CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 17 ottobre 2014
317.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 20 OTTOBRE 2014

ALLEGATO 1

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 9

  Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: e le stazioni appaltanti possono prescindere dalla richiesta della garanzia a corredo dell'offerta di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici;
9. 1. (Nuova formulazione) Mariani, Arlotti.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, inserire le seguenti: ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006,».

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera b) dopo le parole: i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, aggiungere le seguenti: ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;
   al comma 2 lettera c) dopo le parole: i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 aggiungere le seguenti: ad eccezione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli appalti aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo 53 comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo n. 163 del 2006;
* 9. 3. (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Malisani, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli appalti di cui al presente articolo sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo del 12 aprile del 2006 n. 163 e agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Autorità Nazionale Anticorruzione Pag. 69(ANAC) può disporre controlli a campione sugli affidamenti effettuati ai sensi del presente articolo.
9. 2. Mariani, Arlotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 20, comma 10-quinquies 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 dopo la parola: «Investimenti» sono inserite le seguenti parole: «, direttamente o tramite intermediari bancari a cui fornisca la relativa provvista,».
9. 17. Malpezzi, Ghizzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «all'istruzione scolastica è» sono inserite le seguenti: «all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché».
9. 18. Malpezzi, Ghizzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. L'autorizzazione alla spesa di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è incrementata, per il 2014, di due milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.».
9. 19. Malpezzi, Ghizzoni.

  Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 0. 9. 47. 2. Mariani, Tullo, Basso, Carocci, Pastorino, Giacobbe, Vazio, Marco Meloni.

  Dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
  2-ter. Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
* 0. 9. 47. 3. Dorina Bianchi, Tancredi.

  Aggiungere il seguente comma:
  «2-bis. Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Codice del processo amministrativo, quelle funzionali alla tutela della incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1, il Tribunale amministrativo regionale, nel valutare l'istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall'articolo 119, comma 4, del medesimo Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate Pag. 70dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il Tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi dello stesso articolo 119, comma 3».
9. 47. (Nuova formulazione) Il Governo.

ART. 3

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina aggiungere le seguenti: Continuità interventi Nuovo Tunnel del Brennero;.
3. 10. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) SS 172 Dei Trulli Tronco Casamassima Putignano.
3. 18. Distaso, Latronico, Fucci.

  All'articolo 3, comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e finalizzate, nel limite massimo di 100 milioni di euro, a nuovi progetti di interventi, secondo le modalità indicate con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, assegnando priorità alla:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché riduzione del rischio idrogeologico;
   b) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   c) messa in sicurezza degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica.

  Restano in ogni caso esclusi dall'attribuzione di tali risorse i Comuni che non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica ad essi attribuiti».
3. 40. (Nuova formulazione) Mazzoli.

  Al comma 6, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) elettrificazione delle ferrovie Sud Est – tratta Martina Franca – Lecce – Otranto – Gagliano del Capo.
3. 44. Borghi.

  Al comma 6 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  e) potenziamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale Veneto (SFMR), attraverso la chiusura del quadrilatero Mestre-Treviso-Castelfranco-Padova.
3. 83. Il Relatore.

  Al comma 6, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis. Ammodernamento della tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto.
3. 84. Il Relatore.

Pag. 71

  All'articolo 3, comma 6, dopo la lettera d) aggiungere il seguente:
  «d-bis) prolungamento della Metropolitana di Genova da Brignole a Piazza Martinez».
3. 82. Il Relatore.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Le risorse relative alla realizzazione degli interventi concernenti il completamento dell'asse strategico nazionale autostradale Salerno-Reggio Calabria di cui alla Delibera del CIPE n. 62 del 2011 sono erogate direttamente ad ANAS S.p.A, a fronte dei lavori già eseguiti.
3. 41. Iannuzzi, Barbato, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Massimiliano Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. Le opere elencate nell'XI allegato infrastrutture approvato ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, dal CIPE nella seduta del 1o agosto 2014, che siano già state precedentemente qualificate come opere strategiche da avviare nel rispetto dell'articolo 41 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per le quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione sia stata indetta la conferenza di servizi di cui all'articolo 165 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono trasmesse in via prioritaria al CIPE, entro centoottanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.
* 3. 59. Martella, Mognato, Moretto, Murer, Zoggia, Rubinato.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  In relazione agli interventi di adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88 nonché del collegamento autostradale Termoli-San Vittore, sono annullate le procedure avviate e conseguentemente revocati i soggetti promotori. Le funzioni di soggetto aggiudicatore degli interventi e gli obblighi che derivano dall'adempimento della attività previste dai commi 2 e 6 del presente articolo sono rimessi in capo ad ANAS S.p.A., ferma restando la destinazione ai lavori di adeguamento della SS 372 delle risorse già assegnate a valere sui Fondi per le aree sottoutilizzate di cui alla delibera CIPE n. 62 del 2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, esistenti e disponibili alla data del 30 giugno 2014.
3. 42. Borghi.

  Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
  12-bis. Per il completamento degli interventi infrastrutturali di viabilità stradale di cui all'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è autorizzata la spesa di 487.000,00 di euro per l'anno 2014.
  12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
3. 43. Borghi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni Pag. 72di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.
  12-ter. All'onere derivante dal comma 12-bis si provvede: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e a 7 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse previste all'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, resesi disponibili per pagamenti non più dovuti, che allo scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. 55. Borghi.

  Al comma 6, dopo le parole: articolo 32, comma aggiungere le seguenti: e 6.
3. 400. Il Governo.

ART. 4

  Al comma 1, dopo le parole: dal 2 al 15 giugno 2014 inserire le seguenti: e quelle inserite nell'elenco-anagrafe di cui all'articolo 44-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: Ove l'Ente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, con le seguenti: Ove l'Ente proceda ad una riconvocazione;
   al comma 3, lettera a) sostituire la parola: Piano con la seguente: Programma.
4. 5. Mariani, Arlotti.

  Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:
  d) i pagamenti esclusi dal patto devono riguardare prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, contrasto al dissesto idrogeologico, sicurezza stradale;.
4. 43. (Nuova formulazione) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
  4-bis. Allo scopo di dare compiutezza alle funzioni delle aree metropolitane così come individuate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un fondo supportato, in questa fase, dalle risorse di cui al comma 9 ed in futuro da tutte le ulteriori risorse derivanti da leggi pluriennali di spesa e finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane ed al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa.
  4-ter. Al comma 88 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «211», sono inserite le seguenti: «e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133».
4. 28. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
  «3-bis. I finanziamenti contratti dalle banche di cui al comma 3 sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fino alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento. Con decreto del Ministro dell'economia Pag. 73e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
  8-ter. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza abitativa alla popolazione e in particolare il sostegno dei nuclei familiari con componenti disabili o in condizioni di disagio economico e sociale i contratti di locazione e gli interventi di sostegno abitativo alternativo di cui all'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2010 n. 3870 e all'articolo 27 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 n. 3917, possono essere prorogati, in relazione alle effettive esigenze fino all'anno 2016, entro il tetto di spesa annuo di euro 900.000 per l'anno 2015 e euro 300.000 per l'anno 2016, fermo restando l'erogazione delle somme nei limiti di stanziamento annuali iscritti in bilancio.
  8-quater. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse effettivamente disponibili di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  8-quinquies. Tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP sono tenuti al pagamento del canone concessorio stabilito dai comuni e a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per la gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto CASE e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi.

  La manutenzione straordinaria degli alloggi del progetto C.A.S.E e dei M.A.P. è effettuato dai comuni nei cui territori sono ubicati gli alloggi, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e assegnate a tale finalità con delibera CIPE, nell'ambito delle risorse destinate alle spese obbligatorie, sulla base delle esigenze rilevate dagli Uffici Speciali per la ricostruzione e su proposta del Coordinatore della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o giugno 2014.
  8-sexies. In fase di esecuzione delle sentenze di condanna dei Comuni e degli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a provvedere sulle domande disciplinate, rispettivamente, dall'articolo 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3790 del 9 luglio 2009, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013, il commissario ad acta, nominato dall'Autorità giudiziaria, è tenuto a rispettare l'ordine di priorità nell'erogazione dei contributi predisposto dai Comuni in conformità ai vincoli della pianificazione della ricostruzione e della programmazione finanziaria e di bilancio e della assunzione a protocollo delle richieste di contributo.
  8-septies. Il termine di conclusione dell'istruttoria per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione degli immobili privati danneggiati dal sisma, decorre dalla data in cui l'ufficio, in ragione dei criteri di priorità definiti e resi pubblici, prende in carico la pratica comunicando all'istante l'avvio del procedimento. Tale termine non può comunque superare i 180 giorni.
  8-octies. Per ultimare le attività volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di Pag. 74movimentazione e trasporto dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, sono a carico delle Amministrazioni competenti che li gestiscono in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente e con particolare riferimento al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 63 e al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006. Le stesse pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad avvalersi dei siti di deposito temporaneo autorizzati e localizzati in uno dei Comuni del Cratere che abbiano in disponibilità aree per il trattamento del rifiuto.
  8-novies. Le Pubbliche Amministrazioni vigilano affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino la demolizione selettiva e/o la raccolta selettiva per raggruppare i materiali di cui al comma precedente in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui al decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152/2006, e, infine, procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.
  8-decies. Gli Uffici Speciali di cui all'articolo 67-ter, decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, incaricati del monitoraggio finanziario e attuativo, si occupano anche del monitoraggio delle macerie. A questo fine, per garantire la tracciabilità dei materiali di cui al comma 1 e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei Responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra, comporta la revoca dei finanziamenti, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.
  8-undecies. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la Provincia dell'Aquila e con il Comune dell'Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall'Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013 tra il Ministero Ambiente ed il Comune dell'Aquila, concernenti, tra l'altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone – Paganica – Comune dell'Aquila, i materiali classificati con codice CER 200399, vengono prioritariamente conferiti presso il deposito temporaneo localizzato nella cava ex Teges. Il termine di autorizzazione per l'esercizio del detto impianto, fissato dal decreto Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 16 del 6 agosto 2009, è prorogato fino all'esaurimento della sua capacità.
  8-duodecies. Nell'ambito delle risorse destinate alla ricostruzione privata una quota fino ad un massimo dell'1 per cento delle suddette risorse, confluisce in un fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1o giugno 2014.
  8-terdecies. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori abruzzesi colpiti dal sisma, le risorse del fondo possono essere utilizzate, per provvedere ai fabbisogni di prestazioni e servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, in qualunque forma resi, degli enti locali e degli uffici statali istituzionalmente preposti alle attività della ricostruzione, anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti.
  8-quaterdecies. Tale fabbisogno è definito sulla base di un programma di assistenza tecnica, con cadenza biennale, posto in essere, su proposta degli enti locali e degli uffici interessati, dalla Presidenza del consiglio dei Ministri.
  8-quinquiesdecies. Al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, Pag. 75dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Gli Uffici speciali si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del Regio Decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.».
4. 11. (Nuova formulazione) Castricone, Amato, D'Incecco, Ginoble.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ai pagamenti dei debiti delle regioni, inserire le seguenti: sostenuti successivamente alla data del 1o luglio 2014,.
4. 2. Speranza, Antezza, Folino.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  10. All'articolo 13, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  11. Al fine di consentire l'integrale attribuzione delle risorse di cui al comma 8, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. acquisisce le richieste di anticipazione di liquidità di cui al comma 9 da parte degli enti locali non pervenute entro i termini stabiliti a causa di errori meramente formali relativi alla trasmissione telematica.
4. 50. Amoddio, Causi, Mariastella Bianchi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  10. All'articolo 1, comma 10-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo le parole: «in data successiva» sono inserite le seguenti: «, ove necessario, previo contestuale incremento fino a pari importo degli stanziamenti iscritti in bilancio, in conformità alla legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque denominati».
4. 52. Melilli, Causi, Mariastella Bianchi.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:
  10. Per l'anno 2014, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome, non rilevano i trasferimenti effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispettivi residui attivi degli enti locali effettuati a valere sulla liquidità rinveniente dai decreti legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
4. 53. Causi, Melilli, Mariastella Bianchi.

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Pubblicazione dei dati in formato aperto).

  1. I dati relativi alle opere di cui agli articoli 1, 3, e 4 dovranno essere resi pubblici sul sito internet del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni, e in formato open data.
4. 77. Catalano, Zaccagnini.

ART. 12

  Al comma 1, dopo le parole: risorse non impegnate, inserire le seguenti: fermo restando il principio di territorialità.
12. 39. (Nuova formulazione) Manfredi, Tartaglione, Tino Iannuzzi, Bonavitacola.

ART. 16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nel periodo 2015-2017, la Regione Sardegna e il Ministero della salute sono tenuti a monitorare l'effettiva rispondenza Pag. 76della qualità delle prestazioni sanitarie e la loro piena integrazione con la restante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonché la mobilità sanitaria verso altre regioni.
16. 1. (Nuova formulazione) Vargiu, Matarrese.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina degli accessi su strade in gestione ANAS S.p.A.).

  1. All'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 23 sono aggiunti i seguenti:
  «23-bis. Per gli accessi esistenti su strade in gestione di ANAS S.p.A. alla data del 31 dicembre 2014, già autorizzati dall'ANAS S.p.A. medesima, a decorrere dal 1o gennaio 2015 non è più dovuta alcuna somma fino al rinnovo dell'autorizzazione. Per il rinnovo si applica la disciplina prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies.
  23-ter. Per gli accessi esistenti alla data del 31 dicembre 2014 privi di autorizzazione, ANAS S.p.A. provvede, a seguito dell'istanza di regolarizzazione da parte del titolare dell'accesso, alla verifica delle condizioni di sicurezza e determina, in base ai criteri contenuti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 23-quinquies, la somma da corrispondere in unica soluzione ai fini del rilascio dell'autorizzazione.
  23-quater. Le somme dovute e non corrisposte al 31 dicembre 2014 in base alla disciplina in vigore fino alla predetta data, sono ridotte nella misura del settanta per cento, a condizione che il versamento avvenga in un'unica soluzione ovvero nella misura del quaranta per cento in nove rate annuali, oltre agli interessi legali.Entro il 28 febbraio 2015 ANAS spa invia la richiesta di opzione ai titolari degli accessi fissando il termine di sessanta giorni per il versamento dell'intero importo ovvero della prima rata.
  23-quinquies. Per i nuovi accessi la cui richiesta di autorizzazione è presentata successivamente al 31 dicembre 2014 è dovuta esclusivamente una somma ai fini del rilascio dell'autorizzazione da corrispondere all'ANAS S.p.A. in unica soluzione e determinata in base alle modalità ed ai criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 31 dicembre 2014.Tale somma non potrà superare l'importo del canone preesistente all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997, aggiornato agli indici ISTAT dei prezzi al consumo.
  23-sexies. La disciplina di cui ai commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies non si applica agli accessi commerciali con impianti di distributore carburanti annessi e agli accessi ad impianti carburanti.
  23-septies. Alle eventuali minori entrate di ANAS S.p.A. conseguenti l'attuazione dei commi 23-bis, 23-ter, 23-quater e 23-quinquies, si provvede nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma – parte servizi.
  23-octies. ANAS S.p.A. provvede, entro il 30 giugno 2015, al censimento di tutti gli accessi esistenti, autorizzati e non, sulle strade di propria competenza al fine di garantire le condizioni di sicurezza della circolazione anche attraverso l'eventuale chiusura degli accessi abusivi e ne trasmette gli esiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
16.01. (Nuova formulazione) Borghi.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il termine ultimo per conformarsi ai predetti adempimenti secondo quanto disposto dal citato decreto ministeriale non può essere in ogni caso superiore a 24 mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo.
0. 16. 016. 6. Mariani.

Pag. 77

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di metropolitane in esercizio).

  1. Gli adempimenti di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, si applicano alle metropolitane in esercizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
16. 016. La Relatrice.

ART. 17

  All'articolo 17, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
al comma 1:
    1) alla lettera c), numero 5) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “258 euro.” sono sostituite dalle seguenti: “1000 euro.”»;
    2) alla lettera e), capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «e di ristrutturazione urbanistica»;
    3) alla lettera g):
     3.1) sopprimere i numeri 1) e 2);
     3.2) sostituire il numero 3) con i seguenti:
    «3) al comma 4, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:
    «d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione;
    d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, viene suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzarsi nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o opere pubbliche.»;
  3-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
    «4-bis. Con riferimento a quanto previsto al secondo periodo della lettera d-ter) del comma 4, sono fatte salve diverse disposizioni delle legislazioni regionali e degli strumenti urbanistici generali comunali.»;
     3.3) sostituire il numero 4) con il seguente:
    «4) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: , secondo i parametri di cui al comma 4, fermo restando quanto previsto dal comma 4-bis.;
    4) alla lettera h), numero 2, capoverso «4-bis, dopo le parole: “nuove costruzioni”, inserire le seguenti: “nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria”»;
    5) alla lettera q), capoverso «Art. 28-bis (Permesso di costruire convenzionato):
     4.1) Al comma 1, sopprimere le parole: “, sotto il controllo del comune”;
     4.2) Al comma 2, dopo le parole: “La convenzione”, inserire le seguenti: “, approvata con delibera del Consiglio comunale,”;
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:
    «2-bis. Le Regioni a statuto ordinario assicurano l'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), numero 4) entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
17. 163. (Nuova formulazione) Morassut, Marroni, Carnevali, Piccione, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3-bis», dopo la parola: compensazione inserire le seguenti: incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta.
17. 136. Catania, D'Agostino, Galgano, Matarrese.

  Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:
  01. Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), ivi compresi gli interventi Pag. 78di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kw».
* 17. 119. (Nuova formulazione) Bianchi Dorina, Tancredi.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'amministrazione comunale aggiungere le seguenti: l'elaborato progettuale e; dopo le parole: nonché che aggiungere le seguenti: sono compatibili con la normativa sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che.
17. 173. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: la comunicazione di inizio dei lavori sono inserite le seguenti parole: , laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori,.
17. 195. Il Governo.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: interesse pubblico aggiungere le seguenti: a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.
17. 137. Catania, D'Agostino, Galgano, Matarrese.

  Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: l'interesse pubblico aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modificazioni.
17. 69. Taranto, Benamati.

  Al comma 1, lettera f), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari».
17. 21. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera h), al numero 1), aggiungere in fine le seguenti parole: e dopo le parole: «delle sole opere di urbanizzazione» sono aggiunte le seguenti: «, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile».
17. 19. (Nuova formulazione) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Conseguentemente:
   a) al comma 1, lettera h), n. 1), dopo le parole: di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), aggiungere le seguenti: qualora comportanti aumento del carico urbanistico,;
   b) al comma 1, lettera n), capoverso comma 3, premettere le seguenti parole: Le regioni adeguano la propria legislazione ai principi del presente articolo entro 90 giorni dalla data della relativa entrata in Pag. 79vigore. Decorso tale termine, trovano applicazione diretta le disposizioni di cui al presente articolo.
17. 111. Bianchi Dorina, Vignali, Tancredi.

  Al comma 1, lettera n), capoverso Art. 23-ter, comma 1, sostituire la lettera:
   a) con le seguenti:
   a) residenziale;
   a-bis) turistico-ricettiva.
* 17. 182. Petitti, Cominelli, Montroni, Pagani, Camani, Giovanna Sanna, Marantelli, Giulietti, Marchi, Moscatt, Valeria Valente, Orfini, Paris, Giuliani, Naccarato, Narduolo, Miotto, Sbrollini, Ginato, Zardini, Crivellari, Rubinato, Moretto, Murer, Casellato, Fabbri.

  Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:
  p-bis) all'articolo 31, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria da 2000 a 20000 euro, fatte salve l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27 ivi comprese le aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, viene irrogata sempre nella misura massima.

  La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
  4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis sono di competenza comunale e vengono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree a verde pubblico.
  4-quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione.
17. 38. Mannino, Busto, Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera i) non si applica ai comuni obbligati all'esercizio in forma associata della funzione fondamentale della pianificazione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
* 17. 183. (Nuova formulazione) Sanna Giovanna, Cominelli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 4 per cento. Ai relativi oneri si provvede con l'applicazione dell'aliquota IVA al 10 per cento per le nuove costruzioni.
17. 40. (Nuova formulazione) Crippa.

Pag. 80

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Regolamento unico edilizio).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
  «1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi e comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
   b) all'articolo 24, comma 1, le parole: «igiene, salubrità» sono sostituite dalle seguenti: «conformità delle opere eseguite al progetto assentito».
* 17. 04. Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Scotto, Pannarale, Paglia, Airaudo, Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Regolamento unico edilizio).

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente:
  «1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m) della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi e comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
   b) all'articolo 24, comma 1, le parole: «igiene, salubrità» sono sostituite dalle seguenti: «conformità delle opere eseguite al progetto assentito».
* 17. 017. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Norme in materia di concessioni autostradali).

  1. Nel rispetto dei principi dell'Unione europea, al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture Pag. 81autostradali nazionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali entro il 31 dicembre 2014 sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano economico finanziario, corredato da idonee garanzie e asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipula di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per quanto di sua competenza l'Autorità dei trasporti, trasmette gli schemi di atti aggiuntivi o di convenzione e i relativi piani economici finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, decorso il quale il procedimento ha comunque corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.
  2. Il piano deve assicurare l'equilibrio economico finanziario, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie concessioni e di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l'utenza.
  3. L'affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo 11, comma 5, letterali, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
  4. Al fine di accelerare l'iter relativo al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del NARS rese con i pareri nn. 6 e 7 del 7 agosto 2014 da considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economici finanziari già trasmessi al CIPE.
5. 40. (Nuova formulazione) Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche ricorrendo alle forme di defiscalizzazione previste dalla normativa vigente.
5. 28. Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell'Unione europea.
5. 23. Borghi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali provenienti dall'applicazione del comma 1 sono destinati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Pag. 82Commissioni parlamentari competenti per materia, ad interventi di manutenzione della rete stradale in gestione all'ANAS S.p.A., nonché ad alimentare il Fondo unico nazionale per il trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, per finalità di investimenti e compensazioni ambientali, il fondo di cui all'articolo 2 della legge 32 gennaio 1994 n. 97.
5. 25. (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech, Malisani.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. L'asse autostradale che connette l'A22, dal casello di Reggiolo/Rolo con l'A23 al casello di Ferrara Sud è qualificata come infrastruttura di rilevanza strategica internazionale, in coerenza con il suo inserimento nella nuova intesa generale quadro sottoscritta dal Governo con la regione Emilia Romagna e, conseguentemente nell'XI Programma infrastrutture strategiche.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, subentra alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell'asse autostradale di cui al comma 1, di seguito denominato Autostrada Cispadana, e dalla medesima data il riferimento alla regione Emilia Romagna quale ente concedente è sostituito dal riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società concessionaria provvedono ad adeguare la convenzione in essere alla disciplina procedurale prevista dalla legislazione vigente in materia di infrastrutture strategiche di interesse nazionale.
  4. La regione Emilia Romagna, tenuto conto di quanto già disposto nel quadro degli articoli 164-ter e 167, comma 2, lettera f-bis) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3, e successive modificazione e sue misure attuative, provvede conseguentemente a trasferire la partecipazione finanziaria alla costruzione dell'opera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
5. 05. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 20

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
* 20. 12. Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Al comma 4, dopo la lettera c), inserire le seguenti:
   d) dopo il comma 20, è inserito il seguente comma 20-bis:
  «1. Agli immobili oggetto di conferimenti o trasferimenti del patrimonio abitativo dell'istituto Nazionale di Previdenza Sociale, a uno o più fondi comuni di investimento immobiliare di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2014, continuano ad applicarsi le normative previste dai commi da 3 a 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410»;
   e) al fine di accelerare il processo di dismissione del patrimonio suddetto ai conduttori, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 30 Pag. 83settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, è prorogato al 31 dicembre 2013».
20. 17. Morassut.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.
(Disposizione interpretativa dell'articolo 13, comma 2).

  1. Il comma 2 dell'articolo 13 si interpreta nel senso che il requisito di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 13, e conseguentemente la tutela prevista in detto comma 2, non viene meno anche nei casi di acquisto della proprietà o di conseguimento dell'assegnazione in base ad accordi negoziali o all'aggiudicazione all'asta, avvenuti in qualunque procedura esecutiva».
20. 14. Borghi.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
0. 20. 21. 1. Carrescia.

  Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
  4-bis. Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «È, altresì, esclusa la soppressione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2 aventi ad oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta, dalle procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed agli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».
20. 21. Il Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. All'articolo 11-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: “degli enti territoriali”, sono aggiunte le seguenti: “e delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
   b) al terzo periodo del comma 1, dopo le parole: “che intendono dismettere”, sono aggiunte le seguenti: “, le altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, provvedono secondo i rispettivi ordinamenti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 183.”». 6, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
20. 22. Il Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. 133, convertito, con all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. modificazioni:
   a) il comma 2-quater è soppresso;
   b) al comma 2-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In assenza della predetta individuazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo Pag. 84parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”;
   c) al comma 2-sexies, nel primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: “Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il”, e la parola: “comunicano”, è sostituita da: “comunica”; dopo il secondo periodo è aggiunto in fine il seguente: “In assenza della predetta comunicazione, all'Agenzia del demanio è in ogni caso consentito procedere alla dismissione o al conferimento dei beni da essa individuati, salvo parere contrario del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da rendersi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.”».
20. 23. Il Governo.

ART. 22

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici).

  1. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 26 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014, non si applicano agli impianti i cui soggetti responsabili erano, alla data di entrata in vigore della predetta legge, enti locali o scuole.
22. 03. Il Relatore.

ART. 23

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1.bis. Le parti definiscono in sede contrattuale la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquistare la proprietà dell'immobile entro il termine stabilito.
23. 22. (Nuova formulazione) Vazio.

ART. 26

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Comune presenta aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: diversa destinazione urbanistica aggiungere le seguenti: fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214.
26. 28. Taranto, Benamati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole, nonché gli immobili da destinare ad auto recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi è requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
  Le valutazioni di progetti aventi scopi differenti sono valutate, in sede di accordo di programma, in relazione agli interventi di cui al periodo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussistano le necessità o le condizioni per tali progetti.
26. 6. Morassut.

Pag. 85

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il provvedimento di individuazione degli immobili della Difesa non più utilizzati è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.
26. 42. (Nuova formulazione) Basilio, Rizzo, Artini, Corda, Tofalo, Paolo Bernini, Frusone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, la parola: demaniali, è sostituita dalla seguente: pubblici;
   b) al comma 1, nel primo periodo, le parole: L'accordo, sono sostituite dalle seguenti: In considerazione dell'eccezionalità della situazione economico finanziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria nazionale anche ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico volte allo sviluppo economico e sociale, l'accordo; nel secondo periodo, le parole: un proprio progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo, sono sostituite dalle seguenti: all'Agenzia del demanio che è tenuta a valutarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa; dopo la parola: finanziamento, sono inserite le seguenti: valorizzazione o alienazione; il terzo periodo è soppresso;
   c) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente:
Il Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio ed il Ministero della difesa, laddove le operazioni di cui al presente articolo ricomprendono immobili in uso a quest'ultimo Dicastero e non più utili alle proprie finalità istituzionali, effettuano la prima individuazione degli immobili entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   d) al comma 3, nel primo periodo, le parole: e il Ministero della difesa possono, sono sostituite dalle seguenti:, d'intesa con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2, può; le parole: un progetto, sono sostituite dalle seguenti: una proposta; le parole: del progetto, sono sostituite dalle seguenti: della proposta;
   e) al comma 4, nel primo periodo, le parole: il progetto, sono sostituite dalle seguenti: la proposta; le parole: ovvero con il Ministero della difesa, sono sostituite dalle seguenti:, e con il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2;
   f) al comma 6, le parole: ovvero il Ministero della difesa procedono, sono sostituite dalle seguenti: e il Ministero della difesa limitatamente a immobili in uso al medesimo e non più utili alle proprie finalità istituzionali di cui al comma 2,;
   g) al comma 7, dopo le parole: variante urbanistica, sono aggiunte le seguenti:, ferme restando le volumetrie e le superfici esistenti;
   h) al comma 8, le parole: del Ministro della difesa, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono sostituite dalle seguenti: del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare limitatamente agli immobili della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.
26. 67. Il Governo.

  Dopo il comma 8, è inserito il seguente comma:
  8-bis. Il comma 12, dell'articolo 3-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato».
26. 66.  Il Governo.

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ART. 36

  Sostituirlo con il seguente:
(Misure a favore degli interventi di sviluppo delle regioni per la ricerca di idrocarburi).

  1. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera n-sexies) è aggiunta la seguente:
  «n-septies) delle spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale, di bonifica, di ripristino ambientale e di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata per gli importi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base dell'ammontare delle maggiori entrate riscosse dalla Regione, rivenienti dalla quota spettante alle stesse Regioni dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, nel limite delle aliquote di prodotto relative alle produzioni incrementali rispetto all'anno 2013.».

  2. Con la legge di stabilità per il 2015 e con quelle successive è definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto di cui all'articolo 20, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
36. 1. (Nuova formulazione) Antezza, Folino.

ART. 27

  Al comma 1, dopo le parole: in avanzato stato di realizzazione aggiungere le seguenti: ed in particolare per la bonifica dall'amianto, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico di scuole, asili nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica.
27. 3. Marroni, Mariani, Arlotti.

ART. 28

  Al comma 7, dopo le parole: 31 ottobre 2014, aggiungere le seguenti: previo parere del Ministero della salute.
28. 3. Vargiu, Matarrese.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di assicurare il mantenimento di livelli occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree interessate, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro degli affari esteri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, promuove la definizione di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo o la modifica di quelli vigenti. Nelle more del perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della modifica di quelli vigenti l'ENAC, al fine di garantire la massima accessibilità internazionale ed intercontinentale diretta rilascia, nel rispetto delle norme europee e previo nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzazioni temporanee ai vettori che ne fanno richiesta, incluse le autorizzazioni per le quinte libertà per voli passeggeri e cargo la cui validità non può essere inferiore a 18 mesi eventualmente rinnovabili nelle more del perfezionamento dei relativi accordi bilaterali.
28. 1. (Nuova formulazione) Gadda, Marantelli, Rossi, Senaldi, Borghi, Mauri, Peluffo, Catalano.

ART. 29

  Al comma 1, dopo le parole: la crescita dei traffici aggiungere le seguenti: delle merci e delle persone.
29. 2. Meta, Garofalo, Oliaro, Tullo, Coppola, Pagani, Giacobbe, Catalano, Basso.

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  Al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Lo schema di decreto recante la proposta di piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
29. 3. Meta, Garofalo, Oliaro, Tullo, Coppola, Pagani, Catalano, Basso, Giacobbe.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 5, comma 2-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sostituire le parole: «nella predisposizione del piano regolatore portuale, deve essere valutata, con priorità, la possibile,» con le seguenti: è valutata con priorità la.
29. 6. Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini, De Menech.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di requisiti di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto, nonché disposizione in materia di forme di pubblicazione dei dati della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia).

  1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   h-bis) sia stata oggetto di un'informativa antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 91 dei codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
29. 01. (Nuova formulazione) Catalano, Zaccagnini.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis
(Operatività degli impianti a fune).

  1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla scadenza di vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasponi da emanarsi entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 1, gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, non e scaduta possono godere di una proroga di un anno, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali.
  3. Possono godere dei benefici di cui ai precedenti comma anche gli impianti la cui vita tecnica, compresa l'eventuale proroga prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è scaduta da non oltre due arati dall'entrata in vigore della presente norma, previa verifica della loro idoneità ai fini della sicurezza dell'esercizio, da parte dei competenti uffici ministeriali.
31. 01. Bianchi Dorina, Vazio, Fanucci, Bini, Taricco, Borghi, Donati, Crimì, Tancredi, Vignali, Piso, Romanini.

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ART. 32

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).

  1. All'articolo 46-bis, della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «regolamento (CEE) 3118/1993 del Consiglio, del 25 ottobre 1993», sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009».
   b) Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Le medesime sanzioni si applicano nel caso di circolazione in territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la non corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.».

  2. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisizione di beni capitali, a valere sulle risorse finanziarie destinate al settore dell'autotrasporto dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'esercizio finanziario 2013, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'esercizio finanziario 2014, nei limiti delle risorse finanziarie effettivamente disponibili e, comunque, non oltre complessivi 39 milioni di euro, sono fruiti mediante credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari presentino espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento all'Agenzia delle entrate delle somme occorrenti, fornendo all'Agenzia medesima gli elenchi dei beneficiari, i relativi codici fiscali e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. Al credito d'imposta riconosciuto per le finalità di cui alla presente norma non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le medesime disposizioni si applicano agli incentivi per la formazione professionale solo nel caso in cui il beneficiario presenti espressa dichiarazione di voler fruire del credito di imposta.

  All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, e successive modificazioni, dopo la lettera l-quater, aggiungere la seguente:
  «l-quinquies: decide sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti adottati dagli Uffici della Motorizzazione Civile in materia di iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione dall'albo degli autotrasportatori, nonché di applicazione della sanzioni disciplinari. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato. Le decisioni del comitato centrale sono definitive e devono essere notificate al ricorrente e all'Ufficio Motorizzazione Civile competente. I provvedimenti definitivi di cancellazione, radiazione e sospensione dall'albo sono comunicati al competente Ufficio Motorizzazione Civile per la revoca o la sospensione dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori.».
  3. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del danaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso Pag. 89assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.
32. 017. Il Relatore.

ART. 35

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) al comma 1 sostituire le parole: capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati con le seguenti: capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento;
   2) al comma 3:
    a) sostituire le parole: devono essere con la seguente: sono;
    b) nell'ultimo periodo dopo le parole: degli impianti esistenti, inserire le seguenti: qualora la valutazione di impatto ambientale sia stata autorizzata a saturazione del carico termico;
   3) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità per gli impianti di cui al comma 1 sono ridotti della metà. Nel caso tali procedimenti siano in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui. I termini previsti dalla legislazione vigente per le procedure di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1 si considerano perentori.»;
0. 35. 125. 9. (Nuova formulazione) Bratti, Cominelli, Arlotti.

  Al comma 1, dopo le parole: a livello nazionale inserire le seguenti: con l'indicazione espressa della capacità di ogni singolo impianto;
0. 35. 125. 10. (Nuova formulazione) Vignaroli, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: individuati con CER 200108.
0. 35. 125. 14. (Nuova formulazione) Carrescia.

  Al comma 2 aggiungere infine le seguenti parole: «e la produzione di compost di qualità».
0. 35. 125. 15. Zolezzi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani indifferenziati prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo incassato e versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.
0. 35. 125. 18. (Nuova formulazione) Bratti, Marco Di Maio, Arlotti.

Pag. 90

  Al comma 11, capoverso 3-bis, sostituire le parole: devono essere avviati a smaltimento con le seguenti: Il presidente della Regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea.
0. 35. 125. 36. Mariani.

  Sostituire l'articolo 35 con il seguente:

Art. 35.
(Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene).

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati in esercizio o autorizzati a livello nazionale, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell'autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, e limitano il conferimento di rifiuti in discarica.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, effettua la ricognizione dell'offerta esistente e individua, con proprio decreto, il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata, articolato per Regioni; sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per la integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici individuati con CER 200108 per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio.
  3. Tutti gli impianti di recupero energetico da rifiuti sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, come previsto dall'articolo 237-sexies del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, così come modificato con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n.46, qualora sia stata valutata positivamente la compatibilità ambientale dell'impianto in tale assetto operativo incluso il rispetto delle disposizioni sullo stato della qualità dell'aria di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le Autorità competenti provvedono ad adeguare le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, tenendo in considerazione lo stato della qualità dell'aria così come previsto dal decreto legislativo n. 155 del 2010.
  4. Gli impianti di nuova realizzazione devono essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero Pag. 91energetico di cui alla nota 4, del punto R1, dell'allegato C, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti esistenti, le Autorità competenti provvedono a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1 e, quando ne ricorrono le condizioni e nel medesimo termine, adeguano in tal senso le autorizzazioni integrate ambientali.
  6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sussistendo vincoli di bacino al trattamento dei rifiuti urbani in impianti di recupero energetico, nei suddetti impianti deve comunque essere assicurata priorità di accesso ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. Sono altresì ammessi, in via complementare, rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo nel pieno rispetto del principio di prossimità sancito dall'articolo 182-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152 del 2006 e delle norme generali che disciplinano la materia, a condizione che l'impianto sia dotato di sistema di caricamento dedicato a bocca di forno che escluda anche ogni contatto tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal fine sono adeguate le autorizzazioni integrate ambientali nei termini sopra stabiliti.
  7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano trattati rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di euro 20, per ogni tonnellata di rifiuto trattato di provenienza extraregionale. Il contributo è versato a cura del gestore su un apposito fondo regionale destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, ad interventi di bonifica ambientale ed al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani.
  8. I termini previsti per le procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotto alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti di un quarto i termini residui.
  9. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica il potere sostitutivo previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  10. Al comma 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono aggiunte le seguenti: «, anche avvalendosi di Consip S.p.A., per lo svolgimento delle relative procedure, previa stipula di convenzione per la disciplina dei relativi rapporti,».
  11. All'articolo 182 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente: periodo: «3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che devono essere avviati a smaltimento fuori dal territorio della Regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225»;
  12. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, del consiglio di amministrazione del Consorzio deve fare parte un rappresentante indicato da ciascuna associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle categorie produttive interessate, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico»;Pag. 92
   c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo percentuale di riciclaggio è stabilito comunque in misura variabile, in relazione alla percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla durata temporale del bene stesso. Con il medesimo decreto di cui al presente comma è stabilita anche l'entità del contributo di cui al comma 10, lettera b).»;

  13. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 13 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, i contributi previsti dal medesimo articolo 234, commi 10 e 13, sono dovuti nella misura del trenta per cento dei relativi importi».
35. 125. Il Relatore.

ART. 25

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 14-quater, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che» sono inserite le seguenti: «ha natura di atto di alta amministrazione. Il Consiglio dei Ministri»;
    2) al terzo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso».
25. 32. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) all'articolo 19, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «degli articoli 21-quinquies e 21-novies» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo»;
   b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1, le parole da: «Per sopravvenuti» fino a: «pubblico originario» sono sostituite dalle seguenti: «Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario»;
   b-quater) all'articolo 21-novies, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «articolo 21-octies» sono inserite le seguenti: «, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2,»;
    2) È aggiunto in fine il seguente periodo: «Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».
25. 7.  (Nuova formulazione) Bianchi Dorina, Tancredi, Vignali.

ART. 14

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «essere richieste», aggiungere le seguenti: «da parte degli organi competenti»:
   b) dopo le parole: «per i gestori dell'infrastruttura», aggiungere le seguenti: «o dell'opera».
14. 1. (Nuova formulazione) Arlotti, Mariani.

  Al comma 1, sostituire le parole: che prescrivano livelli di sicurezza superiori a quelli minimi, con le seguenti: più stringenti rispetto a quelli.
14. 3. (Nuova formulazione) Realacci, Borghi, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Giovanna Sanna, Zardini.

Pag. 93

  Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di standard tecnici.
14. 2. Borghi.

ART. 19

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Nella definizione degli accordi di cui al presente articolo, anche nell'ambito di iniziative intraprese dalle Agenzie o Istituti per le locazioni comunque denominati, le parti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, sia in relazione ai contratti di cui all'articolo 2 comma 1, sia ai contratti di cui all'articolo 2 comma 3 e 5 della legge n. 431 del 1998.
  Il conduttore, con propria comunicazione, può avanzare richiesta motivata di riduzione del canone contrattuale.
  Ove la trattativa si concluda con la determinazione di un canone ridotto è facoltà dei comuni riconoscere una aliquota Imu ridotta.
19. 2. Arlotti.

ART. 21

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'acquisto, effettuato dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all'acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari in questione;.

21. 1. (Nuova formulazione) Marroni.

  Al comma 1, dopo le parole: di nuova costruzione, aggiungere le seguenti: invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

21. 3. (Nuova formulazione) Mariani.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, sostituire il testo in rubrica con il seguente: Misure per l'incentivazione del mercato immobiliare.
21. 35. Alberti, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Cancelleri.

  Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell'articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
21. 9. Borghi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
   4-bis. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale di cui al DM 22 aprile 2008, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione alle medesime condizioni stabilite dal precedente comma 4 lettere a) ed e) e che il corrispettivo di usufrutto, calcolato su Pag. 94base annua, non sia superiore all'importo dei canoni di locazione calcolati con le modalità stabilite dal medesimo comma 4 lettera e).
21. 6. Mariani, Arlotti.

ART. 24

  Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

Art. 24
(Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio).

  1. I Comuni possono definire con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare.
  Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade, o interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni vengono concesse prioritariamente a «comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute».

24. 1 (Nuova formulazione) Marroni, Morassut.

ART. 37

  Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere: «c-bis) all'articolo 52-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, alla fine del comma 5, sono inserite le seguenti parole: , previa acquisizione del parere degli Enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si intende acquisito.
37. 2. (Nuova formulazione) Sanna Giovanna, Cominelli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e le opere accessorie, con le seguenti:, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse.
* 37. 5. Matarrese, D'Agostino, Causin, Vecchio.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e le opere accessorie, con le seguenti: Pag. 95incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse.
* 37. 8. Piso.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai fini di cui al comma 1 e, in particolare, per accrescere la risposta del sistema nazionale degli stoccaggi in termini di punta di erogazione e di iniezione, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, a decorrere dal periodo di regolazione che inizia dal 2015, stabilisce meccanismi regolatori incentivanti gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta effettuati a decorrere dal 2015, anche asimmetrici, privilegiando gli sviluppi contraddistinti da un alto rapporto tra prestazioni di punta e volume di stoccaggio e minimizzando i costi ricadenti sul sistema nazionale del gas.

37. 18. (Nuova formulazione) Gutgeld.

ART. 38

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.

38. 161 (Nuova formulazione) Bianchi Mariastella, Bratti, Ginefra, Famiglietti, Paris, Mariano, Mariani, Dallai, Giovanna Sanna, Pastorelli, Morassut, Cominelli, Tino Iannuzzi, Mazzoli, Arlotti, Borghi, Ghizzoni, Luciano Agostini, De Menech, Crimi, Cova, Castricone, Manfredi, Ginoble, Amoddio, Zardini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: decreti autorizzativi con le seguenti: titoli abilitativi.
38. 154. Abrignani.

  Apportare le seguenti modifiche:
   1) sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al punto 7) dell'Allegato 11 alla Parte n, dopo le parole: «coltivazione di idrocarburi» sono inserite le seguenti: «sulla terraferma e»; b) Alla lettera v) dell'Allegato W alla Parte II, sono soppresse le seguenti parole: «degli idrocarburi liquidi e gassosi»; c) Alla lettera I) dell'Allegato IV alla parte II, sono soppresse le seguenti parole: «, di petrolio, di gas naturale»; d) è abrogata la lettera g), punto 2 dell'Allegato IV alla Parte II;
   2) sostituire il comma 4 con il seguente:
  Per i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso presso le Regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, la Regione presso la quale è stato avviato il procedimento conclude lo stesso entro il 31 marzo 2015. Decorso inutilmente tale termine, la Regione trasmette la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. I conseguenti oneri di spesa istruttori rimangono a carico delle società proponenti e sono versati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.;
   3) al comma 5 sostituire le parole da «a seguito della quale» fino a «trenta anni da prorogare» con le seguenti: «a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trenta anni prorogabile»;Pag. 96
   4) al comma 6 sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:
    a) a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
    b) con decreto del Ministro dello sviluppo economico previa intesa con la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse;
    c) a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate, alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati e con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. Il rilascio del titolo concessorio unico ai medesimi soggetti è subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.
   5) al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «I progetti di opere ed interventi relativi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi relativi ad un titolo concessorio unico di cui al comma 5 sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) nel rispetto della normativa dell'Unione europea. La valutazione di impatto ambientale è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   6) dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
  7) al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «a norma del presente articolo».
  8) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «1 commi 5 e 6 si applicano, su istanza del titolare o del richiedente, da presentare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai titoli rilasciati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ai procedimenti in corso. Il comma 4 si applica fatta salva l'opzione, da parte dell'istante, di proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale presso la Regione, da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  9) sopprimere il comma 9;
  10) al comma 10, capoverso 1-bis., dopo le parole: «sentite le Regioni interessate, può autorizzare» inserire le seguenti: «previo espletamento della procedura di valutazione impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici».
  11) al comma 10, dopo il capoverso 1-ter aggiungere il seguente: «1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni, dopo le parole: «Le Regioni» sono aggiunte le seguenti: «gli enti pubblici territoriali». Pag. 97
  12) al comma 11 aggiungere in fine le seguenti parole: «Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».
  13) dopo il comma 11 aggiungere il seguente: 11-bis. 1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato è vietata la ricerca e l'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

38.91 (Nuova formulazione) Borghi, Speranza, Arlotti, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini, Antezza, Ghizzoni, Baruffi, Mariastella Bianchi, Amoddio, Zappulla.

  Al comma 10, capoverso 1-bis, dopo le parole: Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate inserire le seguenti: nel mare continentale e.
38. 83. Tancredi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni dei commi 1 a 4, l'operatore è tenuto ad avere un registro delle quantità esatte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi pena la revoca dell'autorizzazione all'attività estrattiva».
38. 40. (Nuova formulazione) Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239 del 2004, le parole: «0,5 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «1 per mille».
38. 38. Liuzzi, Crippa, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi.

  All'articolo 38, aggiungere il seguente comma:
  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite condizioni e modalità per il riconoscimento di una maggiore Pag. 98valorizzazione dell'energia da cogenerazione ad alto rendimento, ottenuta a seguito della riconversione di impianti esistenti di generazione di energia elettrica a bioliquidi sostenibili, che alimentano siti industriali o artigianali, in unità di cogenerazione asservite ai medesimi siti.   La predetta maggiore valorizzazione è riconosciuta nell'ambito del regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento, come disciplinato in attuazione dell'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009e in conformità alla disciplina comunitaria in materia.

38. 177 Il Relatore.

  Dopo l'articolo 38 inserire il seguente

Art. 38-bis
(Misure per la valorizzazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale).

  1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» è aggiunto il punto 2-bis: «Operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, alle quali, in luogo del limite previsto dal comma 4, si applica la garanzia diretta del Fondo fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale e interessi, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui, concessi su richiesta delle imprese beneficiarie a condizione che comprovino il rilascio del titolo concessorio.

38. 015. (Nuova formulazione) Abrignani.

ART. 1

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11-bis. Al fine di garantire la tempestività degli investimenti negli aeroporti, il modello tariffario e il livello dei diritti aeroportuali sono elaborati entro ottanta giorni dall'apertura della procedura di consultazione e trasmessi all'Autorità di regolazione dei trasporti per la successiva approvazione entro i successivi quaranta giorni. Decorsi tali termini la tariffa aeroportuale entra in vigore, fatti salvi i poteri dell'Autorità di sospendere il regime tariffario ai sensi della'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per i contratti di programma vigenti e per la loro esecuzione resta ferma la disciplina in essi prevista sia in relazione al sistema di tariffazione, sia alla consultazione, salvo il rispetto del termine di centoventi giorni dall'apertura della procedura di consultazione per gli adeguamenti tariffari.
  11-ter. In attuazione degli articoli 1, comma 5, e 11, comma 6, della direttiva 11 marzo 2009, n. 2009/12/CE, la procedura per la risoluzione di controversie tra il gestore aeroportuale e gli utenti dell'aeroporto non può essere promossa quando riguarda il piano di investimento approvato dall'ENAC e le relative conseguenze tariffarie né quando il Piano di investimento risulta già approvato dalle competenti amministrazioni.
  11-quater. Per consentire la prosecuzione degli interventi previsti nel piano di investimento degli aeroporti i cui contratti di programma risultano scaduti alla data del 31 dicembre 2014, i corrispettivi tariffari per l'anno 2015 sono determinati applicando il tasso di inflazione programmata ai livelli tariffari in vigore per l'anno 2014. Tali corrispettivi si applicano dal 1° gennaio 2015 – previa informativa alla IATA ai fini dell'aggiornamento dei sistemi di biglietteria presso le agenzie di vendita dei titoli di viaggio – fino alla entrata in Pag. 99vigore dei livelli tariffari determinati in applicazione dei modelli di tariffazione di cui al Capo II del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

1. 127. (Nuova formulazione) Dorina Bianchi.

ART. 10

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: anche con riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy.
10. 29. (Nuova formulazione) Borghi, De Menech, Arlotti, Mariastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Zardini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 31  della legge 11 agosto 2014, n. 125 rubricato «Abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti», il comma 5 è così modificato:
   1. Alla lettera  a) le parole: «Tali operazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le operazioni adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125»;
   2. Alla lettera  b), tra le parole: «per l'effettuazione delle operazioni» e «di cui al comma 7» sono inserite le seguenti: «adottate nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo».
10. 45. Il Relatore.

ART. 42

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
  14-bis. Per l'anno 2014 al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, le Regioni di riferimento di cui al comma 5 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono quelle stabilite nella seduta del Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 5 dicembre 2013.
  14-ter. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «per l'anno 2014, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari all'1,75 per cento».
42. 37. Il Relatore.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  14-bis. Per l'anno 2014, le riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, afferenti al territorio della regione Sardegna, sono finalizzate alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla medesima Regione.
  14-ter. Alla copertura dell'onere di cui al comma 14-bis in termini di saldo netto da finanziare, pari a 230 milioni di euro, Pag. 100si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari». Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2.760.000 euro per l'anno 2016, a 2.683.024 euro per l'anno 2017, a 2.605.123 euro per l'anno 2018 e a 2.526.288 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro per l'anno 2016, a 2.299.024 euro per l'anno 2017, a 2.221.123 euro per l'anno 2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 384.000 euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  14-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
42. 36. Il Governo.

  Dopo l'articolo 42 è aggiunto il seguente:

Art. 42-bis.

  «I termini per la richiesta di ammissione al finanziamento cui all'articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sottoscrizione degli accordi di programma, per gli accordi di programma di edilizia sanitaria sottoscritti nell'anno 2013 ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accori di programma, i termini relativi agli interventi per i quali la domanda ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non ammissibile al finanziamento ai sensi del medesimo articolo 1, comma 310, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
42. 02. Il Governo.

ART. 43

  Aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Su richiesta dei comuni che abbiano attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché di quelli che nel medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario il pagamento della sanzione di cui al primo periodo può essere reteizzato in dieci anni e gli effetti finanziari determinati dalla sua applicazione non concorrono alla riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui al comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
0. 43. 29. 1. (Nuova formulazione) Guerra.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per inadempienza del patto di stabilità interno del 2013, ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica fino ad un importo pari al tre per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del comune inadempiente.
43. 29. Il Governo.

Pag. 101

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono adottate, previa intesa in Conferenza Stato – città ed autonomie locali, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
43. 28. Il Governo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater della legge 23 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «I comuni per i quali, alla data del 20 settembre 2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di solidarietà comunale 2014 le somme risultanti a debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del fondo di solidarietà 2013 di cui al comma 129-bis, possono chiedere la rateizzazione triennale, decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia delle entrate, con le modalità che sono rese note dal Ministero dell'interno mediante apposito comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno comunica, ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2013 di cui al comma 129-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna delle annualità 2015, 2016 e 2017.».

43. 30. Il Governo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 3, secondo periodo, le parole: «95 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento».
43. 20. Melilli, Causi.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

  «1. Le disposizioni del presente decreto-legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.»
43. 024 (Nuova formulazione) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Misure finanziarie per la realizzazione di opere pubbliche da parte degli Enti locali sciolti a seguito di infiltrazioni e/o condizionamento da parte della criminalità organizzata).

  1. Le eventuali economie a valere sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono destinate, per il triennio 2014-2016, alle finalità di cui all'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

43. 025. Il Governo.

Pag. 102

ALLEGATO 2

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 2:
   al comma 1:
    le parole da: Al decreto legislativo fino a: all'articolo 174,  sono sostituite dalle seguenti: All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,;
    al capoverso 4-ter, le parole: «Il bando di gara, può» sono sostituite dalle seguenti: «Il bando di gara può» e le parole: «o, nei casi» sono sostituite dalle seguenti: «o nei casi»;
    al comma 3, dopo le parole: «comma 5-bis» sono inserite le seguenti: «, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» e le parole: «si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano»;
    al comma 4, le parole: «l'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «è soppresso» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse».

  All'articolo 3:
   al comma 2, lettera c), le parole: «Lauretana Borrello» sono sostituite dalle seguenti: «Laureana di Borrello»;
   al comma 4:
    alla lettera a), dopo le parole: «39 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera b), dopo le parole: «11 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera c), dopo le parole: «15 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera d), dopo le parole: «94,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera e), dopo le parole: «79,8 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera f), le parole: «51,200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «51,2 milioni di euro»;
    al comma 5, la parola: «determinano» è sostituita dalla seguente: «determina»;
   al comma 8:
    le parole: «delibera CIPE 60 del 2013» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 8 agosto 2013, n. 60/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2014»;
    le parole: «e di 42,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 42,5 milioni»;
   al comma 9:
    al primo periodo, le parole: «alla data del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto»;Pag. 103
    al secondo periodo, le parole: «capoverso precedente,» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;
    al comma 10, le parole: «delibera CIPE n. 158 del 2007» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 2007, n. 158/2007, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 2008,»;
    al comma 12, capoverso 2-bis, le parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «dello Stato di previsione» sono sostituite dalle seguenti: «dello stato di previsione».

  All'articolo 4:
   al comma 5, le parole: «Rilevano ai fini della predetta esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «5-bis. Rilevano ai fini dell'esclusione prevista dal comma 5»;
   al comma 6:
    al primo periodo, dopo le parole: «al secondo periodo» sono inserite le seguenti: «dell'alinea»;
    al comma 8, lettera b), la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;
   al comma 9:
    all'alinea, dopo le parole: «a complessivi 450 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
    alla lettera d), dopo le parole: «50 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 6:
   al comma 1:
    al capoverso 7-ter, lettera d), le parole: «del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»;
    al capoverso 7-quater, la parola: «sussistono» è sostituita dalla seguente: «sussistano» e le parole: «superiori a 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione superiore a 50.000 abitanti»;
    all'emendamento 6.55 del relatore, al comma 1, al capoverso 7 – ter, e al capoverso 7 – octies sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore della presente disposizione», e al capoverso 7- septies, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «della presente disposizione» (si tratta di una novella ad un decreto convertito nel 2012)
  Al medesimo emendamento, sostituire le parole «alla dichiarazione dei redditi ed alla determinazione del calcolo dell'Irap» con le seguenti «all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive».

  All'articolo 7:
   al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1, le parole: «come convertito» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni»;
   al numero 2), le parole: «l'alinea è sostituita dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «l'alinea è sostituito dal seguente»;
   al numero 5) dopo le parole: «le seguenti» è inserita la seguente: «parole»;
   al numero 7), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
   alla lettera h), capoverso Art. 158-bis, comma 1:
   al primo periodo, le parole: «compresi dei» sono sostituite dalle seguenti: «compresi nei»;
   alla lettera i), capoverso 3, primo periodo, le parole: «dell'articolo 150-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 149-bis»;Pag. 104
   al comma 3:
    al primo periodo, le parole: «avvalendosi di Istituto superiore» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi dell'Istituto superiore» e le parole: «con il decreto ministeriale adottati ai sensi dell'articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 32»;
    al terzo periodo, la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti» e le parole: «di cui al comma 11, dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;
    al comma 4, le parole: «n. 91 del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «24 giugno 2014, n. 91»;
   al comma 6:
    al secondo periodo, le parole: «Delibera CIPE n. 60/2012» sono sostituite dalle seguenti: «delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 aprile 2012, n. 60/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012,».
    al subemendamento Zaratti 0.7.146.1, dopo le parole 50 milioni inserire le seguenti: «ovunque ricorrano» (la disposizione novellata contiene due volte le parole 50 milioni e l'intento dell'emendamento era quello di sostituirle con 100 milioni tutte e due le volte)
    all'emendamento relatore 7.145, sostituire le parole: «ad adempiere entro sessanta giorni dalla delibera di individuazione» con le seguenti: «ad adempiere entro ulteriori trenta giorni».

  All'articolo 8:
   al comma 1, lettera d), le parole: «direttiva 2008/98/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008».

  All'articolo 10, comma 1, lettera d), le parole: «del capoverso» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera».

  All'articolo 13:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 1), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando» e le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi primo e secondo»;

  All'articolo 17:
   al comma 1:
    alla lettera n), sono premesse le seguenti parole: «nel capo III del titolo II della parte I,» e la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
    alla lettera q), capoverso Art. 28-bis, comma 6, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della presente parte»;
    al comma 2, le parole: «Le espressioni» sono sostituite dalle seguenti: «L'espressione».

  All'articolo 20:
   al comma 1:
    alla lettera a), numero 1), dopo le parole: ««del 51 per cento»» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;
    alla lettera b), capoverso 119-bis, ultimo periodo, le parole: «da scomputare» sono sostituite dalla seguente: «utilizzabile»;
    alla lettera f), capoverso 123-bis, le parole: «sono soggette» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti»;
    alla lettera h), le parole: «relative a quote» sono sostituite dalle seguenti: «relativi a quote»
    alla lettera i), numero 1), le parole: «tale disposizione fa eccezione» sono sostituite dalle seguenti: «la presente disposizione costituisce deroga»;Pag. 105
    alla lettera l), le parole: «optato per l'opzione» sono sostituite dalle seguenti: «espresso l'opzione» e le parole: «, legge 27 dicembre 2006, n. 296» sono soppresse;
    al comma 3, dopo le parole: «1,06 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 21:
   al comma 1, le parole: «lettere d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)»
   al comma 4:
    alla lettera a), le parole: «carattere continuativo,» sono sostituite dalle seguenti: «carattere continuativo;»;
    alla lettera c), le parole: «Decreto ministeriale» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dei lavori pubblici»;
    alla lettera d), le parole: «Decreto Ministeriale 26 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009»;
    al comma 7, lettera b), le parole: «per l'anno anni» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno».

  All'articolo 22:
   al comma 1, la parola: «accessibilità» è sostituita dalla seguente: «accesso»;
   al comma 2, la parola: «relazionando» è sostituita dalla seguente: «riferendone».

  All'articolo 23:
   al comma 6, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma»;

al comma 8, le parole: «della procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «del procedimento».

  All'articolo 25:
   al comma 4, le parole: «14 aprile 2006, n. 163» sono sostituite dalle seguenti: «12 aprile 2006, n. 163».

  All'articolo 28:
   al comma 3, le parole: «Al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Al quarto comma» e le parole: «di base» sono sostituite dalle seguenti: «avendo base operativa»;
   al comma 8, lettera a), le parole: ««se del caso»» sino sostituite dalle seguenti: ««, se del caso,»».

  All'articolo 30:
   ai commi 3 e 5, lettera a), le parole: «ICE-Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
   al comma 4, le parole: «n. 1407» sono sostituite dalle seguenti: «n. 1407/2013 della Commissione,»
   al comma 5, alinea, le parole: «ICE Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
   al comma 6, le parole: «L'Agenzia ICE,» sono sostituite dalle seguenti: «L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
   al comma 9, le parole: «all'Agenzia ICE» sono sostituite dalle seguenti: «all'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane».

  All'articolo 31:
   al comma 1, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni e delle attività culturali»;
   al comma 3, le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277, del 26 novembre Pag. 1062002» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002».

  All'articolo 32:
   al comma 3, lettera a), le parole: «delle unità da diporto»» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità da diporto,»»;

  All'articolo 33:
   al comma 11, le parole: «con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 31 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2001».

  All'articolo 35:
   al comma 1, secondo periodo, le parole: «mentre deprimono» sono sostituite dalle seguenti: «e riducono»;

  All'articolo 36:
   al comma 1, capoverso n-septies), le parole: «alle produzioni incrementali realizzate» sono sostituite dalle seguenti: «agli incrementi di produzione realizzati».

  All'articolo 37:
   al comma 1, le parole: «alla redazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alla redazione»;
   al comma 2, lettera c), le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;
   al comma 3, le parole: «e il servizio idrico» sono sostituite dalle seguenti: «e il sistema idrico».

  All'articolo 38:
   al comma 6, le parole: «Le attività di perforazione» sono sostituite dalle seguenti: «6-bis. Le attività di perforazione»;
   al comma 8, le parole: «I commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 5, 6 e 6-bis» e le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto».

  All'articolo 39:
   al comma 1, lettera b):
    al numero 1), dopo le parole: «Al comma 1,» sono inserite le seguenti: «alinea,» e le parole: «da almeno dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno dodici mesi,»;
    al numero 10), le parole: ««da almeno dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: ««, da almeno dodici mesi».

  All'articolo 40:
   al comma 1, le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione»;
   al comma 3, le parole: «le parole «ripartiti» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: «, ripartiti» e la parola: «abrogate» è sostituita dalla seguente: «soppresse»;
   al comma 4, le parole: «Fondo per l'occupazione e formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

  All'articolo 42:
   al comma 1, capoverso 7-ter, le parole: «all'entrata di Bilancio statale la quota non effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato la quota di spesa non effettuata»;
   al comma 10, secondo periodo, la parola: «applica» è sostituita dalla seguente: «applicano».

  All'articolo 43:
   al comma 3, dopo le parole: «100 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»;
   al comma 4, secondo periodo, le parole: «alla disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle disposizioni» e le parole: «dall'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 2014, n. 88» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88».

Pag. 107

ALLEGATO 3

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

ART. 37.

  All'articolo 37, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. «Le disposizioni in materia di regime autorizzato di cui all'articolo 52 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal presente articolo, si applicano altresì, in quanto compatibili, alle opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere necessarie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori esistenti. Tali opere sono assimilate alle opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, di cui al comma 1».
37. 52. Il Governo.
(Inammissibile)